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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/12/2025, n. 5036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5036 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 6231 /2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice, dott.ssa AR ON, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate all'udienza del 13 novembre 2025, pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6231/2024 R.G. promosso da
, elettivamente domiciliato in Palermo, via Notarbartolo n. Parte_1
44, presso lo studio dell'Avv. Francesco Cutietta che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti;
ricorrente
CONTRO
, in persona Controparte_1 dell'amministratore pro tempore; convenuto contumace
******
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ha convenuto in giudizio il Parte_1
in Palermo, chiedendo l'annullamento della Controparte_2 delibera assembleare del 4.5.2024 limitatamente ai punti 1 e 5 dell'o.d.g. aventi ad oggetto rispettivamente “Approvazione rendiconti esercizi di gestione 2016, 2017, 2018, 2019,
2020, 2021, 2022, 2023” e “Nomina amministratore”.
Il ricorrente – evidentemente proprietario di una unità immobiliare (a quanto sembra un magazzino) facente parte del complesso condominiale in questione – ha dedotto:
- che i rendiconti sottoposti all'assemblea sarebbero stati predisposti in violazione dell'art. 1130 bis c.c. in quanto privi del riepilogo finanziario e del registro di contabilità e, dunque, non adeguati a rendere chiara la gestione contabile dell'amministratore e a soddisfare l'interesse del ad una conoscenza CP_1 concreta dei reali elementi contabili recati dal bilancio;
- che nel verbale di assemblea del 4.5.2024 non sarebbero stati indicati i condòmini che hanno espresso voto favorevole o contrario alla nomina dell'amministratore, così impedendo il controllo del rispetto del quorum deliberativo previsto dalla legge
(la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio) e che in ogni caso la decisione sarebbe stata presa in assenza del predetto quorum, essendo intervenuti all'assemblea condomini per un totale di 372,50 millesimi, a fronte di
501,00 costituenti la metà del valore dell'edificio.
È rimasto contumace il convenuto. CP_1
Senza nessuna attività istruttoria, all'udienza del 13 novembre 2025 la causa è stata trattata e decisa ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
***
Come si è detto, il ricorrente ha impugnato la delibera condominiale del 4.5.2024, con riguardo ai punti n. 1 e 5, con cui, rispettivamente, sono stati approvati i rendiconti degli anni dal 2016 al 2023, ed è stato nominato l'amministratore.
L'impugnativa non merita accoglimento sotto nessuno dei profili dedotti.
Giova al riguardo rammentare che ai sensi dell'art. 1130 bis c.c.
“il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l'immediata verifica. Si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti”.
Inoltre l'art. 1130 c.c. al n. 7, precisa che “Nel registro di contabilità sono annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello dell'effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita. Tale registro può tenersi anche con modalità informatizzate”.
La Suprema Corte ha al riguardo chiarito che “Il registro di contabilità, il riepilogo finanziario e la nota sintetica esplicativa della gestione, che compongono il rendiconto, perseguono certamente lo scopo di soddisfare l'interesse del ad CP_1 una conoscenza concreta dei reali elementi contabili recati dal bilancio, in modo da dissipare le insufficienze, le incertezze e le carenze di chiarezza in ordine ai dati del conto, e così consentire in assemblea l'espressione di un voto cosciente e meditato. Allorché il rendiconto non sia composto da registro, riepilogo e nota, parti inscindibili di esso, ed i condomini non risultino perciò informati sulla reale situazione patrimoniale del quanto ad entrate, spese e fondi disponibili, CP_1 può discenderne – indipendentemente dal possibile esercizio del concorrente diritto spettante ai partecipanti di prendere visione ed estrarre copia dei documenti giustificativi di spesa – l'annullabilità della deliberazione assembleare di approvazione”
(in motivazione Cass. n. 33038/2018).
Il registro di contabilità, contenendo i movimenti in entrata e in uscita del
, serve a fornire informazioni fondamentali sullo stato contabile dell'ente di CP_1 gestione, sicché ben può dirsi che la sua mancanza impedirebbe una conoscenza piena e completa del bilancio e, quindi, precluderebbe al singolo condomino di formare e manifestare un voto informato e consapevole in assemblea.
La funzione del registro di contabilità – obbligatoria secondo il codice civile e necessaria nella logica della trasparenza e completezza che informa la disciplina codicistica del bilancio condominiale – è quella di consentire ai condòmini di accertare e valutare la movimentazione delle entrate e delle uscite indicate nel rendiconto.
Nel caso di specie, l'esame dei rendiconti approvati con l'impugnata delibera consente di ritenere che gli stessi, a dispetto della terminologia utilizzata per le singole parti di cui si compongono, siano completi e forniscano tutte le informazioni che il medesimo ricorrente
– dolendosi in modo generico e astratto della mancanza del registro di contabilità e del riepilogo finanziario – attribuisce alle predette componenti del rendiconto.
Risultano in particolare indicate con chiarezza tutte le spese sostenute dall'ente condominiale – con l'indicazione della data in cui ciascuna di esse è stata sostenuta – e analoga elencazione è presente per le entrate, rappresentate per la gran parte dall'incasso delle quote condominiali indicate mese per mese;
analogamente è a dirsi per la situazione patrimoniale del , essendo indicate in modo abbastanza preciso le attività e CP_1 delle passività, con l'indicazione dei debiti e dei crediti e la consistenza del fondo cassa dell'anno precedente e del fondo di accantonamento.
Del resto, il ricorrente si duole in modo molto generico della mancanza del CP_1 registro di contabilità e del riepilogo finanziario e altrettanto genericamente elenca in astratto le voci che a loro volta dovrebbero essere indicate in tali parti del rendiconto, senza tuttavia allegare quali siano in particolare le voci poco chiare o i dubbi e le incertezze che i rendiconti impugnati non siano stati idonei a dissipare, né tanto meno a indicare l'eventuale presenza di discrepanze e incoerenze. Stando così le cose, i rendiconti impugnati – in mancanza di specifiche allegazioni – sembrano contenere tutti gli elementi necessari per fornire una adeguata informazione ai partecipanti all'assemblea e per soddisfare dunque l'interesse del condomino a una conoscenza concreta della situazione contabile e patrimoniale ritratta nel bilancio.
Deve invece ritenersi cessata la materia del contendere con riferimento all'impugnazione del punto n. 5 all'ordine del giorno, relativo alla nomina dell'amministratore.
Emerge dalla documentazione prodotta dallo stesso ricorrente, invero, che con delibera del
22.6.2024, l'assemblea dei condòmini, prendendo atto del motivo di illegittimità della delibera del 4.5.2024 (mancata indicazione della maggioranza) segnalato dallo stesso neo- amministratore rag. , aveva ottenuto la revoca delle dimissioni del precedente Pt_2 amministratore, , e deliberato di confermare l'incarico a quest'ultimo ed Controparte_3 inoltre che con successiva delibera del 27.9.2024 l'assemblea aveva provveduto a nominare quale nuovo amministratore, il rag. , con delibera emendata dal Persona_1 vizio che inficiava quella precedente oggetto dell'odierna impugnazione.
Giova al riguardo rammentare che “In tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'art.
2377, comma 8, c.c. dettato in tema di società di capitali, a condizione che la nuova deliberazione abbia un identico contenuto, e che cioè provveda sui medesimi argomenti, della deliberazione impugnata, ferma soltanto l'avvenuta rimozione dell'iniziale causa di invalidità” (Cass. n. 10847/2020).
Alla luce dell'illustrato principio, essendo stata la delibera del 27.9.2025 adottata in piena conformità della legge sotto il profilo dell'indicazione delle maggioranze, è nel caso di specie cessata la materia del contendere con riguardo all'impugnazione in parte qua della delibera del 4.5.2024, il cui contenuto (relativamente alla nomina dell'amministratore) è stato nuovamente approvato con la delibera del 27.9.2024 emendata dal denunciato vizio formale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'impugnazione del punto 1 all'o.d.g. della delibera assembleare adottata in data 4.5.2024 dal;
Controparte_2
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine all'impugnazione del punto n. 5 all'o.d.g. della predetta delibera;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, 13 dicembre 2025
Il Giudice
AR ON
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice, dott.ssa AR ON, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate all'udienza del 13 novembre 2025, pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6231/2024 R.G. promosso da
, elettivamente domiciliato in Palermo, via Notarbartolo n. Parte_1
44, presso lo studio dell'Avv. Francesco Cutietta che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti;
ricorrente
CONTRO
, in persona Controparte_1 dell'amministratore pro tempore; convenuto contumace
******
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ha convenuto in giudizio il Parte_1
in Palermo, chiedendo l'annullamento della Controparte_2 delibera assembleare del 4.5.2024 limitatamente ai punti 1 e 5 dell'o.d.g. aventi ad oggetto rispettivamente “Approvazione rendiconti esercizi di gestione 2016, 2017, 2018, 2019,
2020, 2021, 2022, 2023” e “Nomina amministratore”.
Il ricorrente – evidentemente proprietario di una unità immobiliare (a quanto sembra un magazzino) facente parte del complesso condominiale in questione – ha dedotto:
- che i rendiconti sottoposti all'assemblea sarebbero stati predisposti in violazione dell'art. 1130 bis c.c. in quanto privi del riepilogo finanziario e del registro di contabilità e, dunque, non adeguati a rendere chiara la gestione contabile dell'amministratore e a soddisfare l'interesse del ad una conoscenza CP_1 concreta dei reali elementi contabili recati dal bilancio;
- che nel verbale di assemblea del 4.5.2024 non sarebbero stati indicati i condòmini che hanno espresso voto favorevole o contrario alla nomina dell'amministratore, così impedendo il controllo del rispetto del quorum deliberativo previsto dalla legge
(la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio) e che in ogni caso la decisione sarebbe stata presa in assenza del predetto quorum, essendo intervenuti all'assemblea condomini per un totale di 372,50 millesimi, a fronte di
501,00 costituenti la metà del valore dell'edificio.
È rimasto contumace il convenuto. CP_1
Senza nessuna attività istruttoria, all'udienza del 13 novembre 2025 la causa è stata trattata e decisa ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
***
Come si è detto, il ricorrente ha impugnato la delibera condominiale del 4.5.2024, con riguardo ai punti n. 1 e 5, con cui, rispettivamente, sono stati approvati i rendiconti degli anni dal 2016 al 2023, ed è stato nominato l'amministratore.
L'impugnativa non merita accoglimento sotto nessuno dei profili dedotti.
Giova al riguardo rammentare che ai sensi dell'art. 1130 bis c.c.
“il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l'immediata verifica. Si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti”.
Inoltre l'art. 1130 c.c. al n. 7, precisa che “Nel registro di contabilità sono annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello dell'effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita. Tale registro può tenersi anche con modalità informatizzate”.
La Suprema Corte ha al riguardo chiarito che “Il registro di contabilità, il riepilogo finanziario e la nota sintetica esplicativa della gestione, che compongono il rendiconto, perseguono certamente lo scopo di soddisfare l'interesse del ad CP_1 una conoscenza concreta dei reali elementi contabili recati dal bilancio, in modo da dissipare le insufficienze, le incertezze e le carenze di chiarezza in ordine ai dati del conto, e così consentire in assemblea l'espressione di un voto cosciente e meditato. Allorché il rendiconto non sia composto da registro, riepilogo e nota, parti inscindibili di esso, ed i condomini non risultino perciò informati sulla reale situazione patrimoniale del quanto ad entrate, spese e fondi disponibili, CP_1 può discenderne – indipendentemente dal possibile esercizio del concorrente diritto spettante ai partecipanti di prendere visione ed estrarre copia dei documenti giustificativi di spesa – l'annullabilità della deliberazione assembleare di approvazione”
(in motivazione Cass. n. 33038/2018).
Il registro di contabilità, contenendo i movimenti in entrata e in uscita del
, serve a fornire informazioni fondamentali sullo stato contabile dell'ente di CP_1 gestione, sicché ben può dirsi che la sua mancanza impedirebbe una conoscenza piena e completa del bilancio e, quindi, precluderebbe al singolo condomino di formare e manifestare un voto informato e consapevole in assemblea.
La funzione del registro di contabilità – obbligatoria secondo il codice civile e necessaria nella logica della trasparenza e completezza che informa la disciplina codicistica del bilancio condominiale – è quella di consentire ai condòmini di accertare e valutare la movimentazione delle entrate e delle uscite indicate nel rendiconto.
Nel caso di specie, l'esame dei rendiconti approvati con l'impugnata delibera consente di ritenere che gli stessi, a dispetto della terminologia utilizzata per le singole parti di cui si compongono, siano completi e forniscano tutte le informazioni che il medesimo ricorrente
– dolendosi in modo generico e astratto della mancanza del registro di contabilità e del riepilogo finanziario – attribuisce alle predette componenti del rendiconto.
Risultano in particolare indicate con chiarezza tutte le spese sostenute dall'ente condominiale – con l'indicazione della data in cui ciascuna di esse è stata sostenuta – e analoga elencazione è presente per le entrate, rappresentate per la gran parte dall'incasso delle quote condominiali indicate mese per mese;
analogamente è a dirsi per la situazione patrimoniale del , essendo indicate in modo abbastanza preciso le attività e CP_1 delle passività, con l'indicazione dei debiti e dei crediti e la consistenza del fondo cassa dell'anno precedente e del fondo di accantonamento.
Del resto, il ricorrente si duole in modo molto generico della mancanza del CP_1 registro di contabilità e del riepilogo finanziario e altrettanto genericamente elenca in astratto le voci che a loro volta dovrebbero essere indicate in tali parti del rendiconto, senza tuttavia allegare quali siano in particolare le voci poco chiare o i dubbi e le incertezze che i rendiconti impugnati non siano stati idonei a dissipare, né tanto meno a indicare l'eventuale presenza di discrepanze e incoerenze. Stando così le cose, i rendiconti impugnati – in mancanza di specifiche allegazioni – sembrano contenere tutti gli elementi necessari per fornire una adeguata informazione ai partecipanti all'assemblea e per soddisfare dunque l'interesse del condomino a una conoscenza concreta della situazione contabile e patrimoniale ritratta nel bilancio.
Deve invece ritenersi cessata la materia del contendere con riferimento all'impugnazione del punto n. 5 all'ordine del giorno, relativo alla nomina dell'amministratore.
Emerge dalla documentazione prodotta dallo stesso ricorrente, invero, che con delibera del
22.6.2024, l'assemblea dei condòmini, prendendo atto del motivo di illegittimità della delibera del 4.5.2024 (mancata indicazione della maggioranza) segnalato dallo stesso neo- amministratore rag. , aveva ottenuto la revoca delle dimissioni del precedente Pt_2 amministratore, , e deliberato di confermare l'incarico a quest'ultimo ed Controparte_3 inoltre che con successiva delibera del 27.9.2024 l'assemblea aveva provveduto a nominare quale nuovo amministratore, il rag. , con delibera emendata dal Persona_1 vizio che inficiava quella precedente oggetto dell'odierna impugnazione.
Giova al riguardo rammentare che “In tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'art.
2377, comma 8, c.c. dettato in tema di società di capitali, a condizione che la nuova deliberazione abbia un identico contenuto, e che cioè provveda sui medesimi argomenti, della deliberazione impugnata, ferma soltanto l'avvenuta rimozione dell'iniziale causa di invalidità” (Cass. n. 10847/2020).
Alla luce dell'illustrato principio, essendo stata la delibera del 27.9.2025 adottata in piena conformità della legge sotto il profilo dell'indicazione delle maggioranze, è nel caso di specie cessata la materia del contendere con riguardo all'impugnazione in parte qua della delibera del 4.5.2024, il cui contenuto (relativamente alla nomina dell'amministratore) è stato nuovamente approvato con la delibera del 27.9.2024 emendata dal denunciato vizio formale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'impugnazione del punto 1 all'o.d.g. della delibera assembleare adottata in data 4.5.2024 dal;
Controparte_2
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine all'impugnazione del punto n. 5 all'o.d.g. della predetta delibera;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, 13 dicembre 2025
Il Giudice
AR ON