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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 07/11/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente relatore
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. , entrambi con l'Avv. VENTURI GAIA e con Parte_2 C.F._2 domicilio eletto presso il suo studio in Milano alla Via L. Manara n.11;
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle Parti in data 12/06/2025 per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
CONCLUSIONI le Parti hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di recepire l'accordo tra loro raggiunto Per_ circa le condizioni e il mantenimento della figlia;
hanno chiesto di recepire le seguenti condizioni:
“ 1) i ricorrenti vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) la figlia ivrà con la madre ella casa Persona_2 Parte_1
familiare sita in Vidigulfo (PV) alla Via Brescia n. 5 (il Signor Pt_2
provvederà a trasferire altrove e quanto prima la propria residenza);
3) la casa familiare sita in Vidigulfo (PV) alla Via Brescia n. 5, di proprietà di entrambi i ricorrenti, resterà assegnata con tutti gli arredi (ad eccezione degli effetti personali e dei beni di proprietà del he lo stesso ha già provveduto a prelevare) Pt_2
alla Signora he vi abiterà insieme alla figlia Parte_1 [...] le quali avranno l'uso esclusivo dell'abitazione; Per_2
4) la figlia affidata congiuntamente a entrambi i genitori i quali, Persona_2
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
5) le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
6) il padre eserciterà i diritti ed i doveri collegati all'affidamento congiunto, senza particolari formalità, concordando con la madre tempi, orari e modalità di visita presso la casa familiare onde evitare spostamenti di soprattutto durante Per_2
Per_ l'anno scolastico;
egli comunque avrà facoltà di vedere e tenere con sé presso la sua nuova residenza:
- tutti i venerdì dall'uscita da scuola a sino alle ore 19.00 circa del sabato sera, riaccompagnandola presso l'abitazione familiare;
- durante la settimana egli potrà tenerla con sé il mercoledì dal termine delle lezioni scolastiche sino alle 21.00 del giorno stesso riaccompagnandola poi presso l'abitazione della madre, il tutto salvo diversi desideri o esigenze di . Per_2
Qualora il programma di visite suddetto non potesse essere rispettato – a causa di comprovati impegni lavorativi dei genitori, scolastici, parascolastici e sociali della figlia, oppure per motivi di salute – i genitori medesimi si impegnano a fornire comunicazioni reciproche e tempestive (almeno entro il giorno precedente), dell'impedimento ed in tal caso il recupero potrà essere effettuato nel periodo di tempo immediatamente successivo all'impedimento stesso.
7) Per quel che concerne le vacanze scolastiche, il padre potrà trascorrere con : Per_2
- un periodo di due settimane consecutive durante il periodo estivo
(tendenzialmente ma non esclusivamente nel mese di agosto), periodo da concordare tra i genitori entro il mese di marzo di ogni anno, compatibilmente con le esigenze lavorative dei genitori;
- un periodo di una settimana durante le vacanze natalizie e di fine anno e precisamente dal giorno 26 dicembre mattino al giorno 31 dicembre pomeriggio
Pag. 2 di 6 ovvero dal giorno 31 dicembre pomeriggio al giorno 6 gennaio mattino, nel rispetto del principio dell'alternanza, periodo da concordare tra i genitori entro il mese di ottobre di ogni anno e fermo restando che trascorrerà alternativamente con Per_2
l'uno o con l'altro genitore il giorno della Vigilia e il giorno di Natale;
- alternativamente, di anno in anno, la settimana delle vacanze scolastiche pasquali;
- per quel che concerne gli altri eventuali ponti scolastici, la figlia minore trascorrerà gli stessi in compagnia dell'uno o dell'altro genitore, nei periodi da individuarsi in base al calendario scolastico e sempre nel rispetto del principio dell'alternanza;
- analogo principio di alternanza verrà seguito per quanto riguarda il giorno del compleanno mentre trascorrerà con il padre il compleanno dello stesso Per_2
nonché la Festa del Papà e con la madre il compleanno della stessa nonché la Festa della Mamma, fermo restando il recupero di eventuali giornate nel periodo immediatamente successivo;
- nel periodo di vacanze scolastiche estive diverso dalle due settimane consecutive che passerà con l'uno e l'altro genitore, i genitori potranno concordare che Per_2 la figlia effettui ulteriori periodi di villeggiatura con i rispettivi nonni, tendenzialmente di durata non superiori a quindici giorni per ciascun periodo, da trascorrersi in località che consentano di essere comodamente raggiunte dai genitori.
È sempre fatto salvo il più ampio e diverso accordo fra i genitori, con l'espressa disponibilità di entrambi a tenere conto delle nuove e diverse esigenze che si manifesteranno anche con il crescere dell'età di;
Per_2
8) il Signor i obbliga a corrispondere alla Signora Parte_2 [...]
ntro il giorno 2 di ogni mese, a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento della figlia, la somma di Euro 700,00 (somma da pagarsi a mezzo bonifico bancario IBAN [...], intestato a
[...]
presso Credit Agricole). Parte_1
Tale somma sarà soggetta a rivalutazione calcolata anno per anno secondo gli indici
ISTAT;
9) i genitori si faranno carico nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia, come di seguito indicate:
Pag. 3 di 6 - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a titolo esemplificativo, a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e
Pag. 4 di 6 pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Tutte le summenzionate spese saranno da rimborsare entro 15 giorni dalla richiesta avanzata dal genitore antistatario a fronte di completi giustificativi.
10) I ricorrenti dichiarano che le condizioni di cui sopra sono adeguate e rispondenti agli interessi della figlia Persona_2
11) I ricorrenti dichiarano di non aver null'altro a pretendere reciprocamente a qualsivoglia titolo o ragione, dando atto di aver definito ogni altra questione di natura patrimoniale e di essere economicamente autosufficienti.
12) I ricorrenti manifestano il reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per la figlia minore .” Per_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art.473 bis,12 III comma c.p.c.; hanno infine insistito per l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti e che le condiziono siano rispondenti all'interesse della prole;
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
- recepisce integralmente le condizioni come sopra indicate, da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
Pag. 5 di 6 - nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Così deciso in Pavia, il 10/10/25
Il Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente relatore
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. , entrambi con l'Avv. VENTURI GAIA e con Parte_2 C.F._2 domicilio eletto presso il suo studio in Milano alla Via L. Manara n.11;
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle Parti in data 12/06/2025 per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
CONCLUSIONI le Parti hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di recepire l'accordo tra loro raggiunto Per_ circa le condizioni e il mantenimento della figlia;
hanno chiesto di recepire le seguenti condizioni:
“ 1) i ricorrenti vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) la figlia ivrà con la madre ella casa Persona_2 Parte_1
familiare sita in Vidigulfo (PV) alla Via Brescia n. 5 (il Signor Pt_2
provvederà a trasferire altrove e quanto prima la propria residenza);
3) la casa familiare sita in Vidigulfo (PV) alla Via Brescia n. 5, di proprietà di entrambi i ricorrenti, resterà assegnata con tutti gli arredi (ad eccezione degli effetti personali e dei beni di proprietà del he lo stesso ha già provveduto a prelevare) Pt_2
alla Signora he vi abiterà insieme alla figlia Parte_1 [...] le quali avranno l'uso esclusivo dell'abitazione; Per_2
4) la figlia affidata congiuntamente a entrambi i genitori i quali, Persona_2
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
5) le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
6) il padre eserciterà i diritti ed i doveri collegati all'affidamento congiunto, senza particolari formalità, concordando con la madre tempi, orari e modalità di visita presso la casa familiare onde evitare spostamenti di soprattutto durante Per_2
Per_ l'anno scolastico;
egli comunque avrà facoltà di vedere e tenere con sé presso la sua nuova residenza:
- tutti i venerdì dall'uscita da scuola a sino alle ore 19.00 circa del sabato sera, riaccompagnandola presso l'abitazione familiare;
- durante la settimana egli potrà tenerla con sé il mercoledì dal termine delle lezioni scolastiche sino alle 21.00 del giorno stesso riaccompagnandola poi presso l'abitazione della madre, il tutto salvo diversi desideri o esigenze di . Per_2
Qualora il programma di visite suddetto non potesse essere rispettato – a causa di comprovati impegni lavorativi dei genitori, scolastici, parascolastici e sociali della figlia, oppure per motivi di salute – i genitori medesimi si impegnano a fornire comunicazioni reciproche e tempestive (almeno entro il giorno precedente), dell'impedimento ed in tal caso il recupero potrà essere effettuato nel periodo di tempo immediatamente successivo all'impedimento stesso.
7) Per quel che concerne le vacanze scolastiche, il padre potrà trascorrere con : Per_2
- un periodo di due settimane consecutive durante il periodo estivo
(tendenzialmente ma non esclusivamente nel mese di agosto), periodo da concordare tra i genitori entro il mese di marzo di ogni anno, compatibilmente con le esigenze lavorative dei genitori;
- un periodo di una settimana durante le vacanze natalizie e di fine anno e precisamente dal giorno 26 dicembre mattino al giorno 31 dicembre pomeriggio
Pag. 2 di 6 ovvero dal giorno 31 dicembre pomeriggio al giorno 6 gennaio mattino, nel rispetto del principio dell'alternanza, periodo da concordare tra i genitori entro il mese di ottobre di ogni anno e fermo restando che trascorrerà alternativamente con Per_2
l'uno o con l'altro genitore il giorno della Vigilia e il giorno di Natale;
- alternativamente, di anno in anno, la settimana delle vacanze scolastiche pasquali;
- per quel che concerne gli altri eventuali ponti scolastici, la figlia minore trascorrerà gli stessi in compagnia dell'uno o dell'altro genitore, nei periodi da individuarsi in base al calendario scolastico e sempre nel rispetto del principio dell'alternanza;
- analogo principio di alternanza verrà seguito per quanto riguarda il giorno del compleanno mentre trascorrerà con il padre il compleanno dello stesso Per_2
nonché la Festa del Papà e con la madre il compleanno della stessa nonché la Festa della Mamma, fermo restando il recupero di eventuali giornate nel periodo immediatamente successivo;
- nel periodo di vacanze scolastiche estive diverso dalle due settimane consecutive che passerà con l'uno e l'altro genitore, i genitori potranno concordare che Per_2 la figlia effettui ulteriori periodi di villeggiatura con i rispettivi nonni, tendenzialmente di durata non superiori a quindici giorni per ciascun periodo, da trascorrersi in località che consentano di essere comodamente raggiunte dai genitori.
È sempre fatto salvo il più ampio e diverso accordo fra i genitori, con l'espressa disponibilità di entrambi a tenere conto delle nuove e diverse esigenze che si manifesteranno anche con il crescere dell'età di;
Per_2
8) il Signor i obbliga a corrispondere alla Signora Parte_2 [...]
ntro il giorno 2 di ogni mese, a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento della figlia, la somma di Euro 700,00 (somma da pagarsi a mezzo bonifico bancario IBAN [...], intestato a
[...]
presso Credit Agricole). Parte_1
Tale somma sarà soggetta a rivalutazione calcolata anno per anno secondo gli indici
ISTAT;
9) i genitori si faranno carico nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia, come di seguito indicate:
Pag. 3 di 6 - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a titolo esemplificativo, a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e
Pag. 4 di 6 pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Tutte le summenzionate spese saranno da rimborsare entro 15 giorni dalla richiesta avanzata dal genitore antistatario a fronte di completi giustificativi.
10) I ricorrenti dichiarano che le condizioni di cui sopra sono adeguate e rispondenti agli interessi della figlia Persona_2
11) I ricorrenti dichiarano di non aver null'altro a pretendere reciprocamente a qualsivoglia titolo o ragione, dando atto di aver definito ogni altra questione di natura patrimoniale e di essere economicamente autosufficienti.
12) I ricorrenti manifestano il reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per la figlia minore .” Per_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art.473 bis,12 III comma c.p.c.; hanno infine insistito per l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti e che le condiziono siano rispondenti all'interesse della prole;
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
- recepisce integralmente le condizioni come sopra indicate, da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
Pag. 5 di 6 - nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Così deciso in Pavia, il 10/10/25
Il Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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