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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 22/04/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott. Costantino De Robbio - Presidente dott. Roberto Colonnello - Giudice dott.ssa Barbara Vicario - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 425 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024 , promossa da:
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Poggio Mirteto Parte_1 C.F._1
p.zza Martiri della libertà n. 34 presso e nello studio dell'Avv. DOMENICONI FRANCESCA che la rappresenta e difende giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso
- ricorrente- contro
(c.f: , Controparte_1 CodiceFiscale_2
- resistente contumace- con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 09/04/2024, ha chiesto che fosse pronunciata la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con a Poggio Controparte_1
Mirteto il 10.10.2015, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del detto Comune (anno 2015, n. 9, parte II, serie A, ufficio 1), optando per il regime della separazione dei beni.
A tal fine, la ricorrente ha dedotto che: dalla unione coniugale è nato in data [...]; Persona_1 divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza in quanto il resistente abbandonava l'abitazione familiare, la ricorrente presentava ricorso giudiziale per la separazione dei coniugi dinanzi al Tribunale
Civile di Rieti e lo stesso veniva iscritto con R.G. n. 820/220; alla udienza presidenziale compariva la sola ricorrente e stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, venivano emanati i
1 provvedimenti provvisori del seguente tenore: “A) i coniugi sono autorizzati a vivere separati, con obbligo del Per mutuo rispetto, e a fissare la propria residenza ove credono;
B) il figlio minore viene affidato in via esclusiva alla madre e collocato presso l'abitazione familiare sita in Poggio Mirteto (RI) alla Via Cavour n. 105, assegnata alla madre;
Per C) il padre ha facoltà di vedere il figlio due pomeriggi la settimana, da concordare con la madre, dalle ore 16,00 alle ore 19,00 alla presenza di un operatore dei servizi sociali;
D) pone a carico del l'obbligo di versare alla a CP_1 Pt_1
Per titolo di contributo nel mantenimento del figlio la somma di € 250,00 mensili – annualmente rivalutabili secondo indici ISTAT – mediante vaglia postale o altro mezzo equivalente, entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla data di notificazione del ricorso per separazione;
E) pone altresì a carico del l'obbligo di contribuire, in ragione del 50%, CP_1 al pagamento delle spese mediche non sostenute dal servizio sanitario nazionale, nonché di quelle scolastiche, sportive e Per ricreative del figlio opportunatamente documentate;
F) in mancanza di reciproco assenso, autorizza il rilascio e/o permesso del passaporto a nome di ciascun coniuge”; il resistente rimaneva contumace e la causa veniva definita con sentenza n. 77/2022 pubbl. il 17.02.2022 confermandosi i provvedimenti provvisori;
dalla separazione ad oggi, la ed il resistente non hanno più ripreso la convivenza, essendo venuta Pt_1 meno la comunione spirituale e materiale tra di loro;
il resistente è scomparso da prima del deposito della separazione giudiziale ossia dalla fine del mese di luglio del 2019, il resistente si era allontanato dalla casa familiare e dalla fine del mese di settembre 2019 al mese di Febbraio 2020 viveva a Londra, per poi andare in Nigeria, suo paese d'origine; dal mese di ottobre 2019 ad inizio 2020 il resistente è venuto in Italia due volte per vedere suo figlio e ha telefonato soltanto sporadicamente alla per Pt_1 poter parlare con lo stesso;
dai primi mesi dell'anno 2020 ad oggi il resistente ha interrotto qualsiasi rapporto con il figlio, non lo hai mai incontrato, non ha mai fatto una telefonata, non ha collaborato in alcun modo al suo mantenimento;
durante il matrimonio il sig. aveva bisogno Controparte_1 di denaro e con l'aiuto della moglie stipulavano in data 21.11.2018 presso l'istituto bancario Unicredit un mutuo cointestato per un importo pari ad € 25.484,00, da restituire con rate mensile di € 229,59 e con scadenza il giorno 10 ottobre 2028; la sig.ra svolge la mansione di autista presso la società Pt_1
Cotral e mensilmente percepisce la somma di circa € 1.700,00; durante il matrimonio e anche adesso la ricorrente si è sempre occupata di tutte le spese familiari pagando le utenze, la spesa, le spese mediche, le spese per l'automobile, ecc..; oltre la somma di € 436,00 e € 229,59 per i finanziamenti accesi.
Tutto ciò premesso, la ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso.
Alla udienza dell'11.7.2025, la ricorrente ha confermato le circostanze di cui al ricorso mentre il resistente non è comparso.
Con ordinanza del 12.8.2025 il giudice delegato ha confermanto le condizioni di cui alla separazione disponendo approfondimenti istruttori per accertare la capacità reddituale ed economica del resistente attesa la contumacia dello stesso.
Acquisita la documentazione da parte dell' , alla udienza del 19.12.2024 la causa è Controparte_2 stata rimessa al Collegio per la decisione e mandata al PM per il parere.
2 ***
La domanda tesa alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e può essere accolta in quanto, nel caso di specie, la comunione materiale e spirituale tra le parti in causa è venuta meno e non può essere ricostruita e ciò risulta non solo dalla circostanza che il tentativo di conciliazione esperito dal giudice delegato è risultato vano per la mancata comparizione della resistente ma soprattutto dal fatto che i coniugi vivono ormai separati di fatto da tempo per cui ricorre la condizione obiettiva ex art. 3, c. 1, n. 2), lett. b), L. Div.) della pronuncia della sentenza di separazione passata in giudicato e del decorso del termine di legge dalla udienza di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione.
Con riguardo al regime di affidamento del figlio minore, l'affidamento esclusivo deve essere disposto ogni qualvolta l'interesse del minore possa essere pregiudicato da un affidamento condiviso, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al suo mantenimento e non v'è dubbio che nel caso di specie la sussistenza di un contegno assente e di un atteggiamento disinteressato da parte del genitore, che non ha provveduto ad adempiere ai propri doveri di educazione e mantenimento, costituisca un evidente esempio di condotta tale da giustificare la deroga al regime di affidamento condiviso.
Infatti il resistente, allontanandosi dal figlio e non avanzando alcuna richiesta relativa all'affidamento o al diritto divista con riferimento allo stesso, non ha manifestato l'intenzione di assumere un ruolo attivo nella sua educazione, evoluzione e crescita;
semmai, al contrario, ha mostrato un atteggiamento oppositivo rispetto ai suoi obblighi di genitore, e tali circostanze costituiscono presupposti di fatto per reputare accertata l'inidoneità educativa del padre, disponendo altresì l'affidamento c.d. "rafforzato" del minore alla madre, alla quale competerà, dunque, anche l'assunzione delle decisioni di maggiore interesse per il figlio, tenendo conto delle sue capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa
(cd. "affido super-esclusivo" di elaborazione giurisprudenziale).
Per l'eventuale diritto di visita con il padre - ove il convenuto dovesse in futuro palesarsi e manifestare tale volontà – si ritiene necessario effettuare un monitoraggio degli incontri con la figura paterna con l'assistenza di personale professionalmente specializzato, risultando opportuno che gli incontri tra il padre e il minore, si svolgano con l'ausilio e la supervisione dei Servizi Sociali competenti (del Comune di residenza del minore) considerata la necessità, in tale ipotesi, di valutare l'idoneità del padre ad avviare e sostenere tale percorso volto all'instaurazione di un corretto rapporto genitoriale con il figlio e, per l'altro verso, la sussistenza di un serio atteggiamento di collaborazione monitorando gli effetti che tale atteggiamento potrebbe avere sul figlio.
Deve essere disposto il collocamento della minore presso l'abitazione materna che, in ragione di tale collocamento, dovrà essere assegnata alla ricorrente.
3 Quanto agli obblighi di mantenimento della prole, che l'art. 316-bis c.c. stabilisce che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, essendo necessario, quindi, determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti, nonché le modalità concrete di accudimento del minore.
La ricorrente ha dichiarato di lavorare come autista percependo una retribuzione mensile di circa 1800 netti per 14 mensilità mentre dalla documentazione acquista dalla risulta che Controparte_2
l'ultimo reddito annuo dichiarato del resistente risale al 2020 ed ammonta ad euro 8.964,64 lordi.
Il convenuto non ha tuttavia dimostrato l'oggettiva impossibilità di adempiere all'obbligazione di mantenimento del figlio ed egli è dotato pertanto di capacità lavorativa (come risulta dai redditi passati) che ben può mettere a frutto, per cui si ritiene equo prevedere che il padre corrisponda alla madre quale contributo al mantenimento ordinario del figlio la somma pari ad euro € 300,00 mensili, contributo determinato tenendo conto dei redditi delle parti come sopra indicati, delle presumibili esigenze economiche del minore rapportate all'età e accresciute rispetto al momento della separazione, dei tempi di permanenza dello stesso presso ciascun genitore e della valenza economica dei compiti domestici e di cura incombenti unicamente sulla madre.
Deve essere, altresì, posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre il 50% delle spese straordinarie sostenute per il figlio facendo riferimento, quanto alla individuazione delle stesse, al
Protocollo di Rieti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto della natura della causa, dell'attività svolta, delle questioni trattate e dell'assenza di istruttoria e note conclusionali.
p.q.m.
il Tribunale di Rieti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio N.R.G.
425/2024 introdotto da nei confronti di con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
P.M., così provvede:
- dichiara la contumacia di Controparte_1
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
a Poggio Mirteto il 10.10.2015, trascritto nei registri degli atti di Controparte_1 matrimonio del detto Comune (anno 2015, n. 9, parte II, serie A, ufficio 1);
-ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Poggio Mirteto di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396 del 2000;
- dispone l'affidamento esclusivo "rafforzato" del minore alla madre Persona_1 Parte_1 la quale eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale per tutte le questioni, ivi comprese quelle di maggiore rilevanza attinenti al minore, altresì disponendo che la minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre;
4 - dispone l'assegnazione alla ricorrente della casa ex coniugale sita in Poggio Mirteto (RI), Via Cavour
n. 105;
- dispone che il padre possa esercitare il diritto di visita nei confronti del figlio minore solo previo intervento dei Servizi Sociali competenti e secondo il calendario di incontri da essi predisposto, posto che gli stessi Servizi Sociali, in caso di manifestata volontà del padre di frequentare il minore, dovranno attivare tutte le misure di supporto, anche psicologico, necessarie alla costruzione e instaurazione del rapporto padre-figlio, altresì provvedendo all'organizzazione dei suddetti incontri in modalità protetta e con frequenza inizialmente non superiore a due volte a settimana per massimo tre ore ciascuno;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere mensilmente, tramite bonifico Controparte_1 bancario, entro il cinque di ogni mese, a la somma di Euro 300 (trecentoeuro) a titolo Parte_1 di contributo per il mantenimento del figlio minore, da rivalutarsi annualmente in misura pari agli indici
ISTAT di variazione del costo della vita e con decorrenza dalla data della domanda;
- dispone che le spese straordinarie riguardanti il figlio minore siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno e che, pertanto, rimborsi la quota di sua spettanza a Controparte_1 Parte_1 su richiesta di quest'ultima e previa documentazione della spesa sostenuta e anticipata, facendo
[...] riferimento al Protocollo di Rieti;
- condanna a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida nell'importo Controparte_1 complessivo di euro 2.906 oltre al 15% spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
Cosi deciso in Rieti, il 7.4.2025
Il giudice rel.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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