Articolo 5 della Legge 1 agosto 1977, n. 563
Articolo 4Articolo 6
Versione
8 settembre 1977
Art. 5.
Il primo e secondo comma dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 , sono sostituiti dal seguente:
"Ai fini dell'assistenza malattia e del trattamento di fine servizio, il personale trasferito e' iscritto agli istituti od enti previsti per il personale delle amministrazioni riceventi".
Al terzo comma dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 , sono sostituite le parole "l'indennita' di buonuscita" con "il trattamento di fine servizio", "lo Stato o la regione" con le "amministrazioni riceventi" e "all'INADEL ed all'ENPAS" con "agli istituti o enti interessati".
Entrata in vigore il 8 settembre 1977
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