Articolo 40 della Legge 16 maggio 1978, n. 196
Articolo 39Articolo 41
Versione
7 giugno 1978
Art. 40.
La regione Valle d'Aosta, in relazione alle esigenze derivanti dall'esercizio delle attribuzioni ad essa trasferite o delegate, puo' avvalersi dei servizi dello Stato a carattere tecnico scientifico operanti per funzioni non trasferite o delegate.
Lo Stato sara' rimborsato delle spese sostenute per conto della regione.
La misura e le modalita' dei rimborsi saranno determinate con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri competenti, previa intesa con l'amministrazione regionale.
Entrata in vigore il 7 giugno 1978