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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 07/10/2025, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Siracusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.
Paolo Marescalco, all'esito dei termini ex art. 127 ter c.p.c. e viste le note difensive depositate in atti , esponendo le ragioni di fatto e di diritto della decisione ,ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al n. 1430/24 R.G., promossa da
, c.f. nato a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
ZZ EI (SR) nel viale Dante Alighieri n. 22, rappresentato e difeso dall'Avv.
AF De IT, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Siracusa,Corso Gelone n. 83, propone formale ricorrente
Contro
l' , con Sede in Controparte_1
Roma Via Ciro il Grande Cod.Fisc. in persona del Presidente pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Mineo, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio dell'Avvocatura in Siracusa, Corso Gelone 90, CP_1
resistente
Avente ad oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n. 689/1981, in materia di lavoro e di previdenza o assistenza obbligatorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Pagina 1 Con ricorso depositato il 05.04.2024 innanzi all'intestato Tribunale, l'istante proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.OI-001173227 notificata in data 8.3.2024 con la quale è stato ingiunto all'Arch. il pagamento della somma di € 2.251,55, Parte_1 di cui € 2.242,50 a titolo di sanzione amministrativa ed € 9,05 per spese di notifica, ai sensi della L. 689/1981, per il presunto omesso versamento, nella qualità di legale rappresentante della , delle ritenute previdenziali ed Controparte_2 Parte_2 assistenziali relative all'annualità 2016.
A fondamento della sua domanda, l'istante assumeva 1. Difetto di legittimazione passiva.
L'Arch. non sarebbe, a dire del ricorrente, il legale rappresentante della Parte_1
“società né l'autore della condotta contestata;
2. Parte_3
Omessa notifica dell'atto presupposto e nullità dell'ordinanza ingiunzione. L'ordinanza - ingiunzione opposta è illegittima poiché fondata su atti presupposti (asseritamente l'atto di accertamento n. 7600.27/06/2018.00110134 del 27.6.2018) che non è mai stato CP_1 comunicato al ricorrente e che è comunque tardivo rispetto all'accertamento della presunta violazione, riferita all'anno 2016; 3. Intervenute decadenza e prescrizione. In ogni caso, l' CP_1
è decaduta dalla facoltà di irrogare la sanzione amministrativa per intervenuta decadenza e per l'inutile decorso del termine prescrizionale, atteso il combinato disposto degli articoli 14 e 28 della L. 689/1981, 4. Violazione della Legge 212/2000 – Omessa comunicazione degli atti presupposti e illegittimità del rinvio per relationem – Difetto di motivazione e/o motivazione apparente – Illegittimità dell'ordinanza ingiunzione.;
Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'esecutorietà, dichiararsi la nullità e/o annullabilità dell' atto impugnato, con vittoria di spese e compensi. CP_ Si costituiva in giudizio l chiedendo il rigetto del ricorso,. e deducendo l'inapplicabilità dell' art. 14 della citata legge al caso di specie, assumendo, invece, l'applicazione la norma speciale, espressamente dettata per la fattispecie specifica, e dunque, prevalente sulla disposizione di carattere generale contenuta nell'art. 14 della legge n. 689 del 1981. Secondo CP_ l'assunto dell' la normativa applicabile dovrebbe essere rinvenuta nell'art. 2, c. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638, come riscritto con l'art. 3, c. 6, del d. lgs. 15 gennaio
2016, n.
8. Diversamente dal procedimento amministrativo, regolato dalla legge generale del
1981, il quale prevede una procedura particolare di estinzione agevolata dell'illecito - qualora l'intimato provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione,- accentuando, in tal modo, il carattere di specialità della normativa. Il che risulta ulteriormente
Pagina 2 confermato dall'art. 6 dello stesso decreto legislativo, che dispone espressamente che nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative ivi disciplinate si osservano le disposizioni della legge n. 689 del 1981 solo «in quanto applicabili».
Invece, in merito all'assunto del ricorrente secondo cui la pretesa contributiva si sarebbe prescritta ai sensi dell'art. 3, comma 9 della L. 335/1995, affermando che l'Istituto previdenziale non avrebbe mai contestato l'omesso pagamento delle ritenute previdenziali operate in busta paga tramite la notifica regolare di avvisi di addebito, deduceva che al ricorrente era stato già notificato, il 02 agosto 2018, l'atto di accertamento della violazione di cui si discute , relativo alla contribuzione oggetto della presente controversia, mai impugnato,
e trattandosi di contributi riferiti agli anni 2016, doveva ritenersi, pertanto, che i termini prescrizionali si fossero interrotti.
Con provvedimento del 17.05.2024 veniva sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e, all'udienza del 30.09.2025, la causa veniva posta in decisione alla scadenza dei termini di cui all'art 127 ter c.p.c.
Il ricorso è fondato e deve pertanto, trovare accoglimento per i seguenti motivi
La difesa dell' non coglie nel segno. Nel caso di specie deve trovare applicazione l'art 14 CP_1 della legge 689/81 il quale dispone il termine perentorio di giorni 90 per la notifica dell'ordinanza ingiunzione, a decorrere dall'accertamento della violazione. Come chiarito, infatti, dalla Corte d'Appello di Catania con sentenza n. 1013/2024, “non vi sono ragioni per ritenere “inapplicabile” l'art. 14, inserito nella II sezione del capo I della legge 689/1981 e quindi espressamente richiamato dall'art. 6 cit., atteso che l'art. 9 d.lgs. 8/2016 detta un'identica disciplina dei termini di notificazione della contestazione, fissando quale dies a quo della loro decorrenza quello della
“ricezione degli atti” trasmessi dall'autorità giudiziaria a seguito della sopravvenuta depenalizzazione dell'illecito già commesso e non prevede una deroga espressa alla sanzione della decadenza di cui alla norma generale ( ex multis Corte d'appello di Torino n.89/2023 e 188/2024; Corte d'appello di Genova n.
215/2023; Corte d'appello di Salerno n. 530/2023). Tale interpretazione trova poi conferma anche nei principi generali dell'ordinamento e in particolare nel principio di ragionevolezza, che è immanente nell'ordinamento giudiziario (declinato anche nei principi costituzionali di ragionevole durata del procedimento
e diritto di difesa), non potendo ammettersi che il datore di lavoro rimanga assoggettato sine die all'eventualità della contestazione che dà inizio al procedimento per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'autorità amministrativa, anche tenuto conto che il dies a quo del termine di prescrizione dell'illecito, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, non coincide con quello in cui la violazione è stata commessa, bensì con quello nel quale gli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria pervengono alla competente
Pagina 3 autorità amministrativa (cfr. Cass. sentenze n. 19897/2018 e n. 2526/2023)”. Nel caso di specie,
l' non avendo fornito prova del momento in cui effettivamente sono stati ricevuti gli CP_1 atti, il termine di 90 giorni- come previsto dagli art. art. 9 del d.lgs. n. 8/2016 e dall'art. 14 della L. 689/81- deve farsi decorrere dal 31 dicembre dell'anno di riferimento, ossia l'anno
2021. Seppur vero che le Sezioni Unite, con Sentenza n. 28210/2019, hanno sancito che “in tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione… omissis…” è altrettanto vero che nella fattispecie per cui è causa, non vi è dubbio circa la semplicità e la speditezza degli accertamenti da effettuarsi, stante la possibilità dell'incrocio dei dati mediante l'utilizzo dei sistemi informatizzati, al fine di verificare il regolare pagamento delle ritenute. Numerose pronunce di merito (ex multis
Trib. Catania n. 904/2023) hanno chiarito, infatti, che “ la violazione del prescritto termine di 90 giorni, trattandosi di violazione facilmente rilevabile dall , non implica particolari aggravi istruttori”. CP_1
CP_ In conclusione, quindi, non avendo l' dimostrato la ricorrenza di elementi significativi della complessità delle indagini tali da giustificare un spostamento in avanti del dies a quo del termine;
ritenuta, quindi, l'avvenuta decadenza del termine per la notifica dell'ordinanza- ingiunzione - stante lo spirare del termine di 90 giorni ex art 14 legge 689/81.
In ogni caso, a prescindere dall'applicazione della normativa fin qui richiamata, la pretesa creditoria è prescritta. Nel caso di specie è stato documentalmente accertato che la diffida accertativa è stata notificata in data 02.08.2018, mentre l'ordinanza ingiunzione opposta veniva notificata in data 08.0.2024, quindi ben oltre il termine prescrizionale, e precisamente, a distanza di oltre cinque anni e sette mesi. Deve ritenersi infatti, che la prescrizione è maturata anche tenendo conto dell'applicazione art. 103 comma 6 bis DL n. 18/2020, che ha interrotto i termini di prescrizione per il solo periodo 23.2.2020 – 31.5.2020, pari a tre mesi e cinque giorni.
L'ordinanza- ingiunzione impugnata deve essere, pertanto, essere annullata.
Assorbiti ogni altro motivo e/o eccezione, di rito e di merito.
Ritenuto doversi compensare le spese di lite, posta la sussistenza di pronunce giurisprudenziali anche di segno opposto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, uditi i procuratori delle parti costituite, rigettata ogni contraria istanza , eccezione e difesa, definitivamente decidendo, in
Pagina 4 accoglimento del ricorso
1) Annulla l'ordinanza- ingiunzione impugnata;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Siracusa, 07.10.2025 Il Giudice
Dott. Paolo Marescalco
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