Sentenza 21 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/06/2002, n. 9128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9128 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 02 REPUBBLICA ITALIANA E DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 18083/01 Dott. Ettore MERCURIO Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron. 24728 Dott. Antonio LAMORGESE Rel. Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 05/04/02 ConsigliereDott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente : S EN T ENZA sul ricorso proposto da: NT AS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 74, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE IACOBELLI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
SPA, in persona del legale POSTE ITALINE rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI FIORILLO, giusta delega in atti;
2002 - controricorrente 1496 -1- avverso la sentenza n. 395/00 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 06/07/00 - R.G.N. 650/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/04/02 dal Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE;
udito 1'Avvocato GIANNI EMILIO IACOBELLI per delega SALVATORE IACOBELLI;
udito 1'Avvocato GIOVANNI GENTILE per delega ROBERTO PESSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 1 Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari, accogliendo l'appello proposto dalla s.p.a. Poste Italiane, in riforma della decisione di primo grado che aveva rigettato l'opposizione dell'Ente Poste Italiane (poi trasformatosi nell'omonima società) al decreto ingiuntivo di pagamento, in favore dell'odierna parte ricorrente, addetta a mansioni di portalettere, di somme di danaro a titolo di competenze retributive dovute in applicazione della circolare n. 2/1994, per la sistematica e quotidiana consegna di stampe con peso superiore ai 500 grammi, ha rigettato la domanda del portalettere. Avverso la sentenza di appello il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. La società intimata ha resistito con controricorso, illustrato con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è articolato in due motivi. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione di norme di legge (art. 36 Cost. e 2099 c.c.), nonché vizio di motivazione. Secondo il ricorrente erroneamente i giudici di appello hanno ritenuto la circolare n.2 cit. quale fonte del diritto alla prestazione economica richiesta. Fonte è, invece, la prestazione maggiormente onerosa, conseguente alla attribuzione al portalettere dei compiti relativi alla consegna delle stampe voluminose, compiti in precedenza svolti da terzi c.d. accollatari, che trova la sua ratio e tutela direttamente nella legge costituita dagli art.36 Cost. e art.2099 c.c. che sanciscono il diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato. Nel caso di specie, venendosi a modificare il sinallagma contrattuale con l'accumulo in capo ai lavoratori portalettere di nuovi e diversi compiti, che determinano un maggiore aggravio della prestazione complessiva svolta, ne consegue, in ossequio al dettato legislativo innanzi 3 richiamato, il diritto dei medesimi a vedersi attribuito un emolumento economico, da aggiungersi alla normale retribuzione, che sia idoneo a compensare la maggiore quantità ed onerosità della prestazione complessivamente eseguita. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c in relazione al contenuto della circolare 2/94 e del successivo telex del 7.7.1994. Sostiene che la circolare suddetta e la successiva condotta delle parti collettive consacrata nei verbali di incontro del 26.5.1994, del 13.10.1995 e del 14.12.1995, costituiscano la riprova del riconoscimento da parte dell'azienda della debenza nella misura di 10 minuti della retribuzione convenzionale per la remunerazione della prestazione in parola. Ritiene la sentenza impugnata che si sia trattato esclusivamente di una enunciazione di una diversa organizzazione del lavoro e che come tale non può porsi a base di rivendicazioni salariali o compensi forfettari. Ma anche sotto tale profilo - sostiene il ricorrente - la sentenza impugnata non può essere condivisa in quanto male interpreta il contenuto di detta circolare facendo cattiva applicazione dell'ermeneutica contrattuale prevista dagli artt. 1362 e segg. c.c.. 2. Il ricorso i cui due motivi possono essere esaminati congiuntamente - non è fondato. La questione posta dal ricorrente è già stata più volte esaminata da questa Corte (Cass. 29 settembre 2000 n.12908, Cass. 12 giugno 2001 n.7969, e, più recentemente, Cass. 25 febbraio 2002 n.2682), il cui orientamento va confermato in questo giudizio anche in mancanza di ulteriori e diverse argomentazioni che possano indurre ad una revisione dello stesso. In particolare ha osservato Cass. 29 settembre 2000 n.12908 che nella sostanza oggetto della controversia è l'interpretazione della circolare n. 2 citata, se cioè con essa si sia individuata una somma da corrispondere ai portalettere, ovvero un criterio di stima per la valutazione della complessiva prestazione giornaliera, e cioè al solo fine della determinazione del fabbisogno del personale. La Corte ha rammentato che nel giudizio di legittimità le censure relative all'interpretazione del contratto collettivo offerta dal giudice di merito possono essere prospettate solo sotto il profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o della insufficienza e contraddittorietà della motivazione, mentre la mera, contrapposizione fra l'interpretazione proposta dalla ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata non riveste alcuna utilità ai fini dell'annullamento di quest'ultima (v. ex plurimis Cass. 10 marzo 1999 n. 2096). È da aggiungere poi che le norme sull'interpretazione dei contratti si applicano anche ai negozi unilaterali nei limiti della compatibilità dei criteri stabiliti dagli artt. 1362 ss. cc. con la particolare natura e struttura della predetta categoria di negozi. Pertanto, nei negozi unilaterali non può aversi riguardo alla comune intenzione delle parti, che non esiste, ma si deve indagare soltanto quale sia stato l'intento proprio del soggetto che ha posto in essere il negozio senza far ricorso, per determinarlo, alla valutazione del comportamento dei destinatari del negozio stesso (Cass. 19 novembre 1998, n. 11712). La circolare è un atto interno destinato ad indirizzare e disciplinare in modo uniforme l'attività degli organi dell'ente (poi società). Precipuo compito del giudice del merito era pertanto quello di interpretare la circolare sulla base dell'intento del soggetto, che l'aveva posta in essere. Nella specie la Corte d'appello con motivazione sufficiente e non contraddittoria ha escluso che nella circolare fosse stata individuata una somma da corrispondere ai portalettere per il servizio di distribuzione delle stampe voluminose. Né può affermarsi che, trattandosi di una prestazione aggiuntiva, questa doveva comportare una maggiorazione della retribuzione stessa. La stessa Corte d'appello pone in luce, invero, che con la predetta circolare si intendeva riorganizzare le modalità del servizio di recapito delle stampe di peso superiore a gr. 500, ma la temporizzazione di tale servizio non comportava necessariamente un compenso in danaro - che non trova alcun riscontro nell'interpretazione letterale e logica della circolare quale fatta dalla Corte d'appello - ben potendo la temporizzazione di tale servizio integrare un criterio di stima per la valutazione della complessiva prestazione giornaliera. Questa interpretazione della circolare suddetta rende ultronei i rilievi svolti dalla difesa del ricorrente in ordine alla retribuzione proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.). La prevista dimensione temporale del servizio di recapito delle stampe di peso superiore a gr. 500 - così interpretata la circolare - individuava null'altro che una specifica frazione della complessiva prestazione lavorativa dei portalettere e tale frazione, isolatamente considerata, non poteva comportare di per sé un necessario adeguamento della controprestazione al parametro costituzionale della retribuzione proporzionata e 5 sufficiente, che implica invece una valutazione complessiva delle due prestazioni del sinallagma e non già limitata a singole voci o componenti della retribuzione. In definitiva la motivazione della Corte d'appello appare congrua e logica, di tal che il ricorso deve essere rigettato. Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese tra le parti. Così deciso in Roma, il 5 aprile 2002 On M Il Consigliere estensore Il Presidente Forselle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 21 61U.2002 IL CANCELLIERE were ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO. DI REGISTRO DA CON SPESA TASSA O DE NO A SENS Y DELLA 16