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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/01/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 4115/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 4115/17 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 117/17, emesso dal Tribunale di Salerno in data
12/01/17, depositato il 13/01/17
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Rosario Santese, presso il cui studio è Parte_1 elettivamente domiciliata in Macchia di Montecorvino Rovella (SA), alla via G. D'Aiutolo n.
1, giusta procura a margine dell'atto di citazione in opposizione
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Marco Pesenti, presso il cui indirizzo pec è elett.te dom.ta, come da procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
OPPOSTA
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 28/04/17, proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 117/17, notificato il 20/03/17, con cui il Tribunale di Salerno le aveva intimato il pagamento, in favore della quale cessionaria del credito, della Controparte_1 somma di € 10.255,98, oltre interessi e spese processuali, a titolo di saldo del contratto di finanziamento n. 4754915 del 13/04/05 e del contrato di finanziamento del 02/10/06, stipulati con la Compass s.p.a.
pagina 1 di 6 La eccepiva: l'inefficacia del decreto ingiuntivo in quanto notificato oltre il termine di Pt_1
60 giorni di cui all'art. 644 c.p.c.; la prescrizione del credito vantato da controparte in relazione al contratto del 13/04/05, essendo intervenuto il primo atto interruttivo in data
07/06/16, ossia oltre 10 anni dopo la stipula del medesimo contratto;
l'avvenuto pagamento, fino al 14/01/08, della complessiva somma di € 6.716,00, come si evinceva dalle ricevute in atti;
l'applicazione di interessi convenzionali usurari. Concludeva, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo, per le ragioni esposte, con vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata il 29/11/17, si costituiva la la quale Controparte_1
concludeva per il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e diritto, con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo e vittoria di spese giudiziali.
All'udienza dell'01/12/17 il G.I. rigettava l'istanza ex art. 648 c.p.c.
Acquisita documentazione varia, all'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, che veniva decisa ex art. 281sexies c.p.c. mediante lettura della motivazione e del dispositivo.
Preliminarmente risulta fondata l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo per tardiva notifica dello stesso.
Il primo tentativo di notifica del provvedimento monitorio è avvenuto il 02/02/17, ossia tempestivamente rispetto al termine di 60 giorni previsto dall'art. 644 c.p.c., posto che il predetto decreto è stato depositato il 13/01/17. Non essendosi perfezionata la notifica all'indirizzo indicato per avvenuto trasferimento della , come riportato nella relata di Pt_1 notifica, la banca opposta si è tardivamente attivata per l'effettuazione di una seconda notifica, posto che, pur avendo acquisito in data 21/02/17 (ossia ancora in tempo utile) il certificato anagrafico aggiornato della , dal quale risultava che quest'ultima risiedeva in Giffoni Pt_1
Valle Piana alla via Sergio Leone n. 11, solo in data 16/03/17 (ossia allorquando il predetto termine di 60 giorni era scaduto il 14/03/17) ha consegnato l'atto per la notifica all'ufficiale giudiziario. Ben avrebbe potuto la banca opposta, avendo acquisto conoscenza in data
21/02/17 del nuovo indirizzo della , far partire la seconda notifica in tempo utile rispetto Pt_1
al termine ultimo del 14/03/17.
Va, pertanto, dichiarata l'inefficacia del decreto ingiuntivo.
Tuttavia, come precisato in giurisprudenza, la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia comporta, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., l'inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa e osta al pagina 2 di 6 verificarsi delle conseguenze che l'ordinamento vi correla, ma non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale) la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (Cass. n. 951/13, n. 21050/06), e ciò anche indipendentemente dall'accettazione del contraddittorio (Cass. n. 8955/06, n. 67/02).
Nel caso di specie, quindi, va comunque esaminata nel merito la domanda creditoria formulata dalla che questa ha, peraltro, reiterato con la propria comparsa di costituzione Controparte_1
e risposta.
In particolare, dalla documentazione in atti risulta che stipulava con la Compass Parte_1
s.p.a., in data 13/04/05, il contratto n. 4754915 al fine di ottenere un prestito personale di €
4.000,00 e una linea di credito ad uso rotativo dell'importo di € 800,00 avente n.
002102224901. Dall'estratto conto relativo alla linea di credito “revolving” risulta che, a fronte dell'importo di € 2.280,00 nel tempo ricevuto e/o utilizzato, la corrispondeva a Pt_1
Compass s.p.a. la somma complessiva di € 2.244,00, omettendo qualsivoglia pagamento a far data dal 21/04/08.
In relazione al predetto contratto, ha quindi richiesto il pagamento della Controparte_1 somma di € 1.191,60, di cui € 1.141,33 a titolo di capitale ed € 50,27 a titolo di interessi convenzionali di mora come da prospetto in atti.
L'opponente stipulava, altresì, sempre con la Compass s.p.a., in data 02/10/06, il contratto n.
5673161 al fine di ottenere il finanziamento della somma di € 6.034,02, da restituire in 60 rate dell'importo di € 150,29 ciascuna per complessivi € 9.017,40, con TAN del 17,10% e TAEG del 18,51%.
Dopo aver corrisposto le prime 16 rate e parzialmente la rata 17, la sospendeva ogni Pt_1
pagamento a far data dal 29/02/08.
In relazione a tale secondo contratto, la ha richiesto il pagamento della Controparte_1 complessiva somma di € 9.064,38, di cui € 1.803,48 a titolo di rate scadute e non pagate, €
3.744,88 per capitale residuo alla data di decadenza dal beneficio del termine ed € 3.516,02 a titolo di interessi convenzionali di mora calcolati sul solo capitale.
pagina 3 di 6 Il credito complessivamente fatto valere in sede monitoria veniva ceduto dapprima dalla
Compass s.p.a. alla e poi da quest'ultima alla con atto del Parte_2 Controparte_1
22/02/16.
Nessuna contestazione ha sollevato l'opponente in ordine alla titolarità, in capo alla CP_1
del credito oggetto di causa.
[...]
In considerazione di ciò, deve ritenersi che parte opposta abbia offerto adeguata prova della propria pretesa creditoria, avendo prodotto il titolo negoziale, la relativa documentazione contabile e la documentazione attestante la cessione del credito.
Gli altri motivi di opposizione non risultano fondati.
In primo luogo, l'eccezione di prescrizione non merita accoglimento, in quanto, in relazione al mutuo, il termine decennale di prescrizione decorre dalla data di scadenza dell'ultima rata in riferimento sia alla sorte capitale che agli interessi maturati (Cass. n. 4232/23, n. 18951/13), sicchè, nel caso in esame, considerato che l'ultima rata della linea di credito “revolving” è stata pagata in data 31/12/07, mentre l'ultima rata del finanziamento a termine di cui al contratto n. 5673161 è stata pagata in data 30/05/08, è evidente che il termine decennale di prescrizione non è decorso, essendo stato interrotto dalla notifica del decreto ingiuntivo.
In secondo luogo, non risulta dimostrato il pagamento, da parte della , della somma Pt_1 complessiva di € 6.716,00. I 52 bollettini postali prodotti dall'opponente ammontano ad un importo complessivo inferiore, pari ad € 5.828,28, e sono inerenti a 4 distinti finanziamenti che la ha stipulato con la Compass s.p.a. Pt_1
In particolare, sono inconferenti: i 4 bollettini, per un totale di € 412,48, inerenti a pagamenti effettuati nel 2004 e fino al febbraio 2005, essendo gli stessi antecedenti alla stipula dei contratti per cui è causa;
i bollettini, per un totale di € 2.083,57, inerenti al finanziamento a termine siglato nel contratto n. 4754915 del 13/04/05, atteso che in sede monitoria è stata azionata unicamente la linea di credito “revolving” prevista in tale contratto.
Di converso, i bollettini prodotti in relazione alla linea di credito “revolving” di cui al contratto n. 4754915 evidenziano un importo complessivo pagato inferiore a quello riconosciuto dall'opposta nel suo prospetto riepilogativo, mentre i bollettini inerenti al finanziamento personale di cui al contratto n. 5673161 ammontano ad € 1.367,23 e degli stessi si è già tenuto conto nel prospetto riepilogativo della debitoria.
Pertanto, limitatamente al contratto n. 5673161, non è fondato quanto dedotto dalla in Pt_1 ordine all'avvenuto pagamento, alla data 14/01/08, della sorte capitale ricevuta, pari ad €
6.034,00, nonché della somma ulteriore di € 682,00, tanto che dall'estratto conto prodotto già
pagina 4 di 6 in fase monitoria risulta l'avvenuto pagamento di importi maggiori rispetto a quelli dimostrati dall'opponente ed, in particolare, del solo importo di € 2.554,93 di cui alle prime 17 rate.
Infine, le doglianze sollevate risultano del tutto generiche in relazione all'asserito superamento del tasso soglia usuraria, in quanto sganciate da concreti riferimenti alle pattuizioni contrattuali, non avendo l'opponente neppure allegato, né nell'atto di citazione né nella prima memoria istruttoria, le condizioni convenute, quelle applicate ed in che misura sarebbe stato superato il tasso-soglia ex l. n. 108/96 operante in relazione al rapporto “de quo”.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697
c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. S.U. n. 19597/20).
Tali oneri allegatori e probatori sono stati del tutto disattesi da parte dell'opponente, la quale si
è limitata a chiedere che venisse disposta una CTU, senza indicare, però, alcun concreto elemento che giustificasse un siffatto accertamento contabile. La CTU, invero, non può avere una finalità meramente esplorativa, né può essere utilizzata per sopperire alle lacune allegatorie e probatorie della parte sulla quale grava il relativo onere.
In ogni caso, il TAN del 17,10% ed il TAEG del 18,51% sono inferiori al tasso soglia p.t. vigente per le operazioni di prestito personale, pari al 19,08%.
Pertanto, va condannata al pagamento, in favore della della somma Parte_1 Controparte_1 di € 10.255,98, oltre interessi moratori convenzionali sulla sola sorte capitale, comunque nei limiti della l. n. 108/96, dal 20/03/17 al soddisfo.
Le spese giudiziali, escluse quelle della fase monitoria stante l'inefficacia del decreto ingiuntivo, seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori minimi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), stante la semplicità della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 4115/17 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
pagina 5 di 6 1) accoglie il primo motivo di opposizione e, per l'effetto, dichiara inefficace il decreto ingiuntivo n. 117/17, emesso dal Tribunale di Salerno in data 12/01/17, depositato il
13/01/17;
2) condanna al pagamento, in favore della della somma di € Parte_1 Controparte_1
10.255,98, oltre interessi moratori convenzionali sulla sola sorte capitale, comunque nei limiti della l. n. 108/96, dal 20/03/17 al soddisfo;
3) condanna al pagamento, in favore della delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali, che si liquidano in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Salerno, 17 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 4115/17 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 117/17, emesso dal Tribunale di Salerno in data
12/01/17, depositato il 13/01/17
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Rosario Santese, presso il cui studio è Parte_1 elettivamente domiciliata in Macchia di Montecorvino Rovella (SA), alla via G. D'Aiutolo n.
1, giusta procura a margine dell'atto di citazione in opposizione
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Marco Pesenti, presso il cui indirizzo pec è elett.te dom.ta, come da procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
OPPOSTA
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 28/04/17, proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 117/17, notificato il 20/03/17, con cui il Tribunale di Salerno le aveva intimato il pagamento, in favore della quale cessionaria del credito, della Controparte_1 somma di € 10.255,98, oltre interessi e spese processuali, a titolo di saldo del contratto di finanziamento n. 4754915 del 13/04/05 e del contrato di finanziamento del 02/10/06, stipulati con la Compass s.p.a.
pagina 1 di 6 La eccepiva: l'inefficacia del decreto ingiuntivo in quanto notificato oltre il termine di Pt_1
60 giorni di cui all'art. 644 c.p.c.; la prescrizione del credito vantato da controparte in relazione al contratto del 13/04/05, essendo intervenuto il primo atto interruttivo in data
07/06/16, ossia oltre 10 anni dopo la stipula del medesimo contratto;
l'avvenuto pagamento, fino al 14/01/08, della complessiva somma di € 6.716,00, come si evinceva dalle ricevute in atti;
l'applicazione di interessi convenzionali usurari. Concludeva, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo, per le ragioni esposte, con vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata il 29/11/17, si costituiva la la quale Controparte_1
concludeva per il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e diritto, con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo e vittoria di spese giudiziali.
All'udienza dell'01/12/17 il G.I. rigettava l'istanza ex art. 648 c.p.c.
Acquisita documentazione varia, all'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, che veniva decisa ex art. 281sexies c.p.c. mediante lettura della motivazione e del dispositivo.
Preliminarmente risulta fondata l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo per tardiva notifica dello stesso.
Il primo tentativo di notifica del provvedimento monitorio è avvenuto il 02/02/17, ossia tempestivamente rispetto al termine di 60 giorni previsto dall'art. 644 c.p.c., posto che il predetto decreto è stato depositato il 13/01/17. Non essendosi perfezionata la notifica all'indirizzo indicato per avvenuto trasferimento della , come riportato nella relata di Pt_1 notifica, la banca opposta si è tardivamente attivata per l'effettuazione di una seconda notifica, posto che, pur avendo acquisito in data 21/02/17 (ossia ancora in tempo utile) il certificato anagrafico aggiornato della , dal quale risultava che quest'ultima risiedeva in Giffoni Pt_1
Valle Piana alla via Sergio Leone n. 11, solo in data 16/03/17 (ossia allorquando il predetto termine di 60 giorni era scaduto il 14/03/17) ha consegnato l'atto per la notifica all'ufficiale giudiziario. Ben avrebbe potuto la banca opposta, avendo acquisto conoscenza in data
21/02/17 del nuovo indirizzo della , far partire la seconda notifica in tempo utile rispetto Pt_1
al termine ultimo del 14/03/17.
Va, pertanto, dichiarata l'inefficacia del decreto ingiuntivo.
Tuttavia, come precisato in giurisprudenza, la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia comporta, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., l'inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa e osta al pagina 2 di 6 verificarsi delle conseguenze che l'ordinamento vi correla, ma non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale) la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (Cass. n. 951/13, n. 21050/06), e ciò anche indipendentemente dall'accettazione del contraddittorio (Cass. n. 8955/06, n. 67/02).
Nel caso di specie, quindi, va comunque esaminata nel merito la domanda creditoria formulata dalla che questa ha, peraltro, reiterato con la propria comparsa di costituzione Controparte_1
e risposta.
In particolare, dalla documentazione in atti risulta che stipulava con la Compass Parte_1
s.p.a., in data 13/04/05, il contratto n. 4754915 al fine di ottenere un prestito personale di €
4.000,00 e una linea di credito ad uso rotativo dell'importo di € 800,00 avente n.
002102224901. Dall'estratto conto relativo alla linea di credito “revolving” risulta che, a fronte dell'importo di € 2.280,00 nel tempo ricevuto e/o utilizzato, la corrispondeva a Pt_1
Compass s.p.a. la somma complessiva di € 2.244,00, omettendo qualsivoglia pagamento a far data dal 21/04/08.
In relazione al predetto contratto, ha quindi richiesto il pagamento della Controparte_1 somma di € 1.191,60, di cui € 1.141,33 a titolo di capitale ed € 50,27 a titolo di interessi convenzionali di mora come da prospetto in atti.
L'opponente stipulava, altresì, sempre con la Compass s.p.a., in data 02/10/06, il contratto n.
5673161 al fine di ottenere il finanziamento della somma di € 6.034,02, da restituire in 60 rate dell'importo di € 150,29 ciascuna per complessivi € 9.017,40, con TAN del 17,10% e TAEG del 18,51%.
Dopo aver corrisposto le prime 16 rate e parzialmente la rata 17, la sospendeva ogni Pt_1
pagamento a far data dal 29/02/08.
In relazione a tale secondo contratto, la ha richiesto il pagamento della Controparte_1 complessiva somma di € 9.064,38, di cui € 1.803,48 a titolo di rate scadute e non pagate, €
3.744,88 per capitale residuo alla data di decadenza dal beneficio del termine ed € 3.516,02 a titolo di interessi convenzionali di mora calcolati sul solo capitale.
pagina 3 di 6 Il credito complessivamente fatto valere in sede monitoria veniva ceduto dapprima dalla
Compass s.p.a. alla e poi da quest'ultima alla con atto del Parte_2 Controparte_1
22/02/16.
Nessuna contestazione ha sollevato l'opponente in ordine alla titolarità, in capo alla CP_1
del credito oggetto di causa.
[...]
In considerazione di ciò, deve ritenersi che parte opposta abbia offerto adeguata prova della propria pretesa creditoria, avendo prodotto il titolo negoziale, la relativa documentazione contabile e la documentazione attestante la cessione del credito.
Gli altri motivi di opposizione non risultano fondati.
In primo luogo, l'eccezione di prescrizione non merita accoglimento, in quanto, in relazione al mutuo, il termine decennale di prescrizione decorre dalla data di scadenza dell'ultima rata in riferimento sia alla sorte capitale che agli interessi maturati (Cass. n. 4232/23, n. 18951/13), sicchè, nel caso in esame, considerato che l'ultima rata della linea di credito “revolving” è stata pagata in data 31/12/07, mentre l'ultima rata del finanziamento a termine di cui al contratto n. 5673161 è stata pagata in data 30/05/08, è evidente che il termine decennale di prescrizione non è decorso, essendo stato interrotto dalla notifica del decreto ingiuntivo.
In secondo luogo, non risulta dimostrato il pagamento, da parte della , della somma Pt_1 complessiva di € 6.716,00. I 52 bollettini postali prodotti dall'opponente ammontano ad un importo complessivo inferiore, pari ad € 5.828,28, e sono inerenti a 4 distinti finanziamenti che la ha stipulato con la Compass s.p.a. Pt_1
In particolare, sono inconferenti: i 4 bollettini, per un totale di € 412,48, inerenti a pagamenti effettuati nel 2004 e fino al febbraio 2005, essendo gli stessi antecedenti alla stipula dei contratti per cui è causa;
i bollettini, per un totale di € 2.083,57, inerenti al finanziamento a termine siglato nel contratto n. 4754915 del 13/04/05, atteso che in sede monitoria è stata azionata unicamente la linea di credito “revolving” prevista in tale contratto.
Di converso, i bollettini prodotti in relazione alla linea di credito “revolving” di cui al contratto n. 4754915 evidenziano un importo complessivo pagato inferiore a quello riconosciuto dall'opposta nel suo prospetto riepilogativo, mentre i bollettini inerenti al finanziamento personale di cui al contratto n. 5673161 ammontano ad € 1.367,23 e degli stessi si è già tenuto conto nel prospetto riepilogativo della debitoria.
Pertanto, limitatamente al contratto n. 5673161, non è fondato quanto dedotto dalla in Pt_1 ordine all'avvenuto pagamento, alla data 14/01/08, della sorte capitale ricevuta, pari ad €
6.034,00, nonché della somma ulteriore di € 682,00, tanto che dall'estratto conto prodotto già
pagina 4 di 6 in fase monitoria risulta l'avvenuto pagamento di importi maggiori rispetto a quelli dimostrati dall'opponente ed, in particolare, del solo importo di € 2.554,93 di cui alle prime 17 rate.
Infine, le doglianze sollevate risultano del tutto generiche in relazione all'asserito superamento del tasso soglia usuraria, in quanto sganciate da concreti riferimenti alle pattuizioni contrattuali, non avendo l'opponente neppure allegato, né nell'atto di citazione né nella prima memoria istruttoria, le condizioni convenute, quelle applicate ed in che misura sarebbe stato superato il tasso-soglia ex l. n. 108/96 operante in relazione al rapporto “de quo”.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697
c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. S.U. n. 19597/20).
Tali oneri allegatori e probatori sono stati del tutto disattesi da parte dell'opponente, la quale si
è limitata a chiedere che venisse disposta una CTU, senza indicare, però, alcun concreto elemento che giustificasse un siffatto accertamento contabile. La CTU, invero, non può avere una finalità meramente esplorativa, né può essere utilizzata per sopperire alle lacune allegatorie e probatorie della parte sulla quale grava il relativo onere.
In ogni caso, il TAN del 17,10% ed il TAEG del 18,51% sono inferiori al tasso soglia p.t. vigente per le operazioni di prestito personale, pari al 19,08%.
Pertanto, va condannata al pagamento, in favore della della somma Parte_1 Controparte_1 di € 10.255,98, oltre interessi moratori convenzionali sulla sola sorte capitale, comunque nei limiti della l. n. 108/96, dal 20/03/17 al soddisfo.
Le spese giudiziali, escluse quelle della fase monitoria stante l'inefficacia del decreto ingiuntivo, seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori minimi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), stante la semplicità della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 4115/17 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
pagina 5 di 6 1) accoglie il primo motivo di opposizione e, per l'effetto, dichiara inefficace il decreto ingiuntivo n. 117/17, emesso dal Tribunale di Salerno in data 12/01/17, depositato il
13/01/17;
2) condanna al pagamento, in favore della della somma di € Parte_1 Controparte_1
10.255,98, oltre interessi moratori convenzionali sulla sola sorte capitale, comunque nei limiti della l. n. 108/96, dal 20/03/17 al soddisfo;
3) condanna al pagamento, in favore della delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali, che si liquidano in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Salerno, 17 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
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