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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 23/12/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G. 542/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LANCIANO riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr.ssa Angela DI GIROLAMO Presidente Estensore
Dr. Massimo CANOSA Giudice
Dr. Giovanni NAPPI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 542/2025 V.G., vertente
TRA
, n. ad Atessa il 25.10.1987 – CF , difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Piacentino Massimiliano Sichetti
E
n. a Durres (Albania) il 26.11.1986 – CF , CP_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Piacentino Massimiliano Sichetti
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
IL TRIBUNALE
- Vista la domanda congiunta ex artt.337-bis, 337-ter e ss. c.c. depositata il 17.11.2025; - Viste le note scritte depositate dalle parti per l'udienza camerale (trattazione scritta) del 02.12.2025 con le quali le parti hanno confermato la loro richiesta alle seguenti condizioni:
1) AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO: Il figlio minore è affidato in via Per_1 esclusiva alla madre, sig.ra , con la quale continuerà a vivere Parte_1 stabilmente presso la residenza materna in Paglieta (CH), Contrada Piano Saletti n. 20,
o altro futuro indirizzo.
2) RESPONSABILITÀ GENITORIALE: La responsabilità genitoriale sarà esercitata in via esclusiva dalla madre. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte dalla madre, la quale si impegna a informare il padre.
3) DIRITTO DI VISITA DEL PADRE: Salvo diversi accordi tra i genitori e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, il padre, sig. avrà CP_1 il diritto e il dovere di tenere con sé il figlio con le seguenti modalità: • un fine settimana al mese, da concordarsi preventivamente tra i genitori con congruo preavviso;
• una settimana durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
• una settimana durante le vacanze natalizie, da trascorrere alternativamente nel periodo di Natale o di Capodanno, secondo accordi tra i genitori. I genitori garantiranno e favoriranno i contatti telefonici e/o telematici tra il figlio e il genitore non collocatario.
4) MANTENIMENTO ORDINARIO: Il sig. verserà alla sig.ra CP_1 Parte_1
, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , la somma mensile di
[...] Per_1
€ 300,00 (trecento/00), da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario su conto corrente che verrà indicato dalla madre. Tale importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal gennaio dell'anno successivo al presente provvedimento.
5) SPESE STRAORDINARIE: Le spese straordinarie relative al figlio (mediche, scolastiche, sportive e ricreative) saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Si intendono per spese straordinarie da concordare preventivamente quelle relative a: visite specialistiche private, cure dentistiche, oculistiche e trattamenti sanitari non erogati dal SS (salvo l'urgenza); scuole private, corsi di specializzazione, lezioni private, gite scolastiche con pernottamento;
corsi sportivi o ricreativi, centri estivi e viaggi. Le spese relative a libri di testo, materiale di cancelleria, ticket sanitari e farmaci con prescrizione medica non necessiteranno di preventivo accordo e saranno rimborsate dietro presentazione di idonea documentazione.
6) DOCUMENTI PER L'ESPATRIO: I genitori si prestano reciprocamente, sin da ora, il consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio (passaporto, carta d'identità) in favore del figlio minore Per_1
- Visto il parere favorevole del P.M.;
- Ritenuta l'equità delle condizioni concordate e che gli accordi tra le parti non sono in contrasto con gli interessi della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
- Regolamenta la gestione di , figlio di e Controparte_2 Parte_1 CP_1 alle condizioni sottoscritte dalle parti da considerarsi parte integrante della
[...] sentenza;
Dichiara integralmente compensate le spese del procedimento.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11.12.2025.
Il Presidente Estensore Angela Di Girolamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LANCIANO riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr.ssa Angela DI GIROLAMO Presidente Estensore
Dr. Massimo CANOSA Giudice
Dr. Giovanni NAPPI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 542/2025 V.G., vertente
TRA
, n. ad Atessa il 25.10.1987 – CF , difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Piacentino Massimiliano Sichetti
E
n. a Durres (Albania) il 26.11.1986 – CF , CP_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Piacentino Massimiliano Sichetti
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
IL TRIBUNALE
- Vista la domanda congiunta ex artt.337-bis, 337-ter e ss. c.c. depositata il 17.11.2025; - Viste le note scritte depositate dalle parti per l'udienza camerale (trattazione scritta) del 02.12.2025 con le quali le parti hanno confermato la loro richiesta alle seguenti condizioni:
1) AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO: Il figlio minore è affidato in via Per_1 esclusiva alla madre, sig.ra , con la quale continuerà a vivere Parte_1 stabilmente presso la residenza materna in Paglieta (CH), Contrada Piano Saletti n. 20,
o altro futuro indirizzo.
2) RESPONSABILITÀ GENITORIALE: La responsabilità genitoriale sarà esercitata in via esclusiva dalla madre. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte dalla madre, la quale si impegna a informare il padre.
3) DIRITTO DI VISITA DEL PADRE: Salvo diversi accordi tra i genitori e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, il padre, sig. avrà CP_1 il diritto e il dovere di tenere con sé il figlio con le seguenti modalità: • un fine settimana al mese, da concordarsi preventivamente tra i genitori con congruo preavviso;
• una settimana durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
• una settimana durante le vacanze natalizie, da trascorrere alternativamente nel periodo di Natale o di Capodanno, secondo accordi tra i genitori. I genitori garantiranno e favoriranno i contatti telefonici e/o telematici tra il figlio e il genitore non collocatario.
4) MANTENIMENTO ORDINARIO: Il sig. verserà alla sig.ra CP_1 Parte_1
, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , la somma mensile di
[...] Per_1
€ 300,00 (trecento/00), da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario su conto corrente che verrà indicato dalla madre. Tale importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal gennaio dell'anno successivo al presente provvedimento.
5) SPESE STRAORDINARIE: Le spese straordinarie relative al figlio (mediche, scolastiche, sportive e ricreative) saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Si intendono per spese straordinarie da concordare preventivamente quelle relative a: visite specialistiche private, cure dentistiche, oculistiche e trattamenti sanitari non erogati dal SS (salvo l'urgenza); scuole private, corsi di specializzazione, lezioni private, gite scolastiche con pernottamento;
corsi sportivi o ricreativi, centri estivi e viaggi. Le spese relative a libri di testo, materiale di cancelleria, ticket sanitari e farmaci con prescrizione medica non necessiteranno di preventivo accordo e saranno rimborsate dietro presentazione di idonea documentazione.
6) DOCUMENTI PER L'ESPATRIO: I genitori si prestano reciprocamente, sin da ora, il consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio (passaporto, carta d'identità) in favore del figlio minore Per_1
- Visto il parere favorevole del P.M.;
- Ritenuta l'equità delle condizioni concordate e che gli accordi tra le parti non sono in contrasto con gli interessi della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
- Regolamenta la gestione di , figlio di e Controparte_2 Parte_1 CP_1 alle condizioni sottoscritte dalle parti da considerarsi parte integrante della
[...] sentenza;
Dichiara integralmente compensate le spese del procedimento.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11.12.2025.
Il Presidente Estensore Angela Di Girolamo