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Sentenza 2 febbraio 2025
Sentenza 2 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 02/02/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere;
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel;
ha emesso la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 1083/2022 R.G., tra:
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
), rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Alfano, elettivamente
[...] domiciliato in Palermo, Via Sammartino n.2, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
appellante, attore in riassunzione,
e
(p. iva e c.f. ), in NT P.IVA_1 persona del Commissario Straordinario, legale rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Antonino Noto, elettivamente domiciliata in Palermo, Via G. Di Marzo n. 11, presso lo studio dell'Avv. Rossana Ingargiola (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
convenuta,
1 in Controparte_2 liquidazione coatta amministrativa (P.I.V.A. , Sede Legale e P.IVA_2
Uffici della Procedura Piazza Piccapietra 73, 16121 Genova), in persona del suo Commissario Liquidatore,
terza chiamata, contumace.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 15 marzo 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., le parti hanno così concluso:
avv. Pietro Alfano per : “Si chiede, pertanto, di condannare controparte al Parte_1 risarcimento del danno, come già quantificato nella sentenza cassata, sulla base della CTU agli atti. Si insiste, in estremo subordine, su tutte le richieste istruttorie formulate in appello. Si chiede la condanna di controparte al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio di primo e secondo grado, così come determinate nella sentenza n. 95/2020 o nella misura, anche maggiore, che sarà ritenuta equa da Codesto onorevole Giudicante;
si chiede, altresì, di condannare l'asp o, in subordine, di compensare tra le parti le spese del Giudizio dinnanzi alla Suprema Corte di Cassazione. Per quanto concerne, infine, le spese e gli onorari del presente giudizio di riassunzione, il sottoscritto procuratore si riserva di depositare istanza di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato, con l'ultimo scritto difensivo”;
avv. Antonino Noto per l' : “respinta NT ogni contraria istanza, eccezione e difesa , in accoglimento delle domande dell'
[...]
, applicando il principio di diritto enunciato dalla Suprema NT
Corte di Cassazione nella sentenza n.9013-2022 emessa il 20.12.2021 e depositata in cancelleria il 21.03.2021, - ritenere fondati i motivi esposti con gli atti difensivi dell'
[...]
e per l'effetto rigettare con qualsivoglia statuizione l'appello, in quanto palesemente CP_3 infondato in fatto ed in diritto, confermando, conseguentemente, la sentenza n. 453/2014 emessa dal Tribunale di Agrigento in data 09.04.2014. - In subordine, nella malaugurata e non temuta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, condannare la conve nuta – contumace Assicurazione “ Controparte_4
, in persona del Liquidatore, legale rappresentante pro tempore, al pagamento
[...] diretto di quanto eventualmente sarà liquidato all'appellante, nel nome e nella qualità, in
2 luogo e vece dell' assicurata, garantendo pertanto e manlevando l'ex CP_1 [...]
oggi da ogni Controparte_5 Controparte_3 responsabilità e dal risarcimento dei danni richiesti in virtù della polizza n.10.7005260 di assicurazione di responsabilità civile a copertura dei relativi rischi compresi quelli derivanti dall'attività professionale dei propri dipendenti connessa allo svolgimento dei pertinenti compiti d'istituto. - Con condanna di controparte anche alle spese del giudizio di appello nonché alle spese del giudizio di legittimità - come espressamente disposto in relazione a queste ultime dalla S.C. nella sentenza n.9013/2022 - in favore dell' NT
.
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
In estrema sintesi, agiva in giudizio nei confronti della Parte_1 [...]
, esponendo che: NT
- il 21 maggio 2008, colto da una violenta scarica elettrica mentre apriva la saracinesca del proprio esercizio commerciale, dopo le prime cure prestate dal medico curante, si era recato presso l'Ospedale CP_5
di dove, annotata in anamnesi la presenza di un violento
[...] CP_1 dolore agli arti superiori e posta diagnosi di elettrocuzione, era stato sottoposto a esame elettrocardiografico e consulenza cardiologica,
- il successivo 25 maggio 2008, acuitisi i dolori ad entrambi gli arti, si era recato nuovamente presso lo stesso nosocomio, dove i sanitari, registrata la presenza di ematomi in regione mammaria sinistra e scapolo omerale destra, avevano ribadito la diagnosi di elettrocuzione, eseguito nuova valutazione cardiologica con elettrocardiogramma e rinviato il paziente al domicilio senza approfondire la causa dei forti dolori articolari ed agli arti;
- nei mesi successivi, a seguito di più appropriati esami, gli era stata diagnosticata la lussazione completa di entrambe le teste omerali con fratture cefaliche scomposte, a decorso longitudinale, con diastasi dei frammenti;
- in data 13 gennaio e 03 marzo 2009, era stato, quindi, sottoposto a due interventi chirurgici di stabilizzazione della spalla destra e correzione di quella sinistra presso il centro di Milano;
CP_6
- il ritardo diagnostico di circa sei mesi, imputabile a condotte imperite e negligenti dei sanitari di , gli aveva causato postumi invalidanti CP_1
3 a carattere permanente nella percentuale del 40%, oltre a periodi di inabilità temporanea assoluta e parziale,
e chiedendo che il Tribunale di Agrigento dichiarasse la responsabilità della convenuta e la condannasse al risarcimento dei danni.
Si costituiva in giudizio la , la NT quale chiamava in causa, in garanzia, la Controparte_2
a seguito della cui messa in liquidazione coatta
[...] amministrativa la causa veniva quindi interrotta e riassunta. La Compagnia restava contumace.
Con la sentenza n. 543/2014, del 09 aprile 2014, pubblicata il 10 aprile 2014, il Tribunale di Agrigento rigettava la domanda e condannava l'attore al pagamento delle spese di lite.
Proposto appello da parte di , la Corte di Appello di Palermo, Parte_1 con la sentenza n. 95/2020, pubblicata il 22 gennaio 2020, in accoglimento dell'impugnazione, condannava la al pagamento, in favore Controparte_3 dell'attore, della somma di €158.356,34, oltre interessi, a titolo di risarcimento del danno, nonché delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Pronunciandosi sul ricorso proposto dalla , la Corte di Controparte_3
Cassazione, con la sentenza n. 9013/2022, ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione, demandando ad essa anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proceduto alla riassunzione del giudizio . Parte_1
All'esito della udienza di precisazione delle conclusioni del 15 marzo 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione, ex art. 190 c.p.c., dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per quello delle eventuali memorie di replica.
*****
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di
[...]
Controparte_7
4 amministrativa che, ritualmente citata a comparire mediante notificazione dell'atto di riassunzione, eseguita sia a mezzo p.e.c. che mediante ufficiale giudiziario in data 07 giugno 2022, non si è costituita nel presente giudizio di rinvio.
La Suprema Corte ha cassato la precedente sentenza della Corte di Appello, riconoscendo fondato il motivo di ricorso che lamentava la mancata integrazione del contraddittorio, nel giudizio di appello, nei confronti della compagnia assicuratrice, affermando di voler dare continuità all'orientamento di legittimità secondo cui la chiamata in garanzia determina un litisconsorzio necessario processuale tra il terzo chiamato e le parti originarie, con conseguente inscindibilità delle cause ex art. 331 c.p.c., da cui discende la regola secondo cui l'attore che impugna la sentenza a sé sfavorevole è tenuto ad evocare nel giudizio di appello oltre che il responsabile anche il garante.
Ricostituito il contraddittorio mediante la notifica dell'atto di citazione in riassunzione nei confronti della compagnia assicuratrice, compete in questa sede alla Corte un nuovo esame dell'appello proposto da . Parte_1
Il Tribunale ha rigettato la domanda rilevando l'assenza di una condotta omissiva da parte dei medici dell'ospedale di , non avendo questi CP_1 avuto nemmeno il tempo di effettuare i necessari accertamenti, posto che in occasione di entrambi i ricoveri lo anziché sottoporsi alle cure ed alle Pt_1 verifiche del caso, si era allontanato volontariamente dal Pronto Soccorso, come comprovato dalla lettura dei due referti.
Risulta, del resto - si afferma - che tutte e due le volte i sanitari avevano effettuato la consulenza cardiologica e l'esame elettrocardiografico e non può ipotizzarsi quale sarebbe stata la loro condotta a seguito del regime di osservazione prescritto al paziente, che sicuramente avrebbe consentito un miglior vaglio delle sue condizioni.
Proponendo impugnazione, l'attore censura la sentenza ove non ha tenuto conto del fatto che, secondo la scienza medica, la corrente elettrica può causare ulteriori gravi conseguenze rispetto a quelle cardiache, in particolare sul sistema nervoso centrale e sui muscoli e le ossa.
Deduce che la frattura longitudinale pluriframmentata di entrambe le teste omerali con lussazione completa riportata dallo era indubbiamente Pt_1
5 riconducibile alla elettrocuzione cui questi era stato esposto e che i medici del nosocomio di avevano colpevolmente del tutto omesso ogni forma CP_1 di indagine, anche solo attraverso esame radiologico o valutazione ortopedica, nonostante i sintomi già evidenziati dal paziente e la natura dell'infortunio da questi patito, così da causare un ritardo diagnostico di sei mesi che aveva influito negativamente sulla riuscita dei successivi interventi.
A seguito dell'impugnazione, la Corte di Appello di Palermo, nel precedente giudizio, aveva disposto consulenza tecnica di ufficio, chiedendo agli ausiliari, un medico legale ed uno specialista in ortopedia e traumatologia, di accertare:
- Se l'accertamento di eventuali fratture ossee, in presenza di riferite algie muscolari alle braccia e di acclarata elettrocuzione, costituisca espressione di regole di ordinaria diagnostica medica;
- La frequenza di tale tipo di lesioni in caso di elettrocuzione;
- La spiegazione tecnica della relazione tra elettrocuzione e fratture;
- La natura e l'entità delle lesioni riportate dallo a seguito dell'infortunio oggetto Pt_1 di causa;
- La natura e l'entità dei postumi residuati alle lesioni subite dall'appellante a seguito dell'infortunio;
- Se tali postumi sarebbero stati evitabili, ed in che misura, in caso di tempestiva diagnosi da parte dei medici dell'Ospedale di . Controparte_5 CP_1
La Corte condivide la decisione di disporre l'accertamento tecnico in questione, indubbiamente necessario in ragione dello svolgimento dei fatti e delle allegazioni di parte attrice quanto al danno da elettrocuzione.
Ritiene, altresì, che in questa sede possano utilizzarsi le risultanze della consulenza tecnica già svolta, non travolta da invalidità alcuna a seguito della pronuncia di annullamento della Suprema Corte che, come si è detto, trova causa nella mancata integrazione del contraddittorio in quella sede nei confronti della compagnia assicuratrice terza chiamata.
La Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato, in tema di prova testimoniale, che quella raccolta prima della integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario pretermesso è affetta da una nullità posta a tutela della sola parte pretermessa, sicchè solo questa potrà farla valere nei modi indicati dall'art. 157, comma 2, c.p.c., ovvero deducendola nel suo
6 primo atto difensivo, non appena intervenuta in giudizio (Cass. Civ., sez. II, n. 17761/2024; sez. III, n. 16034/2002; sez. III, n. 8878/1998).
Si è, altresì, affermato che il principio di nullità degli atti processuali compiuti, prima della integrazione del contraddittorio, nei confronti di un litisconsorte necessario pretermesso, opera anche riguardo all'espletamento di una consulenza tecnica, con la conseguenza che, qualora il suddetto litisconsorte eccepisca, nei modi indicati dall'art. 157, comma 2, c.p.c., un pregiudizio del proprio diritto di difesa, compete al giudice del merito porvi rimedio tramite la rinnovazione della consulenza medesima, non potendo, in difetto, decidere nei confronti del pretermesso sulla base di quella svolta prima della sua costituzione in giudizio (Cass. Civ., sez. II, n. 1644/2019).
Ancora, si è precisato che ove la Corte di cassazione cassi con rinvio la sentenza d'appello per mancata integrazione del contraddittorio, il giudizio di rinvio ha carattere restitutorio - con conseguente facoltà di allegazione e di prova, nei limiti consentiti dalla fase processuale nella quale l'integrazione avviene - soltanto per i soggetti chiamati in causa indebitamente pretermessi, mentre le parti che erano già presenti in giudizio hanno la possibilità di compiere deduzioni difensive ed istruttorie solo nella misura in cui esse servano per contrastare la linea difensiva dei chiamati (Cass. Civ., sez. III, n. 7996/2010).
In virtù dei superiori principi, può, dunque, affermarsi che, instaurato correttamente, nel presente giudizio di rinvio, il contraddittorio nei confronti della era solo Controparte_4 questa che avrebbe potuto, con la prima difesa, ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p.c., eccepire la nullità della consulenza tecnica di ufficio perché esperita in sua assenza.
Circostanza che, avendo scelto la compagnia di restare contumace, non si è verificata.
Nessun potere in tal senso compete, invece, alla , presente Controparte_3 nel precedente giudizio di appello, la quale ha dunque potuto svolgere tutte le sue attività defensionali in ordine all'accertamento tecnico ivi eseguito.
Tanto si spiega, secondo il risalente insegnamento della giurisprudenza di legittimità, con il fatto che la nullità della sentenza, derivante dalla rilevata non integrità del contraddittorio tra i litisconsorti necessari, trae la sua ragion d'essere dall'esigenza di assicurare che la pronuncia - che è destinata a spiegare
7 i suoi effetti inscindibili nei confronti di tutti i contitolari del medesimo rapporto - venga "utiliter data". Ne deriva che simile vizio, pur comportando di regola anche la nullità di tutta l'attività processuale compiuta in assenza dei litisconsorti necessari e della connessa attività istruttoria, non impone, tuttavia, che venga espressamente dichiarata anche l'invalidità di quest'ultima, potendo tale invalidità restare sanata dalla postuma accettazione, da parte dei litisconsorti pretermessi, della pregressa attività istruttoria svolta in loro assenza (Cass. Civ., sez. II, n. 2302/1981).
Ciò chiarito, le risultanze della consulenza tecnica di ufficio - apparsa chiara, puntuale ed ampiamente argomentata, anche con riferimento alla più accreditata ed attuale letteratura scientifica - consentono di affermare la responsabilità del personale medico dell'ospedale di - e dunque, della convenuta CP_1 CP_3
- rispetto alla causazione dei postumi patiti da , che una corretta e Parte_1 tempestiva diagnosi in occasione dei ricoveri avrebbe potuto scongiurare.
I dottori e visitato l'attore ed esaminata la Testimone_1 Persona_1 documentazione medica in atti, richiamata ampia bibliografia riguardante casi di frattura - dislocazione bilaterale dell'omero conseguenti ad azione dell'energia elettrica, hanno evidenziato che:
- le lesioni osteoarticolari ad entrambe le spalle, rappresentate da lussazione completa di entrambe le teste omerali con fratture cefaliche scomposte, riportate da , possono essere causalmente Parte_1 ricondotte all'elettrocuzione da questi subita in data 21.05.2008, tenuto conto delle riferite modalità di contatto e dell'atteggiamento del soggetto, congrui con la lesività successivamente rilevata e con il passaggio della corrente da un arto superiore all'altro;
- ogni paziente che giunge al pronto soccorso riferendo di essere stato colpito da una scarica elettrica dovrebbe essere valutato e gestito come possibile portatore di lesioni multi - sistemiche, per cui, raccolta l'anamnesi, dovrebbe essere eseguito un esame fisico completo e mirato, annotando il sito e la localizzazione di qualunque ustione e lo stato delle estremità del paziente, con valutazione dei gradi di movimento di tutte le articolazioni per accertare la presenza di fratture e lussazioni;
- nella fattispecie, nella prima occasione, correttamente si era eseguito accesso venoso e praticata terapia infusionale, nonché svolta visita cardiologica e rilevato tracciato elettrocardiografico, cui tutti i pazienti esposti sia a corrente a basso voltaggio sia a corrente ad alto voltaggio
8 dovrebbero essere sottoposti al momento del ricovero per valutare l'eventuale presenza di aritmie;
erano stati correttamente eseguiti anche esami di laboratorio, risultati nella norma, fatta eccezione per la glicemia (ma su paziente diabetico) e per la creatinchinasi, caratterizzata da valori francamente aumentati (in particolare, “elevati picchi di CK sono predittori di lesione muscolare”);
- nonostante il paziente avesse da subito riferito di “forte algia agli arti superiori”, i sanitari non avevano annotato alcun esame obiettivo degli arti toracici né, tantomeno, effettuato un esame funzionale quando, invece, in presenza di anamnesi positiva per elettrocuzione, avrebbero dovuto, come detto, valutare i gradi di movimento di tutte le articolazioni per accertare la presenza di fratture e lussazioni;
- l'evidenza di deformità o di un diminuito grado di mobilità articolare, nella parte del corpo in cui il paziente provava dolore, avrebbero dovuto indurre all'esame clinico del distretto e, in caso di sospetto diagnostico, ad esame radiografico, soprattutto trovandosi tali aree sulla direzione di propagazione della corrente elettrica (nel caso in esame, gli arti superiori e il torace).
- anche al momento del secondo accesso al Pronto Soccorso, il riferito persistente “dolore agli arti superiori” con “presenza di ematomi regione mammaria sinistra e omero dx” non risulta essere stato adeguatamente indagato con esame obiettivo di spalle e arti toracici ed esame funzionale degli stessi, che avrebbero certamente richiesto la pronta esecuzione di accertamenti radiografici immediatamente diagnostici delle lesioni da trauma elettrico. Da parte del consulente cardiologo, che aveva riscontrato “ematoma dolente in regione mammaria”, era stata richiesta solo una valutazione chirurgica, che il paziente non aveva effettuato, dimettendosi volontariamente.;
- un corretto iter diagnostico avrebbe permesso di giungere alla corretta diagnosi e di consentire una pronta terapia che avrebbe scongiurato il danno differenziale riscontrato.
Sulla scorta di tali elementi - richiamati i principi operanti in ordine alla responsabilità di natura contrattuale, da contatto sociale o contratto di
“spedalità”, della struttura ospedaliera che abbia preso in carico un paziente, nonché riguardo all'onere per il soggetto danneggiato di provare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il pregiudizio di cui chiede il risarcimento - può affermarsi che, nel caso in esame, dimostrato che l'attore ha patito un danno ulteriore rispetto a quello che sarebbe naturalmente derivato a
9 seguito della elettrocuzione, legato alla omessa corretta diagnosi da parte dei medici di , la convenuta non ha fornito la prova di avere agito con la CP_1 diligenza richiesta o che il suo inadempimento è dipeso da causa a lei non imputabile.
Al contrario, dall'accertamento peritale è emerso come, in entrambe le occasioni, i sanitari dell'Ospedale abbiano del tutto omesso, Controparte_5 in contrasto con le linee guida e le regole di diligenza e perizia, di compiere le necessarie indagini al fine di verificare che il paziente non avesse riportato, come ampiamente possibile in considerazione dell'evento verificatosi, danni alle strutture muscolari ed ossee.
Ciò, tanto più, in presenza di sintomi specifici, come i forti dolori avvertiti dall'interessato, gli ematomi nella regione mammaria e omerale ed i valori elevati di creatinchinasi.
Al contrario, i sanitari hanno concentrato la loro attenzione esclusivamente sull'aspetto cardiologico.
Contrariamente all'assunto del giudice di primo grado, ritiene la Corte che non escludano la configurabilità di simile condotta colposa le dimissioni volontarie del paziente.
In occasione dell'accesso del 21 maggio 2008, lo , prima di allontanarsi, Pt_1 rifiutando di permanere nel regime di “osservazione breve”, era rimasto presso il nosocomio per quasi sette ore (dalle 10:19 alle 16:56).
In tale spazio temporale i medici avrebbero avuto tutto il tempo di compiere i doverosi accertamenti di cui si è detto, risultati invece completamente omessi;
in ogni caso, essi avrebbero dovuto, in sede di dimissioni, prescrivere al paziente l'effettuazione degli esami necessari a verificare la presenza di lesioni ossee, ma anche di questo non vi è traccia, segno evidente che anche nel programmato periodo di “osservazione breve” nessuna indagine in tal senso sarebbe stata compiuta.
Idonea situazione si presenta per l'accesso al pronto soccorso del 23 maggio successivo, in cui, la sia pur breve permanenza dello per poco più di Pt_1 un'ora (dalle 20:07 alle 21:17) avrebbe comunque imposto, stante la conferma della diagnosi di elettrocuzione ed il permanere dei dolori alle braccia,
10 l'esecuzione degli accertamenti di cui si è detto o, comunque, anche in questo caso, la prescrizione degli stessi per i giorni successivi.
In tale contesto, non rileva, a parere della Corte, ai fini di una ipotetica incidenza delle condotte dell'attore nella causazione del danno, la circostanza che questi, nella seconda occasione, si sia allontanato dall'ospedale, così sottraendosi alla programmata visita chirurgica.
Tanto, sia perché il decorso causale scaturito dalle omissioni dei sanitari era già avviato, sia perchè risulta del tutto congetturale che siffatta visita, ancora una volta non specificamente indirizzata al riscontro delle lesioni ossee, potesse consentire di porre la diagnosi corretta e di praticare le cure necessarie.
Venendo alla individuazione e liquidazione del pregiudizio patito dallo Pt_1
i c.t.u., anche in questo caso svolgendo valutazioni chiare, lineari ed adeguatamente motivate con riferimento ai criteri ed alle tabelle medico legali utilizzati, hanno riscontrato un danno biologico complessivo da postumi invalidanti permanenti del 40%, imputabile alle seguenti voci:
- spalla: escursione articolare della scapolo -omerale limitata globalmente della metà: 13% (d.) – 11% (n.d.), voce tabellare applicata con il criterio dell'analogia, e pertanto con valutazione di d.b. pari al 21% per la spalla destra e d.b. pari al 16% per la spalla sinistra (danno valutato in misura maggiore per ciascuna spalla, in considerazione dell'obiettività funzionale rilevata e, soprattutto, considerando la bilateralità della lesione e della conseguente grave limitazione articolare, con importante ripercussione sulla possibilità di svolgere le normali attività di cura personale e della vita lavorativa e di relazione);
- rachide cervicale: esiti di trauma minore del collo con persistente rachialgia e limitazione antalgica dei movimenti del collo: < 2 %: con riconoscimento di un danno biologico pari all'1% per l'obiettività rilevata, da ricondurre ai postumi della frattura/lussazione di entrambe le spalle diagnosticata con ritardo;
- pregiudizio estetico complessivo lieve: < 5%: con attribuzione di un punteggio pari al 3% per la presenza delle cicatrici chirurgiche a carico di entrambe le spalle.
Il maggior danno dovuto al ritardo diagnostico (imputabile alla convenuta) è stato, quindi, valutato nella misura del 24% e comprende il maggior danno anatomo -funzionale delle spalle, il maggior danno estetico, causato da una più
11 estesa incisione cutanea iatrogena richiesta dalle sinechie fibrotiche osteo - articolari e dei tessuti molli conseguenti al ritardo con cui fu eseguita la necessaria terapia chirurgica, e la compromissione funzionale del rachide cervicale.
Gli ausiliari hanno, altresì, individuato una condizione di inabilità temporanea totale pari a dieci mesi e di inabilità temporanea parziale al 50% pari ad ulteriori sette mesi.
La liquidazione del danno va operata utilizzando le ultime tabelle predisposte dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano nel 2024 (sulla necessità di utilizzare le tabelle vigenti al momento della decisione, cfr. Cass. Civ., sez. III, n. 7272/2012; sez. III, n. 11152/2015; sez. III, n. 21245/2016; sez. VI, n. 13269/2020).
Deve, inoltre, applicarsi il condivisibile principio, costantemente affermato dalla Suprema Corte, secondo cui: “quando le conseguenze dell'errore clinico incidono su una realtà del paziente già in parte compromessa dalla patologia curata in ospedale, il medico risponde solo dell'aggravamento causato dal suo errore e non della complessiva menomazione in essere, secondo il meccanismo di conto per “sottrazione”. In particolare, il giudice deve stimare in punti percentuali l'invalidità complessiva dell'individuo e convertirla in denaro; stimare in punti percentuali l'invalidità teoricamente preesistente all'illecito e convertirla in denaro; e sottrarre il secondo importo dal primo” (Cass. Civ., sez. III, n. 28986/2019; cfr. anche sez. III, n. 18842/2023; sez. VI, n. 28327/2022; sez. III, n. 26117/2021).
Ai fini della liquidazione dei due montanti risarcitori, si moltiplica il punto riguardante il danno biologico comprensivo della voce del danno morale - indubbiamente configurabile in considerazione delle sofferenze patite per lunghi mesi a seguito del ritardo della corretta diagnosi - pari, rispettivamente, ad €6.004,17 ed €4.396,67, per il demoltiplicatore legato all'età (pari allo 0,795, per un'età di 42 anni, individuata con riferimento all'età della vittima non al momento del sinistro, ma a quello di cessazione dell'invalidità temporanea;
ex plurimis: Cass. Civ., sez. III, n. 3121/2017; sez. III, n. 10303/2012) e per le due percentuali di invalidità (40% e 16%).
Si avrà, quindi:
- montante risarcitorio per l'invalidità del 40% = €295.952,00
12 - montante risarcitorio per l'invalidità ineliminabile del 16% = €55.926,00
- risarcimento iatrogeno differenziale €240.026,00.
A titolo di invalidità temporanea assoluta e parziale spettano, invece, all'attore, rispettivamente, le somme di €34.960,00 (€115,00 per 304 giorni) e di
€12.190,00 (€57,50 per 212 giorni).
Dovendosi, quindi, determinare la somma complessiva dovuta in favore dell'attore, si ritiene che sull'importo di €240.026,00, riconosciuto e liquidato all'attualità, devalutato alla data di cessazione della invalidità temporanea (ottobre 2009), allorchè si sono consolidati i postumi a carattere permanente con le conseguenze dannose derivatene (Cass. Civ., sez. III, n. 27584/2011; sez. III, n. 5680/1996; sez. III, n. 2988/1987), e successivamente annualmente rivalutato secondo gli indici Istat, competono gli interessi compensativi - volti a compensare la mancata disponibilità dello stesso fino al giorno della liquidazione - al tasso legale di volta in volta vigente fino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Posto che i suddetti interessi ammontano ad €42.472,15, l'importo complessivo liquidato a titolo di danno biologico risulta pari ad €282.498,15.
Sulla somma complessiva liquidata a titolo di invalidità temporanea, devalutata e annualmente rivalutata, è maturato, invece, a titolo di interessi, l'importo di
€8.343,12, per cui l'importo complessivo dovuto è di €55.493,12.
La va, pertanto, condannata al pagamento, Controparte_5 in favore di , della somma complessiva di €337.991,27, oltre Parte_1 interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo.
Merita accoglimento la domanda di manleva riproposta in sede di giudizio di appello e di rinvio da parte della nei confronti della CP_3 [...]
Controparte_4
Al riguardo, se pure difetta la produzione della polizza sottoscritta dalle parti, vi è in atti copia dello stato passivo redatto e depositato presso la sezione fallimentare del Tribunale di Genova dal Commissario Liquidatore della compagnia, recante l'ammissione del credito della in Controparte_3 relazione al contenzioso con ed alla polizza n. 10.7005260 per un Parte_1 importo di €300.000,00 (con l'avviso che, per i crediti ammessi in via
13 condizionata, le eventuali maggiori somme successivamente accertate sono suscettibili di insinuazione tardiva), nel che può rinvenirsi un riconoscimento del debito da parte della società.
La compagnia, pertanto, va condannata al pagamento, in favore della suddetta di quanto questa dovrà versare in favore dello in esecuzione della CP_3 Pt_1 presente sentenza.
*****
La riforma della sentenza di primo grado impone di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, operando la valutazione della soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 23877/2021).
Secondo consolidato indirizzo, inoltre, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 29430/2023; sez. VI, n. 10245/2019).
In ragione di ciò, l deve essere NT condannata al pagamento delle spese sostenute nei vari gradi di Parte_1 giudizio.
Le suddette spese vengono liquidate, come segue, sulla scorta dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 - in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito del giudizio - ed applicando a tutti i gradi di giudizio la disciplina vigente al momento di pubblicazione della presente sentenza, il D.M. n. 55/2014 appunto, in ragione del principio di recente affermato, secondo cui in caso di riforma della sentenza di primo grado il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art.336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del
14 grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento in cui provvede alla liquidazione ovvero al momento della sentenza d'appello, con la conseguenza che, nella successione tra il dm. n. 140/2012, vigente al momento della pronuncia della sentenza di primo grado, e il d.m. n. 55/2014, vigente al momento della pronuncia della sentenza di appello, trova applicazione quest'ultimo (Cass. Civ., sez. VI, n. 31884/2018; sez. III, n. 19181/2018):
- per il primo grado di giudizio: complessivi €14.158,00, di cui €13.600,00 per compensi (scaglione valore da €260.001,00 a €520.000,00; €2.500,00 per la fase di studio della controversia, €1.800,00 per la fase introduttiva del giudizio, €5.300,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €4.000,00 per la fase decisionale) ed €558,00 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge;
- per il primo giudizio di appello: complessivi €13.000,00 per compensi (scaglione valore da €260.001,00 a €520.000,00; €3.500,00 per la fase di studio della controversia, €2.000,00 per la fase introduttiva del giudizio,
€3.500,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €4.000,00 per la fase decisionale), oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge;
- per il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione: complessivi €5.500,00 per compensi (scaglione valore da €260.001,00 a €520.000,00; €2.500,00 per la fase di studio della controversia, €1.700,00 per la fase introduttiva del giudizio ed €1.300,00 per la fase decisionale), oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge;
- per il giudizio di rinvio: complessivi €11.700,00 per compensi (scaglione valore da €260.001,00 a €520.000,00; €3.000,00 per la fase di studio della controversia, €2.000,00 per la fase introduttiva del giudizio, €3.000,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €3.700,00 per la fase decisionale), oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
Il pagamento delle spese relative al giudizio di rinvio andrà eseguito in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 d.p.r. n. 115/2002, risultando Parte_1 ammesso, per il predetto grado, al patrocinio a spese dello Stato.
Si provvede con separato provvedimento in ordine alla istanza di liquidazione dei compensi del difensore dello ai sensi dell'art. 83 d.p.r. n. 115/2002. Pt_1
Nulla a titolo di spese è, invece, dovuto dalla compagnia nei confronti della assicurata, in forza del principio per cui “L'assicurato, convenuto in giudizio dal danneggiato e che abbia chiamato in giudizio, per essere manlevato, il proprio assicuratore,
15 non può ritenersi vincitore verso quest'ultimo. L'assicurato - danneggiante, pertanto, mentre ha diritto a vedersi manlevato da parte dell'assicurazione, delle spese sopportate per difendersi da parte attrice, ma non a vincere le spese presso l'assicurazione” (Cass. Civ., sez. III, n. 10940/2023).
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, seconda sezione civile, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando - a seguito della sentenza di annullamento con rinvio n. 9013/2022 Reg. Sent., depositata il 21 marzo 2022, emessa dalla Suprema Corte di Cassazione - sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 543/2014, pubblicata il 10 aprile 2014, Parte_1 emessa dal Tribunale di Agrigento nella causa già iscritta al n. 500/2011 R.G., così provvede:
- dichiara la contumacia di
[...]
; Controparte_8
- in riforma della sentenza impugnata, condanna la
[...]
, in persona del legale rappresentante pro NT tempore, al pagamento, in favore di , della somma di Parte_1
€337.991,27, liquidata come da motivazione, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
- condanna la , in persona del NT legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di Pt_1
, delle spese sostenute nei vari gradi di giudizio, che liquida:
[...]
- per il primo grado di giudizio, in complessivi €14.158,00, di cui
€13.600,00 ed €558,00 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge;
- per il primo giudizio di appello, in complessivi €13.000,00 per compensi, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge;
- per il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, in complessivi
€5.500,00 per compensi, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge;
16 - per il giudizio di rinvio, in complessivi €11.700,00 per compensi, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge;
- dispone che il pagamento delle spese relative al giudizio di rinvio avvenga in favore dello Stato;
- condanna Controparte_7
amministrativa, in persona del legale rappresentante
[...] pro tempore, al pagamento, in favore dell NT
, di tutte le somme che sarà tenuta a versare in favore di CP_1
in esecuzione della presente sentenza;
Parte_1
- indica la quale parte obbligata NT al risarcimento del danno nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito, ai sensi degli artt. 59, comma 1 lett d), e 60, comma 2, d.p.r. n. 131/1986.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Onofrio Maria Laudadio dott. Giuseppe Lupo
17
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere;
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel;
ha emesso la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 1083/2022 R.G., tra:
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
), rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Alfano, elettivamente
[...] domiciliato in Palermo, Via Sammartino n.2, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
appellante, attore in riassunzione,
e
(p. iva e c.f. ), in NT P.IVA_1 persona del Commissario Straordinario, legale rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Antonino Noto, elettivamente domiciliata in Palermo, Via G. Di Marzo n. 11, presso lo studio dell'Avv. Rossana Ingargiola (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
convenuta,
1 in Controparte_2 liquidazione coatta amministrativa (P.I.V.A. , Sede Legale e P.IVA_2
Uffici della Procedura Piazza Piccapietra 73, 16121 Genova), in persona del suo Commissario Liquidatore,
terza chiamata, contumace.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 15 marzo 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., le parti hanno così concluso:
avv. Pietro Alfano per : “Si chiede, pertanto, di condannare controparte al Parte_1 risarcimento del danno, come già quantificato nella sentenza cassata, sulla base della CTU agli atti. Si insiste, in estremo subordine, su tutte le richieste istruttorie formulate in appello. Si chiede la condanna di controparte al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio di primo e secondo grado, così come determinate nella sentenza n. 95/2020 o nella misura, anche maggiore, che sarà ritenuta equa da Codesto onorevole Giudicante;
si chiede, altresì, di condannare l'asp o, in subordine, di compensare tra le parti le spese del Giudizio dinnanzi alla Suprema Corte di Cassazione. Per quanto concerne, infine, le spese e gli onorari del presente giudizio di riassunzione, il sottoscritto procuratore si riserva di depositare istanza di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato, con l'ultimo scritto difensivo”;
avv. Antonino Noto per l' : “respinta NT ogni contraria istanza, eccezione e difesa , in accoglimento delle domande dell'
[...]
, applicando il principio di diritto enunciato dalla Suprema NT
Corte di Cassazione nella sentenza n.9013-2022 emessa il 20.12.2021 e depositata in cancelleria il 21.03.2021, - ritenere fondati i motivi esposti con gli atti difensivi dell'
[...]
e per l'effetto rigettare con qualsivoglia statuizione l'appello, in quanto palesemente CP_3 infondato in fatto ed in diritto, confermando, conseguentemente, la sentenza n. 453/2014 emessa dal Tribunale di Agrigento in data 09.04.2014. - In subordine, nella malaugurata e non temuta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, condannare la conve nuta – contumace Assicurazione “ Controparte_4
, in persona del Liquidatore, legale rappresentante pro tempore, al pagamento
[...] diretto di quanto eventualmente sarà liquidato all'appellante, nel nome e nella qualità, in
2 luogo e vece dell' assicurata, garantendo pertanto e manlevando l'ex CP_1 [...]
oggi da ogni Controparte_5 Controparte_3 responsabilità e dal risarcimento dei danni richiesti in virtù della polizza n.10.7005260 di assicurazione di responsabilità civile a copertura dei relativi rischi compresi quelli derivanti dall'attività professionale dei propri dipendenti connessa allo svolgimento dei pertinenti compiti d'istituto. - Con condanna di controparte anche alle spese del giudizio di appello nonché alle spese del giudizio di legittimità - come espressamente disposto in relazione a queste ultime dalla S.C. nella sentenza n.9013/2022 - in favore dell' NT
.
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
In estrema sintesi, agiva in giudizio nei confronti della Parte_1 [...]
, esponendo che: NT
- il 21 maggio 2008, colto da una violenta scarica elettrica mentre apriva la saracinesca del proprio esercizio commerciale, dopo le prime cure prestate dal medico curante, si era recato presso l'Ospedale CP_5
di dove, annotata in anamnesi la presenza di un violento
[...] CP_1 dolore agli arti superiori e posta diagnosi di elettrocuzione, era stato sottoposto a esame elettrocardiografico e consulenza cardiologica,
- il successivo 25 maggio 2008, acuitisi i dolori ad entrambi gli arti, si era recato nuovamente presso lo stesso nosocomio, dove i sanitari, registrata la presenza di ematomi in regione mammaria sinistra e scapolo omerale destra, avevano ribadito la diagnosi di elettrocuzione, eseguito nuova valutazione cardiologica con elettrocardiogramma e rinviato il paziente al domicilio senza approfondire la causa dei forti dolori articolari ed agli arti;
- nei mesi successivi, a seguito di più appropriati esami, gli era stata diagnosticata la lussazione completa di entrambe le teste omerali con fratture cefaliche scomposte, a decorso longitudinale, con diastasi dei frammenti;
- in data 13 gennaio e 03 marzo 2009, era stato, quindi, sottoposto a due interventi chirurgici di stabilizzazione della spalla destra e correzione di quella sinistra presso il centro di Milano;
CP_6
- il ritardo diagnostico di circa sei mesi, imputabile a condotte imperite e negligenti dei sanitari di , gli aveva causato postumi invalidanti CP_1
3 a carattere permanente nella percentuale del 40%, oltre a periodi di inabilità temporanea assoluta e parziale,
e chiedendo che il Tribunale di Agrigento dichiarasse la responsabilità della convenuta e la condannasse al risarcimento dei danni.
Si costituiva in giudizio la , la NT quale chiamava in causa, in garanzia, la Controparte_2
a seguito della cui messa in liquidazione coatta
[...] amministrativa la causa veniva quindi interrotta e riassunta. La Compagnia restava contumace.
Con la sentenza n. 543/2014, del 09 aprile 2014, pubblicata il 10 aprile 2014, il Tribunale di Agrigento rigettava la domanda e condannava l'attore al pagamento delle spese di lite.
Proposto appello da parte di , la Corte di Appello di Palermo, Parte_1 con la sentenza n. 95/2020, pubblicata il 22 gennaio 2020, in accoglimento dell'impugnazione, condannava la al pagamento, in favore Controparte_3 dell'attore, della somma di €158.356,34, oltre interessi, a titolo di risarcimento del danno, nonché delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Pronunciandosi sul ricorso proposto dalla , la Corte di Controparte_3
Cassazione, con la sentenza n. 9013/2022, ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione, demandando ad essa anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proceduto alla riassunzione del giudizio . Parte_1
All'esito della udienza di precisazione delle conclusioni del 15 marzo 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione, ex art. 190 c.p.c., dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per quello delle eventuali memorie di replica.
*****
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di
[...]
Controparte_7
4 amministrativa che, ritualmente citata a comparire mediante notificazione dell'atto di riassunzione, eseguita sia a mezzo p.e.c. che mediante ufficiale giudiziario in data 07 giugno 2022, non si è costituita nel presente giudizio di rinvio.
La Suprema Corte ha cassato la precedente sentenza della Corte di Appello, riconoscendo fondato il motivo di ricorso che lamentava la mancata integrazione del contraddittorio, nel giudizio di appello, nei confronti della compagnia assicuratrice, affermando di voler dare continuità all'orientamento di legittimità secondo cui la chiamata in garanzia determina un litisconsorzio necessario processuale tra il terzo chiamato e le parti originarie, con conseguente inscindibilità delle cause ex art. 331 c.p.c., da cui discende la regola secondo cui l'attore che impugna la sentenza a sé sfavorevole è tenuto ad evocare nel giudizio di appello oltre che il responsabile anche il garante.
Ricostituito il contraddittorio mediante la notifica dell'atto di citazione in riassunzione nei confronti della compagnia assicuratrice, compete in questa sede alla Corte un nuovo esame dell'appello proposto da . Parte_1
Il Tribunale ha rigettato la domanda rilevando l'assenza di una condotta omissiva da parte dei medici dell'ospedale di , non avendo questi CP_1 avuto nemmeno il tempo di effettuare i necessari accertamenti, posto che in occasione di entrambi i ricoveri lo anziché sottoporsi alle cure ed alle Pt_1 verifiche del caso, si era allontanato volontariamente dal Pronto Soccorso, come comprovato dalla lettura dei due referti.
Risulta, del resto - si afferma - che tutte e due le volte i sanitari avevano effettuato la consulenza cardiologica e l'esame elettrocardiografico e non può ipotizzarsi quale sarebbe stata la loro condotta a seguito del regime di osservazione prescritto al paziente, che sicuramente avrebbe consentito un miglior vaglio delle sue condizioni.
Proponendo impugnazione, l'attore censura la sentenza ove non ha tenuto conto del fatto che, secondo la scienza medica, la corrente elettrica può causare ulteriori gravi conseguenze rispetto a quelle cardiache, in particolare sul sistema nervoso centrale e sui muscoli e le ossa.
Deduce che la frattura longitudinale pluriframmentata di entrambe le teste omerali con lussazione completa riportata dallo era indubbiamente Pt_1
5 riconducibile alla elettrocuzione cui questi era stato esposto e che i medici del nosocomio di avevano colpevolmente del tutto omesso ogni forma CP_1 di indagine, anche solo attraverso esame radiologico o valutazione ortopedica, nonostante i sintomi già evidenziati dal paziente e la natura dell'infortunio da questi patito, così da causare un ritardo diagnostico di sei mesi che aveva influito negativamente sulla riuscita dei successivi interventi.
A seguito dell'impugnazione, la Corte di Appello di Palermo, nel precedente giudizio, aveva disposto consulenza tecnica di ufficio, chiedendo agli ausiliari, un medico legale ed uno specialista in ortopedia e traumatologia, di accertare:
- Se l'accertamento di eventuali fratture ossee, in presenza di riferite algie muscolari alle braccia e di acclarata elettrocuzione, costituisca espressione di regole di ordinaria diagnostica medica;
- La frequenza di tale tipo di lesioni in caso di elettrocuzione;
- La spiegazione tecnica della relazione tra elettrocuzione e fratture;
- La natura e l'entità delle lesioni riportate dallo a seguito dell'infortunio oggetto Pt_1 di causa;
- La natura e l'entità dei postumi residuati alle lesioni subite dall'appellante a seguito dell'infortunio;
- Se tali postumi sarebbero stati evitabili, ed in che misura, in caso di tempestiva diagnosi da parte dei medici dell'Ospedale di . Controparte_5 CP_1
La Corte condivide la decisione di disporre l'accertamento tecnico in questione, indubbiamente necessario in ragione dello svolgimento dei fatti e delle allegazioni di parte attrice quanto al danno da elettrocuzione.
Ritiene, altresì, che in questa sede possano utilizzarsi le risultanze della consulenza tecnica già svolta, non travolta da invalidità alcuna a seguito della pronuncia di annullamento della Suprema Corte che, come si è detto, trova causa nella mancata integrazione del contraddittorio in quella sede nei confronti della compagnia assicuratrice terza chiamata.
La Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato, in tema di prova testimoniale, che quella raccolta prima della integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario pretermesso è affetta da una nullità posta a tutela della sola parte pretermessa, sicchè solo questa potrà farla valere nei modi indicati dall'art. 157, comma 2, c.p.c., ovvero deducendola nel suo
6 primo atto difensivo, non appena intervenuta in giudizio (Cass. Civ., sez. II, n. 17761/2024; sez. III, n. 16034/2002; sez. III, n. 8878/1998).
Si è, altresì, affermato che il principio di nullità degli atti processuali compiuti, prima della integrazione del contraddittorio, nei confronti di un litisconsorte necessario pretermesso, opera anche riguardo all'espletamento di una consulenza tecnica, con la conseguenza che, qualora il suddetto litisconsorte eccepisca, nei modi indicati dall'art. 157, comma 2, c.p.c., un pregiudizio del proprio diritto di difesa, compete al giudice del merito porvi rimedio tramite la rinnovazione della consulenza medesima, non potendo, in difetto, decidere nei confronti del pretermesso sulla base di quella svolta prima della sua costituzione in giudizio (Cass. Civ., sez. II, n. 1644/2019).
Ancora, si è precisato che ove la Corte di cassazione cassi con rinvio la sentenza d'appello per mancata integrazione del contraddittorio, il giudizio di rinvio ha carattere restitutorio - con conseguente facoltà di allegazione e di prova, nei limiti consentiti dalla fase processuale nella quale l'integrazione avviene - soltanto per i soggetti chiamati in causa indebitamente pretermessi, mentre le parti che erano già presenti in giudizio hanno la possibilità di compiere deduzioni difensive ed istruttorie solo nella misura in cui esse servano per contrastare la linea difensiva dei chiamati (Cass. Civ., sez. III, n. 7996/2010).
In virtù dei superiori principi, può, dunque, affermarsi che, instaurato correttamente, nel presente giudizio di rinvio, il contraddittorio nei confronti della era solo Controparte_4 questa che avrebbe potuto, con la prima difesa, ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p.c., eccepire la nullità della consulenza tecnica di ufficio perché esperita in sua assenza.
Circostanza che, avendo scelto la compagnia di restare contumace, non si è verificata.
Nessun potere in tal senso compete, invece, alla , presente Controparte_3 nel precedente giudizio di appello, la quale ha dunque potuto svolgere tutte le sue attività defensionali in ordine all'accertamento tecnico ivi eseguito.
Tanto si spiega, secondo il risalente insegnamento della giurisprudenza di legittimità, con il fatto che la nullità della sentenza, derivante dalla rilevata non integrità del contraddittorio tra i litisconsorti necessari, trae la sua ragion d'essere dall'esigenza di assicurare che la pronuncia - che è destinata a spiegare
7 i suoi effetti inscindibili nei confronti di tutti i contitolari del medesimo rapporto - venga "utiliter data". Ne deriva che simile vizio, pur comportando di regola anche la nullità di tutta l'attività processuale compiuta in assenza dei litisconsorti necessari e della connessa attività istruttoria, non impone, tuttavia, che venga espressamente dichiarata anche l'invalidità di quest'ultima, potendo tale invalidità restare sanata dalla postuma accettazione, da parte dei litisconsorti pretermessi, della pregressa attività istruttoria svolta in loro assenza (Cass. Civ., sez. II, n. 2302/1981).
Ciò chiarito, le risultanze della consulenza tecnica di ufficio - apparsa chiara, puntuale ed ampiamente argomentata, anche con riferimento alla più accreditata ed attuale letteratura scientifica - consentono di affermare la responsabilità del personale medico dell'ospedale di - e dunque, della convenuta CP_1 CP_3
- rispetto alla causazione dei postumi patiti da , che una corretta e Parte_1 tempestiva diagnosi in occasione dei ricoveri avrebbe potuto scongiurare.
I dottori e visitato l'attore ed esaminata la Testimone_1 Persona_1 documentazione medica in atti, richiamata ampia bibliografia riguardante casi di frattura - dislocazione bilaterale dell'omero conseguenti ad azione dell'energia elettrica, hanno evidenziato che:
- le lesioni osteoarticolari ad entrambe le spalle, rappresentate da lussazione completa di entrambe le teste omerali con fratture cefaliche scomposte, riportate da , possono essere causalmente Parte_1 ricondotte all'elettrocuzione da questi subita in data 21.05.2008, tenuto conto delle riferite modalità di contatto e dell'atteggiamento del soggetto, congrui con la lesività successivamente rilevata e con il passaggio della corrente da un arto superiore all'altro;
- ogni paziente che giunge al pronto soccorso riferendo di essere stato colpito da una scarica elettrica dovrebbe essere valutato e gestito come possibile portatore di lesioni multi - sistemiche, per cui, raccolta l'anamnesi, dovrebbe essere eseguito un esame fisico completo e mirato, annotando il sito e la localizzazione di qualunque ustione e lo stato delle estremità del paziente, con valutazione dei gradi di movimento di tutte le articolazioni per accertare la presenza di fratture e lussazioni;
- nella fattispecie, nella prima occasione, correttamente si era eseguito accesso venoso e praticata terapia infusionale, nonché svolta visita cardiologica e rilevato tracciato elettrocardiografico, cui tutti i pazienti esposti sia a corrente a basso voltaggio sia a corrente ad alto voltaggio
8 dovrebbero essere sottoposti al momento del ricovero per valutare l'eventuale presenza di aritmie;
erano stati correttamente eseguiti anche esami di laboratorio, risultati nella norma, fatta eccezione per la glicemia (ma su paziente diabetico) e per la creatinchinasi, caratterizzata da valori francamente aumentati (in particolare, “elevati picchi di CK sono predittori di lesione muscolare”);
- nonostante il paziente avesse da subito riferito di “forte algia agli arti superiori”, i sanitari non avevano annotato alcun esame obiettivo degli arti toracici né, tantomeno, effettuato un esame funzionale quando, invece, in presenza di anamnesi positiva per elettrocuzione, avrebbero dovuto, come detto, valutare i gradi di movimento di tutte le articolazioni per accertare la presenza di fratture e lussazioni;
- l'evidenza di deformità o di un diminuito grado di mobilità articolare, nella parte del corpo in cui il paziente provava dolore, avrebbero dovuto indurre all'esame clinico del distretto e, in caso di sospetto diagnostico, ad esame radiografico, soprattutto trovandosi tali aree sulla direzione di propagazione della corrente elettrica (nel caso in esame, gli arti superiori e il torace).
- anche al momento del secondo accesso al Pronto Soccorso, il riferito persistente “dolore agli arti superiori” con “presenza di ematomi regione mammaria sinistra e omero dx” non risulta essere stato adeguatamente indagato con esame obiettivo di spalle e arti toracici ed esame funzionale degli stessi, che avrebbero certamente richiesto la pronta esecuzione di accertamenti radiografici immediatamente diagnostici delle lesioni da trauma elettrico. Da parte del consulente cardiologo, che aveva riscontrato “ematoma dolente in regione mammaria”, era stata richiesta solo una valutazione chirurgica, che il paziente non aveva effettuato, dimettendosi volontariamente.;
- un corretto iter diagnostico avrebbe permesso di giungere alla corretta diagnosi e di consentire una pronta terapia che avrebbe scongiurato il danno differenziale riscontrato.
Sulla scorta di tali elementi - richiamati i principi operanti in ordine alla responsabilità di natura contrattuale, da contatto sociale o contratto di
“spedalità”, della struttura ospedaliera che abbia preso in carico un paziente, nonché riguardo all'onere per il soggetto danneggiato di provare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il pregiudizio di cui chiede il risarcimento - può affermarsi che, nel caso in esame, dimostrato che l'attore ha patito un danno ulteriore rispetto a quello che sarebbe naturalmente derivato a
9 seguito della elettrocuzione, legato alla omessa corretta diagnosi da parte dei medici di , la convenuta non ha fornito la prova di avere agito con la CP_1 diligenza richiesta o che il suo inadempimento è dipeso da causa a lei non imputabile.
Al contrario, dall'accertamento peritale è emerso come, in entrambe le occasioni, i sanitari dell'Ospedale abbiano del tutto omesso, Controparte_5 in contrasto con le linee guida e le regole di diligenza e perizia, di compiere le necessarie indagini al fine di verificare che il paziente non avesse riportato, come ampiamente possibile in considerazione dell'evento verificatosi, danni alle strutture muscolari ed ossee.
Ciò, tanto più, in presenza di sintomi specifici, come i forti dolori avvertiti dall'interessato, gli ematomi nella regione mammaria e omerale ed i valori elevati di creatinchinasi.
Al contrario, i sanitari hanno concentrato la loro attenzione esclusivamente sull'aspetto cardiologico.
Contrariamente all'assunto del giudice di primo grado, ritiene la Corte che non escludano la configurabilità di simile condotta colposa le dimissioni volontarie del paziente.
In occasione dell'accesso del 21 maggio 2008, lo , prima di allontanarsi, Pt_1 rifiutando di permanere nel regime di “osservazione breve”, era rimasto presso il nosocomio per quasi sette ore (dalle 10:19 alle 16:56).
In tale spazio temporale i medici avrebbero avuto tutto il tempo di compiere i doverosi accertamenti di cui si è detto, risultati invece completamente omessi;
in ogni caso, essi avrebbero dovuto, in sede di dimissioni, prescrivere al paziente l'effettuazione degli esami necessari a verificare la presenza di lesioni ossee, ma anche di questo non vi è traccia, segno evidente che anche nel programmato periodo di “osservazione breve” nessuna indagine in tal senso sarebbe stata compiuta.
Idonea situazione si presenta per l'accesso al pronto soccorso del 23 maggio successivo, in cui, la sia pur breve permanenza dello per poco più di Pt_1 un'ora (dalle 20:07 alle 21:17) avrebbe comunque imposto, stante la conferma della diagnosi di elettrocuzione ed il permanere dei dolori alle braccia,
10 l'esecuzione degli accertamenti di cui si è detto o, comunque, anche in questo caso, la prescrizione degli stessi per i giorni successivi.
In tale contesto, non rileva, a parere della Corte, ai fini di una ipotetica incidenza delle condotte dell'attore nella causazione del danno, la circostanza che questi, nella seconda occasione, si sia allontanato dall'ospedale, così sottraendosi alla programmata visita chirurgica.
Tanto, sia perché il decorso causale scaturito dalle omissioni dei sanitari era già avviato, sia perchè risulta del tutto congetturale che siffatta visita, ancora una volta non specificamente indirizzata al riscontro delle lesioni ossee, potesse consentire di porre la diagnosi corretta e di praticare le cure necessarie.
Venendo alla individuazione e liquidazione del pregiudizio patito dallo Pt_1
i c.t.u., anche in questo caso svolgendo valutazioni chiare, lineari ed adeguatamente motivate con riferimento ai criteri ed alle tabelle medico legali utilizzati, hanno riscontrato un danno biologico complessivo da postumi invalidanti permanenti del 40%, imputabile alle seguenti voci:
- spalla: escursione articolare della scapolo -omerale limitata globalmente della metà: 13% (d.) – 11% (n.d.), voce tabellare applicata con il criterio dell'analogia, e pertanto con valutazione di d.b. pari al 21% per la spalla destra e d.b. pari al 16% per la spalla sinistra (danno valutato in misura maggiore per ciascuna spalla, in considerazione dell'obiettività funzionale rilevata e, soprattutto, considerando la bilateralità della lesione e della conseguente grave limitazione articolare, con importante ripercussione sulla possibilità di svolgere le normali attività di cura personale e della vita lavorativa e di relazione);
- rachide cervicale: esiti di trauma minore del collo con persistente rachialgia e limitazione antalgica dei movimenti del collo: < 2 %: con riconoscimento di un danno biologico pari all'1% per l'obiettività rilevata, da ricondurre ai postumi della frattura/lussazione di entrambe le spalle diagnosticata con ritardo;
- pregiudizio estetico complessivo lieve: < 5%: con attribuzione di un punteggio pari al 3% per la presenza delle cicatrici chirurgiche a carico di entrambe le spalle.
Il maggior danno dovuto al ritardo diagnostico (imputabile alla convenuta) è stato, quindi, valutato nella misura del 24% e comprende il maggior danno anatomo -funzionale delle spalle, il maggior danno estetico, causato da una più
11 estesa incisione cutanea iatrogena richiesta dalle sinechie fibrotiche osteo - articolari e dei tessuti molli conseguenti al ritardo con cui fu eseguita la necessaria terapia chirurgica, e la compromissione funzionale del rachide cervicale.
Gli ausiliari hanno, altresì, individuato una condizione di inabilità temporanea totale pari a dieci mesi e di inabilità temporanea parziale al 50% pari ad ulteriori sette mesi.
La liquidazione del danno va operata utilizzando le ultime tabelle predisposte dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano nel 2024 (sulla necessità di utilizzare le tabelle vigenti al momento della decisione, cfr. Cass. Civ., sez. III, n. 7272/2012; sez. III, n. 11152/2015; sez. III, n. 21245/2016; sez. VI, n. 13269/2020).
Deve, inoltre, applicarsi il condivisibile principio, costantemente affermato dalla Suprema Corte, secondo cui: “quando le conseguenze dell'errore clinico incidono su una realtà del paziente già in parte compromessa dalla patologia curata in ospedale, il medico risponde solo dell'aggravamento causato dal suo errore e non della complessiva menomazione in essere, secondo il meccanismo di conto per “sottrazione”. In particolare, il giudice deve stimare in punti percentuali l'invalidità complessiva dell'individuo e convertirla in denaro; stimare in punti percentuali l'invalidità teoricamente preesistente all'illecito e convertirla in denaro; e sottrarre il secondo importo dal primo” (Cass. Civ., sez. III, n. 28986/2019; cfr. anche sez. III, n. 18842/2023; sez. VI, n. 28327/2022; sez. III, n. 26117/2021).
Ai fini della liquidazione dei due montanti risarcitori, si moltiplica il punto riguardante il danno biologico comprensivo della voce del danno morale - indubbiamente configurabile in considerazione delle sofferenze patite per lunghi mesi a seguito del ritardo della corretta diagnosi - pari, rispettivamente, ad €6.004,17 ed €4.396,67, per il demoltiplicatore legato all'età (pari allo 0,795, per un'età di 42 anni, individuata con riferimento all'età della vittima non al momento del sinistro, ma a quello di cessazione dell'invalidità temporanea;
ex plurimis: Cass. Civ., sez. III, n. 3121/2017; sez. III, n. 10303/2012) e per le due percentuali di invalidità (40% e 16%).
Si avrà, quindi:
- montante risarcitorio per l'invalidità del 40% = €295.952,00
12 - montante risarcitorio per l'invalidità ineliminabile del 16% = €55.926,00
- risarcimento iatrogeno differenziale €240.026,00.
A titolo di invalidità temporanea assoluta e parziale spettano, invece, all'attore, rispettivamente, le somme di €34.960,00 (€115,00 per 304 giorni) e di
€12.190,00 (€57,50 per 212 giorni).
Dovendosi, quindi, determinare la somma complessiva dovuta in favore dell'attore, si ritiene che sull'importo di €240.026,00, riconosciuto e liquidato all'attualità, devalutato alla data di cessazione della invalidità temporanea (ottobre 2009), allorchè si sono consolidati i postumi a carattere permanente con le conseguenze dannose derivatene (Cass. Civ., sez. III, n. 27584/2011; sez. III, n. 5680/1996; sez. III, n. 2988/1987), e successivamente annualmente rivalutato secondo gli indici Istat, competono gli interessi compensativi - volti a compensare la mancata disponibilità dello stesso fino al giorno della liquidazione - al tasso legale di volta in volta vigente fino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Posto che i suddetti interessi ammontano ad €42.472,15, l'importo complessivo liquidato a titolo di danno biologico risulta pari ad €282.498,15.
Sulla somma complessiva liquidata a titolo di invalidità temporanea, devalutata e annualmente rivalutata, è maturato, invece, a titolo di interessi, l'importo di
€8.343,12, per cui l'importo complessivo dovuto è di €55.493,12.
La va, pertanto, condannata al pagamento, Controparte_5 in favore di , della somma complessiva di €337.991,27, oltre Parte_1 interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo.
Merita accoglimento la domanda di manleva riproposta in sede di giudizio di appello e di rinvio da parte della nei confronti della CP_3 [...]
Controparte_4
Al riguardo, se pure difetta la produzione della polizza sottoscritta dalle parti, vi è in atti copia dello stato passivo redatto e depositato presso la sezione fallimentare del Tribunale di Genova dal Commissario Liquidatore della compagnia, recante l'ammissione del credito della in Controparte_3 relazione al contenzioso con ed alla polizza n. 10.7005260 per un Parte_1 importo di €300.000,00 (con l'avviso che, per i crediti ammessi in via
13 condizionata, le eventuali maggiori somme successivamente accertate sono suscettibili di insinuazione tardiva), nel che può rinvenirsi un riconoscimento del debito da parte della società.
La compagnia, pertanto, va condannata al pagamento, in favore della suddetta di quanto questa dovrà versare in favore dello in esecuzione della CP_3 Pt_1 presente sentenza.
*****
La riforma della sentenza di primo grado impone di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, operando la valutazione della soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 23877/2021).
Secondo consolidato indirizzo, inoltre, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 29430/2023; sez. VI, n. 10245/2019).
In ragione di ciò, l deve essere NT condannata al pagamento delle spese sostenute nei vari gradi di Parte_1 giudizio.
Le suddette spese vengono liquidate, come segue, sulla scorta dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 - in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito del giudizio - ed applicando a tutti i gradi di giudizio la disciplina vigente al momento di pubblicazione della presente sentenza, il D.M. n. 55/2014 appunto, in ragione del principio di recente affermato, secondo cui in caso di riforma della sentenza di primo grado il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art.336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del
14 grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento in cui provvede alla liquidazione ovvero al momento della sentenza d'appello, con la conseguenza che, nella successione tra il dm. n. 140/2012, vigente al momento della pronuncia della sentenza di primo grado, e il d.m. n. 55/2014, vigente al momento della pronuncia della sentenza di appello, trova applicazione quest'ultimo (Cass. Civ., sez. VI, n. 31884/2018; sez. III, n. 19181/2018):
- per il primo grado di giudizio: complessivi €14.158,00, di cui €13.600,00 per compensi (scaglione valore da €260.001,00 a €520.000,00; €2.500,00 per la fase di studio della controversia, €1.800,00 per la fase introduttiva del giudizio, €5.300,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €4.000,00 per la fase decisionale) ed €558,00 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge;
- per il primo giudizio di appello: complessivi €13.000,00 per compensi (scaglione valore da €260.001,00 a €520.000,00; €3.500,00 per la fase di studio della controversia, €2.000,00 per la fase introduttiva del giudizio,
€3.500,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €4.000,00 per la fase decisionale), oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge;
- per il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione: complessivi €5.500,00 per compensi (scaglione valore da €260.001,00 a €520.000,00; €2.500,00 per la fase di studio della controversia, €1.700,00 per la fase introduttiva del giudizio ed €1.300,00 per la fase decisionale), oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge;
- per il giudizio di rinvio: complessivi €11.700,00 per compensi (scaglione valore da €260.001,00 a €520.000,00; €3.000,00 per la fase di studio della controversia, €2.000,00 per la fase introduttiva del giudizio, €3.000,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €3.700,00 per la fase decisionale), oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
Il pagamento delle spese relative al giudizio di rinvio andrà eseguito in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 d.p.r. n. 115/2002, risultando Parte_1 ammesso, per il predetto grado, al patrocinio a spese dello Stato.
Si provvede con separato provvedimento in ordine alla istanza di liquidazione dei compensi del difensore dello ai sensi dell'art. 83 d.p.r. n. 115/2002. Pt_1
Nulla a titolo di spese è, invece, dovuto dalla compagnia nei confronti della assicurata, in forza del principio per cui “L'assicurato, convenuto in giudizio dal danneggiato e che abbia chiamato in giudizio, per essere manlevato, il proprio assicuratore,
15 non può ritenersi vincitore verso quest'ultimo. L'assicurato - danneggiante, pertanto, mentre ha diritto a vedersi manlevato da parte dell'assicurazione, delle spese sopportate per difendersi da parte attrice, ma non a vincere le spese presso l'assicurazione” (Cass. Civ., sez. III, n. 10940/2023).
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, seconda sezione civile, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando - a seguito della sentenza di annullamento con rinvio n. 9013/2022 Reg. Sent., depositata il 21 marzo 2022, emessa dalla Suprema Corte di Cassazione - sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 543/2014, pubblicata il 10 aprile 2014, Parte_1 emessa dal Tribunale di Agrigento nella causa già iscritta al n. 500/2011 R.G., così provvede:
- dichiara la contumacia di
[...]
; Controparte_8
- in riforma della sentenza impugnata, condanna la
[...]
, in persona del legale rappresentante pro NT tempore, al pagamento, in favore di , della somma di Parte_1
€337.991,27, liquidata come da motivazione, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
- condanna la , in persona del NT legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di Pt_1
, delle spese sostenute nei vari gradi di giudizio, che liquida:
[...]
- per il primo grado di giudizio, in complessivi €14.158,00, di cui
€13.600,00 ed €558,00 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge;
- per il primo giudizio di appello, in complessivi €13.000,00 per compensi, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge;
- per il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, in complessivi
€5.500,00 per compensi, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge;
16 - per il giudizio di rinvio, in complessivi €11.700,00 per compensi, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge;
- dispone che il pagamento delle spese relative al giudizio di rinvio avvenga in favore dello Stato;
- condanna Controparte_7
amministrativa, in persona del legale rappresentante
[...] pro tempore, al pagamento, in favore dell NT
, di tutte le somme che sarà tenuta a versare in favore di CP_1
in esecuzione della presente sentenza;
Parte_1
- indica la quale parte obbligata NT al risarcimento del danno nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito, ai sensi degli artt. 59, comma 1 lett d), e 60, comma 2, d.p.r. n. 131/1986.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Onofrio Maria Laudadio dott. Giuseppe Lupo
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