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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/05/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca Caputo Presidente Est. dott. Alessandro Carra Giudice dott. Michele Grande Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 1009/2025 V.G., avente ad oggetto "separazione consensuale"
T R A
e entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Tiziana Pastore, come Parte_1 Parte_2 da mandato in atti;
-RICORRENTI-
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 18.04.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.03.2025 le parti esponevano:
• di aver contratto matrimonio in data 27.08.2014;
• di aver generato due figli, nati, rispettivamente, in data 25.02.2015 e in data 24.01.2019;
• di aver interrotto la convivenza, stante l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale. Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi;
fissata l'udienza cartolare, il fascicolo veniva trasmesso al PM.
Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 18.04.2025 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda, confermando il contenuto del ricorso introduttivo.
Le richieste formulate dalle parti meritano accoglimento.
Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene:
1. Separazione personale dei coniugi: I coniugi convengono di separarsi consensualmente, cessando la convivenza coniugale.
2. Assegnazione della casa coniugale: Considerato che la sig.ra è alla ricerca di un immobile Parte_2
d'acquistare con le proprie risorse economiche, i coniugi hanno stabilito che l'immobile sito in Lecce, alla Via Domenico
Cimarosa n. 54, di proprietà di , rimarrà nella disponibilità del coniuge , (unitamente Parte_1 Parte_2 ai suoi figli minori) sino a quando la stessa non avrà trovato ed acquisto un immobile adatto alle sue esigenze.
3. Affidamento e mantenimento dei figli: I figli minori della coppia:
- , codice fiscale Persona_1 C.F._1
- , codice fiscale;
Parte_3 C.F._2 vengono affidati in regime di affido condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
in ogni caso i figli avranno la loro residenza stabile presso l'immobile adibito a casa familiare e sarà loro assicurata la presenza di entrambi i genitori e gli stessi paritariamente provvederanno alla cura ed alla educazione della prole.
4. Mantenimento: Vista la indipendenza economica della sig.ra e la situazione, ad oggi, instabile Parte_2 del Sig. , nessun assegno di mantenimento è dovuto da un coniuge all'altro. Parte_1
Il Sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli Parte_1 Parte_2 [...]
e ) la somma di € 400,00 complessiva (€ 200,00 per ciascuno di essi), somma che sarà Per_1 Parte_3 versata a anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di aprile e sarà Parte_2 annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.
Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.
5. diritto di visita
a) Visto il diritto di ciascun genitore – e del figlio – ad essere presente in maniera significativa nella sua vita, i genitori stabiliscono la seguente turnazione: - fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita della scuola al lunedì al rientro;
– martedì e giovedì con il genitore, , dall'uscita dalla scuola alle ore 20.00; Parte_1
b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno.
6. Clausola finale Il presente ricorso viene redatto e sottoscritto dalle parti in piena libertà e consapevolezza, con
l'assistenza del comune legale.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 27.08.2014 in
Mesagne (Br) e trascritto nel registro di matrimonio di quel Comune al n. 49 parte II Serie A anno 2014, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate in motivazione;
- ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
- nulla sulle spese di lite.
Lecce, 20.5.2025
La Presidente Est.
dott.ssa Francesca Caputo