Ordinanza cautelare 7 maggio 2025
Sentenza breve 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 03/04/2026, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00728/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00642/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 del cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 642 del 2025, proposto dalla sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Beatrice Rigotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - Questura di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco n. 63;
per l’annullamento
- del decreto della Questura di -OMISSIS-, datato 31 gennaio 2025 e notificato in data 6 febbraio 2025, con il quale è stata dichiarata irricevibile l’istanza della ricorrente di conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;
- di ogni altro atto precedente e successivo presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, Questura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. CO NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con il ricorso in epigrafe indicato la sig.ra -OMISSIS-, cittadina-OMISSIS-, ha impugnato il decreto della Questura di -OMISSIS- con cui è stata dichiarato irricevibile la domanda a suo tempo proposta per la conversione del permesso di soggiorno per cure mediche n. -OMISSIS- del 14 ottobre 2022 in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
- la Questura ha motivato l’irricevibilità della domanda rappresentando che l’istanza è stata presentata in data 12 ottobre 2023, ossia successivamente al 6 maggio 2023, data di entrata in vigore della L. n. 50/2023, di conversione del D.L. 10 marzo 2023, n. 20, che ha abrogato l’art. 6, comma 1 bis , lett. h bis , del Decreto Legislativo n. 286/1998, norma che consentiva la conversione del permesso di soggiorno per cure mediche;
- la ricorrente lamenta la violazione di legge, oltre all’eccesso di potere sotto svariati indici sintomatici, essenzialmente rilevando che: i) nei procedimenti aventi ad oggetto il rilascio del permesso di soggiorno non vi sarebbe possibilità di adottare provvedimenti di inammissibilità ed irricevibilità; ii) sarebbe stata violata la disciplina transitoria dell’art. 7, commi 2 e 3, del citato D.L. n. 20/2023, che per i permessi di soggiorno per cure mediche rilasciati - come quello in esame - prima dell’entrata in vigore della detta novella normativa, prevede che si continui ad applicare la disciplina previgente, consentendo così la convertibilità del titolo di soggiorno;
- questo Tribunale con l’ordinanza cautelare n. 170 del 7 maggio 2025 ha sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato, valorizzando la disciplina transitoria posta dal citato art. 7, commi 2° e 3°, del D.L. n. 20/2023, convertito con modificazioni dalla citata legge n. 50/2023, come interpetrata dalla giurisprudenza, secondo cui tale previsione «è da intendersi nel senso che per i possessori di permessi per cure mediche rilasciati in forza di domanda presentata prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 20/2023 e del tutto equiparabili ai fini della conversione al permesso di protezione internazionale (Cons. Stato, sez. III, ord. n. 3747/2024) si applica in toto il regime previgente al d.l. n. 20/2023, compresa la disciplina sulla convertibilità del permesso di soggiorno di lavoro subordinato» (T.A.R. Veneto, ordinanza n. 24 del 23 gennaio 2025);
- per l’effetto il Tribunale ha ordinato all’Amministrazione di riesaminare l’istanza di conversione alla luce dei motivi di ricorso;
- all’udienza pubblica del 25 marzo 2026 il legale della ricorrente ha dichiarato che la Questura di -OMISSIS-, nel luglio 2025, ha rilasciato alla ricorrente il richiesto permesso di soggiorno, come da documentazione che risulterebbe depositata in giudizio, insistendo per la declaratoria della cessazione della materia del contendere con rifusione delle spese di lite, e la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato che il ricorso:
- non sussistono i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere, atteso che, nonostante quanto dichiarato in udienza dal difensore della ricorrente, il permesso di soggiorno, del quale nemmeno sono noti gli estremi identificativi, non è stato versato in atti e dunque non vi è prova dell’integrale soddisfazione delle ragioni della ricorrente;
- nemmeno l’Amministrazione ha fornito evidenze del rilascio del titolo richiesto;
Considerato che, cionondimeno, è fondata la censura incentrata sulla violazione dell’art. 7, commi 2 e 3, del D.L. n. 20/2023, atteso che:
- la ricorrente è titolare del permesso di soggiorno per cure mediche n. -OMISSIS- del 14 ottobre 2022, in corso di validità sino al 13 ottobre 2023;
- con istanza del 12 ottobre 2023 ella ha chiesto la conversione di tale titolo di soggiorno in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
- l’art. 7 del D.L. n. 20/2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 50/2023, nell’eliminare, al comma 1°, la possibilità di convertire i permessi per cure mediche in permessi per motivi di lavoro, ha tuttavia introdotto, al comma 2°, una disposizione transitoria secondo la quale “ per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l’invito alla presentazione dell’istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente ”;
- ai sensi del successivo comma 3 del citato art. 7: «i permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge» ;
- come già evidenziato in sede cautelare (cfr. l’ordinanza n. 170/2025), tali disposizioni sono da intendersi nel senso che ai possessori di permessi per cure mediche rilasciati in forza di domanda presentata prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 20/2023, del tutto equiparabili, ai fini della conversione, al permesso di protezione internazionale, si applica in toto il regime previgente al D.L. n. 20/2023, compresa la disciplina sulla convertibilità del permesso di soggiorno di lavoro subordinato;
- la tesi dev’essere confermata alla luce della giurisprudenza sopravvenuta (Cons. Stato, Sez. III, 30 giugno 2025, n. 5666), che ha avuto modo di precisare come: A) «il permesso per protezione internazionale ed il permesso per cure mediche hanno - per espressa previsione contenuta nella rubrica del citato art. 7 del d.l. 20/2023 - il medesimo regime di conversione . Per tale motivo si ritiene che una interpretazione costituzionalmente orientata consideri l’art. 7 comma 2 e 3, d.l. 20/23 applicabile anche al permesso per cure mediche: nonostante la lettera della norma citi solamente il permesso per protezione speciale, non v’è ragione di escludere il permesso per cure mediche dalla possibilità di rinnovarlo per una volta e poi alla (seconda) scadenza chiederne la conversione in titolo per lavoro, laddove vi siano i requisiti, come previsto dalla norma citata»; B) «È, invece, distinta la funzione del successivo comma 3 – in cui risulta riconducibile la fattispecie che occupa - in base al quale “I permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno (in permesso di soggiorno per motivi di lavoro,) se ne ricorrono i requisiti di legge.” In tal caso, il legislatore ha espressamente individuato la disciplina applicabile esclusivamente per i permessi di soggiorno per protezione speciale, attribuiti sulla base della disciplina pregressa e in presenza delle condizioni di cui all’art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286/1998. A tal fine, il legislatore ha consentito il rinnovo per una sola volta di tali permessi e mantenuto la facoltà di chiederne la conversione mediante una norma di salvezza che si è resa necessaria a fronte dell’abrogazione dell’art. 6, comma 1, lett. a) (disposta dall’art. 7, comma 1, del d.l. n. 20/2023), che ha travolto integralmente la convertibilità dei permessi per protezione speciale. Conseguentemente, il legislatore ha ragionevolmente deciso di non frustrare l’affidamento già riposto dallo straniero, titolare di un permesso di soggiorno per protezione speciale, nella evoluzione di esso in un titolo idoneo a rafforzarne il radicamento nella comunità nazionale. In tal modo, si è inteso differenziare la disciplina transitoria tra le diverse tipologie di permessi incisi dalla novella normativa, riservando la ‘convertibilità’ del titolo per protezione speciale ai soli casi di permessi già in precedenza rilasciati e non ancora scaduti, mediante una disposizione di carattere eccezionale di cui non ne è evidentemente ammissibile un’applicazione analogica ai titolari di un diverso permesso di soggiorno….È stato ulteriormente chiarito che la legge ha posto come sbarramento temporale, ai fini della convertibilità del titolo, unicamente quello della data di presentazione dell’istanza di protezione speciale, e non altri, sicché il dato letterale del citato comma 2 non consente di inserire una ulteriore condizione ostativa (implicita), limitativa di un così rilevante diritto. Proprio il raffronto con il comma 3 (che il primo giudice evoca quale termine di confronto sul piano sistematico) dimostra che in un caso si ha riguardo alla presentazione dell’istanza: e in tale ipotesi la conseguenza è l’applicazione della disciplina previgente; laddove, nel secondo caso (comma 3) il già intervenuto rilascio del permesso per protezione internazionale ne consente, invece, sia il rinnovo che la conversione» ;
- la ricorrente, al momento di presentazione dell’istanza di conversione (12 ottobre 2023), era titolare di un permesso di soggiorno per cure mediche, rilasciato in data 14 ottobre 2022 e in corso di validità sino al 13 ottobre 2023, permesso che, avendo il medesimo regime di conversione del permesso per protezione internazionale, le consente la conversione alla luce della disciplina previgente (sul punto cfr., da ultimo, in una fattispecie analoga, T.A.R. Veneto, Sez. III, n. 1842 del 21 ottobre 2025);
- l’Amministrazione intimata ha dunque errato nell’interpretare la normativa invocata dalla ricorrente, nell’esegesi fornita dalla citata giurisprudenza amministrativa;
Ritenuto dunque di accogliere il ricorso e, per l’effetto, di annullare il decreto di irricevibilità in epigrafe meglio indicato;
Osservato, quanto alle spese di lite, che esse vanno poste a carico del Ministero dell’Interno, in virtù del principio di soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in € 1.500,00, oltre ad accessori di legge qualora dovuti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare le generalità e lo stato di salute della ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
AR RI, Presidente
Andrea De Col, Consigliere
CO NO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO NO | AR RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.