Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/02/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1886/2018 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nola PRIMA SEZIONE CIVILE In composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. Andrea Francesco Fabbri, all'udienza del 18.02.2025, ha pronunziato la seguente: S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1886/2018 r.g.a.c., vertente TRA
P. Iva: ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del , rappresentata e difesa, giusta procura in Controparte_1 atti, dall'Avv. Eugenio Moschiano, unitamente al quale elettivamente domicilia presso lo , sito in Napoli alla Controparte_2 via A. Depretis n. 102;
-Appellante-
CONTRO
(cod. fiscale: , rappresentata Controparte_3 C.F._1 e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Laura Sodano, unitamente alla quale elettivamente domicilia presso il suo studio, sito in Marigliano (NA) alla via
Somma n. 248;
-Appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Nola n.
232/2018 avente ad oggetto contratti bancari notificata in data 09.02.2018,
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla odierna udienza. Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Controparte_3 in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Nola, Parte_1 al fine di sentirla condannare alla restituzione della somma di €
[...]
2.179,26 a titolo di commissioni e premio assicurativo non goduti, oltre interessi e rivalutazione a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di mutuo n. F87523. 2. Deduceva l'attrice di aver concluso, in data 20.03.2008, per il tramite della mandataria il contratto n. con Parte_2 C.F._2 Parte_1
[...]
[...]
[...]
(già , per un capitale lordo di €
[...] Controparte_4
28.200,00 da restituire a mezzo cessione del quinto dello stipendio in n. 120 rate di importo pari a € 235,00 ciascuna e che, al momento della stipula del contratto, venivano trattenuti costi per commissioni in favore della società mandataria (id est, € 2.245,67) e quote assicurative (id est, € 1.073,98).
3. Deduceva, inoltre, che a seguito di estinzione anticipata, avvenuta nel mese di aprile 2011, non le venivano rimborsati i costi delle commissioni e del premio assicurativo per il periodo non goduto, per un totale di € 2.179,26 oltre interessi legali.
5. Con sentenza n. 232/2018 il Giudice di Pace di Nola- nell'accogliere la domanda attorea- condannava al Parte_1 rimborso, in favore dell'istante, della somma di € 2.254,67 oltre interessi nonché al pagamento delle spese processuali liquidate in € 1.250,00.
6. Con l'atto di appello in esame, contestava Parte_1 la decisione de quo per i seguenti motivi:
- carenza di legittimazione passiva rispetto all'azione di ripetizione dei costi assicurativi;
- contraddittorietà della gravata sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto applicabile, al caso di specie il Regolamento ISVAP n. 35 del
26.05.2010 per, poi, accogliere la domanda di rimborso;
- prescrizione del credito ex art. 2952 c.c. Insisteva, quindi, per l'integrale riforma della sentenza di primo grado- previa sospensione dell'esecutività della medesima- con restituzione degli importi nelle more versati, a qualsiasi titolo, in favore dell'appellata, con vittoria di spese processuali e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
7. Si costituiva in giudizio eccependo l'infondatezza, in Controparte_3 fatto e in diritto, dell'avverso atto di appello e ne chiedeva, pertanto, il rigetto con modifica della sentenza di prime cure in punto di quantum debeatur;
si opponeva, inoltre, all'istanza di sospensione dell'esecutività ex art. 283 c.p.c. con vittoria di spese processuali e competenze da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
8. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 18 febbraio 2025.
Motivi della decisione
- In via preliminare, va dato atto della tempestività ed ammissibilità dell'appello, proposto nei termini ex art. 327 c.p.c. e sorretto da motivi compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt.
342- 348 bis c.p.c., nonché l'ammissibilità dello stesso.
- Sempre in via preliminare e secondo il principio “tantum devolutum quantum appellatum”, in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt.
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329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
- Venendo al merito, prima di procedere all'esame della fondatezza dell'atto di appello, è necessario individuare la disciplina applicabile alla fattispecie dell'estinzione anticipata dei finanziamenti concessi ai consumatori alla luce dell'interpretazione offerta dalla giurisprudenza nazionale ed europea.
- Giova evidenziare, al riguardo, che nel caso in esame trova applicazione la disciplina vigente ratione temporis, ossia l'art. 125 del D.lgs. n. 385/1993 c.d. TUB, posto che il contratto di mutuo per cui è causa è stato concluso in data 20.03.2008, dunque, non trova applicazione l'art. 125 sexies TUB (secondo cui “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”), trattandosi di norma introdotta dall'art. 1 del D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ed entrato in vigore a decorrere dal 19.09.2010, quindi in epoca successiva alla conclusione del contratto di mutuo avvenuta in data 20 marzo 2008.
- Ciò detto, l'art. 125 TUB, così come formulato all'epoca della stipulazione del contratto stabiliva, che: “Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”.
- La citata disposizione deve essere interpretata unitamente alla disciplina europea, ossia alla direttiva n. 87/102/CEE del Consiglio del 22.12.1986 in materia di credito al consumo, che all'art. 8 prevedeva che: “il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata gli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, in conformità alle disposizioni degli Stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito”.
- Questa disposizione aveva trovato, altresì, riscontro in successivi interventi nazionali di recepimento, ossia: il Decreto del Ministero del Tesoro dell'8 luglio 1992, le Disposizioni di Vigilanza del 29 luglio 2009 e la Comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10 novembre 2009. Successivamente, la direttiva 87/102/CEE è stata abrogata proprio dalla direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008, a sua volta recepita dal citato d.lgs. n. 141/2010, che ha attuato l'art. 16 introducendo l'art. 125 sexies T.U.B.
- Dall'esame della Legislazione europea, si desume che il diritto del consumatore al rimborso dei costi, in caso di adempimento anticipato, non è estraneo alla disciplina antecedente all'art. 125 TUB.
- La giurisprudenza di merito ha, sin da subito, interpretato quest'ultima norma distinguendo tra due tipologie di costi, ovvero quelli c.d. “up front”, aventi ad oggetto le spese relative ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito, che pertanto prescindono dalla durata del rapporto, e
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quelli c.d. “recurring”, che invece ineriscono ad attività soggette a maturazione nel corso dello svolgimento del rapporto negoziale.
- Ebbene, l'impostazione maggioritaria riteneva che solo i secondi rientrassero nei costi rimborsabili e non anche i primi, i quali avrebbero dovuto mantenere ferma la propria giustificazione causale, legittimandosene, così, la loro ritenzione da parte dell'intermediario finanziario nonostante la sopraggiunta estinzione del finanziamento.
- L'orientamento pretorio riportato, fondato sulla dicotomia tra le due tipologie di costi, era avallato anche dalle pronunce dell' (cfr., ex CP_5 multis, decisione del Collegio di coordinamento dell' n. 6167/2014). CP_5
- Sulla tematica, tuttavia, è intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, che, investita della questione in sede di rinvio pregiudiziale, ha dettato alcuni principi innovativi.
Ed infatti, con la sentenza resa in data 11.9.2019, identificata con n. C-383/19, nota come sentenza “Lexitor”, la C.G.U.E., chiariva che: «L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore» (si cfr. C.G.U.E., causa C-383/18 dell'11 settembre 2019, cd.
“Lexitor”).
- Seguendo tale ragionamento, per effetto della sentenza “Lexitor”, l'art. 16 della richiamata Direttiva deve interpretarsi nel senso che tutti i costi del credito, correlati o non alla durata residua del contratto, ad eccezione delle spese del notaio (la cui scelta compete al consumatore), sono riducibili nel caso di estinzione anticipata del finanziamento.
- In conclusione, e in applicazione di tali coordinate ermeneutiche, viene meno la distinzione tra costi up front e costi recurring.
- All'esito della complessa vicenda, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 263/2022, nel ribadire che la tutela del consumatore non può essere sottoposta a limiti temporali, ha dichiarato incostituzionale l'art. 11-octies del decreto legge 73/2021, convertito con legge 106/2021, poiché il medesimo, richiamando le norme secondarie, ovvero le disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia operanti tra l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 141 del 2010 che ha introdotto il pregresso art. 125 sexies TUB e l'entrata in vigore della L. n. 106 del 2021, limitava l'efficacia nel tempo della sentenza Lexitor ai soli contratti conclusi successivamente al 25 luglio 2021, mantenendo la ripetibilità dei soli costi recurring per i contratti conclusi anticipatamente alla predetta data, con manifesto inadempimento da parte del legislatore italiano agli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario, ponendosi in contrasto con la sentenza Lexitor.
- Infatti, le sentenze interpretative della C.G.U.E., per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cassazione civile sez. VI, 08.02.2016, n. 2468
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e Cassazione civile sez. trib., 03.3.2017, n. 5381), hanno natura dichiarativa e, di conseguenza, hanno valore vincolante per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli degli Stati membri dell'Unione, compresi gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto) e retroattivo.
- Pertanto, si esclude che debba essere riconosciuta efficacia ex nunc, dalla data di pubblicazione della sentenza “Lexitor”, ai principi statuiti dalla C.G.U.E.
Invero, le sentenze interpretative della C.G.U.E. esplicano -come detto innanzi- i propri effetti in via retroattiva, ovvero sin dal momento dell'entrata in vigore della norma interpretata, salvo che la Corte decida di limitare, in casi eccezionali, la portata di questo principio (si cfr. ex multis C.G.U.E. causa
61/79, Amministrazione delle Finanze dello Stato italiano contro
[...]
causa 43/1975, Defrenne
contro
Sabena). Costituisce principio CP_6 consolidato, infatti, quello secondo cui «nell'ordinamento interno le pronunzie del giudice di Lussemburgo definiscono la portata della norma Eurounitaria così come avrebbe dovuto essere intesa ed applicata fin dal momento della sua entrata in vigore» (si cfr. Cassazione civile sez. trib.,
06.6.2019, n. 15348, in motivazione).
- In definitiva, secondo la giurisprudenza della C.G.U.E., la modulazione degli effetti temporali di una sentenza che decide su un rinvio pregiudiziale può essere disposta esclusivamente dalla medesima Corte e solo nell'ambito della stessa pronuncia, per tal motivo, dette pronunce estendono i loro effetti ai rapporti sorti in epoca precedente, purché non esauriti.
- Poiché, dunque, la C.G.U.E. ritiene di non poter limitare a posteriori l'efficacia temporale di una propria pregressa interpretazione, a fortiori, sempre secondo la citata Corte, non è consentita una modulazione temporale dei suoi effetti da parte dei singoli Stati membri, tanto più in presenza di una direttiva che dà luogo, salvo espresse deroghe, a una armonizzazione piena.
- Calando, allora, gli esposti principi nel caso di specie, l'art. 125 TUB nella formulazione vigente ratione temporis deve essere interpretato nel senso che spetta al consumatore “(…) in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il (…) diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito (…) il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento” (cfr. Cass. n. 25977/2023).
- nulla esclude, in altre prole, che il concetto normativo, del tutto astratto, di
“equa riduzione” possa colorarsi di contenuti anche alla luce della successiva giurisprudenza e legislazione, posto che non esclude l'irripetibilità di alcuni costi.
- Così inquadrata la fattispecie, e venendo all'esame del merito, l'appello è infondato e, dunque, va rigettato, per le ragioni che seguono.
- Va dichiarata, in via preliminare, la nullità dell'invocata clausola contrattuale che esclude la rimborsabilità degli importi in caso di estinzione anticipata del finanziamento (cfr. art. 8 del contratto per cui è causa); la
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clausola in questione è da ritenersi vessatoria in quanto determina, a carico del consumatore- parte debole del contratto, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi discendenti dal contratto e, pertanto, è affetta da nullità ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. n. 206/2005, c.d. “Codice del Consumo”.
- Si richiama, sul punto, quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione:
“E' nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi del D.lgs. 206 del 2005, art. 33” (cfr. Cass. civ. n. 25977/2023).
- Infondato è anche il motivo d'appello con cui la deduce il proprio Pt_1 difetto di legittimazione passiva, in ordine alla domanda di restituzione del premio assicurativo non goduto, rilevando che la polizza assicurativa è stata conclusa con un altro soggetto, ossia con la società Parte_2
- Sul punto, il Tribunale ritiene di dover integrare l'impugnata sentenza nella parte in cui il giudicante ha statuito- in ordine alla carenza di legittimazione passiva della che “il finanziamento fu concesso dalla su Pt_1 Parte_2 procura speciale della poi assorbita dal Controparte_4 Parte_1
i cui effetti ricadevano sulla predetta Banca procuratrice speciale del
[...] finanziamento e quindi sussistendo la legittimazione passiva della convenuta sotto tale aspetto” (cfr. pagina 3, sentenza di primo grado).
- Rilevata la preliminare differenza tra la legitimatio ad causam che attiene al diritto di azione e spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare e la titolarità del diritto che, invece, attiene al merito della causa e rientra nell'onere probatorio della parte interessata (cfr. Cass. civ. Sez. Unite n. 2951/2016), si osserva quanto segue.
- Ulteriormente, non può trovare accoglimento l'eccezione sollevata dalla di propria carenza di legittimazione passiva in merito alla domanda CP_7 di restituzione dei costi di assicurazione.
Difatti, come correttamente evidenziato dal Tribunale di Torino sez. III - Torino, 23/04/2021: “l'art. 125 TUB (nel testo vigente ratione temporis) prevede, come visto, che il consumatore abbia "diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito" quando esercita la facoltà di estinzione anticipata, riduzione che si esercita deducendo l'ammontare degli interessi e oneri non ancora maturati dal debito residuo e versando al finanziatore la differenza.
Orbene, considerando il premio assicurativo alla luce dell'art. 125 TUB (quale disposizione che traspone nel diritto interno una direttiva UE, la quale si connota secondo l'insegnamento della Corte di giustizia per dare al consumatore "un elevato livello di protezione" e strumenti di tutela improntati al principio di effettività), si rileva che tale disposizione non si limita a stabilire che i costi recurring non ancora maturati sono un indebito oggettivo
(che come tale deve essere restituito dall'accipiens a seguito della caducazione del contratto di credito), bensì anticipa il regolamento dare-avere al momento
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dell'estinzione (o a un momento logicamente anteriore) per dare al consumatore facoltà di liberarsi dell'obbligazione, versando al finanziatore la differenza tra debito residuo e ammontare della riduzione, ed evitargli così il disagio e l'onere economico-finanziario di versare l'intero e poi agire per il recupero della differenza. Pertanto, non sussistono ragioni per distinguere a seconda che accipiens e/o obbligato principale alla restituzione dell'indebito sia il finanziatore stesso o l'impresa assicuratrice, posto che in entrambi i casi il disagio del consumatore e l'onere del solve et repete restano invariati;
pertanto, ai sensi dell'art. 125
TUB, il finanziatore é tenuto a conteggiare a riduzione del residuo debito del cliente anche l'ammontare dei premi assicurativi non goduti.
Si ritiene poi che tale diritto non possa essere pregiudicato dall'art. 22 comma
15-quater del d.l. 179/12, in quanto il tenore letterale della norma non consente di escludere, in caso di estinzione anticipata, un obbligo del finanziatore di conteggiare in sede di estinzione anticipata il premio assicurativo non goduto, salvo regresso nei confronti dell'impresa assicuratrice, quale obbligato principale. Inoltre, l'art. 22 comma 15-quater come norma di diritto interno, nei limiti in cui interferisce con la dir.
87/102/CE, deve interpretarsi, fin dove é possibile, alla luce del testo e della finalità di tale direttiva per giungere a una soluzione conforme all'obiettivo da essa perseguito, e quindi nel senso anzidetto di un obbligo concorrente del finanziatore.
Dunque, laddove nel conteggio di estinzione la riduzione dei premi assicurativi non goduti non sia accordata o sia inferiore alla giusta misura, il finanziatore viene a ricevere a titolo di rimborso anticipato del prestito una somma in parte priva di causa debendi ed é tenuto a restituirla, salvo sempre il regresso nei confronti dell'impresa.
Quest'obbligo non può, infine, essere efficacemente escluso da una clausola contrattuale, come quella fatta valere dalla banca, la quale non può evidentemente pregiudicare un diritto che ha fonte in una disposizione di legge, inderogabile sotto pena di nullità, se non in senso più favorevole al cliente (art. 127 TUB)”.
- Va, altresì, rigettato il motivo d'appello inerente alla dedotta prescrizione del credito ex art. 2952 c.c., per quanto di ragione.
- Invero, la domanda attorea va qualificata come ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., poiché l'istante deduce che il pagamento di una somma a titolo di premio assicurativo, a copertura del rischio di decesso o perdita dell'impiego, è divenuto privo di causa per il periodo in cui le rate di finanziamento avrebbero dovuto essere pagate ma poi non lo sono state, per effetto dell'estinzione anticipata del rapporto.
- Rilevato che, il pagamento dell'indebito (oggettivo) si configura come l'esecuzione di una prestazione non dovuta che obbliga chi riceve il pagamento alla sua restituzione, a causa della mancanza del titolo, che può consistere nell'inefficacia o nella perdita di efficacia del rapporto o del
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negozio in esecuzione del quale viene effettuata la prestazione (cfr. Cass. n.
9052/2010).
- Si osserva che, nella fattispecie in esame, la Parte_1 ha incassato direttamente da il premio
[...] Controparte_3 anticipatamente dovuto relativo alla polizza assicurativa che la stessa ha ottenuto, nell'interesse dell'istituto di credito, per la copertura dei rischi di decesso o disoccupazione;
somma rientrante nell'importo finanziato lordo che il mutuatario si obbligò a rimborsare alla Banca mediante trattenute dalla retribuzione ad ella spettante quale dipendente.
- Pertanto, così qualificata la domanda, ne discende che non operano i termini prescrizionali di cui all'art. 2952 c.c.- che trova applicazione allorquando il titolo della domanda si fondi sui diritti discendenti dal contratto di assicurazione e riguarda il diverso ed opposto caso in cui sia l'assicuratore a voler chiedere il pagamento del premio- bensì l'ordinario termine decennale previsto per l'azione di ripetizione dell'indebito.
- Alla luce delle siffatte considerazioni, l'appello va rigettato e l'impugnata sentenza va, dunque, confermata sia pur con motivazione integrativa a quella resa dal Giudice di Pace, con rideterminazione dell'importo dovuto in favore dell'appellata nella minor somma di euro 2.179,26 così come calcolato nell'atto di citazione in primo grado, considerata la richiesta di correzione dell'errore materiale commesso dal giudice di pace, che, nel ritenere esatti i calcoli di parte attrice (ammontati appunto ad euro 2.179,26), nel
PQM
ha poi liquidato una somma leggermente maggiore (euro 2.254,67).
- Invero, “il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo, sia contenuta entro i limiti del devolutum quali risultanti dall'atto di appello e la modifica non concerna statuizioni adottate dal primo giudice con efficacia di giudicato (cfr. Cass. n.
17681/2021).
- Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
- Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, aggiornato dal successivo D.M.
147/2022, per lo scaglione di valore compreso fra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00 (così individuato in base al valore della domanda).
- Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
P.Q.M.
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Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza Parte_1
n. 232/18 del Giudice di Pace di Nola, così provvede:
- rigetta l'appello;
- corregge l'errore materiale e per l'effetto dispone che la sentenza n. 232/2018 del gdp di Nola, depositata in data 17/1/2018, nel punto successivo al
PQM
, rigo 3 vada così correttamente letta “euro 2.179,26” piuttosto che
“2.254,67”;
- condanna al rimborso, in favore di Parte_1 [...]
della somma di euro 2.179,26 così come rideterminata per le CP_3 ragioni esposte;
- condanna alla refusione delle spese Parte_1 processuali del presente grado di giudizio, in favore dell'Avv. Laura Sodano dichiaratosi antistataria, che liquida in euro 2.552,00 oltre IVA e CPA come per legge, se documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso;
- dà atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
Così deciso in Napoli, il 18/02/2025.
Il Giudice
(dott. Andrea Francesco
Fabbri)
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