Decreto cautelare 11 giugno 2022
Ordinanza collegiale 20 luglio 2022
Ordinanza cautelare 4 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, decreto cautelare 11/06/2022, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2022
N. 00684/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 684 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Aldo Bray, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Lecce, in persona del Questore pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia con richiesta di decreto inaudita altera parte:
del decreto Prot. Immig. n. /2022 del 15.04.2022, notificato al ricorrente in data 12.05.2022 con cui il Questore della Provincia di Lecce ha rifiutato la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornati di lungo periodo per motivi di lavoro autonomo formulata dal Sig. -OMISSIS-, con contestuale invito a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni dalla notifica del provvedimento, nonché, ove occorra, di ogni atto, presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio notificato alla controparte in data 27 Maggio 2022 e depositato il 10 Giugno 2022, alle ore 16,40;
Considerato che, ad una prima sommaria delibazione propria della presente fase cautelare monocratica urgente, non si ravvisa la sussistenza del necessario fumus boni juris, in quanto - da un lato - l’omessa traduzione del diniego di permesso di soggiorno nella lingua conosciuta dallo straniero non costituisce motivo di illegittimità del provvedimento impugnato ed inoltre l’art. 9 comma 2-bis del Decreto Legislativo 25 Luglio 1998 n. 286 e ss.mm. dispone che il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo presuppone la conoscenza da parte del richiedente della lingua italiana, e - dall’altro - le ulteriori censure formulate dall’extracomunitario ricorrente (gravato da numerosi precedenti di polizia e condanne penali irrevocabili per reati contro il patrimonio che denotano una personalità correttamente valutata dal Questore di Lecce come incline a delinquere e quindi, ai sensi dell’art. 9 comma 4 del Decreto Legislativo 25 Luglio 1998 n. 286, come un soggetto pericoloso per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato) appaiono prive di giuridico fondamento.
P.Q.M.
Respinge la suindicata istanza di misure cautelari provvisorie presidenziali proposta dal ricorrente.
Fissa per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare la Camera di Consiglio del 13 Luglio 2022.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Lecce il giorno 11 Giugno 2022.
| Il Presidente |
| Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.