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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 21/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, composto dai magistrati: dott. Davide Storti PRESIDENTE dott.ssa Flavia Mazzini GIUDICE dott. Lorenzo Pini GIUDICE rel.
Nell'ambito del procedimento iscritto al n. 159 2024 Rg. avviato su domanda di
BE IN
RICORRENTE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
In data 23.12.2024 BE IN ha presentato ricorso con cui richiedeva l'apertura a proprio carico del procedimento di liquidazione controllata;
Ciò posto, rilevato che:
(-) la ricorrente risiede a Terre Roveresche (PU) e quindi sussiste ex art. 27 co. 3 lett. b) cod. crisi la competenza territoriale di questo Tribunale, dovendosi presumere ivi individuato il suo centro di interessi principali, non esistendo elementi per ravvisare differenti localizzazioni;
(-) ricorre la condizione di sovraindebitamento tratteggiata dall'art. 2 co. 1 lett. c) cod. crisi in quanto:
1 la parte ricorrente non esercita – né risulta aver svolto – attività di impresa sicché non è assoggettabile a liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste per il caso di crisi o insolvenza;
la debitrice versa in uno stato di crisi o insolvenza considerato l'ammontare dei debiti (circa 108 mila euro) ed il patrimonio liquidabile per circa 43 mila euro, così come indicato nel ricorso ed articolato dall'OCC;
(-) alla domanda è stata allegata una relazione redatta dall'OCC che ha formalmente attestato la completezza e attendibilità della documentazione a corredo del ricorso;
(-) non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV cod. crisi;
(-) è possibile escludere l'autovettura di proprietà della ricorrente in quanto di modico valore e necessaria per lo svolgimento dell'attività lavorativa;
(-) infine – trattandosi della richiesta di apertura della liquidazione controllata in proprio
– non vi sono contraddittori interessati a contrastare la posizione del debitore, ciò che quindi esonera dalla necessità di previa fissazione dell'udienza;
p.q.m.
Il Tribunale
(-) dichiara aperto il procedimento di liquidazione controllata del patrimonio a carico di
DE NI nata a [...] il [...] e residente a Terre Roveresche (PU)
– fraz. Orciano di Pesaro – alla via Gramsci n. 17;
(-) nomina il dott. Lorenzo Pini giudice delegato;
(-) nomina quale liquidatore la rag. Giovanna Sanchini, già OCC;
(-) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili
(ove tenuta) e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori (ove non ancora in atti);
(-) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore la domanda di restituzione, rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ex art. 201 cod. crisi;
(-) ordina al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo quelli di cui sia stato autorizzato l'utilizzo, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;
2 (-) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale e, se il debitore svolge attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il registro delle imprese, a cura del liquidatore;
(-) ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti se vi sono beni immobili o mobili registrati, a cura del liquidatore;
(-) autorizza la prenotazione a debito ex art 146 DPR 115/02 ove ne sussistano i presupposti;
(-) manda al liquidatore di richiedere al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268 co. 4 lett. b) cod. crisi allegando alla richiesta una breve e documentata nota esplicativa in ordine alla condizione reddituale dell'intero nucleo familiare;
Pesaro, il 17.01.2025
Il Giudice est.
L. Pini Il Presidente
D. Storti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, composto dai magistrati: dott. Davide Storti PRESIDENTE dott.ssa Flavia Mazzini GIUDICE dott. Lorenzo Pini GIUDICE rel.
Nell'ambito del procedimento iscritto al n. 159 2024 Rg. avviato su domanda di
BE IN
RICORRENTE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
In data 23.12.2024 BE IN ha presentato ricorso con cui richiedeva l'apertura a proprio carico del procedimento di liquidazione controllata;
Ciò posto, rilevato che:
(-) la ricorrente risiede a Terre Roveresche (PU) e quindi sussiste ex art. 27 co. 3 lett. b) cod. crisi la competenza territoriale di questo Tribunale, dovendosi presumere ivi individuato il suo centro di interessi principali, non esistendo elementi per ravvisare differenti localizzazioni;
(-) ricorre la condizione di sovraindebitamento tratteggiata dall'art. 2 co. 1 lett. c) cod. crisi in quanto:
1 la parte ricorrente non esercita – né risulta aver svolto – attività di impresa sicché non è assoggettabile a liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste per il caso di crisi o insolvenza;
la debitrice versa in uno stato di crisi o insolvenza considerato l'ammontare dei debiti (circa 108 mila euro) ed il patrimonio liquidabile per circa 43 mila euro, così come indicato nel ricorso ed articolato dall'OCC;
(-) alla domanda è stata allegata una relazione redatta dall'OCC che ha formalmente attestato la completezza e attendibilità della documentazione a corredo del ricorso;
(-) non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV cod. crisi;
(-) è possibile escludere l'autovettura di proprietà della ricorrente in quanto di modico valore e necessaria per lo svolgimento dell'attività lavorativa;
(-) infine – trattandosi della richiesta di apertura della liquidazione controllata in proprio
– non vi sono contraddittori interessati a contrastare la posizione del debitore, ciò che quindi esonera dalla necessità di previa fissazione dell'udienza;
p.q.m.
Il Tribunale
(-) dichiara aperto il procedimento di liquidazione controllata del patrimonio a carico di
DE NI nata a [...] il [...] e residente a Terre Roveresche (PU)
– fraz. Orciano di Pesaro – alla via Gramsci n. 17;
(-) nomina il dott. Lorenzo Pini giudice delegato;
(-) nomina quale liquidatore la rag. Giovanna Sanchini, già OCC;
(-) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili
(ove tenuta) e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori (ove non ancora in atti);
(-) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore la domanda di restituzione, rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ex art. 201 cod. crisi;
(-) ordina al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo quelli di cui sia stato autorizzato l'utilizzo, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;
2 (-) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale e, se il debitore svolge attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il registro delle imprese, a cura del liquidatore;
(-) ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti se vi sono beni immobili o mobili registrati, a cura del liquidatore;
(-) autorizza la prenotazione a debito ex art 146 DPR 115/02 ove ne sussistano i presupposti;
(-) manda al liquidatore di richiedere al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268 co. 4 lett. b) cod. crisi allegando alla richiesta una breve e documentata nota esplicativa in ordine alla condizione reddituale dell'intero nucleo familiare;
Pesaro, il 17.01.2025
Il Giudice est.
L. Pini Il Presidente
D. Storti
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