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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/10/2025, n. 9309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9309 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona del dott. Michele D'Auria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al R.G. n. 4926/2019 degli affari civili contenziosi ed avente ad oggetto Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condominiali
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
, ivi residente a[...], rapp.to e difeso dall'Avv. Furio
[...]
AN SI, C.F. con studio in Napoli alla Via F. C.F._2
Giordani, 23, presso cui è elettivamente domiciliato, come in atti. ATTORE
CONTRO
- cod. fisc. in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'Amministratore p.t. Avv. Angelo Abbiento, per il presente atto elettivamente domiciliato in Napoli alla Via R. Bracco n.ro 45 presso lo studio dell'avv. Mario Rosario De SIo – C.F.: - che lo CodiceFiscale_3 rappresenta e difende, come in atti. CONVENUTO
Conclusioni parte attrice: 1) Accogliere la proposta opposizione alla delibera del 18 dicembre 2018; 2) Conseguentemente dichiarare la detta delibera nulla e priva di qualsivoglia efficacia;
3) Nel caso ammettere i mezzi di prova articolati nelle memorie ex art. 183 cpe nn. 2 e 3 con rimessione della causa sul ruolo;
4) Nell'ipotesi in cui l'accordo transattivo tra le parti sia ritenuto a chiusura di ogni controversia dichiarare in virtù del suddetto accordo la cessazione della materia del contendere;
5) Con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese di giudizio.
Conclusioni parte convenuta: - “Rigettare l'opposizione avversa perché inammissibile, improponibile, improcedibile, nonché infondata in fatto ed in diritto;
- Condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze del giudizio”; - Condannare la controparte al risarcimento del danno in favore del convenuto ex art. 96 c.p.c.; - vittoria di spese del giudizio.
PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato addì 08.02.2019 il sig. Parte_1 impugnava delibera assembleare del convenuto
[...]
, assunta il 18.02.2018; segnatamente impugnava la Controparte_1 decisione di cui al capo n. 1 dell'ODG, ove l'assemblea dei condomini “sentita la relazione del D.L. ing. approva la contabilità finale dei Persona_1 lavori per un totale di €. 553.033,22 oltre iva;
l'Assemblea altresì approva le competenze del direttore dei lavori pari ad un importo di €. 64.622,89 oltre accessori nonché il riepilogo finale dei lavori anche per le spese accessorie ed il tutto per complessivi €. 800.908,44. L'assemblea, alla luce di quanto innanzi autorizza l'amministratore a porre all'incasso l'importo di €. 73.308.44 in 18 rate mensili a partire dal mese di Gennaio 2019….”. Concludeva quindi affinché, il Giudice adito volesse: “accogliere la proposta opposizione a delibera assembleare del 18 dicembre 2018… previa sospensione dell'esecutorietà; conseguentemente dichiarare la detta delibera nulla e priva di qualsivoglia efficacia”.
Si costituiva il convenuto che impugnava l'avversa domanda e CP_1 così concludeva: “Rigettare l'opposizione avversa perché inammissibile, improponibile, improcedibile, nonché infondata in fatto ed in diritto;
- Condannare l'opponente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio;
- Condannare la controparte al risarcimento del danno in favore del convenuto ex art. 96 c.p.c.”.
Concessi i termini per le memorie di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., matura la causa per la decisione, pervenuto il fascicolo all'odierno estensore, all'udienza del 30.09.2025 era disposta l'assegnazione a sentenza ex art. 281 sexies, con termine per note riepilogative e conclusive fino al 15.10.2025. La spiegata opposizione è infondata e va rigettata.
Preliminarmente risulta pacifica ed incontestata la legittimazione attiva e passiva delle parti processuali. Risultano inoltre assolti gli adempimenti di cui al d.lgs. 28/2010 in quanto le parte attrice ha provveduto a formale invito alla mediazione come ivi richiesto, depositando verbale di esito negativo. Nel merito.
La convocazione assembleare è stata effettuata in maniera perfettamente regolare, come ammesso dallo stesso Attore, quindi - pacificamente - non è riscontrabile su tale punto alcun vizio.
Tanto premesso, va rilevato che la mancata trasmissione degli eventuali allegati all'avviso di convocazione non costituisce motivo di nullità e nemmeno di annullabilità, non essendovi alcun espresso obbligo in capo all'Amministratore di effettuare tali allegazioni;
a tal proposito, infatti, l'art. 66 disp. att. c.c. si limita a richiedere che l'avviso di convocazione contenga l'indicazione dell'ordine del giorno, senza imporre la trasmissione anticipata dei documenti da approvare.
Vige pertanto il principio che l'amministratore non è tenuto a produrre preventivamente copia dei documenti contabili da approvare, spettando invece ai condomini interessati attivarsi presso l'amministratore per visionarli e, se del caso, ottenerne copia a proprie spese;
in tal senso, sul punto, si è ripetutamente espressa la giurisprudenza di legittimità (tra le altre: Cass. civ. n. 13229/2019, n. 19799/2014, n. 19210/2011) e – più recentemente – anche Corte Appello Milano n. 2637/2023 e n. 1234/2021.
Dagli atti di causa, e segnatamente dalla corrispondenza intercorsa tra parte attrice ed il convenuto , è peraltro emerso che l'Attore era CP_1 perfettamente a conoscenza dell'esistenza dei lavori in essere, e le delibere precedenti che li avevano approvati non risultano essere state impugnate.
In merito all'atto di transazione allegato solo in sede di comparsa conclusionale e solo da parte attrice, alle ore 19:45 dell'ultimo giorno utile (pur recando tale atto la data, assai risalente, del 26.07.2023) va rilevata la lesione del contraddittorio, essendo con tale modalità di produzione impedito a controparte alcuna replica, per cui andrà stralciato e non se ne terrà in alcun modo conto;
per mera completezza va comunque rilevato che - pur se ne fosse stata ammessa la produzione agli atti - nell'oggetto di transazione non risulta il numero di RG della presente causa, all'epoca della firma già pendente da tempo.
La domanda andrà quindi rigettata.
Le spese ed onorari di causa, liquidate ex D.M. 55/2014, seguiranno la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra domanda eccezione o deduzione, così provvede:
A) Rigetta la domanda
B) Condanna C.F. al pagamento Parte_1 CodiceFiscale_1 delle spese di lite in favore del Convenuto Controparte_1
- cod. fisc. che vengono così liquidate: Fase di
[...] P.IVA_1 studio della controversia, valore medio: € 919,00; Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00; Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00; Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00, per un onorario totale pari ad € 5.077,00, oltre rimborso forf. 15%, oltre cassa e IVA se dovuta.
Sentenza esecutiva come per legge.
Così deciso in Napoli, 16/10/2025
Il Giudice Dott. Michele D'Auria