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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/04/2025, n. 1616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1616 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Iacone Presidente
Dott. Maria Chiodi Consigliere relatore
Dott. Chiara De Franco Consigliere riunita in camera di consiglio all'udienza del 22/4/2025 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2721/2024 di Ruolo Generale della Sezione Lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. F. Sticchi Parte_1
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t.. – rappresentata e difesa dagli avv. R. M. Siciliano e A. Ferraro
APPELLATA
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato davanti al Tribunale di Nola esponeva di essere medico Parte_1
specialista ambulatoriale convenzionato interno (ex art. 8 d.lgs. 502/92), in servizio presso la
[...]
che in data 27.3.21 aveva aderito, mediante trasmissione di apposito modulo, alla CP_2
campagna di vaccinazione nazionale anti Covid-19, quale medico vaccinatore;
che alla luce del
“Protocollo d'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome e le organizzazioni sindacali della medicina specialistica ambulatoriale convenzionata interna” firmato dal il Controparte_3
16.3.21, l'istante aveva aderito alla campagna di vaccinazione provvedendo, da aprile 2021 ad agosto
2021, alla somministrazione, durante l'orario di servizio, di 4977 dosi di vaccino presso gli hub vaccinali di Roccarainola e Visciano;
che ai sensi dell'art. 3, co. 3, del citato protocollo di intesa, aveva diritto al pagamento di un compenso pari ad €. 6,16 per ogni inoculazione effettuata, per un
1 Cont totale di € 30.658,12; che nonostante i solleciti di pagamento, l' onvenuta respingeva la richiesta Cont di pagamento ritenendo non dovuto alcun compenso. Tutto ciò premesso, chiedeva condannarsi l' resistente al pagamento delle somme vantate a titolo di compenso per le singole inoculazioni eseguite,
Cont ovvero, in subordine, accertare e dichiarare l'ingiusto arricchimento dell' n ordine alla attività di somministrazione dei vaccini eseguita dall'istante e, per l'effetto, condannarla al pagamento della somma complessiva indicata in ricorso, oltre interessi e rivalutazione;
spese vinte.
Si costituiva tempestivamente l' deducendo l'infondatezza delle avverse pretese e CP_2
domandandone, pertanto, il rigetto.
Con sentenza n. 1040 del 10.05.2024 il Tribunale di Nola ha rigettato il ricorso compensando le spese di lite.
Avverso tale statuizione ha proposto tempestivo gravame il con ricorso depositato il Pt_1
17.10.2024 lamentando in sintesi la erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto necessario, al fine del pagamento delle somme di cui è causa, un accordo e un'autorizzazione scritta da parte dell'Azienda all'espletamento dell'attività di cui è causa, essendo il comportamento aziendale idoneo ad integrare un'accettazione della prestazione per facta concludentia.
Censura, altresì, la sentenza per non avere considerato la mancanza di contestazione dell' CP_1
rispetto ai posti a fondamento della domanda – tali la inoculazione di 4977 dosi di vaccino – e per avere erroneamente respinto la domanda subordinata formulata ai sensi dell'art. 2041 CC.
Ha concluso per la riforma della gravata sentenza con accoglimento delle conclusioni del ricorso di prime cure;
con vittoria di spese di lite.
La , cui il ricorso è stato notificato telematicamente presso il procuratore costituito CP_2
nel primo grado di giudizio, si è costituita in sede di appello, resistendo genericamente al gravame, chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza la Corte, all'esito della camera di consiglio, ha deciso la causa come da dispositivo in atti.
*******
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento.
Possono ritenersi pacifici i seguenti fatti di causa: che l'odierno appellante è un medico specialista ambulatoriale convenzionato interno ex art. 8 D.lgs.
n. 502 del 1992, nella branca di radiodiagnostica, in servizio presso il distretto socio sanitario 49 dell' ; CP_1 Controparte_1
che in piena pandemia da SARS-CoV-2, il Dott. ha aderito alla campagna Parte_1
vaccinale rendendosi così disponibile a somministrare i vaccini contro il Covid-19 durante l'orario di servizio, e ciò è avvenuto dal mese di aprile 2021 fino al mese di agosto 2021 compresi, presso gli
2 hub vaccinali di Roccarainola e Visciano, entrambi facenti parte del Distretto socio sanitario 49 con sede in Nola (NA). che il ha effettuato un totale di nr.
4.977 inoculazioni di vaccino, curando contestualmente Pt_1
l'aggiornamento dell'anagrafe vaccinale attraverso l'utilizzo della piattaforma prevista dal comma 1 dell'art. 3 del decreto legge 14 gennaio 2021 n.2.
Tali fatti sono espressamente dedotti dall'istante a fondamento della domanda e non sono stati oggetto di nessuna contestazione da parte dell' che, costituendosi in giudizio, ha posto a fondamento CP_1 del diniego un'asserita mancanza di autorizzazione all'espletamento dell'attività di cui è causa.
Il Giudice di prime cure, dal canto suo, andando oltre le contestazioni dell'Azienda ha rigettato la domanda ritenendo, in primis, la natura meramente programmatica del Protocollo d'intesa posto a fondamento della pretesa, l'assenza di un accordo e di un'autorizzazione della CP_2 all'attività vaccinale e, infine, la mancanza di prova sul numero di vaccini effettuati dal nel Pt_1
periodo di cui è causa.
Ma le deduzioni difensive dell'appellante sulla effettiva attuazione del Protocollo ed sullo svolgimento dell'attività vaccinale oltre a non essere state contestate dall' risultano CP_1
smentite dalla documentazione prodotta in giudizio dalla stessa tale la nota protocollo del CP_1
17.12.2021 a firma del Direttore del Distretto, dott. . Persona_1
In tale nota, analogamente a quanto scritto nella nota prodotta dal ricorrente in riscontro alla sua diffida di pagamento – si conferma l'esistenza di un accordo, richiesto dal Protocollo, tra Regione e er la campagna vaccinale previa adesione dei medici e si conferma, altresì, l'utilizzo del Pt_2
Laperuta nel PVP di Roccarainola e Visciano, sotto la responsabilità della dott. , nonché la CP_4
effettiva conoscenza, da parte di esso Direttore, di detto utilizzo.
Pertanto l'attivazione, nella Regione Campania, del Protocollo d'Intesa richiamato da parte attorea e l'inserimento del , in orario di servizio, nei turni dei medici vaccinatori operanti presso il Pt_1
PVP di Roccarainola e Visciano con inoculazione di 4977 dosi è da ritenere dato acquisito al giudizio.
Ciò premesso è da evidenziare che il Protocollo d'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome e le organizzazioni sindacali della medicina specialistica ambulatoriale convenzionata interna firmata dall'allora il 16.3.2021 (cfr. doc.3 fascicolo del primo Controparte_5
grado) stabilisce, per come riportato nella gravata sentenza, che si propone di definire (vedasi la premessa del detto protocollo) la cornice nazionale e le modalità per il coinvolgimento dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni nella campagna di vaccinazione nazionale anti Covid-
19, prevedendo espressamente che le stesse “dovranno essere successivamente declinate a livello regionale anche in relazione alle diverse modalità organizzative e alle caratteristiche territoriali, nonché alle modalità concrete di vaccinazione della popolazione individuata”.
3 In altri termini, il protocollo offre le linee guida per l'organizzazione della campagna vaccinale ed il coinvolgimento dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, fermo restando
l'adozione poi di singoli provvedimenti a livello regionale che li disciplinino in concreto.
Si legge nella gravata sentenza “ di tali successivi atti, non v'è traccia nella documentazione allegata Con né v'è prova di recepimento del detto protocollo da parte dell' convenuta.
In ogni caso, pur volendo far riferimento alle previsioni generali del detto protocollo, si evidenzia che innanzitutto l'art. 1 prevede che il coinvolgimento dello specialista ambulatoriale possa avvenire solo su base volontaria e previo specifico accordo, e possa prevedere somministrazioni sia durante
l'orario di servizio che attraverso l'attribuzione di un orario aggiuntivo.
La motivazione del giudice di prime cure non convince sia perché è da ritenersi comprovata - sulla base delle argomentazioni su indicate in ordine alla condotta processuale dell' ed alla nota CP_1
da essa prodotta - l'attivazione, nella Regione Campania, del Protocollo D'Intesa citato ed è da escludere, sulla base delle relative previsioni, una necessaria recezione dello stesso da parte delle singole aziende sanitarie.
In ordine poi alla dedotta assenza di un accordo con il sanitario, ritiene il Collegio che - specie nel caso, come quello in oggetto, di prestazione rese durante l'orario di servizio – non sia necessario una necessaria accettazione scritta, essendo sufficiente, al fine che ci occupa, l'adesione resa dal Pt_1
agli organi Regionali (competenti all'attivazione del Piano) ed un inserimento, da parte dell' CP_1 nei turni programmati per l'attività vaccinale, idonea a configurare un accettazione della prestazione per facta concludentia.
In particolare, in relazione alla ritenuta mancanza di un accordo, il giudice di prime cure ha omesso
Cont di considerare sia la nota prodotta dalla sia i docc. 8 e 9 allegati al ricorso introduttivo, dai quali risulta invece l'esistenza di un accordo verbale o comunque per fatti concludenti tra il Dott. Pt_1
e l'Asl di appartenenza. Si legge infatti nel doc. 9, protocollo n. 0230265 del 22/11/2021 a firma del direttore del distretto n. 49 di Nola, Dr. , avente ad oggetto: “riscontro alla nota Persona_1
0223744 dell'11/11/20211; precisazione attività vaccinali Dr spec. ambulatoriale Persona_2
Radiologia”: “- da una verifica dei fatti, risulta che il menzionato sanitario, nei mesi dell'inizio dell'attività vaccinale, quando vi era l'effettiva esigenza di implementare le predette attività, è stato utilizzato per il PVP di Roccarainola e di Visciano;
(…) Si conferma nel contempo, come già comunicato, che questa Direzione distrettuale non ha autorizzato formalmente gli spec.
Ambulatoriali del distretto alle predette operazioni.”
Deve, pertanto, ritenersi, così come del resto, non contestato dall'Azienda, che l'espletamento dell'attività di vaccinatore nel periodo di cui è causa fosse oggetto di un accordo tra le parti.
4 Resta da verificare se, come contestato dall'Azienda, sia ostativo al pagamento delle somme di cui è causa l'assenza di una formale autorizzazione all'espletamento dell'attività di vaccinatore.
Anche a tale quesito la Corte ritiene debba darsi risposta negativa.
Invero, mutuando i principi espressi dalla Suprema Corte in tema di straordinario, (cfr. Cass. Civ.
18063 del 23.6.2023), per autorizzazione si intende il fatto che “le prestazioni non siano svolte insciente o prohibente domino, ma con il consenso del datore di lavoro;
consenso alle prestazioni che può anche essere implicito” e che, una volta esistente, integra gli estremi per il necessario pagamento dell'attività da autorizzare.
Orbene, nel caso de quo, deve ritenersi che l'incontestato espletamento dell'attività di medico vaccinatore sotto la direzione ed il coordinamento della dott.ssa , responsabile Persona_3 dell'HUB Roccarainola-Visciano del distretto 49, in uno alla conoscenza di detta circostanza da parte del Direttore del Distretto siano elementi sufficienti a fari ritenere autorizzata tale attività da remunerare, tra l'altro, con fondi regionali.
Irrilevante, essendo, al fine che ci occupa, l'espletamento della stessa nell'orario di servizio dato che il Protocollo prevede espressamente che l'attività possa essere espletata nell'orario ordinario.
In ordine al quantum dovuti sono incontestati i dati fattuali e il quantum rivendicato in ricorso sulla base del Protocollo a norma del quale (art. 3, primo comma) << In caso di prestazione in orario di servizio allo specialista spettano i compensi per le prestazioni di particolare interesse di cui all'art. 41 comma 4 e dell'allegato 3 del vigente ACN oltre al trattamento economico orario corrisposto ai sensi dell'art.43.(…); laddove l'art. 3 in commento, al terzo comma, stabilisce che: << Per quel che Contr riguarda il trattamento economico di cui all'art. 41 comma 4 e del collegato allegato 3 dell' 31 marzo 2020 non essendo prevista dal nomenclatore tariffario una specifica tariffa per l'inoculazione del vaccino, dalla quale calcolare il 40% di cui al medesimo allegato 3 questa viene stabilita in euro
15,40 (quindici/40) esclusivamente per definire l'ammontare di quanto spettante allo specialista per ogni singola inoculazione in misura di euro 6,16 (sei/16), salvo ulteriori incrementi derivanti da
Accordi integrativi regionali da aggiungere alla normale remunerazione prevista dagli artt.32, 41 e
43 del vigente Accordo Collettivo Nazionale integrati come sopra previsti>>.
Pertanto la va condannata a pagare la somma di euro 30.658,12 oltre alla CP_2
maggiorazione per interessi legali, o in alternativa, se maggiore, per rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. 23 dicembre 1994, n. 724, dalla scadenza delle singole obbligazioni al saldo.
Le spese di lite - liquidate in dispositivo nel minimo per la limitata attività difensiva dell' CP_1
ed esclusa la fase di trattazione - seguono la soccombenza.
P.Q.M.
5 La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna l' Controparte_1
al pagamento in favore di della somma di euro 30.658,12, oltre interessi legali, Parte_1
o in alternativa, se maggiore, rivalutazione monetaria dalla scadenza delle singole obbligazioni al saldo, per la causale specificata in parte motiva;
condanna la al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3700,00 per il primo CP_2
grado ed euro 3500,00 per il grado di appello, oltre rimborso spese generali, oltre Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore per dichiarato anticipo.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Maria Chiodi Il Presidente
Dott. Gennaro Iacone
6
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Iacone Presidente
Dott. Maria Chiodi Consigliere relatore
Dott. Chiara De Franco Consigliere riunita in camera di consiglio all'udienza del 22/4/2025 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2721/2024 di Ruolo Generale della Sezione Lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. F. Sticchi Parte_1
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t.. – rappresentata e difesa dagli avv. R. M. Siciliano e A. Ferraro
APPELLATA
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato davanti al Tribunale di Nola esponeva di essere medico Parte_1
specialista ambulatoriale convenzionato interno (ex art. 8 d.lgs. 502/92), in servizio presso la
[...]
che in data 27.3.21 aveva aderito, mediante trasmissione di apposito modulo, alla CP_2
campagna di vaccinazione nazionale anti Covid-19, quale medico vaccinatore;
che alla luce del
“Protocollo d'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome e le organizzazioni sindacali della medicina specialistica ambulatoriale convenzionata interna” firmato dal il Controparte_3
16.3.21, l'istante aveva aderito alla campagna di vaccinazione provvedendo, da aprile 2021 ad agosto
2021, alla somministrazione, durante l'orario di servizio, di 4977 dosi di vaccino presso gli hub vaccinali di Roccarainola e Visciano;
che ai sensi dell'art. 3, co. 3, del citato protocollo di intesa, aveva diritto al pagamento di un compenso pari ad €. 6,16 per ogni inoculazione effettuata, per un
1 Cont totale di € 30.658,12; che nonostante i solleciti di pagamento, l' onvenuta respingeva la richiesta Cont di pagamento ritenendo non dovuto alcun compenso. Tutto ciò premesso, chiedeva condannarsi l' resistente al pagamento delle somme vantate a titolo di compenso per le singole inoculazioni eseguite,
Cont ovvero, in subordine, accertare e dichiarare l'ingiusto arricchimento dell' n ordine alla attività di somministrazione dei vaccini eseguita dall'istante e, per l'effetto, condannarla al pagamento della somma complessiva indicata in ricorso, oltre interessi e rivalutazione;
spese vinte.
Si costituiva tempestivamente l' deducendo l'infondatezza delle avverse pretese e CP_2
domandandone, pertanto, il rigetto.
Con sentenza n. 1040 del 10.05.2024 il Tribunale di Nola ha rigettato il ricorso compensando le spese di lite.
Avverso tale statuizione ha proposto tempestivo gravame il con ricorso depositato il Pt_1
17.10.2024 lamentando in sintesi la erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto necessario, al fine del pagamento delle somme di cui è causa, un accordo e un'autorizzazione scritta da parte dell'Azienda all'espletamento dell'attività di cui è causa, essendo il comportamento aziendale idoneo ad integrare un'accettazione della prestazione per facta concludentia.
Censura, altresì, la sentenza per non avere considerato la mancanza di contestazione dell' CP_1
rispetto ai posti a fondamento della domanda – tali la inoculazione di 4977 dosi di vaccino – e per avere erroneamente respinto la domanda subordinata formulata ai sensi dell'art. 2041 CC.
Ha concluso per la riforma della gravata sentenza con accoglimento delle conclusioni del ricorso di prime cure;
con vittoria di spese di lite.
La , cui il ricorso è stato notificato telematicamente presso il procuratore costituito CP_2
nel primo grado di giudizio, si è costituita in sede di appello, resistendo genericamente al gravame, chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza la Corte, all'esito della camera di consiglio, ha deciso la causa come da dispositivo in atti.
*******
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento.
Possono ritenersi pacifici i seguenti fatti di causa: che l'odierno appellante è un medico specialista ambulatoriale convenzionato interno ex art. 8 D.lgs.
n. 502 del 1992, nella branca di radiodiagnostica, in servizio presso il distretto socio sanitario 49 dell' ; CP_1 Controparte_1
che in piena pandemia da SARS-CoV-2, il Dott. ha aderito alla campagna Parte_1
vaccinale rendendosi così disponibile a somministrare i vaccini contro il Covid-19 durante l'orario di servizio, e ciò è avvenuto dal mese di aprile 2021 fino al mese di agosto 2021 compresi, presso gli
2 hub vaccinali di Roccarainola e Visciano, entrambi facenti parte del Distretto socio sanitario 49 con sede in Nola (NA). che il ha effettuato un totale di nr.
4.977 inoculazioni di vaccino, curando contestualmente Pt_1
l'aggiornamento dell'anagrafe vaccinale attraverso l'utilizzo della piattaforma prevista dal comma 1 dell'art. 3 del decreto legge 14 gennaio 2021 n.2.
Tali fatti sono espressamente dedotti dall'istante a fondamento della domanda e non sono stati oggetto di nessuna contestazione da parte dell' che, costituendosi in giudizio, ha posto a fondamento CP_1 del diniego un'asserita mancanza di autorizzazione all'espletamento dell'attività di cui è causa.
Il Giudice di prime cure, dal canto suo, andando oltre le contestazioni dell'Azienda ha rigettato la domanda ritenendo, in primis, la natura meramente programmatica del Protocollo d'intesa posto a fondamento della pretesa, l'assenza di un accordo e di un'autorizzazione della CP_2 all'attività vaccinale e, infine, la mancanza di prova sul numero di vaccini effettuati dal nel Pt_1
periodo di cui è causa.
Ma le deduzioni difensive dell'appellante sulla effettiva attuazione del Protocollo ed sullo svolgimento dell'attività vaccinale oltre a non essere state contestate dall' risultano CP_1
smentite dalla documentazione prodotta in giudizio dalla stessa tale la nota protocollo del CP_1
17.12.2021 a firma del Direttore del Distretto, dott. . Persona_1
In tale nota, analogamente a quanto scritto nella nota prodotta dal ricorrente in riscontro alla sua diffida di pagamento – si conferma l'esistenza di un accordo, richiesto dal Protocollo, tra Regione e er la campagna vaccinale previa adesione dei medici e si conferma, altresì, l'utilizzo del Pt_2
Laperuta nel PVP di Roccarainola e Visciano, sotto la responsabilità della dott. , nonché la CP_4
effettiva conoscenza, da parte di esso Direttore, di detto utilizzo.
Pertanto l'attivazione, nella Regione Campania, del Protocollo d'Intesa richiamato da parte attorea e l'inserimento del , in orario di servizio, nei turni dei medici vaccinatori operanti presso il Pt_1
PVP di Roccarainola e Visciano con inoculazione di 4977 dosi è da ritenere dato acquisito al giudizio.
Ciò premesso è da evidenziare che il Protocollo d'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome e le organizzazioni sindacali della medicina specialistica ambulatoriale convenzionata interna firmata dall'allora il 16.3.2021 (cfr. doc.3 fascicolo del primo Controparte_5
grado) stabilisce, per come riportato nella gravata sentenza, che si propone di definire (vedasi la premessa del detto protocollo) la cornice nazionale e le modalità per il coinvolgimento dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni nella campagna di vaccinazione nazionale anti Covid-
19, prevedendo espressamente che le stesse “dovranno essere successivamente declinate a livello regionale anche in relazione alle diverse modalità organizzative e alle caratteristiche territoriali, nonché alle modalità concrete di vaccinazione della popolazione individuata”.
3 In altri termini, il protocollo offre le linee guida per l'organizzazione della campagna vaccinale ed il coinvolgimento dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, fermo restando
l'adozione poi di singoli provvedimenti a livello regionale che li disciplinino in concreto.
Si legge nella gravata sentenza “ di tali successivi atti, non v'è traccia nella documentazione allegata Con né v'è prova di recepimento del detto protocollo da parte dell' convenuta.
In ogni caso, pur volendo far riferimento alle previsioni generali del detto protocollo, si evidenzia che innanzitutto l'art. 1 prevede che il coinvolgimento dello specialista ambulatoriale possa avvenire solo su base volontaria e previo specifico accordo, e possa prevedere somministrazioni sia durante
l'orario di servizio che attraverso l'attribuzione di un orario aggiuntivo.
La motivazione del giudice di prime cure non convince sia perché è da ritenersi comprovata - sulla base delle argomentazioni su indicate in ordine alla condotta processuale dell' ed alla nota CP_1
da essa prodotta - l'attivazione, nella Regione Campania, del Protocollo D'Intesa citato ed è da escludere, sulla base delle relative previsioni, una necessaria recezione dello stesso da parte delle singole aziende sanitarie.
In ordine poi alla dedotta assenza di un accordo con il sanitario, ritiene il Collegio che - specie nel caso, come quello in oggetto, di prestazione rese durante l'orario di servizio – non sia necessario una necessaria accettazione scritta, essendo sufficiente, al fine che ci occupa, l'adesione resa dal Pt_1
agli organi Regionali (competenti all'attivazione del Piano) ed un inserimento, da parte dell' CP_1 nei turni programmati per l'attività vaccinale, idonea a configurare un accettazione della prestazione per facta concludentia.
In particolare, in relazione alla ritenuta mancanza di un accordo, il giudice di prime cure ha omesso
Cont di considerare sia la nota prodotta dalla sia i docc. 8 e 9 allegati al ricorso introduttivo, dai quali risulta invece l'esistenza di un accordo verbale o comunque per fatti concludenti tra il Dott. Pt_1
e l'Asl di appartenenza. Si legge infatti nel doc. 9, protocollo n. 0230265 del 22/11/2021 a firma del direttore del distretto n. 49 di Nola, Dr. , avente ad oggetto: “riscontro alla nota Persona_1
0223744 dell'11/11/20211; precisazione attività vaccinali Dr spec. ambulatoriale Persona_2
Radiologia”: “- da una verifica dei fatti, risulta che il menzionato sanitario, nei mesi dell'inizio dell'attività vaccinale, quando vi era l'effettiva esigenza di implementare le predette attività, è stato utilizzato per il PVP di Roccarainola e di Visciano;
(…) Si conferma nel contempo, come già comunicato, che questa Direzione distrettuale non ha autorizzato formalmente gli spec.
Ambulatoriali del distretto alle predette operazioni.”
Deve, pertanto, ritenersi, così come del resto, non contestato dall'Azienda, che l'espletamento dell'attività di vaccinatore nel periodo di cui è causa fosse oggetto di un accordo tra le parti.
4 Resta da verificare se, come contestato dall'Azienda, sia ostativo al pagamento delle somme di cui è causa l'assenza di una formale autorizzazione all'espletamento dell'attività di vaccinatore.
Anche a tale quesito la Corte ritiene debba darsi risposta negativa.
Invero, mutuando i principi espressi dalla Suprema Corte in tema di straordinario, (cfr. Cass. Civ.
18063 del 23.6.2023), per autorizzazione si intende il fatto che “le prestazioni non siano svolte insciente o prohibente domino, ma con il consenso del datore di lavoro;
consenso alle prestazioni che può anche essere implicito” e che, una volta esistente, integra gli estremi per il necessario pagamento dell'attività da autorizzare.
Orbene, nel caso de quo, deve ritenersi che l'incontestato espletamento dell'attività di medico vaccinatore sotto la direzione ed il coordinamento della dott.ssa , responsabile Persona_3 dell'HUB Roccarainola-Visciano del distretto 49, in uno alla conoscenza di detta circostanza da parte del Direttore del Distretto siano elementi sufficienti a fari ritenere autorizzata tale attività da remunerare, tra l'altro, con fondi regionali.
Irrilevante, essendo, al fine che ci occupa, l'espletamento della stessa nell'orario di servizio dato che il Protocollo prevede espressamente che l'attività possa essere espletata nell'orario ordinario.
In ordine al quantum dovuti sono incontestati i dati fattuali e il quantum rivendicato in ricorso sulla base del Protocollo a norma del quale (art. 3, primo comma) << In caso di prestazione in orario di servizio allo specialista spettano i compensi per le prestazioni di particolare interesse di cui all'art. 41 comma 4 e dell'allegato 3 del vigente ACN oltre al trattamento economico orario corrisposto ai sensi dell'art.43.(…); laddove l'art. 3 in commento, al terzo comma, stabilisce che: << Per quel che Contr riguarda il trattamento economico di cui all'art. 41 comma 4 e del collegato allegato 3 dell' 31 marzo 2020 non essendo prevista dal nomenclatore tariffario una specifica tariffa per l'inoculazione del vaccino, dalla quale calcolare il 40% di cui al medesimo allegato 3 questa viene stabilita in euro
15,40 (quindici/40) esclusivamente per definire l'ammontare di quanto spettante allo specialista per ogni singola inoculazione in misura di euro 6,16 (sei/16), salvo ulteriori incrementi derivanti da
Accordi integrativi regionali da aggiungere alla normale remunerazione prevista dagli artt.32, 41 e
43 del vigente Accordo Collettivo Nazionale integrati come sopra previsti>>.
Pertanto la va condannata a pagare la somma di euro 30.658,12 oltre alla CP_2
maggiorazione per interessi legali, o in alternativa, se maggiore, per rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. 23 dicembre 1994, n. 724, dalla scadenza delle singole obbligazioni al saldo.
Le spese di lite - liquidate in dispositivo nel minimo per la limitata attività difensiva dell' CP_1
ed esclusa la fase di trattazione - seguono la soccombenza.
P.Q.M.
5 La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna l' Controparte_1
al pagamento in favore di della somma di euro 30.658,12, oltre interessi legali, Parte_1
o in alternativa, se maggiore, rivalutazione monetaria dalla scadenza delle singole obbligazioni al saldo, per la causale specificata in parte motiva;
condanna la al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3700,00 per il primo CP_2
grado ed euro 3500,00 per il grado di appello, oltre rimborso spese generali, oltre Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore per dichiarato anticipo.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Maria Chiodi Il Presidente
Dott. Gennaro Iacone
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