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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/12/2025, n. 3642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3642 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: O.D.I. n.1294/2021
nella causa civile iscritta al n.6471/2021 del ruolo civile contenzioso,
promossa da
rappresentata e difesa dall' Avv. Giuseppe Gennaccari Parte_1
mandato in atti
Attrice opponente
Contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_1
rappresentata e difesa dall' avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino
mandato in atti
Convenuta opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato a mezzo Pec il 28.07.2021 la sig.ra conveniva in giudizio la la in Parte_1 CP_1
persona de legale rappresentante pro-tempore per sentir revocare l'opposta ingiunzione di pagamento n.1294/2021 emessa in data 13.06.2021 dal
Tribunale di Lecce avente ad oggetto pagamento ratei insoluti. Con vittoria di spese di lite.
Asseriva sostanzialmente l'attrice di non aver assunto alcun impegno e quindi nessuna 2
responsabilità le poteva essere attribuita in termini di adempimento rispetto al contratto di finanziamento posto a base del provvedimento monitorio in oggetto.
Si costituiva la la quale nella piena impugnativa di Controparte_2
quanto ex adverso dedotto e rilevato chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Nelle more del presente giudizio interveniva sentenza ( passata in giudicato)
della Corte di Appello di Lecce la quale con riferimento al finanziamento portato dal provvedimento monitorio dichiarava la sostanziale estraneità
sig.ra circa la sottoscrizione dei finanziamenti stessi. Parte_1
Istruita la causa con produzione documentale, precisate le conclusioni ed assegnati i termini per il deposito di note conclusionali veniva fissata l'udienza a trattazione scritta del 05.12.2025 per la discussione, nella predetta udienza la alla luce della su richiamata sentenza, dichiarava CP_3
di rinunciare alla pretesa creditoria di cui al decreto Ingiuntivo n.1294/21
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e pertanto merita accoglimento.
Ed invero alla luce della sentenza della Corte di Appello n.560/25 del
30.06.2025 passata in giudicato la quale ha dichiarato la nullità del contratto
di apertura di conto corrente n.8687890 apparentemente sottoscritto da
e cointestato con il coniuge stipulato in data Parte_1 Persona_1
14.12.2015 e del contratto di adesione al n.5987353 Parte_2
apparentemente sottoscritto da nella medesima data” Parte_1
sancendo quindi, sostanzialmente la estraneità della odierna opponente rispetto alla obbligazione di pagamento nascente dal finanziamento posto a base del decreto ingiuntivo in oggetto, a questo giudicante non rimane che revocare il Decreto ingiuntivo opposto n.1294/21. 3
Quanto alle spese questo Giudicante ritiene che la peculiarità della questione trattata giustifica la compensazione integrale delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, deduzione ,
ed eccezione disattesa, così dispone:
1)Revoca il Decreto Ingiuntivo n. 1294/21 emesso in data 13.06.2021 dal
Tribunale di Lecce.
2)Spese integralmente compensate.
Lecce, 05.12.2025
Il G.O. Marilena Caroppo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: O.D.I. n.1294/2021
nella causa civile iscritta al n.6471/2021 del ruolo civile contenzioso,
promossa da
rappresentata e difesa dall' Avv. Giuseppe Gennaccari Parte_1
mandato in atti
Attrice opponente
Contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_1
rappresentata e difesa dall' avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino
mandato in atti
Convenuta opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato a mezzo Pec il 28.07.2021 la sig.ra conveniva in giudizio la la in Parte_1 CP_1
persona de legale rappresentante pro-tempore per sentir revocare l'opposta ingiunzione di pagamento n.1294/2021 emessa in data 13.06.2021 dal
Tribunale di Lecce avente ad oggetto pagamento ratei insoluti. Con vittoria di spese di lite.
Asseriva sostanzialmente l'attrice di non aver assunto alcun impegno e quindi nessuna 2
responsabilità le poteva essere attribuita in termini di adempimento rispetto al contratto di finanziamento posto a base del provvedimento monitorio in oggetto.
Si costituiva la la quale nella piena impugnativa di Controparte_2
quanto ex adverso dedotto e rilevato chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Nelle more del presente giudizio interveniva sentenza ( passata in giudicato)
della Corte di Appello di Lecce la quale con riferimento al finanziamento portato dal provvedimento monitorio dichiarava la sostanziale estraneità
sig.ra circa la sottoscrizione dei finanziamenti stessi. Parte_1
Istruita la causa con produzione documentale, precisate le conclusioni ed assegnati i termini per il deposito di note conclusionali veniva fissata l'udienza a trattazione scritta del 05.12.2025 per la discussione, nella predetta udienza la alla luce della su richiamata sentenza, dichiarava CP_3
di rinunciare alla pretesa creditoria di cui al decreto Ingiuntivo n.1294/21
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e pertanto merita accoglimento.
Ed invero alla luce della sentenza della Corte di Appello n.560/25 del
30.06.2025 passata in giudicato la quale ha dichiarato la nullità del contratto
di apertura di conto corrente n.8687890 apparentemente sottoscritto da
e cointestato con il coniuge stipulato in data Parte_1 Persona_1
14.12.2015 e del contratto di adesione al n.5987353 Parte_2
apparentemente sottoscritto da nella medesima data” Parte_1
sancendo quindi, sostanzialmente la estraneità della odierna opponente rispetto alla obbligazione di pagamento nascente dal finanziamento posto a base del decreto ingiuntivo in oggetto, a questo giudicante non rimane che revocare il Decreto ingiuntivo opposto n.1294/21. 3
Quanto alle spese questo Giudicante ritiene che la peculiarità della questione trattata giustifica la compensazione integrale delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, deduzione ,
ed eccezione disattesa, così dispone:
1)Revoca il Decreto Ingiuntivo n. 1294/21 emesso in data 13.06.2021 dal
Tribunale di Lecce.
2)Spese integralmente compensate.
Lecce, 05.12.2025
Il G.O. Marilena Caroppo