Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bolzano, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bolzano |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00010/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00186/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 186 del 2025, proposto da
ER MA IT Individuale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Piccoli e Giuliana Dragogna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del primo in Bolzano, Corso della Libertà, 58;
contro
Comune di Terlano, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
SS HO IT Individuale, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione cautelare:
1. della delibera della Giunta comunale del comune di Terlano (BZ) n. 316 del 1.07.2025 pubblicata il 4.07.2025 ed esecutiva dal 15.07.2025 ad oggetto “Affitto dell’esercizio pubblico Oberhauser: Affidamento d’affitto dal 01.12.2025 al 30.11.2031 al sig. SS HO” con la quale si è deliberato di affidare la gestione dell’esercizio pubblico Oberhauser, sito sulla p.ed. 1507 C.C. Terlano per sei anni, prorogabile di altri sei, al sig. SS HO per un canone di affitto annuo di € 39.000,00 e alla cui offerta sono stati assegnati 100/100 punti rispetto ai 91/100 punti assegnati dall’Autorità di gara al ricorrente ER MA come da
2. proposta di affidamento dell’Autorità di gara in verbale di gara informale n. 3 del 26.06.2025 all’esito delle
3. valutazioni della Commissione tecnica in verbale di seduta 3.06.2025;
4. Tabella di valutazione della Commissione tecnica dd. 3.06.2025;
5. Verbale di prima seduta dell’Autorità di gara dd. 13.05.2025;
6. comunicazione agli offerenti dell'aggiudicazione definitiva con avviso a mezzo pec dd. 22.07.2025;
nonché:
7. ogni altro atto, anche endoprocedimentale, costituente il presupposto del provvedimento indicato sub 1, anche se non noto o non espressamente indicato;
nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto di affitto del ristorante Oberhauser eventualmente stipulato con il sig. SS HO e/o, in ogni caso, per l’affidamento e/o il subentro nel contratto di affitto oggetto di gara in favore del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la dichiarazione di intervenuta cessazione della materia del contendere resa da parte ricorrente all’udienza del 14 gennaio 2026, come da relativo verbale;
Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il consigliere RE TT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso di data 26 settembre 2025, notificato in pari data, la ricorrente impugnava la delibera della Giunta comunale del comune di Terlano (BZ) n. 316 del 1.07.2025 pubblicata il 4.07.2025 ed esecutiva dal 15.07.2025, avente ad oggetto “ Affitto dell’esercizio pubblico Oberhauser: Affidamento d’affitto dal 01.12.2025 al 30.11.2031 al sig. SS HO ”.
A sostegno del proprio gravame deduceva l’omessa esclusione della ditta aggiudicataria a seguito dell’inserimento dell’offerta economica con indicazione del prezzo nella busta riservata esclusivamente alla presentazione della documentazione afferente l’offerta tecnica, nonché l’erronea quantificazione del punteggio attribuito all’aggiudicataria, in quanto avvenuta in contrasto con la disciplina di bando.
2. L’Amministrazione resistente e l’aggiudicataria controinteressata non si costituivano nel giudizio.
3. In data 3 dicembre 2025 la ricorrente depositava il verbale relativo alla deliberazione n. 572 del 25 novembre 2025, con il quale la Giunta comunale di Terlano provvedeva ad annullare in autotutela la deliberazione oggetto di impugnazione.
4. Con successiva memoria di data 12 dicembre 2025 la ricorrente evidenziava la natura solo parzialmente satisfattiva del provvedimento di annullamento in autotutela, considerato il contestuale affidamento alla commissione dell’incarico di “rivalutazione degli atti di gara”.
4. In data 13 gennaio 2026 la ricorrente depositava comunicazione e-mail di pari data con la quale l’Amministrazione resistente informava dell’avvenuta approvazione della nuova graduatoria, con conseguente affidamento della gestione dell’esercizio pubblico “Oberhauser” alla ditta individuale ER MA.
5. All’udienza tenutasi in data 14 gennaio 2026 la ricorrente di conseguenza insisteva per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite.
6. Ciò premesso, osserva il Collegio che, in pendenza del giudizio, la Giunta comunale del Comune di Terlano ha provveduto con deliberazione n. 572 del 25 novembre 2025 all’annullamento in autotutela del provvedimento impugnato nella presente sede, con successiva aggiudicazione della gara alla ricorrente.
A seguito del sopravvenuto provvedimento di annullamento e conseguente aggiudicazione, pertanto, da un lato è venuta meno la lesione nella quale si era innestato l’interesse a ricorrere che condiziona il diritto di azione e, dall’altro lato, la pretesa sostanziale azionata in giudizio ha ottenuto piena soddisfazione.
Con ciò, in definitiva, si è concretizzata la fattispecie disciplinata dal comma 5 dell’art. 34 del cod. proc. amm., a tenore del quale: “ qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ”.
In conclusione, per le considerazioni sopra esposte, si deve dare atto della cessazione della materia del contendere.
7. Quanto alle spese di lite del procedimento, il Collegio rileva la sussistenza dei presupposti per la compensazione ex artt. 26 c.p.a. e 92 c.p.c. in considerazione sia della peculiarità della vicenda processuale, sia del consenso al riguardo manifestato dalla difesa di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese del procedimento compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
EP HE, Presidente
Edith Engl, Consigliere
Fabrizio Cavallar, Consigliere
RE TT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE TT | EP HE |
IL SEGRETARIO