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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/11/2025, n. 3838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3838 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana Tribunale di Firenze In Nome del Popolo Italiano Sezione Quinta Civile – Sezione specializzata in materia di impresa Il Collegio, nella seguente composizione: dott. Niccolò Calvani Presidente dott.ssa Linda Pattonelli giudice relatore dott.ssa Laura Maione giudice nella camera di consiglio del 14/11/25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 14115/2021 tra le parti:
(P.I.: ) in persona dell'Amministratore Unico pro CP_1 P.IVA_1 tempore con sede in Arezzo, via Igino Cocchi n. 14, con l'avv. NTroparte_2
EN CA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, via Cesare Fani n.14; ATTRICE
(C.F.: ), con l'avv. Riccardo Fantappié Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Prato, via Valentini n. 23/A;
CONVENUTO
OGGETTO: Cause di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo Decisa a Firenze nella camera di consiglio del 14/11/25 sulle seguenti conclusioni: CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Firenze, Sezione Specializzata in Materia di Impresa adito, ogni contraria azione ed eccezione disattesa e respinta Nel merito
- Accertare e dichiarare che nella sua qualità di Amministratore Parte_1
Unico di con le condotte descritte e documentate nell'atto di citazione e CP_1 nei successivi scritti difensivi, ha violato i doveri di diligenza imposti dalla legge, dallo statuto e dalla natura dell'incarico conferitogli, ai sensi dell'art. 2392 c.c. e per l'effetto
1 - Condannare lo stesso al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniale causati alla a causa dell'inosservanza di tali doveri ex art. 2392 NTroparte_3
c.c. nella misura di a) € 453.170,67, ovvero la diversa minore o maggiore somma che risulterà e verrà ritenuta di giustizia, a titolo di danno patrimoniale, il tutto entro i limiti di valore del presente giudizio. b) € 60.000,00, ovvero la diversa minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, a titolo di danno non patrimoniale e segnatamente di danno morale ex art. 185 c.p. e danno all'immagine patiti dalla il tutto entro i limiti di valore NTroparte_3 del presente giudizio.
-Ordinare la pubblicazione dell'emananda sentenza sui maggiori quotidiani, anche on line, della Regione Toscana.
- Condannare al pagamento delle spese e delle competenze Parte_1 professionali del presente giudizio.
-Con rigetto delle conclusioni avversarie e dichiarando sin da ora di non accettare il contraddittorio su domande e/o eccezioni nuove. In via Istruttoria
- Si insiste nelle richieste istruttorie formulate nella memoria ex art. 183 co. 6 n.2 c.p.c., vale a dire la prova per testi sulle circostanze capitolate e con i testimoni indicati il cui contenuto è da intendersi di seguito integralmente trascritto e riportato, nonché nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 contenente le richieste di prova contraria, sia diretta che indiretta sulle circostanze capitolate e con i testimoni indicati, il cui contenuto è da intendersi di seguito integralmente trascritto e riportato;
- Con rigetto delle richieste istruttorie formulate dal convenuto nelle memorie 183 co. 6 n. 2, e n. 3 c.p.c., quest'ultima con particolare riguardo alla prova contraria, evidenziando inoltre la sovrabbondanza dei testimoni indicati, per tutto quanto argomentato da nella memoria 183 co. 6 n. 3 c.p.c. e nelle note scritte di CP_1 udienza (udienza 12.10.2022; udienza 14.3.2023 e udienza 3.4.2024) il cui contenuto è da intendersi di seguito integralmente trascritto e riportato. Con rigetto di ogni altra richiesta avversaria, anche istruttoria. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.” CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA:
“NEL MERITO: Per tutti i motivi esposti nei precedenti atti difensivi si chiede di respingere la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto. Questa difesa rileva e eccepisce che controparte non ha modificato l'ammontare del danno alla luce delle sentenze penali svolte in concomitanza col presente giudizio, che hanno visto assolto in secondo grado l'Avv. dall'accusa di peculato - il quale CP_4 aveva già in primo grado provveduto al risarcimento del danno -, assolto in primo grado in data 28 Febbraio 2023 il Dott. dalla stessa accusa ai sensi CP_5 dell'articolo 530 c.p.p. perché il fatto non sussiste, e assolto l'avv. per i CP_6 fatti di cui ai capi di imputazione lettere A prima riga, B, C, D sempre ai sensi dell'articolo 530 c.p.p. perché il fatto non sussiste, condannandolo al pagamento della somma complessiva di €. 83.600,00=, con l'ulteriore provvedimento di confisca della predetta somma, con il risarcimento a favore delle parti civili da determinarsi in un
2 separato giudizio: dette parti civili sono per l'appunto i comuni dell'hinterland aretino tutti soci di (RGNR 2002/2019 - RG GIP 3470/2019). CP_1
La sentenza non è ininfluente nel presente procedimento civile in quanto l'attore ha fondato la propria domanda giudiziale e virgola a suo dire, provato la responsabilità civile del convenuto soltanto sul fatto che egli è stato condannato in un precedente processo penale con rito abbreviato per l'accusa di peculato in relazione ai contratti per incarichi professionali stipulati dallo stesso nella sua qualità di amministratore a favore dei predetti e , e chiedendo la restituzione proprio CP_4 CP_5 CP_6 di quelle somme che costituirebbero il danno per la società Ciò rende la CP_1 domanda risarcitoria così come cristallizzata dall'attore infondata e non più coerente con i fatti accertati in sede penale, perché la somma richiesta dall'attore contrasta con le risultanze dei processi penali sopra ricordati. IN VIA ISTRUTTORIA: Si reitera la richiesta di prova per testi dedotte nella comparsa di risposta e nella memoria n. 2 e 3 (eventuale controprova, ribadendo le eccezioni di incapacità a testimoniare dei signori e perché CP_7 CP_8 CP_9 soci della società attrice;
quindi, soggetti che hanno un interesse in causa). Questa difesa, nel riportarsi alle memorie istruttorie n. 2 e 3, in merito all'ordinanza 16.05.2024 osserva:
- Che i capitoli 14 e 17 non appaiono genericamente formulati, aventi ad oggetto lo svolgimento dell'attività del convenuto e la rilevanza di detta attività a favore dell'attore;
- Che i capitoli 5, 9 e 13 non appaiono valutativi, facendo riferimento il n. 5 al raffronto tra documenti depositati in giudizio, il n. 9 non contiene alcuna valutazione, il n. 13 riguarda l'accertamento di un fatto che serve a dimostrare che l'attività svolta dal convenuto è stata poi utilizzata dal NTroparte_10 per stipulare una convenzione con altri soggetti diversi rispetto a quelli del progetto originario: con rinuncia al capitolo n. 18;
- Che tutti i restanti capitoli di cui alla memoria numero 2 non sono inconferenti perché riguardano lo svolgimento dei fatti posti a base della domanda attorea e tendono a dimostrare come il convenuto abbia diligentemente e professionalmente svolto l'incarico assegnatogli, diversamente da quello che risulta dalla lettura dell'atto di citazione. Si insiste pertanto nell'accoglimento delle richieste ivi formulate con tutti i testi indicati nelle memorie numero 2 e 3 da intendersi qui integralmente riportate con l'espunzione del capitolo n. 18 cui si rinuncia, e nell'ammissione, in denegata ipotesi di ammissione anche delle prove per testi dell'attore, della prova contraria diretta e indiretta ivi formulata con le eccezioni già formulate.”
FATTO E PROCESSO
società interamente partecipata dai Comuni della provincia di Arezzo, CP_1 già concessionaria in via esclusiva del servizio di distribuzione del gas nel territorio aretino e dal 2002 divenuta holding di società (in particolare, , partecipata al CP_11
25%) aventi analogo oggetto sociale, ha chiesto all'intestata giustizia di accertare la
3 violazione da parte del convenuto sig. nella sua qualità di AU dal Parte_1
15/09/17 al 31/01/19, dei doveri di diligenza imposti dalla legge, dallo Statuto e dalla natura dell'incarico conferitogli, ai sensi dell'art. 2392 c.c. e, per l'effetto, di condannare lo stesso al risarcimento dei danni asseritamente cagionatile dall'avversa condotta, pari a euro 453.170,67 a titolo di danno patrimoniale, e a euro 60.000 a titolo di danno non patrimoniale, esponendo che:
- a seguito del mancato riscontro delle richieste rivolte dal Collegio Sindacale al convenuto aventi per oggetto la consegna della copia di tutti i contratti di collaborazione professionale stipulati dalla fine dell'esercizio 2017 al 31/12/18, una volta ottenuta la documentazione richiesta dal nuovo AU sig. NTroparte_12
l'organo di controllo provvide a segnalare un aumento anomalo dei costi di esercizio dovuti a spese per “Servizi e Consulenze” da complessivi euro 295.106,25 dell'esercizio precedente a complessivi euro 443.307,25 per l'esercizio in esame;
- detto aumento risultava dovuto a un numero nettamente più elevato, rispetto ai precedenti esercizi, di incarichi professionali che risulterebbero conferiti dall'AU odierno convenuto:
✓ sempre ai medesimi professionisti a lui vicini: il commercialista dott. CP_5 NT (d'ora innanzi , per le consulenze in materia commerciale, nonché,
[...] per la consulenza legale, lo studio , ma con svolgimento CP_6 dell'incarico, in ogni occasione, da parte dell'avv. Pier Ettore Olivetti SO Con (d'ora innanzi e, in un caso, da parte dell'avv. Jacopo Bigiarini (d'ora C innanzi ), suo prestanome;
✓ con costante selezione dei destinatari dell'incarico per chiamata diretta da parte dell'AU, in assenza di procedure di evidenza pubblica, e comunque in spregio agli obblighi di rotazione e di rispetto dei principi di trasparenza, libera concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e pubblicità, al cui rispetto dovrebbe ritenersi tenuta: CP_1
i. sia ai sensi del comb. disp. artt. 30 – 36 D.Lgs. n. 50/16 (Codice dei NTratti Pubblici, d'ora innanzi CCP), ove ritenuti applicabili alla fattispecie in esame, a fronte della natura di organismo di diritto pubblico dotato dei presupposti di cui all'art. 3 CCP da attribuirsi alla società attrice;
ii. sia ai sensi dell'art. 4 CCP, in ogni caso, a fronte della totale partecipazione pubblica della compagine sociale de qua;
✓ non già per la rispondenza dell'incarico a effettive esigenze riconducibili all'impresa sociale, bensì in base a ragioni personali dell'AU: NT i. nel caso del dott. conoscente di lunga data del sig. al fine di Parte_1 rimediare alla perdita causata al professionista da un consiglio di investimento rivelatosi improficuo fornitogli dal convenuto, già direttore di filiale della
[...]
; NTroparte_16 Con ii. nel caso dell'avv. al fine di remunerare il professionista per la prestata opera di intercessione con i vertici della grazie alla NTroparte_16 quale il convenuto beneficiò di un esonero eccezionale dall'obbligo, altrimenti su di lui gravante, di rassegnare le proprie dimissioni dalla carica di Direttore di Filiale per incompatibilità con la carica di AU di CP_1
4 C Con iii. nel caso dell'avv. , mero prestanome dell'avv. al fine di fornire una copertura contabile al pagamento, con la liquidità sociale, dello stipendio di un'avvocatessa sentimentalmente legata al direttore pro tempore del Quotidiano La IO, assunta presso lo studio OR quale atto di captatio benevolentiae a seguito di un alterco occorso tra il medesimo direttore e il sig. sindaco Per_1 di Arezzo (Comune socio di maggioranza di;
CP_1
✓ in relazione a prestazioni d'opera professionale talvolta non comprovatamente svolte, talaltra inutili rispetto alle reali esigenze della società, talaltra ancora superflue, in quanto sovrapponibili ad altre prestazioni anch'esse oggetto di incarico ai medesimi professionisti;
✓ in base a contratti scritti d'opera professionale unilateralmente predisposti dai professionisti, confezionati ex post e opportunamente retrodatati, vieppiù con inserimento di date fittizie (sovente ravvicinate, o addirittura sovrapposte, talvolta coincidenti con giornate cadenti di domenica o di sabato, talvolta in pieno periodo feriale), allo scopo di rispondere alle plurime richieste di informazioni avanzate dal Collegio Sindacale;
✓ dietro versamento di compensi pattuiti: i. in maniera artatamente frazionata per prestazioni in realtà unitarie, al solo scopo di eludere le norme di evidenza pubblica altrimenti applicabili, o per prestazioni identiche e inutilmente commissionate in maniera reiterata, con conseguente irragionevole duplicazione di costi;
ii. a condizioni manifestamente inique e per importi manifestamente incongrui, talora versati anche in eccesso rispetto alla misura pattuita, con conseguente esorbitanza della scelta gestoria dal limite della ragionevolezza posto quale confine alla regola dell'insindacabilità nel merito delle scelte gestorie dell'imprenditore;
- in particolare, risulterebbero stipulati: NT
✓ con il dott. quattro contratti d'opera professionale, rispettivamente datati 01/06/18, 01/07/18, 01/08/18 e 01/09/18, a fronte dei quali il professionista avrebbe fatturato e riscosso compensi per complessivi euro 145.942,19, di cui euro 109.447,19 versati in unica soluzione in data 15/01/19, in concomitanza con le dimissioni del convenuto dall'incarico di AU di CP_1 Con
✓ con l'avv. cinque contratti d'opera professionale (recanti le seguenti date: 09/11/17, 09/11/17, 24/05/18, 25/05/18, 19/06/18), a fronte dei quali il professionista avrebbe fatturato, e la società avrebbe versato, la complessiva somma di euro 307.228,48, di cui 56.905,68 pagati in unica soluzione in data 15/01/19; C
✓ con l'avv. , un contratto datato 16/04/18, per il compenso fatturato e corrisposto di euro 14.000;
- in relazione ai fatti in questione, il convenuto e i tre professionisti sono stati rinviati a giudizio per i delitti di peculato, abuso d'ufficio e favoreggiamento personale, e il convenuto, con sentenza del 06/07/21, è stato condannato alla pena di anni due di reclusione, con condanna generica, in favore dei Comuni partecipanti a CP_1 costituitisi parti civili, al risarcimento del danno (individuato nella riduzione del
5 valore e della redditività della propria partecipazione), all'esito di processo celebrato con rito abbreviato in cui l'odierna attrice non si è costituita parte civile;
e deducendo, quindi, che, a fronte dell'avvenuta integrale restituzione della somma C riscossa dall'avv. a seguito del suo rinvio a giudizio, la condotta del convenuto avrebbe arrecato alla società:
- un danno patrimoniale, da liquidarsi in misura pari all'ammanco di cassa corrispondente alla somma complessivamente corrisposta ai professionisti, in tesi, o a tale somma, dedotta l'eventuale minore somma risultante come dovuta a titolo di remunerazione per attività professionali effettivamente compiute, nei limiti dell'utilità della prestazione resa e della congruità del relativo compenso, in ipotesi;
- un danno non patrimoniale, sub specie di danno morale da reato, attesa la penale rilevanza delle condotte accertate, e di danno all'immagine dell'ente, stante la diffusione mediatica della notizia della vicenda, delle indagini e dei risvolti penali alla stessa seguenti. Costituitosi in giudizio, il convenuto, formulata preliminarmente domanda di autorizzazione a chiamare in causa i membri del Collegio sindacale in carica all'epoca dei fatti, nelle persone dei sigg.ri e NTroparte_17 NTroparte_18 NTroparte_19 ha quindi chiesto, nel merito, in via principale, il rigetto della domanda attorea e, in denegata ipotesi di suo accoglimento, l'accertamento della responsabilità dei membri del collegio sindacale a titolo di concorso, per omessa vigilanza, nel fatto commesso dall'AU, affermando:
- di non contestare la sussistenza dei fatti oggetto di accertamento nella sentenza penale emessa a suo carico, ma soltanto l'idoneità della stessa, così come delle prove ivi raccolte, in assenza di contraddittorio, a fornire la dimostrazione, in sede civile, della ricorrenza, contestata, del danno-conseguenza lamentato da parte attrice e dell'altrettanto contestata derivazione causale del secondo dai primi;
- di avere intrapreso, nell'espletamento del mandato ricevuto, nel corso del 2018, una serie di iniziative volte a trasformare in una società in house providing, CP_1 rendendola autonoma nella produzione di servizi: internalizzazione della gestione di amministrazione e contabilità, prima affidate alla controllata;
CP_11 collaborazione con l' per la realizzazione di un servizio di Parte_2 videosorveglianza nella raccolta dei rifiuti, da curare poi attraverso una società da acquisire (GE EN Srl); elaborazione di una convenzione con Pronto Strade per il servizio non in esclusiva di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità post-incidente stradale;
formazione di un Progetto (c.d. “Sportello Europa”), corredato da un servizio di newsletter per mantenere i Comuni soci aggiornati sui bandi europei per finanziamenti pubblici;
- di avere, in effetti, sostenuto investimenti in denaro per le consulenze prestate dai professionisti esterni incaricati, nell'esercizio della propria insindacabile discrezionalità imprenditoriale, proprio nell'ambito della progettazione e della pianificazione delle predette iniziative, nella prospettiva di una successiva riduzione dei costi per servizi e consulenze all'indomani della realizzazione del progetto di trasformazione in società in house, resosi necessario onde evitare l'altrimenti imposta dismissione delle partecipazioni sociali da parte dei Comuni in
6 ottemperanza agli obblighi di revisione delle partecipazioni pubbliche in società prescritti dalla c.d. Legge IA (rectius, il D. Lgs. n. 175/16, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, emanato in attuazione della delega contenuta nella L. n. 124/15) nella versione ratione temporis vigente a seguito di decreto correttivo;
- di avere, tuttavia, dovuto rassegnare le proprie dimissioni a gennaio 2019, per motivi di incompatibilità con il suo incarico di direttore di filiale di e di non CP_16 avere, pertanto, potuto portare a compimento il programma intrapreso;
programma che l'AU subentrato, sig. nonostante ripetuti inviti dello stesso NTroparte_12 convenuto, si è poi rifiutato di realizzare, con ciò vanificando tutti gli investimenti compiuti e rendendo inutili i costi sostenuti. Nel corso del processo:
- con ordinanza riservata del 10/05/22, il GI precedente assegnatario del fascicolo, all'esito della prima udienza, ha rigettato l'istanza di parte convenuta di autorizzazione alla chiamata di terzi, ritenendola non sorretta da alcun apprezzabile interesse processuale, siccome non correlata all'espressa proposizione di alcuna domanda di regresso, concedendo, quindi, i termini di cui all'art. 183 c.p.c.;
- all'esito della successiva udienza del 12/10/22, chiamata per gli incombenti di cui all'art. 183, comma 7 c.p.c., con ordinanza riservata del 13/10/22, il GI medio tempore subentrato nella titolarità del fascicolo, preso atto della reiterazione da parte del convenuto, nella prima memoria istruttoria e nella nota sostitutiva di verbale di udienza depositata in data 1010/22, della domanda di autorizzazione alla chiamata di terzo già ritualmente formulata sin dalla comparsa di risposta tempestivamente depositata, e ritenuto di non condividere le motivazioni del precedente assegnatario del fascicolo, “posto che il solo fatto della mancata proposizione di una domanda di regresso nella presente sede giudiziale non vale a escludere la sussistenza di un interesse del convenuto ad agire rispetto alla domanda (in ipotesi) di accertamento dell'esistenza di ulteriori condebitori solidali, ancorché a diverso titolo, rispetto all'obbligazione risarcitoria”, ha revocato l'ordinanza del 13/05/22, autorizzando la chiamata in causa dei terzi;
- costituitisi in giudizio con separate comparse, il sig. il sig. e la sig.ra CP_19 CP_17 hanno eccepito, in via pregiudiziale, la nullità della chiamata del terzo, CP_18 dovuta alla nullità della relativa autorizzazione ex art. 269 c.p.c., intervenuta oltre la scadenza del termine previsto a pena di preclusione, coincidente con l'esaurimento degli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c., nonché la nullità della citazione per chiamata di terzo ai sensi dell'art. 163, n. 4 c.p.c. e, ancora, il difetto di legittimazione attiva dell'AU rispetto alla domanda spiegata nei loro confronti;
concludendo, comunque, anche nel merito, per il rigetto della medesima domanda;
- il GI, preso atto delle eccezioni pregiudiziali e delle consequenziali richieste di estromissione, nonché della richiesta di autorizzazione alla chiamata di terzi avanzata dalla sig.ra e ritenuto di dovere decidere sulle stesse previa CP_18 rimessione della causa al Collegio, all'udienza del 02/05/23, ha invitato le parti alla precisazione delle conclusioni;
7 - con sentenza depositata in data 26/06/23, il Collegio, revocata l'ordinanza di autorizzazione alla chiamata di terzi emessa dal GI in data 13/10/22, ha dichiarato la nullità della chiamata in causa dei sigg.ri e NTroparte_17 NTroparte_18 da parte del sig. disponendo, per l'effetto, NTroparte_19 Parte_1
l'estromissione dei predetti terzi chiamati dal giudizio, con rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione tra le sole parti attrice e convenuta;
- rigettate, dunque, le richieste di prove orali avanzate hinc et inde ed esaurita l'istruttoria con le produzioni documentali, le parti rimaste in giudizio, all'udienza del 30/09/25, hanno nuovamente precisato le conclusioni avanti al GI. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda attorea è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
1. Sul rapporto tra processo penale e processo civile In limine litis, nel momento in cui nega qualsivoglia valore di prova alla sentenza di condanna emessa dal GUP del Tribunale di Arezzo ai suoi danni all'esito del processo celebrato con rito abbreviato, la tesi difensiva del convenuto necessita di essere delimitata, onde evitare un'indebita confusione tra i due distinti piani dell'utilizzabilità, nel processo civile, delle prove raccolte nel processo penale, e della valutazione di tali prove da parte del giudice civile:
- è ben vero, infatti, che sotto quest'ultimo profilo, e con le sole eccezioni, di stretta interpretazione, costituite dal disposto degli artt. 651, ss. c.p.p., vigendo il principio generale dell'autonomia del processo civile dal processo penale, il giudice civile non potrà ritenersi vincolato dall'accertamento dei fatti compiuto nel processo penale, potendo e dovendo sempre procedere a nuova e autonoma valutazione delle prove raccolte, secondo i distinti canoni decisionali operanti nel processo civile, quali, in particolare, il regime del riparto dell'onere della prova e il criterio di accertamento del nesso causale fondato sul parametro del c.d. “più probabile che non”, anziché su quello penalistico del c.d. “oltre ogni ragionevole dubbio”: donde, attesa l'inoperatività, nel caso di specie, della regola di espansione dell'efficacia di giudicato di cui all'art. 651 c.p.p. dovuta alla mancata costituzione di parte civile della società attrice nel processo penale a carico del convenuto, così come dei tre professionisti dallo stesso remunerati con danaro sociale,
✓ corretta appare la negazione, operata dal convenuto, di qualsivoglia efficacia vincolante, nel presente giudizio, ai fini dell'indagine sulla fondatezza della domanda risarcitoria, della sentenza emessa dal GUP, nella parte in cui contiene la valutazione delle prove compiuta ai diversi fini dell'accertamento della sussistenza del fatto penalmente rilevante, della sua illiceità penale e della sua commissione da parte dell'odierno convenuto;
✓ parimenti ininfluente, rispetto all'accertamento compiuto nella presente sede civile ai fini del decidere, proprio in ragione dei principi correttamente evocati dal convenuto sull'autonomia dell'accertamento in sede civile rispetto al NT processo penale, deve essere ritenuta l'intervenuta assoluzione del dott. e C dell'avv. da tutte le accuse a loro carico, così come l'assoluzione dell'avv.
8 Con da una parte (neppure nota, stante la mancata produzione della sentenza de quibus) delle accuse a suo carico;
- del resto, nell'ipotesi di specie, è lo stesso convenuto ad avere affermato espressamente, a pag. 16 della propria comparsa di risposta, di non intendere contestare “la sussistenza dei fatti accertati in sede penale, ma solo il legame tra questi ultimi e il danno lamentato dall'attore nel presente giudizio di liquidazione”; affermazione, questa, che:
✓ quantunque inconferente, nella parte in cui opera riferimento alla natura meramente liquidatoria del presente giudizio, non vertendosi, nella specie, al cospetto di un giudizio civile di liquidazione avviato dalla persona offesa dal reato costituitasi parte civile all'esito di sentenza di condanna generica emessa nel processo penale ai danni dell'imputato e in suo favore,
✓ deve, nondimeno, essere intesa nel senso di mancata contestazione, nel presente giudizio, della ricostruzione storica dei fatti operata dal giudice penale, ferme restando, invece, la negazione dell'idoneità degli stessi alla causazione del danno-conseguenza al patrimonio sociale e all'immagine e alla reputazione lamentato nella presente sede dalla società attrice, e la conseguente inclusione nel thema disputandum dell'indagine in ordine alla sussistenza e alla consistenza del danno patrimoniale e non;
- quanto, invece, al distinto profilo dell'ingresso delle prove nel processo civile, priva di pregio appare, d'altro canto, l'affermazione per cui il materiale di indagine e le prove raccolte nel processo penale a carico del convenuto (verbali di sommarie informazioni testimoniali o di interrogatorio, stralci di trascrizioni di intercettazioni telefoniche o di registrazioni di conversazioni tra privati), riprodotti nel presente giudizio in allegato agli atti di parte quali autonomi documenti, o riportati pedissequamente nel corpo della motivazione della sentenza penale di condanna anch'essa prodotta quale documento agli atti del presente giudizio, siccome formati, nel processo penale, in assenza di un contraddittorio con l'imputato, non potrebbero essere posti a fondamento delle pur autonome valutazioni che il giudice civile dovrà compiere ai fini dell'indagine sulla sussistenza della fattispecie di responsabilità per mala gestio nella specie allegata, pena, altrimenti, il vulnus al diritto costituzionale di difesa del convenuto:
✓ irrilevante risulta, infatti, ai fini dell'esclusione dell'utilizzabilità delle prove raccolte nel processo penale da parte del giudice civile, la circostanza che il materiale probatorio si sia formato nel processo penale in assenza di contraddittorio, derivando la mancata celebrazione del dibattimento dall'opzione consapevole dell'imputato, odierno convenuto, nel senso della celebrazione del processo con un rito alternativo ellittico della fase dibattimentale (nella specie, rito abbreviato): come affermato dallo stesso precedente di legittimità evocato dal convenuto, invero, al di fuori delle ipotesi tassative di vincolatività del giudicato penale in quello civile previste dal vigente c.p.p., il giudice civile può anche avvalersi delle prove raccolte in sede penale quando esse siano state assunte nel contraddittorio delle parti o quando – come nell'ipotesi in esame - il
9 contraddittorio sia mancato per l'autonoma scelta dell'imputato di avvalersi di riti alternativi (Cass. n. 21299/14);
✓ né, tantomeno, una siffatta preclusione all'ingresso delle prove raccolte nel processo penale potrebbe essere posta nell'interesse alla salvaguardia del diritto al contraddittorio dell'odierna parte attrice, anch'essa privata della possibilità di interloquire sulla formazione delle stesse nel processo penale in conseguenza non soltanto della scelta del rito operata dall'imputato, ma anche, e ancora a monte, dalla sua stessa opzione nel senso della mancata costituzione, pur possibile, di parte civile, anche ai fini degli effetti di cui all'art. 441 c.p.p.;
✓ inoltre, e soprattutto, l'esigenza di rispetto del diritto al contraddittorio deve essere soddisfatta, ai fini che qui occupano, nel giudizio civile in cui le prove dovranno essere utilizzate;
e in effetti, nella fattispecie in esame, quel contraddittorio attenuato (ancorché non del tutto assente, stante comunque la vigenza, anche nel procedimento penale, delle garanzie costituzionali della difesa dell'imputato di cui al c.p.p.) al momento della formazione del documento è stato pienamente ripristinato ex post al momento dell'introduzione del materiale probatorio nel presente giudizio: ciò in quanto detta introduzione risulta avvenuta, al pari di quanto accade con qualsiasi altra prova documentale, in allegato all'atto introduttivo, così come alle memorie istruttorie, nel rispetto delle tempistiche prescritte a pena di preclusioni, onde consentire alla controparte – come pacificamente avvenuto - di prenderne cognizione, di replicare con argomentazioni difensive e/o con la produzione e di offerta di prove contrarie, e sinanco di contestare, all'occorrenza, la formale correttezza del relativo ingresso nel giudizio civile, nonché la sostanziale veridicità, rilevanza e pertinenza nello stesso dei fatti e delle circostanze rappresentati o documentati da tali prove atipiche (contestazione, peraltro, come già constatato, nella specie non avvenuta);
✓ una volta ritualmente rifluite, quali prove precostituite, nel processo civile risarcitorio, invero, le prove formate in altro giudizio, ivi compresa la sentenza che lo ha definito, nella parte in cui di tali prove costituisce pedissequa riproduzione e documentazione, possono essere poste a fondamento del libero convincimento del giudice, ferma la necessità di adeguata motivazione della relativa utilizzazione, quali prove atipiche, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova, e anche a prescindere dall'eventuale svolgimento del processo penale tra parti diverse (Cass. n. 19251/19; n. 30298/23): ciò in nome del principio del libero convincimento, in forza del quale al giudice civile non può reputarsi precluso di valutare autonomamente, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria in funzione dell'apprezzamento della sussistenza, nella fattispecie, degli elementi costitutivi dell'illecito civile e dell'individuazione dei corrispondenti criteri di imputazione della responsabilità, in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile (Cass. n. 9957/25);
10 ✓ oltretutto, come evincibile dai depositi documentali effettuati in allegato alla seconda memoria istruttoria, è lo stesso convenuto ad avvalersi, a sua volta, di verbali di deposizioni testimoniali assunte nell'ambito del processo penale che lo ha visto coinvolto: donde la stessa parte che decide di avvalersi di tali prove in proprio favore non può, poi, dolersi della mancata formazione delle stesse in contraddittorio ai fini dell'esclusione della relativa operatività contra se.
2. Nel merito. Sull'an debeatur Come noto, l'azione sociale di responsabilità soggiace al regime di riparto degli oneri di allegazione e prova pacificamente invalso in tema di azioni contrattuali, in forza del quale – fermi a carico dell'attore gli oneri della prova del danno e del nesso causale con l'inadempimento - incombono sulla parte asserita creditrice unicamente la prova del titolo della pretesa creditoria azionata e l'allegazione dell'inadempimento ex adverso perpetrato (Cass. SSUU n. 13533/01), consistente, alternativamente o cumulativamente, nella violazione degli obblighi posti a carico dell'amministratore dalla legge o dallo Statuto;
con l'ulteriore precisazione per cui (Cass. SSUU n. 9100/15) l'onere di allegazione dell'inadempimento dovrà sostanziarsi nella specifica indicazione dei singoli inadempimenti c.d. “qualificati” (Cass. SSUU. n. 577/08), intesi come astrattamente idonei a ingenerare il danno in concreto lamentato - pena, altrimenti, l'incombenza, a carico del debitore convenuto, dell'onere della diabolica probatio dell'adempimento di tutti i possibili doveri sullo stesso potenzialmente gravanti. Ciò posto, nell'ipotesi di specie, la generale e preliminare allegazione in ordine alla violazione, da parte dell'amministratore, del dovere di diligenza nella gestione della società, sub specie del dovere di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, è stata oggetto di ulteriore specificazione da parte della società attrice attraverso la denuncia, sin dall'atto introduttivo, di condotte inadempienti in effetti causalmente idonee, in linea astratta, rispetto al danno lamentato, costituito dall'ammanco di liquidità nella cassa – id est, in particolare, di condotte configurabili in termini di Con attività di natura distrattiva del patrimonio sociale, asseritamente perpetrate dall'ex convenuto attraverso i pagamenti eseguiti in favore dei professionisti suindicati:
- o in assenza di un formale conferimento di incarico, in ragione della simulazione assoluta o della radicale nullità, per difetto di forma o per illiceità, dei contratti d'opera professionale addotti quale titolo dei pagamenti effettuati, e nella contestuale mancata fruizione da parte della società di alcuna prestazione professionale tout court, o quantomeno di una prestazione professionale oggettivamente apportatrice di utilità, secondo una valutazione ex post, in esecuzione degli incarichi invalidamente ricevuti;
- o quale corrispettivo di prestazioni eseguite in adempimento di incarichi assegnati in base a una scelta gestoria assunta al di fuori da ogni ragionevolezza:
✓ sia in punto di an della stessa stipula del contratto d'opera professionale, in quanto da ritenersi del tutto inutile rispetto ai fini sociali secondo una valutazione ex ante,
✓ sia in punto di quantum dell'importo pattuito e corrisposto a titolo di compenso, e il cui conferimento deve ritenersi, pertanto, sottratto alla regola
11 dell'insindacabilità delle scelte gestionali, siccome totalmente esorbitante rispetto al perseguimento dell'oggetto e degli interessi sociali. Orbene, posto che ciascuna delle doglianze attoree, se per un verso risulta in effetti fondata in relazione ad almeno uno dei molteplici pagamenti eseguiti, per altro verso appare inidonea a costituire l'unica ragione dell'accoglimento della domanda in relazione all'intero ammontare degli esborsi eseguiti, si pone come necessaria la partita disamina, in relazione a ciascuna delle questioni sollevate, dei vari pagamenti eseguiti e delle singole vicende negoziali alla cui esecuzione essi sono stati imputati dalle parti solvens e accipiens.
2.1. Sulla nullità dei contratti d'opera professionale Come già osservato, ricostruendo la prospettazione attorea: Con
- i plurimi versamenti di danaro sociale eseguiti dall'ex nei confronti del dott. NT Con C
dell'avv. e dell'avv. sono stati imputati ad altrettante fatture emesse dai professionisti nei confronti della società a titolo di pagamento di compensi in ragione dell'asserito espletamento di prestazioni derivanti da incarichi d'opera professionale che sarebbero stati loro affidati tramite una serie di contratti;
- sennonché, a detta di parte attrice, tali contratti - costituenti, dunque, il titolo di fonte negoziale formalmente giustificativo degli esborsi di danaro sociale – risulterebbero assolutamente simulati o, qualora effettivamente stipulati, nondimeno affetti da nullità, per un plurimo ordine di cause;
- quale conseguenza della dedotta nullità dei predetti negozi, i pagamenti effettuati nei confronti dei professionisti, lungi dal potere essere giustificati quali adempimenti di debiti sociali, dovrebbero essere ritenuti come eseguiti sine titulo, assumendo, così, i connotati di mero atto distrattivo di risorse sociali fonte di danno ingiusto risarcibile nella misura pari all'intero pagamento sostenuto, oppure, in subordine, pari a tale ammontare, dedotta la minore somma pari alla congrua remunerazione di prestazioni professionali eventualmente eseguite, nella misura in cui rivelatesi apportatrici di utilità per la società. Orbene, quale giustificativo dei pagamenti effettuati, risultano essere stati reperiti dal nuovo AU, dietro reiterati solleciti del Collegio Sindacale, documenti sottoscritti dai professionisti e dall'ex AU odierno convenuto recanti il regolamento negoziale dei seguenti contratti d'opera professionale: NT
- quanto ai contratti stipulati con il dott.
1) un contratto datato 01/06/18 (doc. 17 citazione) avente per oggetto: “A) consulenza organizzativa, B) consulenza societaria e aziendale, C) contabilità ordinaria, D) elaborazione libri paga, E) consulenza fiscale”;
2) un contratto datato 01/07/18 (doc. 19 citazione) avente per oggetto: “Assistenza continuativa nello sviluppo e stipula di una convenzione con l'Università di Siena finalizzata allo di NTroparte_21 CP_22 tecnologie Visual Analitiycs finalizzate all'attività di videosorveglianza”;
3) un contratto datato 01/08/18 (doc. 21 citazione) avente per oggetto: “A) Attività di consulenza e assistenza nell'acquisizione della società GESTIONE AMBIENTALE SRL;
B) Attività di consulenza e assistenza nella valutazione
12 delle variazioni dello statuto di finalizzato all'esercizio CP_1 dell'attività in house providing”; 4) un contratto datato 01/09/18 (doc. 23 citazione) avente per oggetto: “A) Analisi di bilancio della società GESTIONE AMBIENTALE SRL e valutazione dell'operazione in termini di valore;
B) Partecipazione ad incontri finalizzati a determinare il valore di acquisto della società GESTIONE AMBIENTALE SRL”;
- quanto ai contratti stipulati con l'avv. OR:
1) un contratto datato 09/11/17 (doc. 30 citazione), avente per oggetto “attività professionale continuativa di natura legale, volta a supportare la Società in: (i) attività di assistenza e consulenza legale in supporto alle funzioni dell'Amministratore Unico della Società; (ii) attività professionale di assistenza e consulenza con riferimento al processo di riorganizzazione e di rilancio della Società”;
2) un contratto anch'esso datato 09/11/17 (doc. 32 citazione), e avente per oggetto
“attività professionale continuativa di natura legale, volta a supportare la Società in: (i) attività di assistenza e consulenza legale generale della Società; (ii) attività professionale di assistenza e consulenza con riferimento al processo di riorganizzazione e di rilancio della Società”;
3) un contratto datato 24/05/18 (doc. 34 citazione), avente per oggetto attività di studio e ricerca nelle materie di competenza degli Enti Locali, con particolare riguardo ai programmi di accesso ai finanziamenti pubblici ed europei;
4) un contratto datato 25/05/18 (doc. 37 citazione), avente per oggetto l'assistenza nello svolgimento delle trattative e nella redazione di una convenzione, non in esclusiva, tra e Pronto Strade Srl avente a oggetto il servizio di CP_1 ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità post incidente;
5) un contratto datato 19/06/18 (doc. 42 citazione) avente per oggetto l'attività di consulenza per l'effettuazione, a seguito della risoluzione parziale del contratto di service con “di una due diligence legale avente ad oggetto CP_11
l'esame e la ricognizione dei contratti sottoscritti dalla Società con soggetti terzi e l'individuazione dei costi che la Società ha sostenuto per l'esecuzione di tali contratti”; C
- nonché un contratto, datato 16/04/18 (doc. 45 citazione), stipulato con l'avv. e avente per oggetto “attività di consulenza e successiva redazione di un parere pro veritate avente ad oggetto le previsioni di cui alla Legge 24/2015 recante “deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, meglio conosciuta come Legge IA di Riforma della Pubblica Amministrazione, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2015, con analisi delle successive modifiche intervenute e dei decreti attuativi della stessa e con particolare riferimento alle potenziali conseguenze dell'eventuale applicazione della stessa legge rispetto alla Società”. In relazione a siffatti testi negoziali, parte attrice ha dedotto:
- la natura assolutamente simulata del contratto;
deduzione, questa, la cui fondatezza richiederebbe:
13 ✓ la prova dell'avvenuta conclusione, tra le parti, di un accordo simulatorio con cui le stesse concordano di non porre in essere alcun rapporto d'opera e da cui emergerebbe, dunque, che la stipulazione è stata soltanto fittiziamente conclusa all'unico fine di fornire un titolo apparente al pagamento del professionista con denaro sociale, avvenuto, in realtà, per fini extrasociali;
✓ nonché quella della mancata esecuzione di alcuna prestazione d'opera da parte del professionista, pur remunerato, in favore della società;
- la nullità degli stessi contratti per violazione di norme imperative;
deduzione la cui fondatezza richiederebbe la dimostrazione, a carico di parte attrice:
✓ dell'artato confezionamento dei documenti racchiudenti i testi negoziali ex post, in seguito e in riscontro alle formali richieste di spiegazioni reiteratamente avanzate dal Collegio Sindacale a fronte della constatazione della lievitazione dei costi contabilizzati per le consulenze nell'esercizio 2018: circostanza che condurrebbe a ritenere la nullità di ciascun contratto per difetto del requisito della forma scritta ad substantiam;
✓ dell'altrettanto artato frazionamento di incarichi in realtà attinenti a prestazioni omogenee e riconducibili a finalità unitarie, al solo scopo di assegnare fittiziamente ai contratti un valore inferiore alle soglie indicate dalla legge in vista dell'elusione delle prescrizioni di cui al Codice dei NTratti pubblici circa l'assoggettamento al rispetto di procedure competitive di gara e, comunque, dei principi di derivazione comunitaria da osservarsi al momento della scelta del contraente: circostanza che condurrebbe a ritenere la nullità di ciascun contratto per illiceità o frode alla legge;
✓ di un pur effettivo svolgimento del rapporto e di una pur effettiva esecuzione di prestazioni d'opera professionale da parte dei professionisti, ancorché in assenza di alcun regolare affidamento di incarico a monte. a. Sulla nullità per difetto di forma scritta ad substantiam Venendo, dunque, alla disamina nel dettaglio, con riferimento ai singoli contratti suindicati, delle doglianze attoree, osserva il Collegio come, dalle emergenze documentali in atti, sia possibile ricavare elementi da cui desumere l'artato confezionamento e la sottoscrizione di testi negoziali retrodatati contenenti il conferimento di incarichi d'opera professionale e la disciplina delle condizioni del rapporto d'opera, nonché la collocazione temporale di tale formalizzazione in un'epoca posteriore:
- non soltanto a quella dell'esecuzione di prestazioni professionali, ove documentate;
- ma altresì a quella dell'emissione delle fatture recanti causale afferente alle medesime prestazioni ivi contemplate da parte dei professionisti nei confronti della società;
- e sinanco a quella dei pagamenti effettuati in favore dei professionisti e giustificati in base a tali titoli avanti al Collegio Sindacale, dapprima, e all'organo assembleare in sede di discussione della proposta di bilancio, poi. In primo luogo, invero, una serie di indizi gravi, precisi e convergenti induce a NT ritenere che ciascuno dei quattro contratti stipulati con il dott. sia stato trasfuso nella forma del testo negoziale prodotto in atti in data successiva alla celebrazione
14 dell'assemblea del 12/12/18, quando non, addirittura, a quella delle dimissioni rese dal convenuto dalla carica di AU, nel gennaio 2019:
- anzitutto, dalla lettura del verbale della seduta del Collegio sindacale del 22/06/18 (doc. 25 citazione), emerge la constatazione dell'organo di controllo per cui, benché risultasse, dalle comunicazioni effettuate in assemblea il precedente 15/06/18, un conferimento di incarico di tenuta contabile e gestione amministrativa, nonché di consulenza fiscale e di bilancio, a un consulente esterno, nella persona NT del dott. nessun contratto d'opera fosse stato ancora formalizzato in un atto scritto, né tantomeno alcun compenso fosse stato ancora definito in favore di tale professionista: affermazioni, queste, non smentite dall'AU, presente alla seduta, e comprovanti l'assenza, a tale data, del documento, pur datato 01/06/18, avente a oggetto le prestazioni di consulenza contabile generale;
- inoltre, dalla lettura degli stralci di registrazione di conversazioni telefoniche intercorse tra il sig. e il dott. in data 12/12/18 riportati mediante Parte_1 CP_5 trascrizione letterale nella Sentenza 06/07/21 del GUP del Tribunale di Arezzo, NT emerge come il sig. e il dott. a tale data, non avessero ancora Parte_1 NT formalizzato in contratti scritti i rapporti inter se ( “noi domani ci si vede perché io ci butto le mie fatture eh…”; S: “tranquillo, tranquillo, bisogna fare il contratto eh!” MC: “certo, no no, ma infatti è tutto pronto, domani ci si vede con NT calma e.. si ragiona prima io e te poi dopo”; S: “Sì”; “sì, si documenta”; S.
“va bene”) e come gli stessi si fossero accordati nel senso di una formazione ex post di titoli negoziali giustificativi dei pagamenti che il professionista era intenzionato a richiedere contestualmente all'emissione di fatture;
- emblematica, al proposito, anche la vicenda relativa all'assemblea dei soci tenutasi nella mattina di quella stessa data (oggetto, appunto, dei commenti dei due protagonisti della conversazione telefonica riportata), risultando all'esito dell'istruttoria dimostrate le artefatte ricostruzione e formazione ex post della relativa verbalizzazione, a seguito di plurime manipolazioni della prima bozza originaria di verbale:
✓ come evincibile dalla lettura del doc. 48 di parte attrice, infatti, in una prima versione della bozza, il verbale riportava la deliberazione di rinvio della disamina di tutti quei punti inseriti all'Ordine del Giorno afferenti alla discussione del progetto di acquisizione integrale del capitale di GE EN Srl, in vista di una successiva fusione per incorporazione, al fine di superare le criticità conseguenti all'applicazione alla società acquirente, così come alla futura incorporata, della c.d. Legge IA di revisione delle partecipazioni pubbliche: un differimento, questo, i. che risultava giustificato dall'appresa notizia di un'imminente possibile introduzione di emendamenti a tale normativa a opera della Legge di Bilancio in corso di approvazione, potenzialmente limitativi della relativa operatività rispetto alle società partecipate, e la cui entrata in vigore avrebbe determinato il venire meno dell'urgenza di provvedere all'acquisizione, così come della necessità, alla stessa collegata, di porre mano al progetto di trasformazione della società in una in house providing;
15 ii. e alla deliberazione del quale è, quindi, conseguita la ritenuta opportunità di differire anche la discussione di tutti quegli ulteriori punti all'Ordine del Giorno afferenti ai vari progetti (Convenzione con l'Università di Siena, Convenzione con Pronto Strade Srl, Sportello Europa) collegati alla trasformazione di in società in house, in vista della cui elaborazione è CP_1 stato motivato, nelle stesse allegazioni di parte convenuta in atti, il conferimento NT Con di singoli specifici incarichi professionali al dott. e all'avv.
✓ comparando tale versione con una seconda versione, invece (doc. 49 attrice), risulta l'inserimento, ex post, nel verbale, della dettagliata descrizione di plurime attività compiute, con l'ausilio dei professionisti, in relazione ai vari progetti succitati, evidentemente volta a fornire una giustificazione alla richiesta di pagamento di compensi da parte dei consulenti e all'erogazione in loro favore da parte dell'AU con espressa imputazione alla remunerazione di prestazioni rese in relazione ai medesimi progetti;
✓ un'ulteriore versione del verbale, corrispondente a quella da ultimo pubblicata, anch'essa contenente una sommaria descrizione delle attività relative all'elaborazione e allo sviluppo dei vari progetti, risulta poi prodotta al doc. 14 di parte convenuta;
✓ a conferma della riconducibilità dell'avvenuta interpolazione del verbale NT originario a un'iniziativa del dott. concordata con il convenuto, nella Sentenza 06/07/21 risultano riportate in stralcio la trascrizione di una conversazione telefonica intercorsa in data 12/12/18 e di una intercorsa il NT successivo 23/12/18 tra il sig. e il dott. in cui i due si accordavano Parte_1 per la modifica del verbale (MC: “il discorso è che quel verbale che faranno,
, lo modifichiamo… quindi te lo fai mandare in bozza… e modifichiamo Pt_1 come vogliamo noi! … Quando è verbalizzato quel che è verbalizzato…” e ancora: “ora io ti integro il verbale…è totalmente da integrare”) allo scopo di giustificare il pagamento di prestazioni d'opera professionale in favore del commercialista;
✓ ancora, vari Sindaci dei Comuni soci partecipanti alla sessione assembleare, escussi come testi, hanno riferito dell'interpolazione del verbale dell'assemblea NT de qua da parte del dott. confermando l'esistenza, appresa personalmente, di una doppia versione del medesimo documento, una delle quali artefatta dal NT dott. onde fare apparire come descritte, discusse e illustrate le iniziative e i progetti oggetto delle consulenze fatturate (cfr. SIT doc. 36 attrice): in particolare, il teste (doc. 17 convenuto, pag. 16) ha confermato la Tes_1 circostanza, come anche il teste (pag. 24, doc 17), che ha specificato CP_7 come, mentre nel verbale reale originario le discussioni sui progetti fossero state tutte rinviate, in quello corretto successivamente dal commercialista
“sembrava… fosse stato discusso e dato un indirizzo di qualcosa, cosa che in realtà non era successa”;
✓ la medesima circostanza di una verbalizzazione “integrata” suggerita dal dott. NT allo scopo di giustificare la fatturazione dei compensi è stata altresì confermata dalla teste avv. collaboratrice di studio legale dell'avv. OR Tes_2
16 (doc. 16 convenuta, pagg. 76 -77: “PUBBLICO MINISTERO – Senta le risulta, mi riferisco all'assemblea, non so se ne ha memoria, del 12 dicembre 2018, le vorrei chiedere su questa assemblea dove ce ne siamo occupati a vario titolo, se lei risulta una questione relativa alla sottoscrizione del verbale, relativo a quella assemblea, se la ricorda anzitutto quell'assemblea del dicembre 2018?
– Sì sì me la ricordo. PUBBLICO MINISTERO – NTroparte_23
Si ricorda che ci fu un problema, se ci fu un problema relativo alla redazione del verbale, e se sì che tipo di problema? Sì, ci fu NTroparte_23 un problema nella redazione del verbale, un problema che non si era mai presentato prima, in quanto lo con il dottor volevano inserire Parte_1 CP_5 all'interno del verbale tutta una serie di attività svolte o comunque che avrebbe svolto il dottor per conto di però si trattava di attività e di CP_5 CP_1 consulenze che non erano state oggetto di discussione, né di alcun accenno nell'ambito dell'assemblea, per cui noi non volevamo che cioè, non ci sembrava corretto che fossero inserite nel verbale; PUBBLICO MINISTERO – Ecco in particolare, questa proposta di.., che cosa si diceva in questa proposta di verbale sulla quale poi non concordaste, come ha detto lei, che cosa si ipotizzava, a che cosa si riferiva essere stato detto? NTroparte_23
[...
– Tutta una serie di attività, mi ricordo una convenzione con l'Università di Siena può essere, qualcosa.. PUBBLICO MINISTERO – Sì, attività svolte dal ER
– sì, si parlava di attività svolte CP_5 NTroparte_23 CP_5 dal che venivano portate, aggiunte al verbale, immagino in ratifica di CP_5 questa attività svolta nel corso dell'anno però in assemblea non se n'era fatto menzione. PUBBLICO MINISTERO – Non se n'era parlato. Ok, quindi vi opponete e come finì la questione? – Dopo uno NTroparte_23 scambio di PEC, raccomandate tra che insisteva per la sottoscrizione Parte_1 del verbale con le modifiche, e lo studio che comunque si opponeva, per le ragioni anzidette, la sottoscrizione del verbale, cioè si è sottoscritto il verbale così come diciamo rispondente a quello che era stato effettivamente detto in assemblea.”), nonché dalla trascrizione di intercettazioni telefoniche e dalle dichiarazioni rese alla PG dal Sindaco revisore dott.ssa la quale CP_18 avrebbe riferito di avere appreso di un tentativo ex post di evidenziare in verbale le attività e l'intensità profuse dal professionista (doc. 54 attrice);
- alla considerazione delle circostanze della plurima e rimaneggiata stesura e della tardiva trascrizione del verbale suddetto nei libri sociali, avvenuta soltanto nel maggio 2019, si aggiungono, poi:
✓ quella della reiterata reticenza del sig. a fronte delle insistite richieste Parte_1 di consegna della documentazione contrattuale de qua avanzate dal Collegio Sindacale nel corso del 2018, richieste in effetti mai ottemperate dall'ex AU, e alla fine evase, in più tranches, soltanto dall'AU subentrato, sig.
[...]
anch'egli in difficoltà nel reperimento di tale documentazione;
CP_12
✓ e quella della discrepanza, constatata dall'organo di controllo, tra gli importi contabilizzati quali costi per le consulenze e quelli indicati come pattuiti a tale titolo nei documenti ex post forniti, come dimostrano non soltanto la comprovata
17 presentazione di tre diverse situazioni contabili al 19/02/19, al 09/04/19 e al 13/04/19, da parte del nuovo AU, ma anche, e ancora prima, l'effettuazione del raffronto tra le schede contabili in atti, oggetto di conferma dalle deposizioni degli esponenti del Collegio Sindacale, sentiti a sommarie informazioni NT testimoniali (da cui emerge l'avvenuto pagamento in favore del dott. di complessivi euro 144.487,64, la maggior parte dei quali proprio in prossimità delle dimissioni rese dal convenuto: doc. 16 citazione), con le condizioni economiche contenute nei contratti (in base alle quali la somma dovuta ammontava a 107.500 euro nette) e con le fatture emesse e prodotte (da cui emerge l'avvenuta fatturazione, per le medesime voci, della minore somma di euro 122.936,9 comprensive di accessori: docc. 18, 20, 22, 24 citazione);
- ancora, particolarmente indicativo risulta il difetto di alcuna pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” sul sito della società committente dei contratti de quibus, come invece prescritto dalla legge a fini di trasparenza (art. 29 CCP, sulla cui applicabilità alla società attrice, cfr., amplius, infra);
- un ulteriore indice della mancanza di una contrattazione ex ante dell'oggetto della prestazione e della misura del compenso emerge dalla singolare cadenza dei quattro contratti, susseguitisi all'esatta distanza di un mese, il primo di ogni mese, in un caso in data cadente (il 01/07/18) di domenica, in un caso (il 01/09/18) in data cadente di sabato, e in un caso (01/08/18) in data cadente in pieno periodo di presumibile chiusura di uffici e studi professionali per ferie estive;
- infine, appare significativa la collocazione dell'emissione di tutte le fatture relative ai compensi esatti per le prestazioni asseritamente eseguite in adempimento dei contratti alla medesima data del 21/12/18, successivamente allo svolgimento della citata assemblea e della sopra riportata conversazione telefonica tra il convenuto e il professionista, in cui, appunto, quest'ultimo aveva manifestato la propria intenzione di iniziare a emettere fatture recanti causali relative a compensi da opera professionale da imputare alle citate prestazioni (MC: “noi domani ci si vede perché io ci butto le mie fatture eh…”). Ulteriori emergenze istruttorie comprovano, poi, il confezionamento post-datato di altri contratti di consulenza legale:
- nel corso del suo interrogatorio avanti all'Autorità inquirente nel procedimento penale a suo carico, il medesimo convenuto, posto di fronte alla contestazione dell'avvenuto reperimento, nel suo PC, di un documento formato al maggio 2019, ha ammesso (doc. 11 attrice pag. 24) l'avvenuta retrodatazione del contratto di Con assistenza e consulenza legale generale in favore dell'AU stipulato con l'avv. e datato 09/11/17, confermandone la formazione il successivo maggio 2019; C
- quanto al contratto asseritamente stipulato con l'avv. , dalla lettura delle trascrizioni delle registrazioni di conversazioni telefoniche effettuate dallo stesso convenuto, all'insaputa degli interlocutori, e da lui conservate nella memoria del proprio telefono cellulare, ove gli inquirenti le hanno reperite in occasione della perquisizione a suo carico (doc. 47 attrice pagg. 6 e 9), si evince come fossero stati Con concordati ex post, tra il convenuto e l'avv. tanto la data, quanto l'oggetto della consulenza, quanto, ancora, l'importo del compenso (“cambiamo oggetto del
18 contratto”… scusa, riduciamo l'importo o cambiamo l'oggetto dai…però dimmi cosa ci potrebbe mettere”… “datato aprile 2018 bene?”, “mettici 15 aprile”, “ma certo… sta a vedere che s'è beccato la domenica…15 aprile… domenica …16..va bene?”);
- sentita quale testimone, la sig.ra segretaria di direzione organizzativa in Tes_3 all'epoca del mandato ricoperto dal sig. ha confermato (doc. 16 CP_1 Parte_1 convenuto, pagg. 24, ss.) di non avere mai visto alcuno dei contratti di incarico Con professionale relativi all'avv. (circostanza anomala, visto il ruolo dalla stessa ricoperto: doc. 16, pag. 24: “PUBBLICO MINISTERO – Senta elei con o Parte_1 con o con entrambi, ebbe mai ad affrontare la questione di queste CP_5 consulenze all'Avvocato visto che erano state oggetto di queste discussioni, CP_6 di queste.., ne parlò mai con direttamente di questa scelta dell'Avvocato Parte_1
e di queste consulenze? ON AI E. – È capitato di parlare con CP_6
e cioè in merito comunque agli importi di queste consulenze in CP_5 Parte_1 merito comunque arrivavano le fatture e i contratti non c'erano, comunque io non li avevo visti, quindi questo..”), riferendo altresì che anche l'avv. Pasquini, consulente del , incaricato dall'AU subentrato, sig. di NTroparte_10 CP_12 redigere un parere di congruità dei compensi versati ai professionisti pagati dal sig.
avrebbe lamentato il mancato reperimento di documentazione probatoria Parte_1 Con dell'avvenuto conferimento di incarichi all'avv. (pag. 26);
- nella relazione al bilancio relativo all'esercizio 2017, il Collegio sindacale non ha segnalato l'esistenza di atti particolari, laddove, invece, i due contratti di consulenza generale, in quanto recanti entrambi data al 09/11/17, avrebbero dovuto essere già posti a loro disposizione per il controllo contabile;
e il fatto che l'organo di controllo fosse all'oscuro, per causa allo stesso non imputabile, dell'esistenza dei due contratti di consulenza generale legale risulta, in effetti, confermato dalle reiterate richieste aventi per oggetto la documentazione contrattuale a sostegno dei costi contabilizzati per le consulenze professionali, genericamente rivolta dal Collegio con riferimento a tutti i contratti aventi tale titolo, e avanzata per la prima volta nel corso dell'esercizio 2018, ossia quello in cui, secondo il criterio di competenza, hanno iniziato a essere contabilizzati i costi anche delle consulenze stipulate alla fine del precedente esercizio. Più ampiamente, il complessivo esame di tali emergenze indiziarie, unitamente alla considerazione:
- della prassi adottata da entrambi i professionisti di fatturazione delle competenze prima della scadenza contrattualmente pattuita,
- della totale reticenza serbata dal convenuto a fronte del Collegio Sindacale,
- nonché, e soprattutto, della mancata specifica contestazione, negli atti di causa, dell'allegazione attorea riferita, sin dall'atto introduttivo, alla formazione successiva ad hoc di tutti i contratti d'opera (pag. 30 citazione), inducono a ritenere l'adozione, da parte dei sottoscriventi, del medesimo modus operandi per tutti i contratti sottoscritti e documentati in atti. Ora, come noto:
19 - costituisce affermazione incontrastata del diritto vivente quella per cui le norme poste dagli artt. 16 e 17 RD n. 2440/1923 impongono la forma scritta per i contratti stipulati dallo Stato e dalle sue amministrazioni e si estendono anche ai contratti stipulati dagli Enti Locali, in quanto costituenti un principio generale finalizzato al controllo istituzionale e della collettività sull'operato dell'ente pubblico (territoriale) e, quindi, funzionale all'esigenza di assicurare l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, garantiti all'art. 97 Cost. (Cass. SSUU n. 9775/22), nella misura in cui la forma scritta assolve la funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione l'obbligazione assunta e il contenuto negoziale dell'atto, così da renderlo controllabile da parte dell'autorità tutoria (Cass. SSUU. n. 20684/18): ciò in funzione dell'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro il pericolo di impegni finanziari assunti senza l'adeguata copertura e senza la valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere;
- siffatto principio è stato ribadito nella disciplina di settore dettata dal CCP, ed è stato esteso a tutti i soggetti rientranti nella nozione di amministrazioni aggiudicatrici tanto in ipotesi di contratti superiori, per valore, alla soglia di rilevanza comunitaria, quanto per i casi di affidamento tramite procedura negoziata,
o comunque di importo non superiore ai 40.000 euro: l'art. 32, comma 14 del CCP, infatti, recita che “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata;
in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”. E in senso favorevole all'applicabilità a quale soggetto equiparato alla PA, CP_1 della normativa in tema di contratti pubblici prevista dal CCP, il Collegio osserva quanto segue:
- ai sensi dell'art. 3 CCP, nella versione ratione temporis vigente, rientrano nella nozione di “amministrazioni aggiudicatrici” assoggettate al CCP, tra gli altri, gli organismi di diritto pubblico, per tali intendendo (lett. d) “qualsiasi organismo, anche in forma societaria, il cui elenco non tassativo è contenuto nell'allegato IV:
1) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
2) dotato di personalità giuridica;
3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico”;
20 - come noto, la categoria dell'organismo di diritto pubblico, applicabile soltanto nell'ambito dei contratti pubblici in quanto elaborata nel diritto eurounitario al fine di individuare le c.d. amministrazioni aggiudicatrici, ossia i soggetti tenuti al rispetto delle procedure di evidenza pubblica imposte dalle stesse norme dell'Unione Europea, costituisce il precipitato della c.d. nozione sostanzialistica di Pubblica Amministrazione, avallata dalla legislazione europea, ribadita dalla giurisprudenza eurounitaria e interna (Cons. St. Ad. Plen. n. 13/16) e preordinata - per il mezzo della valorizzazione del "fine" perseguito da un determinato soggetto rispetto alla sua qualificazione giuridica - a evitare che la privatizzazione puramente formale di enti pubblici possa determinare una sostanziale elusione delle normative europee (Cass. SSUU. n. 8673/19);
- i tre requisiti – “teologico”, “soggettivo”, e della c.d. “dominanza pubblica” – indicati dalla normativa in esame devono ricorrere cumulativamente nel medesimo ente;
- orbene, nessun dubbio sussiste, nel caso di specie, in ordine alla ricorrenza del requisito “soggettivo”, essendo la società attrice, costituita nella forma di Spa, pacificamente, una società dotata di personalità giuridica;
- né, tantomeno, può porsi in questione la ricorrenza del requisito dell'”influenza” o
“dominanza pubblica” – inverato dall'essere il soggetto interessato, alternativamente, beneficiario di finanziamenti pubblici, o sottoposto al controllo gestionale di soggetti pubblici, oppure gestito o controllato da organi designati per la maggior parte da soggetti pubblici: in quanto società totalmente partecipata da parte di Enti Locali, infatti, può ritenersi soggetta a controllo indiretto da CP_1 parte dei Comuni suoi soci, i quali, mediante la designazione degli organi di gestione e di vigilanza, spiegano sulla gestione della stessa società partecipata un'influenza dominante;
- parimenti, infine, deve ritenersi l'integrazione del requisito “teleologico”, da valutarsi avendo riguardo:
✓ in primo luogo, all'accertamento che l'attività sia rivolta, ancorché non esclusivamente o prevalentemente, alla realizzazione di un interesse generale inteso come rispondente a un'esigenza primaria della collettività, o che sia necessaria a soddisfare tale interesse (il c.d. perseguimento di esigenze di interesse generale),
✓ inoltre, alla verifica che il soggetto, pur eventualmente operando in un mercato concorrenziale, non fondi la propria attività principale esclusivamente su criteri di rendimento, efficacia e redditività e non assuma su di sé i rischi collegati allo svolgimento di tale attività, i quali devono ricadere sulla PA controllante, nonché che il servizio d'interesse generale, oggetto (anche non esclusivo o preminente) di detta attività, non possa essere rifiutato per ragioni di convenienza economica (il c.d. carattere non industriale o commerciale: Cass. SSUU n. 8673/19);
- e ciò in quanto:
✓ come emerge dalla lettura dello Statuto e, in particolare, del suo art. 2 (doc. 2 attrice, visura storica , contenente la descrizione dell'oggetto sociale, CP_1
21 è stata istituita ab origine al precipuo scopo di prestare servizi di CP_1 pubblico interesse consistenti, tra gli altri, nello svolgimento di attività serventi all'interesse generale quali la vendita, la produzione, il trasporto, il trattamento e la distribuzione di gas (attività, queste, espressamente qualificate come
“servizio pubblico” dall'art. 14 D. Lgs. n. 164/00 e, per giunta, come rientranti in un “settore speciale” dall'art. 115 CCP), la produzione di energia da fonti rinnovabili e la loro utilizzazione e/o vendita, la gestione di servizi cimiteriali, di telecomunicazioni, di illuminazione pubblica, di impianti termici e di altri servizi a rete;
✓ irrilevante appare il fatto che il perseguimento di tali finalità istituzionali risultasse attuato, all'epoca dei fatti di causa, sulla scorta della previsione della stessa norma statutaria, attraverso l'esercizio delle attività elencate non diretto, ma mediato dalla titolarità di partecipazioni in società terze esercenti le stesse attività: ciò in quanto il nucleo dirimente del requisito "teleologico", lungi dal potersi individuare nella modalità delle attività poste in essere, risiede, invece, nello scopo che queste perseguono (Cass. SSUU n. 33482/22);
✓ laddove, per contro, valgono a consentire di riscontrare il carattere non industriale o commerciale dell'interesse generale perseguito: i. la circostanza, rilevata anche dalla Sentenza del GUP di Arezzo 06/07/21, per cui, in base all'art. 6 dello Statuto, i Comuni soci hanno interamente sottoscritto il capitale sociale, possono deliberarne l'aumento o decidere la distribuzione di utili, nel limite della riserva ordinaria, e provvedono, in caso di riduzione o perdita del capitale sociale, a ripianare le perdite nell'ambito di un piano di ristrutturazione aziendale, che dia conto di una concreta prospettiva di recupero;
ii. quella dell'operatività dell'Ente nel settore della produzione, del trasporto, della distribuzione e della gestione delle reti del gas in regime di sostanziale monopolio, nell'ambito territoriale di riferimento, nonché sotto il controllo dell'Autorità garante di settore;
iii. nonché quella dell'irrifiutabilità dello svolgimento di almeno taluni tra i servizi la cui prestazione rientra nei fini istituzionali dell'Ente (si pensi, per es., ai servizi cimiteriali). Appurate, dunque, la natura di organismo di diritto pubblico e la conseguente assoggettabilità di alla normativa del CCP, comprensiva della succitata CP_1 prescrizione della forma scritta ad substantiam per la stipula dei contratti con i soggetti privati affidatari di appalti di lavori, servizi e forniture, se e nella misura in cui i pagamenti comprovati con danaro sociale in favore dei professionisti, da un lato, e le prestazioni d'opera professionale in esame (ove effettivamente rese) verso la società, dall'altro, siano stati integralmente eseguiti in assenza di un precedente contratto di conferimento di incarico stipulato per iscritto, ben può e deve farsi applicazione alla società attrice del principio per cui “i contratti di conferimento di incarico professionale stipulati da un organismo di diritto pubblico sono atti di diritto privato per i quali, ai sensi degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, è prevista la forma scritta, non surrogabile con fatti concludenti, manifestazioni tacite di volontà o comportamenti
22 attuativi, la cui mancanza ne determina la nullità” (Cass. Sez. L. ord. n. 15645/18; cfr. anche, ex multis, Cass. n. 20690/16; n. 7178/24): donde la necessaria declaratoria di nullità c.d. formale dei contratti costituenti titolo giustificativo degli emolumenti erogati dall'ex AU ai professionisti incaricati. b. Sulla nullità per violazione della disciplina in tema di scelta del contraente Procedendo nella disamina dei possibili motivi di nullità dei titoli negoziali asseritamente giustificativi delle pacifiche fuoriuscite di danaro dalle casse sociali, osserva il Collegio come, vieppiù, l'assoggettamento dei contratti de quibus, da qualificarsi alla stregua di contratti di prestazione di servizi di consulenza professionale, alla disciplina di cui al Codice dei NTratti Pubblici imponesse, anzitutto, alle parti e, in particolare, alla parte committente:
- il rispetto del principio sancito all'art. 30 CCP, in forza del quale (comma 1)
“L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice…” e, ancora (comma 2), “Le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o servizi”;
- nonché la verifica del valore del contratto, al fine dell'individuazione della disciplina applicabile: se quella delle procedure di evidenza pubblica prevista per i contratti superiori alla soglia di rilevanza comunitaria stabilita dall'art. 35 CCP, oppure quella delle procedure di affidamento disciplinate dal successivo art. 36 CCP per i contratti di valore inferiore a tale soglia ma superiore ad altre soglie ivi indicate, oppure, ancora, il rispetto dei principi generali di cui all'art. 4 CCP per i contratti esclusi dall'applicazione del CCP;
- ferma, comunque, restando l'operatività del divieto, sancito espressamente al comma 6 dell'art. 35 CCP, di elusione della normativa giuspubblicistica attraverso la scelta di metodi di calcolo del valore del contratto o di frazionamenti ad hoc (“La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto o concessione non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni del presente codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino”);
- e ferme, altresì, restando la regola per cui (art. 35, comma 4) il calcolo del valore di un contratto pubblico di servizi è basato sull'importo totale pagabile, tenuto conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara, nonché quella per cui (art. 35, comma 14), “Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da porre come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto, a seconda del tipo di servizio, è il seguente:… d) per gli appalti pubblici di servizi che non fissano un
23 prezzo complessivo:
1) in caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo stimato per l'intera loro durata;
2) in caso di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per quarantotto”;
- e ciò in quanto, in ipotesi di superamento da parte del contratto d'opera, quantomeno, della soglia di valore di 40.000 euro cui all'art. 36 CCP, la scelta del consulente cui affidare l'incarico avrebbe dovuto essere effettuata non in autonomia da parte del committente, bensì nel rispetto non soltanto del citato art. 30, ma altresì del principio di rotazione degli incarichi (art. 36, comma 1) e, soprattutto, (art. 36, comma 2, lett. b) mediante procedura negoziata da svolgersi attraverso la previa consultazione di almeno cinque professionisti. Sennonché, a opinione del Collegio, nella stipulazione dei plurimi contratti di consulenza professionale costituenti titolo dei pagamenti effettuati con denaro sociale, la scelta del professionista incaricato è stata sistematicamente operata, per espresso e condiviso accordo dei paciscenti, in aperta violazione, o quantomeno mediante la surrettizia elusione delle normative in tema di affidamento dei contratti di servizi superiori alle soglie di rilevanza pubblicistica:
- costituisce, anzitutto, dato incontroverso quello per cui, pur a fronte di una pluralità di contratti omogenei sotto il profilo delle materie oggetto di consulenza (legale, il primo gruppo, commerciale, il secondo), la scelta del professionista è sempre ricaduta sulla medesima persona fisica, senza che sia stata allegata o tantomeno dimostrata l'avvenuta stipulazione, medio tempore, tra le singole vicende negoziali, di ulteriori contratti d'opera professionale in favore di altri incaricati: donde, già per tale motivo soltanto - e salvo quanto è a dirsi infra in punto di artato frazionamento di incarichi sostanzialmente unitari - devono ritenersi violati il principio di rotazione negli affidamenti, nonché quelli di parità di trattamento e trasparenza, comunque imposti dall'art. 4 CCP a tutti i contratti pubblici di servizi, anche a prescindere dall'indagine sul relativo valore;
Con C
- vieppiù, nel caso dei consulenti legali (avv. e avv. ), la scelta del contraente, lungi dall'essere stata improntata su criteri di selezione fondati sulla ricerca della professionalità maggiormente adeguata alla tipologia di prestazione commissionata, è stata, invece, e comprovatamente, dettata da motivazioni personali dell'ex AU prive di alcuna inerenza rispetto al perseguimento dell'oggetto sociale della committente, in spregio a ogni principio pubblicistico di efficienza, economicità e tutela della concorrenza, nonché al dovere gravante su ogni titolare di cariche gestorie nel senso della salvaguardia del patrimonio sociale:
✓ nel corso dell'interrogatorio avanti alle Autorità inquirenti (doc. 11 attrice), Con invero, lo stesso sig. ha ammesso che la scelta dell'avv. quale Parte_1 esclusivo consulente legale della società da lui all'epoca amministrata gli era CP_1 stata suggerita dal sig. Presidente pro tempore della partecipata , CP_24 suggerimento accolto dal convenuto per debito di riconoscenza, avendo detto professionista interceduto, sempre su impulso del sig. presso i vertici CP_24 della all'epoca datrice di lavoro del medesimo NTroparte_16
24 convenuto, onde consentirgli di conservare il proprio posto di lavoro, soprassedendo sull'incompatibilità con la carica di AU presso CP_1 circostanza, questa, confermata anche dalla segretaria sig.ra sentita quale Tes_3 teste dal PM (doc. 16 convenuto, pag. 20: “ mi spiegò che questo Parte_1
Avvocato gli era stato presentato da direttamente… i motivi CP_25 per i quali è stato scelto che comunque.., c'era un conflitto di interessi da CP_6 parte della banca in cui lavorava, che appunto non poteva avere Parte_1
l'incarico anche in quindi gli presentò questo Avvocato per CP_1 CP_24 poter risolvere diciamo questa incompatibilità, con appunto la nomina di
e quindi in quell'occasione poi dopo ovviamente c'è stato instaurato Parte_1 un rapporto per una serie di consulenze”; pag. 27: “PUBBLICO MINISTERO – Ma le disse espressamente se l'Avvocato era stata una sua Parte_1 CP_6 scelta, ovvero se gli era stato indicato da qualcuno? ON AI E. – No, mi disse che era stato indicato da PUBBLICO MINISTERO – Per CP_24 portarlo in ); CP_1
✓ nel medesimo interrogatorio, l'ex AU ha altresì ammesso che la scelta del consulente incaricato con il contratto retrodatato al 16/04/18 è ricaduta sull'avv. C
non già in ragione di una decisione dettata dal perseguimento dell'interesse della società a ottenere la consulenza dal soggetto più qualificato, quanto, Con piuttosto, a fronte di una designazione suggerita dall'avv. in favore di un suo collaboratore di studio al solo scopo, del tutto extrasociale, di fornire una copertura negoziale al pagamento, con denaro prelevato dalle casse di CP_1 del compenso di un'avvocatessa, sentimentalmente legata al direttore della Con testata giornalistica La IO dell'epoca, assunta dallo studio dell'avv. nel tentativo di guadagnare i favori della stampa verso il Sindaco pro tempore del
, azionista di maggioranza della società attrice;
e anche nella NTroparte_10 trascrizione della conversazione telefonica intercorsa tra il convenuto e l'avv. Con in data 08/01/19 (doc. 47 attrice) emerge come tanto la scelta del consulente C (avv. ), quanto quella dell'oggetto della consulenza (Parere sulla Per_3
, quanto, come già osservato, la data cui fare risultare, ex post, la
[...] stipulazione fossero state decise concordemente dai due conversanti – oltretutto in un'epoca in cui, ormai, in ragione dell'entrata in vigore dell'emendamento statuito dalla Legge di Bilancio 2019, la revisione delle partecipazioni pubbliche non costituiva più una priorità - per giustificare l'esborso a carico della società (pag. 5: OR: “ma te lo ricordi che il parere si concordò insieme…che Per_3 doveva essere quello l'oggetto della consulenza…”; pag. 6 OR: “avevamo detto che… ti ricordi per la nazione…s'era detto di pigliare questa… di pagarla a metà..eccetera…”; pag. 7: “cambiamo l'oggetto del contratto?”… “s'era trovato un avvocato che non centrava nulla con nessuno.. un terzo come mi avevi chiesto te”; pag. 8: “quattordicimila… va bene?”);
- ancora, risulta la violazione, operata con la stipula dei contratti de quibus, delle norme imponenti l'espletamento di una procedura comparativa di scelta del contraente e, in particolare, dell'art. 36 CCP, comma 2, lett. b), da ritenersi nella specie operante ratione valoris (come evincibile anche dalla lettura dell'atto di
25 indirizzo espresso all'assemblea Coingas del 19/07/17 da parte del Sindaco di Bucine, che invitava ad avvalersi delle necessarie professionalità da individuarsi attraverso selezioni pubbliche: doc. 1 convenuto), in ragione dell'effettivo superamento della soglia di valore dei 40.000 euro:
✓ da parte di taluni contratti già ove singolarmente intesi;
✓ nonché, amplius, in considerazione della finalità puramente surrettizia ed elusiva perseguita dalle parti attraverso la stipulazione artatamente frazionata di singoli contratti di conferimento di incarico di valore inferiore a tale soglia che ben avrebbero potuto, invece, essere ricompresi in un incarico unitario e omnicomprensivo;
- invero, sotto il primo dei suindicati profili, in relazione ad alcuni contratti, già soltanto una corretta applicazione dei principi di individuazione del valore di cui al citato art. 35 CCP, e in particolare del suo comma 14, avrebbe dovuto condurre a ritenere superata la soglia di rilevanza di cui all'art. 36 CCP e, pertanto, imporre di operare la scelta del contraente all'esito di una valutazione comparata di almeno cinque professionisti: il riferimento corre NT
✓ al contratto di consulenza commerciale sottoscritto dal convenuto con l'avv. e datato 01/06/18, il quale, previsto per una durata complessiva di 18 mesi, con scadenza al 31/12/19, poneva a carico della committente, già per i soli primi sei mesi di prestazione, un compenso di euro 38.500, da considerare unitamente al compenso annuo di pari importo per la successiva frazione di rapporto, con conseguente necessaria individuazione del valore complessivo del contratto, seppure non oggetto di espressa indicazione, nell'importo di euro 77.000 euro;
✓ a ciascuno dei due contratti di consulenza generale legale datati 09/11/17 Con stipulati dal convenuto con l'avv. di durata triennale, ma il cui valore, già per ciascuna singola annualità, ancorché formalmente indicato in euro 39.000, avrebbe dovuto considerarsi pari a euro 52.000, in ragione della previsione testuale del pagamento di euro 13.000 in rate trimestrali anticipate, per un totale di quattro rate annuali;
e la prevalenza dell'indicazione del valore annuo dato dalla sommatoria delle singole rate sull'indicazione di quello unitario per lo stesso arco temporale contenuta nel documento emerge dalla constatazione, in ossequio al criterio ermeneutico di cui all'art. 1363 c.c., della condotta tenuta dalle parti in executivis, avendo il professionista fatturato, e il convenuto pagato senza alcuna riserva, per il solo anno 2018, un importo ben superiore ai 39.000 indicati in contratto e pari, precisamente, a quattro rate trimestrali, in relazione al contratto di consulenza nei confronti della Società (cfr. ft. nn. 19, 49, 101 e 137, emesse tra il febbraio e il novembre 2018, per il complessivo importo di euro 53.652,56: doc. 33 attrice), e addirittura a cinque rate trimestrali anticipate, in relazione al contratto di consulenza nei confronti dell'AU (cfr. ft. nn. 18, 20, 50, 102 e 138, emesse tra il febbraio e il novembre 2018, per un complessivo importo di euro 69.631,12 (doc. 31 attrice); Con
✓ al contratto, stipulato con l'avv. recante data del 24/05/18, di durata annuale, anch'esso prevedente formalmente un compenso annuo di euro 39.000 ma da corrispondersi in quattro rate trimestrali anticipate di euro 13.000
26 cadauna, per un totale pattuito di euro 52.000 – e ciò quand'anche, ai fini dell'individuazione del valore, anziché avere riguardo al compenso pattuito, fosse tenuto in considerazione quello, per vero inferiore e pari a sole tre rate trimestrali, complessivamente richiesto dal professionista e corrisposto dal convenuto con imputazione a tale specifico incarico, comunque pari a complessive euro 41.096 (cfr. ft. nn. 95, 104, 139, doc. 35);
- del resto, la riconducibilità dei restanti contratti a un incarico unitario e omnicomprensivo, già di per sé di valore complessivamente superiore alla soglia di rilevanza dell'art. 36 CCP, artatamente frazionato allo scopo di moltiplicare surrettiziamente i titoli giustificativi di pagamento in favore dei professionisti, al contempo eludendo per ciascuno di tali titoli l'applicazione della disciplina imponente la celebrazione della procedura competitiva, ben può evincersi da un plurimo ordine di emergenze convergenti:
✓ anzitutto, l'ammissione resa dallo stesso convenuto, in sede di interrogatorio nel procedimento penale a suo carico, di un frazionamento concordato degli incarichi in una pluralità di contratti mantenuti sempre sotto il valore dei 40.000 euro onde evitare il superamento della soglia di rilevanza del CCP (doc. 11, pag. 11: PM: “Ecco, ma questi contratti, in particolare, fu lei a proporli o le furono…”; S.: “no, fu lui… lui mi disse… “perché sei Amministratore Unico, te li faccio una per la società e un altro per.. per me, insomma”; PM: “Quindi fu lui… indicare…queste consulenze?”; S. “Sì, sì, fu lui”; PM: “Fu lui che indicò anche il compenso?”; S.: “Io, insomma, un po' imbarazzato, con tutto quello che aveva fatto, con tutto quello che pensavo di lui, insomma… acconsentii, perché…… al terzo contratto glielo dissi. Dico, “ma guarda, questo è un Progetto Europa potrebbe anche rientrare nella società…ma son tre contratti…”; pag. 13: “Sì, ha detto, “guarda, ti tratto bene, non si va sopra soglia, eh…”…”lui me li faceva fare lì, perché dice “si fa prima”…PM:
“Quindi, ma… chiedo scusa, non doveva supera i 40 mila euro, perché andando sopra soglia richiedeva tutta una serie di procedure ai divid.. ma era lo stesso contratto, quindi per più anni. Quindi veniva contabilizzato, o veniva considerato come se fosse ogni volta uno da 39mila, anziché uno unitario da 117 mila. È questo il punto?”; S.: “Sì”);
✓ ancora, la ricomprensione, nel contenuto dell'accordo verbis intercorso tra il NT convenuto e il professionista dott. nella già citata conversazione telefonica registrata del 12/12/18, in ordine a un confezionamento ex post dei contratti di consulenza volti a giustificare i costi per consulenze contabilizzati da inserire nel progetto di bilancio, anche della convergente manifestazione di volontà delle parti di mantenersi sotto la soglia di rilevanza comunitaria nella determinazione dei compensi dovuti per l'opera prestata (cfr. lo stralcio di conversazione riportato nella Sentenza 06/07/21, pag. 22: S.: “anche perché fatto sotto…soglia, faccio tutte ste cose no?; MC: “sì, sì! Certo, certo!”; S. “Se posso prendere giustamente senza fare bandi, quindi…”; MC: “Certo, no, no!”; S. “eh, no, mi piacerebbe firmarlo, capito? Così, anche se… non ci so', chi viene lo fa, per forza!”);
27 ✓ la prossimità della collocazione temporale di tutti i contratti, talvolta addirittura recanti la stessa data;
✓ gli importi formalmente indicati, perlopiù mantenuti appena sotto la soglia di rilevanza;
✓ la contabilizzazione anno per anno dei contratti di durata pluriennale, in spregio al già citato criterio di determinazione del valore di cui all'art. 35, comma 14 CCP, in contratti di durata pluriennale non indicanti un valore complessivo;
✓ la rispondenza di tutte le consulenze, per ammissione dello stesso convenuto, a un'unica finalità strategica, individuata anche nel business plan in atti (doc. 6 convenuto), e la relativa collocazione di tutti gli incarichi nella medesima linea direttrice gestionale, tesa e articolata, anche sulla scorta dell'impulso derivante dalla revisione delle partecipazioni pubbliche imposta dalla Legge IA a pena di obbligo di dismissione, verso il triplice obiettivo di: i. reinternalizzazione e ri-accentramento delle funzioni operative, anche in CP_1 vista dell'affrancamento dalla partecipata;
ii. rivitalizzazione di anche mediante la riappropriazione della CP_1 gestione di risorse strategiche e la sua trasformazione in società di service direttamente erogante servizi in favore dei Comuni soci alla stregua di una c.d. Multiutility; iii. conversione di in una società in house; CP_1
✓ in particolare, quanto ai contratti di consulenza commerciale, l'esistenza di un collegamento funzionale tra gli incarichi specifici di cui al secondo, al terzo e al quarto contratto, la quale: i. oltre a risultare evidente dal mero raffronto tra gli oggetti dei due contratti relativi alla trattativa per l'acquisto di GE EN (insensato essendo un conferimento dell'incarico di analisi dei bilanci, al fine della stima del valore della società da acquisire, separato da quello di consulenza contabile nelle operazioni legate all'acquisizione della medesima;
né, oltretutto, comprensibile essendo quale consulenza avrebbe potuto prestare un dottore commercialista in merito a un contratto di cessione quote sociali, se non quella relativa a profili derivanti dalla conoscenza della situazione patrimoniale e contabile della società da acquisire), NT ii. emerge altresì dalle autorelazioni redatte dal medesimo dott. su richiesta dell'avv. Pasquini, incaricato di fornire al nuovo AU subentrato al convenuto un parere di congruità: il riferimento corre al doc. 12 convenuto, che illustra come unitaria la prestazione resa in relazione alla due diligence preventiva alla trattativa per l'acquisto delle quote di GE EN, e al doc. 13 convenuto, in cui (in particolare, pag. 3 dell'autorelazione) si opera menzione di attività in effetti rientranti nell'oggetto dei contratti afferenti agli incarichi separati oggetto di Con fatturazione in favore dell'avv. riferendole, tuttavia, all'oggetto del contratto di consulenza generale contabile;
28 iii. e rinviene ulteriore conferma nella stessa ammissione contenuta in comparsa di risposta (pag. 3, punto n. 7), a tenore della quale l'acquisizione di GE IE e la realizzazione del progetto di videosorveglianza – oggetto delle consulenze di cui ai separati contratti del 01/07/18 del 01/08/18 e del 01/09/18 - costituivano due obiettivi strettamente compenetrati l'uno nell'altra;
✓ sempre nel dettaglio, la pressoché quasi totale sovrapponibilità dell'oggetto delle prestazioni di consulenza e assistenza legale continuativa dei due contratti datati 09/11/17, ben potendo le attività di supporto all'AU, organo di gestione sociale, essere ricomprese in un incarico congiunto con quelle rivolte nei confronti della società: come anche confermato dalla deposizione dell'avv. Tes_2 Con collaboratrice di studio dell'avv. spesso indicata da altri testi come presente alle assemblee di in funzione di verbalizzante (doc. 18, pag. 83), il CP_1 supporto all'AU nello svolgimento delle sue mansioni istituzionali finiva con il risolversi in attività - quali la partecipazione alle assemblee del legale, la redazione dell'OdG e delle convocazioni, la verbalizzazione delle sedute – che, oltre a non consistere in prestazioni richiedenti l'espletamento di un'opera da parte di un soggetto professionale, si rivolgevano, in effetti, anche a vantaggio degli altri organi sociali, oltreché dell'intera compagine dei soci;
✓ più in generale, l'inutilità del conferimento di incarichi di consulenza su tematiche specifiche mediante la stipula di contratti ulteriori e diversi da quelli di consulenza e assistenza generale continuativa (gestionale-organizzativa e contabile, da un lato, e di natura legale stragiudiziale, dall'altro), nei quali ben avrebbero potuto e dovuto ritenersi incluse tutte le prestazioni d'opera oggetto di separata pattuizione, in considerazione: i. della struttura semplificata dell'organizzazione e delle attività tipiche inerenti all'oggetto sociale di all'epoca delle stipulazioni, mera CP_1 CP_1 holding del solo 25% delle quote di , priva di lavoratori dipendenti e di una vera e propria struttura aziendale, i cui uffici si riducevano a un'unica stanza in dotazione all'organo amministrativo (come confermato dalla deposizione della teste doc. 16, secondo cui Tes_3
l'azienda di all'epoca dell'assunzione dell'incarico da parte del CP_1 convenuto, non constava né di personale, né di stanze, né di un organigramma), e le cui uniche entrate consistevano nella riscossione dell'affitto di un immobile di proprietà e nella percezione dei dividendi dalla partecipata: circostanze, queste, che lasciavano presumere come la tenuta della contabilità e le consulenze legali eventualmente richiedibili in favore dell'ente si risolvessero in attività di bassa complessità; ii. delle condizioni notevolmente più economiche del contratto di service CP_1 commerciale e legale, intercorrente tra ed fino al recesso CP_1 deliberato dal convenuto, con cui la consulenza contabile generale, la tenuta della contabilità e, in generale, tutte quelle stesse attività in cui si esaurivano l'oggetto del contratto di consulenza e assistenza commerciale continuativa e generale del 01/06/18 e dei due contratti di
29 consulenza legale generale del 09/11/17, erano state esternalizzate a personale dipendente della società partecipata dietro pagamento di un compenso annuo omnicomprensivo pari, da ultimo, a euro 48.000, secondo l'ammissione dallo stesso convenuto resa in sede di interrogatorio formale (pag. 29 doc. 11; cfr. sul punto anche, al doc. 18 Con convenuto, le deposizioni del teste dott. ex di Tes_4 CP_1 prima dell'insediamento del CdA presieduto dal sig. a detta del Parte_1 quale l'intero pacchetto comprensivo di tenuta della contabilità e della consulenza legale, oltre ad analisi finanziaria, protocollo, segreteria, al 2015, era stato dallo stesso ridotto da euro 120.000 annue complessive a euro 60.000 complessive, atteso che “vi era una limitata necessità di consulenze legali, così come vi era una ridotta, molto ridotta nel tempo attività di tenuta della contabilità, così come vi era una limitata attività finanziaria dell'ente,” e posto, altresì, che nel periodo di CP_1 svolgimento del suo mandato, “non ebbe grosse necessità, l'ultima consulenza vera fu quella appunto affidata all'Avvocato Pasquini e al Dottor che appunto prendeva spunto dalla delibera del CP_19 [...]
per l'approvazione del POR a inizio 2015, dopodiché almeno CP_10 per quanto riguarda il mio mandato non ci furono grosse necessità di consulenze, se ben mi ricordo c'era la consulenza soltanto di natura tributaria e fiscale per redazione e dichiarazioni dei redditi periodiche IVA e quant'altro che trovai già affidata a un professionista d'Arezzo, ma si parla di cifre sui 3.500-4.000 euro annui e c'era poi un contratto di Service nei confronti del che oltre a tutte le attività CP_11 amministrative comprendeva anche un'assistenza legale che fu utilizzata per qualche lettera di messa in mora, per un paio di transazioni, però non aveva una grossa, diciamo un grosso impatto sotto l'aspetto né economico, né operativo…”; quella della teste dott.ssa già Tes_5
Consigliera del CdA in carica nell'esercizio 2017, subentrato all'ex AU dott. e presieduto dall'odierno convenuto, la quale ha Tes_4 Con rammentato come, durante il suo incarico, l'avv. le fosse stato presentato dal Presidente del CdA, odierno convenuto, e come lo stesso professionista, all'epoca già affidatario di un incarico specifico per la CP_1 revisione dei in relazione alle quotazioni , estraneo NTroparte_26 all'oggetto del presente giudizio, avesse tentato invano, unitamente al convenuto, di convincere lei e l'altra Consigliera, dott.ssa a Per_4 stipulare un contratto di assistenza e consulenza legale generale e continuativa per tre anni per il compenso di euro 20.000 annue – contratto ritenuto, tuttavia, non necessario dalla stessa teste, così come dall'altra Consigliera, nonostante il contrario avviso del Presidente del CdA;
quella della teste avv. altra Consigliera nel medesimo Per_4 periodo, la quale ha rammentato come il compenso globale di cui al CP_1 contratto di service con fosse stato da loro portato alla minore somma annua di circa 40.000 euro): circostanze queste, che rendevano la
30 scelta gestionale di recedere dal ben più economico contratto di service CP_1 commerciale e legale con , operata dal sig. all'indomani Parte_1 dell'assunzione del suo munus di AU, ove intesa come rivolta soltanto ad affidare il medesimo incarico della sola consulenza generale commerciale/legale a un costo pressoché triplicato, come ingiustificata e irragionevole, e pertanto esorbitante il limite di insindacabilità posto dalla business jugdement rule, a meno di non ritenere l'affidamento delle consulenze a professionisti esterni come funzionale a una finalità programmatica e prospettica più complessa e articolata della mera gestione dell'ordinaria amministrazione (valorizzando, quale quid pluris CP_1 rispetto al service offerto da giustificativo dell'aggravio di costi, il riferimento operato nel testo dei contratti del 09/11/17 a
“riorganizzazione e rilancio” di , siccome comprensiva di quegli CP_1 stessi obiettivi di riorganizzazione e di riappropriazione di funzioni, in realtà, al contempo, perseguiti con le prestazioni oggetto dei singoli incarichi specifici ulteriori e diversi da quelli generali;
iii. della stessa consistenza delle prestazioni rese in esecuzione della consulenza generale, come delineata dall'avv. emergendo da Tes_2 tale descrizione come le attività dalla stessa teste fatte confluire nella prestazione di consulenza alla Società, oltre a una generica offerta di
“disponibilità” a chiamata, fossero sovrapponibili non soltanto a quelle oggetto degli incarichi specifici conferiti allo stesso avvocato (convenzione Pronto Strade, assistenza nel progetto Sportello Europa), NT ma altresì a quelle oggetto degli incarichi conferiti al dott. (redazione del business plan, assistenza nella trattativa per l'acquisto di C GE IE) o all'avv. (redazione di parere sulle problematiche connesse all'applicazione della Legge IA); del resto, Con la mancata formulazione, da parte dell'avv. di richieste di pagamento di compensi ad hoc in relazione ad attività inerenti a incarichi conferiti ad altri professionisti vale a comprovare non soltanto la mera volontà condivisa tra professionisti e convenuto di frazionare, moltiplicandoli, i compensi in un'artata duplicazione di contratti, insita nella previsione degli incarichi conferiti a tali diversi professionisti, ma altresì l'irragionevolezza dell'avvenuta stipulazione di contratti ad hoc per l'espletamento delle altre attività di consulenza specifica (Progetto Sportello Europa, convenzione Pronto Strade, due diligence ed esame di CP_1 contratti con terzi a seguito del recesso dal contratto con ) sempre afferenti alla medesima direttrice progettuale di fondo (acquisendo un senso la convenzione con Pronto Strade tesa al ripristino delle condizioni stradali post incidenti, così come quella con l'Università di Siena relativa alla videosorveglianza, solamente in ipotesi di conseguimento, da parte di della gestione diretta dei rifiuti, a sua volta subordinata al CP_1 buon esito delle operazioni di acquisizione di GE IE);
31 iv. dell'astratta possibile ricomprensione della pressoché totalità delle Con prestazioni oggetto degli incarichi separati conferiti all'avv. nell'ambito di applicazione dei due contratti di consulenza legale generale (docc. 30 e 32), in effetti escludenti dal proprio ambito di applicazione unicamente (art. 1.2) le attività di due diligence relative a operazioni di acquisto di partecipazioni sociali, di assistenza in trattative di cessione di partecipazioni o assets della società, e l'attività giudiziale - e dunque legittimanti, a tutto volere concedere, la sola esclusione, da un incarico omnicomprensivo iniziale, del contratto datato 19/06/18, del quale, peraltro, deve essere rilevata la natura assolutamente simulata (cfr., amplius, infra, § c). Ciò posto, l'affidamento diretto dell'incarico a titolo oneroso previo ricorso alla trattativa privata, nel mancato rispetto, da parte della società committente, delle norme imponenti la celebrazione di una procedura a evidenza pubblica in via prodromica rispetto alla selezione del professionista cui affidare l'incarico d'opera intellettuale, dà luogo, secondo l'opinione preferibile, in un caso, come quello in esame, di totale pretermissione di qualsivoglia gara, a un'ipotesi di nullità del contratto per illiceità dovuta a violazione diretta di norme imperative e/o a frode alla legge (Cass. SSUU. n. 33954/23, n. 11446/17; n. 24640/16; n. 5446/12): come condivisibilmente affermato dal SC, infatti, in tema di contratti pubblici, l'elusione delle garanzie di sistema a presidio dell'interesse pubblico (nel caso di specie, aggiudicazione del contratto previa procedura di gara, ancorché in forma semplificata), prescritte dalla legge per l'individuazione del contraente più affidabile e meglio tecnicamente organizzato per l'espletamento dei lavori e, dunque, per l'allocazione ottimale delle risorse pubbliche conseguibile con il reperimento della prestazione tecnicamente e qualitativamente più adeguata al migliore prezzo ragionevolmente ottenibile in relazione all'obiettivo da perseguire, comporta la nullità del contratto per contrasto con le relative norme inderogabili (nella specie, "ratione temporis", poste dal citato art. 36 CCP); ove, poi, la violazione di dette norme sia stata preordinata, altresì, alla conclusione di un contratto le cui reciproche prestazioni sono illecite e la cui condotta è assolutamente vietata alle parti e penalmente sanzionata nell'interesse pubblico generale (nella specie, il buon andamento e l'imparzialità della amministrazione tutelate all'art. 97 Cost., nonché il patrimonio della PA, tutelati dalla previsione del reato plurioffensivo di peculato) la nullità per contrasto con norme imperative sussiste, e deve essere dichiarata, anche sotto tale specifico profilo, al fine di impedire che dalla commissione del reato derivino ulteriori conseguenze (Cass. n. 3672/10). c. Sulla natura assolutamente simulata degli incarichi e della relativa esecuzione Venendo, dunque, alla disamina della deduzione di avvenuta simulazione assoluta dei contratti d'opera professionale, come già osservato, l'accertamento della fondatezza delle ragioni attoree richiederebbe:
- da un lato, la prova della non corrispondenza di ciascun negozio a un effettivo comune intento delle parti di porre in essere tra sé un rapporto d'opera professionale e della ricorrenza, per contro, della volontà condivisa delle stesse di conferire una parvenza formale di giustificazione a versamenti di danaro in realtà
32 eseguiti esclusivamente per la soddisfazione di interessi extrasociali rispondenti a esigenze inerenti a rapporti personali tra l'AU e il professionista – id est, dell'avvenuta conclusione, anteriormente o contestualmente alla pretesa stipula, di un accordo simulatorio tra le parti, non necessariamente da dimostrarsi mediante la produzione di una controdichiarazione scritta, e comunque non soggetto ai limiti probatori di cui al comb. disp. dell'art. 1417 c.c. e dell'art. 2722 c.c., ma eventualmente desumibile da indici presuntivi gravi, precisi e concordanti, mirando, nel caso di specie, la prova della controdichiarazione non già a regolarne o a farne valere gli effetti inter partes, bensì alla mera dimostrazione di un fatto storico influente sulla decisione della lite tra una delle parti, quale la società committente, e il suo ex AU, soggetto terzo rispetto all'operazione negoziale simulata (Cass. n. 2207/66): prova, questa, da ritenersi posta a carico di parte attrice, in quanto fatto costitutivo, sotto il profilo dell'elemento oggettivo della condotta, della fattispecie di illecito oggetto della spiegata domanda risarcitoria;
- dall'altro lato, il mancato assolvimento, da parte del convenuto, a ciò onerato, della prova della reale effettuazione delle prestazioni indicate nei contratti e, dunque, dell'effettivo svolgimento di un rapporto d'opera tra le parti, quale fatto impeditivo del configurarsi di una vicenda negoziale di simulazione. Orbene, in relazione ad alcuni tra i pagamenti eseguiti dall'AU, e precisamente Con quelli riferiti al contratto del 19/06/18 con l'avv. (svolgimento di una due diligence per l'esame e la ricognizione dei contratti sottoscritti da con terzi e CP_1
l'individuazione dei costi sostenuti, resa necessaria dalla risoluzione parziale del CP_1 C contratto di service con ), e al contratto del 16/04/18 con l'avv. (incarico per la redazione di un parere in ordine alle problematiche relative all'applicazione della Legge IA), dalla lettura degli atti di causa può ritenersi emergere la prova contraria alla verificazione di tale fatto impeditivo, costituita dall'evidenza diretta del fatto negativo della mancata esecuzione delle prestazioni professionali alla cui remunerazione il pagamento con denaro sociale è stato, invece, espressamente imputato:
- il riferimento corre, anzitutto, alla trascrizione della conversazione telefonica Con registrata tra il convenuto e l'avv. riportata al doc. 47 ed evocata anche alle pagg. 38, ss. della Sentenza del GUP di Arezzo del 06/07/21, nel corso della quale, a fronte di una richiesta, avanzata dall'odierno convenuto, di stornare o portare in compensazione con altri compensi ancora dovuti i pagamenti già eseguiti in favore del professionista con imputazione alle prestazioni d'opera indicate nelle ft. nn. 103 e 94, relative all'asserita esecuzione del contratto del 19/06/18, entrambi i conversanti sono giunti a riconoscere la mancata esecuzione delle prestazioni fatturate, riuscendo, tuttavia, il professionista a convincere l'ex AU a non effettuare il prospettato storno in ragione dell'asserita operatività di una non meglio precisata CP_1 causa esimente a suo favore, costituita dalla mancata ricezione da parte di della documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico (S: “Allora, l'unica cosa che difetta è la famosa 'due diligence', per cui ancora dopo tre volte non ci ha dato i documenti Estra no?... la 103 e la 94, le compensiamo con la 137 e la 138…Questo è la 'due diligence' del lavoro che non s'è fatto no? Che le hai incassate anticipatamente giusto?...Ti mancano i documenti ricordi?”; OR: “…non
33 è stata fatta l'attività…Perché il ha bloccato la trasmissione al mio studio CP_5 dei documenti! Per fare la 'due diligence'! Ma, il pagamento di questa cosa era una roba, che diciamo abbiamo…gestito io e te! In quell'ottica che spero ti ricorderai. Allora (…) Poi questa roba è stata pagata, e che io, diciamo, eh… Per la quale, la…tra virgolette non effettuazione del lavoro, dipende dal fatto che la società non mi ha dato i documenti”); circostanza che pare anche confermata dallo stralcio di registrazione della conversazione telefonica tra la segretaria sig.ra
[...]
e l'AU subentrato, dott. riportata nella Sentenza a pag. 35: “sulla Pt_3 CP_12 new diligence, sui contratti che poi un'ha fatto quasi niente ... quello sulla new diligence, cioè c'era scritto da 2000 parti che ha preso quei guadrini a CP_6 cazzo, un'ha fatto na sega”; e che, unitamente alla considerazione:
✓ della genericità delle prestazioni indicate nel programma negoziale come oggetto dell'incarico;
✓ della sovrapponibilità delle stesse all'oggetto della consulenza generale demandata al dott. con contratto recante data pressoché coeva;
CP_5
✓ dell'inidoneità dell'eventuale mancata ricezione della documentazione a giustificare il pagamento integrale di prestazioni mai effettuate;
consente di ritenere il pagamento imputato a tale prestazione come eseguito nella consapevolezza convergente delle parti non soltanto in ordine all'assenza di un conferimento di incarico pregresso, ma altresì in ordine alla radicale insussistenza di alcuna attività esecutiva di eventuali incarichi illegalmente conferiti verbis; C
- quanto al preteso contratto con l'avv. , invece, la piena prova dell'esecuzione del pagamento a fronte di un incarico totalmente simulato deve essere rinvenuta:
✓ nella dichiarazione spontanea resa all'udienza del 22/06/21 avanti al GUP del Tribunale di Arezzo da parte dello stesso professionista, quale imputato, contenente l'ammissione, expressis verbis, di non avere redatto il parere e di essersi limitato a riportare sulla sua carta intestata un parere redatto da altri, per poi trasmetterlo alla società: confessione, questa, riportata nella Sentenza emessa il 06/07/21 ai danni del convenuto, con valore di attestazione fidefacente del giudice estensore di un fatto avvenuto e di ammissioni effettuate alla sua presenza (pag. 46 sentenza); Con
✓ nella deposizione del teste avv. collaboratrice dello studio (doc. Tes_2
16, pagg. 77, ss.), in base alla quale il parere sull'argomento oggetto del C contratto con , in effetti, era già stato redatto dalla stessa, unitamente all'avv. Con
e trasmesso alla società, dapprima, nel 2017, nell'ambito dell'espletamento di un precedente incarico ricevuto dal CdA all'epoca in carica, e quindi, nel Con novembre 2018, su richiesta dell' odierno convenuto, in considerazione dell'imminente entrata in vigore della Legge di Bilancio 2019, contenente il già citato emendamento al D. Lgs. n. 175/16, al fine di vagliare l'effettiva opportunità di proseguire nelle attività e nei progetti medio tempore elaborati e nelle iniziative intraprese per superare le criticità della Legge IA, tra cui, in particolare, la trattativa per l'acquisizione di GE IE Srl;
✓ nonché nella dichiarazione, resa dalla stessa teste avv. per cui il parere Tes_2 C dell'avv. , a lei sconosciuto prima del processo penale e sottoposto alla sua
34 lettura in sede di sommarie informazioni testimoniali, le risultava identico, per contenuto e caratteri di stampa, a quello dalla stessa redatto per conto della NTr società unitamente all'avv. Più ampiamente, peraltro, una volta accertato e dichiarato (cfr. supra, § b) che gli incarichi sono stati fittiziamente duplicati e che le prestazioni rese e remunerate con espressa imputazione ai contratti di consulenza per specifici e singoli argomenti ben avrebbero potuto e dovuto rientrare tutte nell'unico incarico di consulenza generale (di valore complessivamente superiore, già di per sé, alla soglia di rilevanza di cui all'art. 36 CCP), costituisce inferenza logica necessitata quella per cui il compenso pattuito e versato in relazione all'incarico di natura generale avrebbe dovuto ritenersi omnicomprensivo e, dunque, remunerativo anche delle eventuali consulenze rese in relazione a specifiche tematiche;
conclusione, questa, che, a ben vedere, si risolve, in sostanza, nell'accertamento della natura totalmente simulata non soltanto dei due contratti testé rammentati, bensì di tutti i contratti aventi a oggetto incarichi specifici, e della conseguente natura sine titulo dei versamenti pecuniari, ulteriori e diversi da quelli esecutivi dei contratti di consulenza generale, effettuati con imputazione a dette pattuizioni;
e che può ritenersi corroborata dalla considerazione:
- della mancata presentazione di notule dettagliate contenenti l'esplicazione nel dettaglio delle prestazioni eseguite, da parte dei professionisti: prassi a fronte della quale potrebbe ritenersi esonerato dalla censura di irragionevolezza il pagamento eseguito sulla scorta di richieste di siffatta genericità unicamente nel caso di imputazione del compenso a una prestazione di consulenza generica;
- della mancata espressa contestazione della specifica allegazione, contenuta in atto di citazione, in ordine al mancato espletamento di alcune delle singole prestazioni indicate in fattura (cfr. pag. 17 citazione per il contratto del 01/08/18 con il dott. NT
e pag. 22 per la consulenza relativa al contratto datato 24/05/18 con l'avv. NTr
- dell'incapacità manifestata dal dott. sentito in interrogatorio dalle Parte_1
Autorità inquirenti, di indicare specificamente in cosa fossero consistite le Con prestazioni rese dal consulente legale della avv. al di là di una CP_1 generica disponibilità e di una generica attività di studio e progettuale (doc. 11, pag. 14-15 “Si avvaleva un po' di questa sua capacità nel fare le cose, nel risolvere le cose … però, ecco, il lavoro vero e proprio … ci sono tante mail … mandavo tutto a lui … al bisogno mi rivolgevo a lui. Però non … come dire? Quantificare, al di là di mettere insieme i progetti, dire che l'ha lavorati, dire che ha fatto i contratti, che ha studiato la cosa”); Con
- della stessa dichiarazione dell'avv. nel corso della conversazione telefonica registrata del 08/01/19, per cui lo stesso professionista ha ammesso di non avere svolto alcuna attività su incarico del convenuto, per successivamente CP_1 NT all'avvio della collaborazione della società con il dott. (doc. 47), e dunque nei periodi successivi alle date apposte sui contratti relativi a incarichi specifici;
- della deposizione della teste secondo cui, al di là di una presenza costante in Tes_3 Con assemblea, l'avv. in tale periodo, “Non era prontamente reperibile, era sempre impegnato o comunque sia non era facile parlare con lui, ma soprattutto sono
35 diciamo le dichiarazioni di perché io sì, lo contattavo relativamente, Parte_1 perché comunque i rapporti diciamo più fiduciario, giustamente, era con l'Amministratore Unico, io quindi potevo chiamarlo per farmi mandare l'ordine del giorno, o comunque la sua assistente o magari quando c'era qualche problema, qualcosa di veramente urgente che lo dovevo contattare, però non è direttamente io che.., però.. PUBBLICO che cosa allora.. Testimone_6
– Che non riusciva a contattarlo, che comunque (inc.) si Parte_4 parla comunque sempre degli ultimi periodi..”;
- degli stralci di conversazioni telefoniche da cui trapela l'inconsistenza delle Con prestazioni rese dall'avv. e l'assenza di rapporti diretti dello stesso con il NT personale di ivi compresi il dott. consulente contabile, l'AU pro CP_1 tempore, odierno convenuto, nonché le addette di segreteria Estra e e gli CP_1 organi revisori (pag 5 doc. 54, stralci di conversazioni del 25/05/19 tra il NT convenuto, dott. il sig. e la dipendente Estra sig.ra Parte_1 Parte_3
“Mara chiedi al dell'avvocato RASON… lo dici a me? Ma che sei Pt_5 matta?”; MC: “…io dell'avvocato non ho mai avuto niente l'ho visto (ncb) CP_6
e basta…”);
- delle trascrizioni delle intercettazioni delle conversazioni telefoniche tra la sig.ra e la dott.ssa dipendente della società Ernst & Young, Pt_3 ERona_5 incaricata della revisione contabile di datate 27/05/19 e 14/06/19, in cui le CP_1 Con conversanti commentano il mancato espletamento di attività da parte dell'avv.
“se c'avete ancora il contratto con SO…che gli sparate 13 mila euro ogni tre mesi.. e se non lo fate lavorare… (doc. 47); inidonei essendo, invece, a condurre a diversa conclusione e a fornire la prova dell'effettuazione delle prestazioni fatturate:
- tanto i capitoli di prova per testi articolati dal convenuto nella seconda memoria istruttoria, siccome genericamente formulati, oppure tesi a comprovare attività eseguite dal convenuto e non dai professionisti, e comunque non specificamente riferiti al singolo incarico de quo;
- quanto la relazione di congruità redatta dall'avv. Pasquini, comprovatamente resa non già su un esame diretto della documentazione societaria, bensì sulla scorta di una mera autodichiarazione dei professionisti periziati (cfr. le trascrizioni delle conversazioni telefoniche del 04/06/19 tra l'avv. Pasquini e l'Ass. del Pt_5
, con cui il primo ha chiesto al secondo, allo scopo di redigere il NTroparte_10 Con parere sull'avv. di intercedere presso il professionista onde ottenere “una relazioncina in cui lui dice che le prestazioni svolte in realtà valgono molto di più di quello che lui ha preso… in cui c'è tutta la ricostruzione di quello che ha fatto… viene fuori delle cifre molto alte, che a me m'aiutano a dire che qui va tutto bene, non so se rendo l'idea”). Diversamente opinando, del resto, a fronte della già rilevata inutile e artata duplicazione di incarichi (cfr., supra, § b), si dovrebbe pervenire a ritenere l'incongruità, già in via astratta ed ex ante alla stessa attività esecutiva, degli importi pattuiti e versati rispetto alla stessa entità delle prestazioni d'opera commissionate, e la conseguente irragionevolezza della stessa scelta gestoria di conferimento degli
36 incarichi, da ritenersi pertanto esorbitante sinanco rispetto alla sfera di insindacabilità delle scelte gestorie coperte dalla business judgement rule, e come tale già di per sé causa di esborsi di natura distrattiva: valutazione che, al pari della precedente, condurrebbe comunque all'esito, sostanzialmente identico, di ritenere i versamenti imputati agli incarichi de quibus come comportanti una deminutio patrimonii configurabile alla stregua di danno risarcibile per l'interezza dell'importo versato, senza alcun margine di valutazione, ex post, dell'eventuale utilità apportata dalle prestazioni rese per la società (sul punto, cfr. anche infra § 2.2.). d. Sulle conseguenze delle accertate nullità e/o simulazione assoluta in relazione ai singoli contratti Ciò posto, incontestato il pagamento delle somme indicate nelle fatture riportate in atti da parte del convenuto per gli importi fatturati, e incontestato, altresì, l'ammontare complessivo dell'importo indicato come pagato da parte attrice in atti, è adesso da verificarsi, nel dettaglio, quali conseguenze comportino, rispetto alle fuoriuscite di danaro sociale poste in essere dall'ex AU, le accertate nullità per difetto di forma o per illiceità, o l'accertata simulazione dei titoli giustificativi dei singoli esborsi. In linea generale e di principio, le prestazioni di pagamento di somme pecuniarie eseguite dall'AU sulla scorta di un atto adempitivo di un titolo negoziale nullo o assolutamente simulato risultano prive di un titolo negoziale giustificativo e configurano, pertanto, emolumenti non dovuti nei confronti dell'accipiens, ed esborsi contra ius nei confronti della società titolare del denaro versato, se e nella misura in cui, al relativo versamento, non abbia fatto corrispondenza una prestazione professionale utilmente eseguita in favore della società committente. Donde, al cospetto di una simulazione accertata non soltanto del contratto, ma più ampiamente dell'intero rapporto d'opera intellettuale, comprensivo della relativa fase esecutiva dal lato del professionista:
- la prestazione di pagamento effettuata dall'AU per conto della società soltanto simulatamente committente integra nella sua totalità una condotta distrattiva di danaro sociale e dà luogo a un danno patrimoniale di entità pari all'intero ammontare della somma oggetto di versamento: ciò in quanto il pagamento eseguito sine titulo, in tale ipotesi, si risolve in una fuoriuscita di danaro dalle casse sociali priva di finalità inerenti allo scopo e all'oggetto sociale e, come tale, integra una condotta configurabile in termini di attività di natura distrattiva del patrimonio sociale;
per tale intendendosi ogni contegno di tipo commissivo consistente nell'impiego di beni e risorse del patrimonio della società amministrata che ne comporti la fuoriuscita da tale patrimonio, determinandone un mutamento di destinazione, in vista del soddisfacimento di uno scopo economico diverso da quello impressogli in ragione della sua disponibilità in capo alla società, ossia per finalità diverse da quelle inerenti alla realizzazione dell'oggetto sociale o, comunque, al fine di avvantaggiare soggetti diversi dalla società stessa (Tribunale di Milano, Sez. Imprese, Sent. 07/03/17);
- peraltro, affinché la distrazione di somme, costituente già di per danno-evento ingiusto, integri altresì un danno-conseguenza patrimoniale risarcibile, occorre la prova, a carico di parte attrice, della ricorrenza del nesso di causalità c.d.
37 “giuridica” tra tale evento dannoso e la deminutio patrimonii sociale, inverantesi allorquando il depauperamento sociale costituisca una conseguenza ineluttabile con l'ordinaria diligenza del versamento sine titulo, circoscrivendosi il perimetro del danno risarcibile al solo esborso di somme non altrimenti ripetibili direttamente dal relativo accipiens mediante l'attivazione diligente della società attrice per il relativo recupero secondo le norme disciplinanti l'istituto della ripetizione di indebito oggettivo;
- orbene, nell'ipotesi in esame, l'evidenza dell'irrecuperabilità aliunde della somma indebitamente versata al professionista, e dunque della sussistenza del danno- conseguenza risarcibile, deve ritenersi sussistente, dovendosi escludere la ripetibilità del pagamento, ai sensi dell'art. 2035 c.c., nei confronti dell'accipiens, a fronte della contrarietà della sua effettuazione, da parte del solvens, a norme imperative integranti principi di ordine pubblico e, come tali, rientranti nella nozione lata di “buon costume”, non esaurentesi, come noto, al cospetto di prestazioni contrarie alle regole della morale sessuale o della decenza, ma comprensiva di quelle contrastanti con i principi e le esigenze etiche costituenti la morale sociale in un determinato ambiente e in un certo momento storico (ex multis, Cass. n. 16706/20): ciò in quanto, nell'ipotesi di specie, connotata dalla simulazione assoluta di un rapporto d'opera professionale esclusivamente finalizzata a precostituire un titolo di pagamento di somme provenienti da finanziamenti di soci pubblici effettuato per ragioni non inerenti a scopi sociali e in realtà collegate a motivazioni personali dell'AU già di per sé non meritevoli di tutela (debiti di riconoscenza e strategie di imbonimento della stampa), l'operatività della regola della soluti retentio deriva dall'avere l'effettuazione di detto pagamento integrato una condotta penalmente rilevante quale delitto di peculato, specificamente offensivo, oltreché del patrimonio privato della società erogante, anche del patrimonio pubblico dei soci finanziatori, e più ampiamente del bene di interesse generale costituito dal buon andamento e dall'imparzialità della PA, come anche accertato con efficacia di giudicato dalla Sentenza di condanna emessa ai danni del convenuto in data 06/07/21 dal GUP del Tribunale di Arezzo. Ma a conclusioni equivalenti, nel senso della non debenza a carico della società di alcuna delle somme versate in pagamento ai professionisti, deve, del resto, pervenirsi, ancorché all'esito di un differente percorso argomentativo, con riguardo ai pagamenti eseguiti dal convenuto con il denaro della società attrice in esecuzione dei contratti d'opera professionale di cui sia stata accertata la nullità per difetto di forma, o per violazione delle norme in tema di affidamento dei contratti pubblici, pur al cospetto della prova dell'avvenuto effettivo svolgimento del rapporto mediante esecuzione di prestazioni intellettuali da parte dei professionisti remunerati:
- costituisce, infatti, principio condivisibile più volte espresso dal SC quello per cui le regole in tema di evidenza pubblica rientrano nel novero delle norme imperative o di ordine pubblico, in quanto tese a presidio di interessi di ordine generale (Cass. n. 3672/10); e vieppiù dovrà ritenersi configurata la violazione di norme imperative inderogabili allorquando, come nel caso di specie, l'elusione della disciplina in tema di evidenza pubblica sia stata preordinata alla conclusione di un contratto
38 tramite il quale si è inverata la consumazione di una fattispecie penalmente rilevante sanzionata a tutela di beni giuridici di natura pubblicistica quali il buon andamento e l'imparzialità della PA, nonché l'integrità del patrimonio di enti pubblici;
- del pari, devono ritenersi partecipi della natura di norme imperative inderogabili le regole che prescrivono la forma scritta ad substantiam per i soggetti destinatari della disciplina in tema di contratti pubblici di cui al CCP (Cass. ord. n. 1284/25), trattandosi, come già osservato, di norme poste a tutela dell'ente e della generalità dei consociati, “quale principio generale finalizzato al controllo istituzionale e della collettività sull'operato dell'ente pubblico (territoriale) e, quindi, funzionale all'esigenza di assicurare l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione”;
- ora, in linea generale, nei rapporti con una stazione appaltante pubblica (o soggetti alla stessa assimilati), come noto, dalla nullità del contratto discendono, quali conseguenze, la non debenza, da parte della stazione appaltante, di compensi a favore del privato contraente e la natura indebita di pagamenti eseguiti in base a tale titolo nullo per conto della committente con denaro sociale: donde, a seguito della dichiarazione di nullità del contratto già eseguito ancorché in parte qua, sorgono a carico delle parti committente e professionista reciproche obbligazioni restitutorie, regolate dalla disciplina sulla ripetizione dell'indebito oggettivo (artt. 2033, ss. c.c.), salvi i casi, individuati ex lege, di irripetibilità delle prestazioni, tra cui rientra quello, già esaminato, di prestazione contraria al buon costume di cui all'art 2035 c.c.;
- un limite a tale affermazione è posto, nondimeno, dalla conservazione del diritto in capo al prestatore d'opera a ottenere, ai sensi delle norme in tema di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c., un indennizzo di ammontare inferiore al compenso pattuito, e da quantificare nei limiti del minore importo tra il vantaggio conseguito dalla committente e la diminuzione patrimoniale subita dal professionista per l'esecuzione della prestazione (cfr. Cass. n. 35480/22 per Co l'ipotesi di prestazioni professionali in favore di in assenza di valido contratto scritto;
cfr. anche Cass n. 12702/19; Cass. n. 14329/19): indennizzo che, se di regola dovrà essere posto direttamente a carico della persona fisica che ha conferito al prestatore l'incarico in via informale in violazione di legge, dovrà peraltro essere sostenuto dalla stessa committente per l'ipotesi di riconoscimento formale e ufficiale ex post, da parte sua, dell'obiettiva utilità a suo vantaggio della prestazione resa (Cass. n. 12943/25);
- donde, in ipotesi di esecuzione di prestazione professionale fondata su un conferimento di incarico affetto da nullità, si pone in linea di principio come necessaria la valutazione ex post dell'utilità effettiva conseguita e riconosciuta, per effetto della ricezione della prestazione informalmente affidata, per la committente, dacché:
✓ in ipotesi, e nei limiti, del c.d. utiliter coeptum, l'esborso per compenso non costituirà danno risarcibile, in quanto corrispondente a un beneficio conseguito dalla danneggiata in forza della prestazione ricevuta, operando, dunque, nella
39 delimitazione del danno-conseguenza, il principio della compensatio lucri cum damno;
✓ per contro, in caso di mancata utilità conseguita dalla prestazione pur eseguita, oppure per la porzione di esborsi esorbitante l'indennizzo spettante al professionista e parametrato a tale utilità, la persona fisica che, in nome della società, abbia autorizzato con dolo o colpa la stipula del contratto in violazione delle norme di evidenza pubblica o di forma, dando luogo a un contratto nullo, dovrà rispondere verso la società del danno costituito dalla deminutio patrimonii sociale nella misura corrispondente al pagamento, o alla parte di pagamento eccedente l'arricchimento ingiustificato della società beneficiaria della prestazione resa in assenza di valido contratto;
- peraltro, nello specifico caso di specie, vale, a opinione del Collegio, a esonerare dalla verifica dell'utiliter coeptum, il principio per cui nessun diritto all'indennizzo può maturare in capo al prestatore d'opera ex art 2041 c.c., laddove il difetto ab origine del titolo negoziale derivi da violazione di norma imperativa o da contrasto con l'ordine pubblico, ponendosi, in tal caso, un giudizio di disvalore, o di incompatibilità di fondo con l'ordinamento, circa la spettanza al prestatore di un diritto a conseguire un ristoro, in nome dell'esigenza preminente di evitare la frode alla legge e comunque l'aggiramento di norme indisponibili, poste a tutela di interessi generali (Cass. n. 33954/23; Cass. n. 13203/23; Cass. n. 14120/20; Cass. n. 8683/19); principio, questo, affermato con riguardo alle ipotesi di contratti affetti da causa illecita, o costituenti il mezzo per eludere una norma imperativa, o sorretti da un motivo illecito comune alle parti, secondo quanto previsto dagli artt. 1343-1345 c.c., e da ritenersi operante per le ipotesi di violazioni di norme in tema di evidenza pubblica sanzionate con la nullità del contratto, così come della prescrizione di forma scritta ad substantiam, a fronte delle finalità istituzionali cui le disposizioni violate risultano tese, tali da escludere che, in ipotesi di relativa violazione, il diritto alla prestazione sia riconosciuto a priori dall'ordinamento, pena altrimenti l'aggiramento di norme indisponibili e poste a tutela di interessi generali (Cass. ord. n. 1284/25, che ha rimesso la questione alle SSUU, a fronte della sussistenza di un contrasto giurisprudenziale sul punto);
- e a identiche conclusioni, a ogni buon conto, dovrebbe pervenirsi anche volendosi optare per la tesi contrapposta secondo cui ben potrebbe maturare in capo al prestatore il diritto a conseguire un indennizzo per ingiustificato arricchimento proprio nei casi di esecuzione della prestazione sulla base di contratti con la PA (o soggetti assimilati) affetti da nullità per difetto di forma scritta ad substantiam o per violazione delle norme che regolano la procedura finalizzata alla sua stipulazione, (Cass. n. 7178/24; SSUU, n. 33954/23, in obiter dictum):
✓ in proposito, ritiene infatti il Collegio di aderire all'opinione invalsa nella prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità per cui, a fronte dell'allegazione di un addebito di distrazione da parte dell'attore – purché dotata di un sufficiente grado di specificità – incombe sull'amministratore convenuto l'onere di fornire la prova liberatoria del suo adempimento, consistente nella dimostrazione della destinazione dei beni e della liquidità già presenti nel
40 patrimonio e non rinvenuti dall'organo gestorio o liquidatorio subentrato all'estinzione di debiti sociali o, comunque, a scopi coerenti con l'oggetto sociale e le finalità perseguite nell'esercizio dell'attività di impresa, con la conseguenza che dalla mancata dimostrazione potrà essere legittimamente desunta la prova della distrazione o dell'occultamento dei predetti beni (cfr., ex multis, Tribunale di Napoli, Sez. Imprese, 12/06/23, Tribunale di Catanzaro, Sez. Imprese, 23/02/23 Tribunale di Milano, Sez. Imprese, 06/04/22; Cass. SSUU n. 9100/15; nonché, in obiter dictum, Cass. n. 12567/21);
✓ trasponendo il principio all'ipotesi di specie, dunque, incombeva su parte convenuta l'onere, anzitutto, di eccepire la compensatio lucri cum damno, nonchéquellodella prova del conseguimento, da parte della società, per effetto della ricezione della prestazione d'opera, di un'obiettiva utilità tale da compensare, in tutto o in parte, gli effetti del depauperamento provocato dalla fuoriuscita di danaro dalle casse sociali, siccome operante quale causa di esclusione, o quantomeno di riduzione dell'entità del danno arrecato al patrimonio sociale dall'esborso sostenuto sine titulo e irripetibile, per la società solvens, direttamente dal prestatore accipiens, in ragione della già rilevata operatività della regola della soluti retentio determinata dalla contrarietà al buon costume del pagamento eseguito in adempimento di un contratto stipulato contra legem e, per giunta, nell'ambito del compimento di una fattispecie penalmente rilevante;
non potendo detta circostanza, qualificabile in termini di aliunde perceptum, essere posta a carico del danneggiato in quanto fatto impeditivo del diritto al risarcimento (ex multis, Cass. n. 1636/20);
✓ sennonché, detta allegazione non risulta effettuata avendo, anzi, proprio il convenuto ammesso espressamente che, sebbene gli incarichi conferiti ai due professionisti, valutati in una prospettiva ex ante al momento del relativo conferimento, si ponessero come effettivamente funzionali al programma di riaccentramento di funzioni che egli, quale AU neo-insediato, intendeva intraprendere, nondimeno, in un'ottica ex post, nessuna utilità è stata conseguita, per la società, dalle prestazioni pur in concreto eseguite dai professionisti – e ciò, a suo dire, a cagione dell'abbandono immotivato, da parte del suo successore, dei progetti da lui elaborati e dei percorsi intrapresi, nonché del mancato appoggio ricevuto dall'assemblea, rivelatasi renitente all'approvazione sia del bilancio, con relativa relazione accompagnatoria, che del piano industriale, anche sulla scorta dell'impulso negativo ricevuto dal Collegio Sindacale: condotta, questa, che vale, quantomeno, quale rinuncia per facta concludentia all'eccezione di compensatio lucri cum damno;
✓ del resto, è pur vero che il c.d. “aliunde perceptum”, non costituendo oggetto di eccezione in senso stretto, è tuttavia suscettibile di rilievo d'ufficio da parte del giudice se le relative circostanze di fatto risultano ritualmente acquisite al processo (Cass. n. 30330/19), e che, parimenti, quella di compensatio lucri cum damno costituisce un'eccezione in senso lato, non integrante la deduzione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato, ma una mera difesa in ordine all'esatta entità globale del
41 pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato, ed è, come tale, rilevabile d'ufficio dal giudice il quale, per determinare l'esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio (Cass. n. 23588/22; n. 26757/20; n. 991/14); ma è d'altro canto da osservarsi che: i. in linea generale, a differenza della valutazione sulla ragionevolezza della stessa scelta gestoria di conferimento dell'incarico, rilevante al fine di verificare la sua ricomprensione o meno all'interno dell'area di insindacabilità nel merito delle decisioni imprenditoriali (c.d. “business judgement rule”), e da compiersi ex ante, con riferimento al momento stesso del conferimento dell'incarico, l'indagine sull'oggettiva utilità conseguita dalla società dalla ricezione delle prestazioni professionali affidate in base a incarichi nulli deve, invece, essere compiuta ex post rispetto al momento esecutivo e alla produzione dei relativi effetti, e precisamente alla data della verificazione del danno-conseguenza risarcibile dato dal pagamento eseguito, al netto degli eventuali benefici conseguiti dall'illecito per il patrimonio del danneggiato;
ii. inoltre, mentre al cospetto di un contratto d'opera valido ed efficace, l'eventuale inutilità dell'incarico, integrando un fatto costitutivo dell'addebito di irragionevolezza, costituirà fatto la cui prova rientra nell'onere attoreo, per contro, in ipotesi di pagamento di corrispettivo imputato all'esecuzione di un contratto illegale e inefficace, posto che l'intero pagamento, lungi dal configurare un corrispettivo, determina una deminutio patrimonii contra ius, è l'eventuale utilità della prestazione comunque resa e remunerata a configurare un fatto impeditivo, in tutto o in parte, dell'insorgenza del diritto al risarcimento, onde la relativa dimostrazione sarà a carico della parte convenuta;
iii. e ancora, a differenza della valutazione in ordine all'inutilità ex ante di un incarico conferito con contratto valido ed efficace, inscindibile dalla disamina dei restanti elementi costitutivi oggettivi e soggettivi dell'addebito di scelta gestoria irragionevole, l'indagine sull'eventuale utilità ex post dell'opera prestata, quale fatto limitativo del danno-conseguenza risarcibile costituito dal pagamento indebito e irripetibile di prestazioni eseguite in adempimento di un contratto illegale, dovrà prescindere da qualsivoglia valutazione in ordine all'imputabilità a carico dell'autore del conferimento dell'incarico delle ragioni per le quali la prestazione si sia eventualmente inutile per la società, operando detto elemento sul piano del mero nesso di causalità giuridica tra evento contra ius e danno-conseguenza risarcibile;
iv. ciò posto in via di principio, nell'ipotesi di specie, come già osservato, lo stesso convenuto ha confessoriamente ammesso l'assenza di qualsivoglia utilità, ex post, delle prestazioni professionali rese, irrilevante essendo, ai fini che qui occupano, l'ascrizione delle ragioni di tale inutilità a scelte riferibili all'organo assembleare, o al nuovo organo gestorio, o a sopravvenienze normative;
42 v. a ben vedere, anzi, proprio la circostanza della mancata approvazione della relazione al bilancio e del piano industriale da parte dell'assemblea dei soci vale a escludere la ricorrenza in concreto di un'ipotesi di formale riconoscimento dell'utiliter coeptum da parte della committente idonea a trasferire dal convenuto, quale autore materiale dell'invalido conferimento di incarico, alla società, quale destinataria della prestazione professionale, l'eventuale obbligazione di indennizzo per arricchimento ingiustificato ex art. 2041 c.c.; vi. a ogni buon conto, anche procedendosi a una disamina officiosa delle emergenze ex actis – come, appunto, imposto dalla natura di eccezione in senso lato della compensatio lucri cum damno - nessuna delle prestazioni rese dai due professionisti di cui sia presente la prova in atti risulta avere sortito la benché minima utilità per la società committente:
• le prestazioni di consulenza generale e assistenza continuativa contabile, invero, pur in astratto apportatrici di utilità alla società (benché minima, in considerazione del ridotto organigramma e della pressoché totale assenza di lavoratori dipendenti e di struttura aziendale), risultano in concreto non essere state materialmente rese sino al dicembre 2018, ossia sino alla stessa epoca in cui sono avvenute le fatturazioni e i pagamenti, attesa la NT CP_1 mancata ricezione, da parte del dott. da parte di , della documentazione contabile necessaria per l'espletamento dell'incarico, come confermato dalla deposizione della teste (doc. 16 convenuto, Tes_3 NT pag. 30), dalla stessa autorelazione del dott. (doc. 12 convenuto, pag. 2) e dalla risposta resa dal convenuto all'interrogatorio davanti al PM (doc. 11 attrice, pag. 50);
• al di là della mera tenuta della contabilità, del resto, come confermato dalla deposizione del teste Sindaco di uno dei Comuni soci (doc. Tes_7 NT 17, pag. 13), l'attività del dott. intervenne nella fase dell'elaborazione dei progetti (p. es., il c.d. business plan) e della relativa esposizione ai Comuni in sede assembleare;
sennonché, detti progetti rimasero “sulla carta”, fermi alle fasi di preparazione e relativa illustrazione mediante descrizione sommaria ai soci;
• minima risulta l'attività effettivamente e comprovatamente prestata dal commercialista in relazione alla stipula della Convenzione con l'Università di Siena relativa all'attività di videosorveglianza: sebbene, infatti, come confermato dal teste prof. il contatto tra e Tes_8 CP_1 il dipartimento universitario fosse stato determinato da un impulso del professionista, già noto nell'ambiente universitario in ragione di suoi interventi quale relatore autonomo in seminari tenuti in epoca precedente a quella della relazione con la committente, d'altro canto, l'apporto fornito dal medesimo all'evolversi del rapporto tra le parti si è esaurito nell'intermediazione, nella promozione e nella successiva partecipazione agli incontri tra il personale universitario e gli organi di – CP_1 laddove, invece, nessun contributo risulta essere stato materialmente
43 NT fornito dal dott. alla stesura del documento recante il testo della Convenzione, predisposto interamente dal Dipartimento sulla base di uno schema-tipo a disposizione dell' , compilato nelle parti tecniche dal Pt_6
Capo-dipartimento e, quindi, approvato dal Direttore, così come nessuna attinenza con tale Convenzione risultava sussistere rispetto al progetto, mai realizzato, di uno spin off universitario, collegato, invece, ad alcuni NT precedenti seminari tenuti dal dott. a titolo personale ad aprile 2018, prima dell'approccio tra e l'Università; e in ogni caso, detta sia CP_1 pure minima attività si è rivelata priva, ex post, di utilità per la società, e ciò non soltanto in ragione della mancata sottoscrizione da parte di della Convenzione, e della mancata realizzazione di alcuno spin CP_1 off universitario (l'unico spin off comprovatamente realizzato essendo quello posto in essere, successivamente alle dimissioni del sig. Parte_1 tra la Facoltà e il privo di attinenza con la NTroparte_10
Convenzione con , ma anche, e ancora prima, a fronte della CP_1 natura del documento elaborato e rimasto lettera morta, consistente in un mero accordo-quadro recante dichiarazioni di reciproci comuni intenti, necessitante comunque (quand'anche sottoscritto) di contratti attuativi per la relativa operatività (circostanze, queste, tutte confermate dalle deposizioni dei testi e rispettivamente Capo Dipartimento Tes_9 Tes_8 sottoscrittore della convenzione e Professore Ordinario relatore del progetto, diretto interlocutore con e responsabile dell'estensione CP_1 dello schema di convenzione doc. 27 attrice;
doc. 18, convenuto, pagg. 50, ss.);
• come già accertato (cfr., supra, § c.), in merito alle prestazioni Con effettivamente rese da parte dell'avv. le prove in atti consentono di ritenere dimostrata, sotto il profilo della consulenza e dell'assistenza legale continuativa generale, unicamente la presenza costante del consulente e della sua collaboratrice, avv. alle assemblee di tenutesi Tes_2 CP_1 nel numero di tre-quattro sedute l'anno, in funzione di verbalizzante e di revisore dell'ordine del giorno predisposto dalla segretaria sig.ra Tes_3
(come dalla stessa confermato nella propria deposizione): attività, queste, che ben avrebbero potuto essere svolte, gratuitamente, da qualsiasi partecipante all'assemblea, siccome non richiedenti una specifica competenza professionale e, come tali, neppure rientranti nel novero di quelle oggetto dell'incarico conferito;
• quanto, invece, alle prestazioni svolte in relazione a specifici progetti, in relazione alla trattativa per l'acquisizione di GE IE (oggetto NT di specifici incarichi conferiti al solo dott. e fittiziamente datati 01/08/18 01/09/18), dal carteggio prodotto in atti risultano esclusivamente l'invio già ad aprile 2018 di una bozza di manifestazione di interessi da Con parte dell'avv. al sig. (docc. 20, 21 convenuto), nella quale si Parte_1 prevedeva il futuro svolgimento di una due diligence da espletarsi tra il 10/05/18 e il 09/06/18 e di fatto esauritasi in una perizia di stima (doc. 23
44 Con convenuto) inviata dall'avv. al sig. in data 20/09/18, e in Parte_1 NT un'analisi dei soli bilanci pubblicati compiuta dal dott. in data 21/09/18 senza alcun ulteriore accesso agli atti della società le cui quote erano oggetto di trattativa: documentazione, questa, da cui si evince, in NT effetti, come il conferimento di incarico ad hoc al dott. si risolvesse, con la sola eccezione della condotta analisi di bilanci, in attività inutilmente commissionata, in quanto già in effetti svolta mesi addietro dall'altro professionista, e come, comunque, le prestazioni di entrambi i professionisti si siano arrestate a uno stadio ancora embrionale della trattativa;
inoltre, e a ogni buon conto, l'intera attività prestata si è rivelata priva di alcun apporto utile per la società, atteso che, come pacifico, e come reso noto dal novembre 2018 (come confermato dalla teste avv.
ai professionisti, all'AU e ai soci, un emendamento posto dalla Tes_2
Legge di Bilancio 2019 avrebbe reso non più necessaria l'acquisizione delle quote di GE IE onde evitare la dismissione delle partecipazioni imposta dalla Legge IA, e inoltre, una decisione del Consiglio di Stato, pubblicata in data 04/12/18, avrebbe reso l'intero progetto di trasformazione in organismo in house giuridicamente irrealizzabile (cfr. deposizione doc. 16 convenuto, pag. 62) - Tes_10 ragioni per cui il progetto di acquisizione, su concorde decisione dell'organo amministrativo e gestionale, fu abbandonato;
• parimenti è a dirsi con riguardo al progetto relativo alla convenzione tra e Pronto Strade: anche in questo caso, dalle deposizioni CP_1 testimoniali dei testi e (rispettivamente, e Tes_11 Tes_12 C.F._2 referente del progetto per Pronto Strade) emerge come l'attività espletata Con dall'avv. sia stata in effetti di minima entità, non essendo intercorsa una vera e propria interlocuzione mediante trattativa o negoziazione sul contenuto dell'accordo, e avendo il professionista, per conto di CP_1 semplicemente predisposto in via unilaterale la bozza poi sottoscritta, limitandosi a celebrare un unico incontro con la controparte e ad apportare modifiche minimali per personalizzare un modello standard di convenzione tra Comuni ed enti analoghi, pubblicato sul sito di Pronto Strade e agevolmente reperibile sui siti dei Comuni e di enti analoghi operanti nel settore, ossia al mero svolgimento di un incombente che in effetti, al pari delle verbalizzazioni in assemblea, non necessitava delle competenze di un professionista legale (cfr. deposizioni doc. 18 convenuto, pagg. 67, ss.; in particolare, a pag. 91: “non ci vuole chissà quale giurista per fare una convenzione che esiste in tutta Italia”); inoltre, e soprattutto, gli effetti di tale attività si sono rivelati di insussistente impatto nei confronti tanto della società, quanto dei Comuni soci, consistendo l'accordo in un mero manifesto volto a pubblicizzare presso i Comuni la possibilità di sottoscrivere convenzioni con Pronto Strade, di per sé privo di efficacia vincolante per i singoli Comuni (che avrebbero dovuto a loro volta sottoscrivere un'altra convenzione direttamente con
45 l'Ente, onde fruire dei suoi servizi) e per la stessa priva di CP_1 mandato a incaricare l'Ente di fornire servizi di pronto intervento per conto dei suoi soci (come anche rammentato dal convenuto in sede di interrogatorio: “era un progetto debole…”) e non avendo fatto seguito a tale accordo la sottoscrizione di alcun analogo contratto tra i Comuni soci e l'Ente di soccorso stradale (in un solo caso, il Sindaco di un Comune ha contattato l'Ente per un singolo intervento, senza poi, tuttavia, instaurare alcun rapporto convenzionale stabile);
• egualmente, in relazione al progetto Sportello Europa, al di là della deposizione del teste avv. (doc. 16 convenuto, pagg. 79, 80), che Tes_2 ha genericamente operato riferimento a un'attività di studio di normativa, nessun riscontro può reperirsi in atti in merito alla prestazione effettivamente resa, risultando, anzi, dalla lettura della deposizione del teste (doc. 18 convenuto, pag. 89), come gli unici incontri con Tes_12 studio della progettazione su bandi europei effettivamente tenuti avessero Con visto come protagonista non l'avv. per tale incombente remunerato, NT bensì il dott. invitato con il sig. presso lo studio , in Parte_1 Pt_7
Roma, e verterono su progetti non ricompresi nell'odierno thema Con decidendum: donde la superfluità dello stesso affidamento all'avv. di una consulenza legale sui programmi di finanziamento e, in ogni caso, la mancanza di utilità delle attività eventualmente realizzate in tale senso, avendo i Sindaci dei vari Comuni soci, escussi sul punto, dichiarato che il progetto non sarebbe mai decollato, e che i medesimi erano già in grado di ricevere le informazioni necessari sui bandi europei attraverso apposite newsletters dedicate e gratuite (cfr. doc. 36 attrice).
2.2. Sulla censura di irragionevolezza Fermo quanto sin qui esposto, che già costituisce, di per sé, argomento idoneo e dotato di portata autosufficiente e di autonoma ratio essendi rispetto all'accertamento di piena fondatezza delle domande attoree, è appena il caso di osservare, ad abundantiam, come a identiche conclusioni in ordine alla natura meramente distrattiva degli esborsi effettuati con denaro sociale per il pagamento dei compensi ai professionisti in esame, potrebbe pervenirsi seguendo l'ulteriore percorso alternativo prospettato dalla parte attrice in aggiunta a quello sin qui illustrato e ritenuto condivisibile dal Collegio:
- se è pur vero, infatti, che, in linea astratta e di principio, la decisione di affidamento di un incarico professionale a consulenti rientra nella sfera delle scelte gestorie insindacabili nel merito, nei limiti della relativa ragionevolezza, secondo la regola della business judgement rule, in forza della quale il giudizio sulla diligenza dell'amministratore nell'adempimento del proprio mandato non può mai investire il merito delle scelte di gestione, o le modalità e le circostanze di tali scelte, ancorché connotate da profili di rilevante alea economica, ma deve limitarsi alla valutazione della diligenza dimostrata nell'apprezzamento preventivo dei margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere e alla verifica dell'eventuale omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni normalmente richieste in relazione a quella
46 determinata tipologia di scelte, fermo comunque restando il limite costituito dalla necessaria ragionevolezza, da valutarsi ex ante (ex multis, Cass. n. 15470/17);
- è se è altrettanto vero che, nel caso di specie, secondo una valutazione ex ante, al di là delle ipotesi di contratti comprovatamente simulati (cfr. supra, § 2.1.c.), alcuni incarichi risultano effettivamente affidati (anche volendosi prescindere dalle modalità e, in relazione alle consulenze legali, dalle ragioni di selezione dell'incaricato) ed effettivamente, ancorché in misura ridotta rispetto al fatturato, espletati, e gli incombenti oggetto di incarico apparivano come dotati in via astratta di inerenza rispetto all'oggetto sociale;
- è d'altro canto da ritenersi in concreto superato il limite della manifesta irragionevolezza in relazione:
✓ non soltanto a tutti gli incarichi superflui ex ante in quanto meramente duplicati (in relazione ai quali, comunque, a ben vedere, appare più corretto concludersi addirittura nel senso della totale simulazione dello stesso conferimento: cfr., amplius, supra, §
2.1.c.) e/o non rispondenti a prestazioni effettivamente eseguite;
✓ e non soltanto a quegli incarichi rivelatisi carenti di qualsivoglia funzionalità rispetto agli specifici fini sociali come illustrati dal convenuto negli atti di indirizzo e nel piano industriale pacificamente esposti in assemblea e sottoposti CP_1 all'approvazione dei soci e degli organi di controllo (autonomizzazione da , nonché riaccentramento della diretta funzionalità nell'erogazione dei servizi): il riferimento corre, in particolare, alle consulenze relative alla realizzazione del Progetto Europa per l'informazione dei Comuni sui bandi per finanziamenti europei, o alla convenzione manifesto Pronto Strade, entrambi privi di attinenza con gli obiettivi del già citato business plan (doc. 6);
✓ ma altresì, per tutti gli incarichi conferiti, già per il solo fatto del relativo conferimento, al cospetto: i. di un'evidente sproporzione tra le prestazioni commissionate e rese e il compenso per le stesse pattuito, complessivamente pari, per i tre professionisti, nell'arco del solo anno 2018, a dieci volte la cifra che sarebbe stata sborsata, per lo stesso arco temporale di riferimento e in relazione alle stesse condizioni di ridotti organigramma e struttura CP_1 aziendale, al personale distaccato di per lo svolgimento del medesimo servizio che i professionisti incaricati hanno mirato, nelle intenzioni Con dell' a sostituire;
sproporzione la cui entità non può essere giustificata a fronte della maggiore competenza tecnica e del possesso da parte degli incaricati di titoli di abilitazione professionale, o dall'intento dell'ex AU di CP_1 commissionare loro, oltre alle mansioni già spettanti al service , anche prestazioni di supporto alla realizzazione di alcuni progetti in vista della realizzazione del programma di affrancamento dalla partecipata e di trasformazione di in multiutility, vertendo perlopiù le prestazioni CP_1 comprovatamente eseguite e commissionate in attività che ben avrebbero CP_1 potuto essere espletate da soggetti meno qualificati quali i dipendenti che finora le avevano svolte, ed esaurendosi le prestazioni ulteriori e
47 diverse nel supporto a un numero limitato progetti e alla sola fase iniziale e preparatoria dei relativi elaborazione e svolgimento;
ii. della pattuizione nei contratti di consulenza (volendosi prescindere dalla sopra effettuata valutazione di nullità effettuata in ordine ai medesimi) di condizioni economiche inique, quali, esemplificativamente, il calcolo per un semestre della spettanza dell'importo pattuito per un anno nel contratto NT del 01/06/18 con il dott. o la previsione di penali manifestamente eccessive come, sempre nel medesimo contratto, quella che prevedeva a carico della società il pagamento di un importo quasi pari a quello annuo per il recesso anticipato della sola committente;
- inoltre, e in ogni caso, anche al di là del conferimento, deve valutarsi come contrario a ogni ragionevolezza, e come tale integrante mero fatto dannoso, al di là di ogni valutazione inerente agli incarichi conferiti e alle prestazioni effettuate, il pagamento dei compensi ai professionisti in concreto eseguito, siccome:
✓ effettuato su mera fatturazione, in assenza di notula dettagliata descrittiva delle prestazioni;
✓ eseguito per intero, nei casi di contratti di durata, già prima della relativa scadenza;
✓ affetto da macroscopici errori commessi nel calcolo delle spettanze indicate in Con contratto (per es., i contratti del 9/11/17 con l'avv. indicanti un importo complessivo annuo inferiore e diverso dalla somma degli importi trimestrali), o nella fatturazione di spettanze maggiori rispetto al compenso pattuito (si pensi alle fatturazioni di cinque trimestri all'anno, sempre in relazione ai due contratti Con 09/11/17, in favore dell'avv. , o addirittura eseguito per importi superiori a quanto fatturato (il riferimento corre al comprovato pagamento in favore del NT dott. di un importo di euro 144.487,64 per il 2018, addirittura superiore a quello fatturato per lo stesso periodo, pari a euro 122.936,9, come confermato dalle schede contabili in atti e dalla deposizione del teste dott. CP_19 componente del Collegio Sindacale in carica all'epoca dei fatti): lo stesso convenuto, in effetti, ha ammesso, in sede di interrogatorio, di non avere “rifatto i conti” e di essersi fidato senza accorgersi, per mere leggerezza e trascuratezza, delle fatturazioni in eccesso, senza effettuare controlli sulla correttezza dei calcoli prima di procedere al pagamento (pag. 14 doc. 11 attrice), e tanto vale a consentire di ritenere integrata quella negligenza professionale parametrata al criterio della diligenza qualificata di cui all'art. 1176, comma 2 c.c. che la legge e lo Statuto impongono all'Amministratore di osservare nell'espletamento delle mansioni e nella gestione delle finanze sociali.
3. Sul danno-conseguenza risarcibile 3.1. Sul danno patrimoniale Stante quanto sin qui esposto, le condotte consistenti nel pagamento dei professionisti con denaro sociale, siccome equiparabili ad altrettante distrazioni di somme dal patrimonio sociale, connotate da negligenza, quando non addirittura da dolo, configurano, di per sé, violazioni del dovere generale di conservazione del patrimonio sociale gravante sull'amministratore e integrano una fonte di responsabilità risarcitoria
48 del danno emergente consequenziale arrecato alla società amministrata, consistente, nel caso di specie, in una deminutio patrimonii esattamente commisurata all'ammontare delle somme distratte. Donde, l'importo che il convenuto è tenuto a rifondere alla società attrice corrisponde all'accertato ammanco nelle casse sociali direttamente consequenziale alla condotta distrattiva, complessivamente ammontante alla somma pagata, di complessivi euro 453.170,67, ammontare sul cui pagamento con danaro sociale non è sorta contestazione:
- su tale importo, peraltro, non potrà farsi applicazione della rivalutazione monetaria, coincidendo esattamente nel caso di specie il controvalore monetario del danno con la stessa somma liquida distratta, e idonea essendo già la mera restituzione di tale somma a compensare la perdita costituita dalla deminutio patrimonii: in altri termini,
✓ di norma, laddove, per il fatto imputabile all'autore della condotta dannosa, sia venuta a determinarsi una perdita consistente in un vulnus al patrimonio del danneggiato di natura diversa dalla mera sottrazione di una somma determinata, l'obbligazione insorgente in capo al responsabile del danno costituisce un debito di valore, mirando il risarcimento a porre il danneggiato nella stessa condizione economica in cui si sarebbe trovato se l'illecito (o l'inadempimento) non si fosse verificato, mediante la conversione in una somma liquida del valore economico della deminutio patrimonii di diverso genere: donde la necessità di rivalutazione della somma pari all'equivalente monetario del danno dalla data della verificazione di quest'ultimo, sino alla sua liquidazione giudiziale (ferma, invece, l'applicazione dei soli interessi a far data dalla conversione del valore del danno in moneta liquida per effetto della pronuncia giudiziale);
✓ per contro, qualora il danno emergente consista esattamente nel provocato ammanco di una somma già determinata nel suo ammontare, in violazione di un obbligo contrattuale, così come del generale dovere di neminem laedere, non insorgendo la necessità di compiere l'operazione di liquidazione, consistente nella conversione del danno nel suo controvalore in denaro, l'obbligazione risarcitoria insorgente in capo al responsabile soggiace a un regime assimilabile a quello dei debiti di valuta, dacché il controvalore monetario del danno ingiusto consiste già in una somma liquida: donde all'importo dovuto a titolo risarcitorio saranno applicabili le norme di cui agli artt. 1224 e 1284 c.c., a tenore delle quali sono dovuti i soli interessi legali, ferma la prova, a carico del danneggiato, del maggior danno (Cass. n. 12567/21 in obiter dictum; n. 19769/03; Tribunale di Bologna, Sez. Imprese, 25/10/17, in obiter dictum); prova questa, incombente su parte attrice, nel caso di specie non fornita, essendo mancata, ancora prima, l'allegazione di ulteriori voci di danno-conseguenza, quali, ad esempio, un danno da lucro cessante per mancato proficuo impiego del denaro – ciò in quanto è stata anzitutto omessa l'allegazione delle modalità alternative di impiego delle somme di cui parte convenuta ha provocato la fuoriuscita dal patrimonio sociale e dell'importo aggiuntivo che le stesse, in conseguenza di tale impiego, avrebbero fruttato con certezza o elevata probabilità;
49 - del pari, in assenza di domanda di parte attrice, sulla medesima somma non Co decorrono gli interessi, condivisibile essendo l'opinione invalsa nel per cui, in relazione agli interessi da corrispondere su somme liquide, vige il principio della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (ex multis, Cass. n. 18292/16, in relazione a debiti di valuta nonché, in materia di risarcimento danno da fatto illecito senza distinzione tra somme liquide e illiquide, anche, di recente, Cass. n. 10376/24).
3.2. Sul danno non patrimoniale Venendo, infine, alla disamina delle conseguenze risarcibili di natura non patrimoniale:
- come noto, il richiamo operato dall'art. 2059 c.c. alla risarcibilità del danno non patrimoniale nei soli casi disciplinati dalla legge impone al giudicante di rispettare il principio di tipicità c.d. “attenuata” dalla lettura fornita dal S.C., a tenore della quale il danno non patrimoniale deve essere risarcito, oltreché nei casi previsti dalla legge ordinaria, anche nei casi di lesione grave e rilevante di valori della persona umana costituzionalmente protetti (cfr. Cass. SS.UU. n. 26972/08);
- ciò posto, dunque, la previsione della risarcibilità dei danni non patrimoniali consequenziali a una condotta in concreto lesiva del diritto all'integrità del patrimonio sociale dell'ente attore, lungi dal consentire di ritenere di per sé configurabile un pregiudizio non patrimoniale quale effetto diretto, immediato ed esclusivo della lesione di un diritto patrimoniale, impone la verifica della contestuale idoneità della medesima condotta lesiva a integrare una fattispecie penalmente rilevante, o una lesione di entità superiore alla soglia di normale tollerabilità dell'immagine, o della reputazione, o di altra prerogativa costituzionalmente fondata della società come persona giuridica;
- orbene, costituisce principio ormai consolidato, cui il Collegio ritiene di attenersi, quello che impone di riconoscere, in linea di principio, anche nei confronti delle persone giuridiche e degli enti collettivi, la configurabilità del danno non patrimoniale inteso come conseguenza pregiudizievole della lesione, compatibile con l'assenza di fisicità del titolare, di diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine (Cass. n. 20643/16; n. 19551/23) – ferma comunque restando la necessità dell'allegazione e della prova, a carico di parte attrice, da fornirsi eventualmente anche tramite presunzioni, di una compromissione dell'immagine commerciale, della reputazione, o di altre prerogative costituzionalmente rilevanti configurabili anche in capo a un ente diverso dalla persona fisica: ciò in quanto, come ormai pacifico, tale pregiudizio, pur in astratto liquidabile in via equitativa, non costituisce un mero danno-evento "in re ipsa", bensì un danno-conseguenza che deve comunque essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici (Cass. n. 22396/13; n. 20643/16; n. 12929/07);
- e invero, nell'ipotesi di specie, oltre al danno morale da reato, individuabile a fronte dell'avvenuta condanna passata in giudicato del convenuto per i fatti di causa, ritenuti integranti ipotesi di reato offensivo anche di beni di interesse generale e di ordine non patrimoniale, quali l'imparzialità e il buon andamento della PA, deve
50 altresì rilevarsi come la condotta tenuta dal convenuto, in spregio alle norme sulla rotazione, la trasparenza, la parità di trattamento e la tutela del mercato concorrenziale, oltre ad avere leso gli interessi patrimoniali della società amministrata, abbia al contempo dato causa a ritorni negativi sull'immagine e sulla reputazione dell'ente medesimo, a fortiori in considerazione:
✓ della natura di società interamente partecipata da Enti locali, come tale finanziata da denaro pubblico, di parte attrice;
✓ della tipologia particolarmente screditante di ragioni sottese al conferimento di incarichi al di fuori dalle regole in tema di evidenza pubblica: il riferimento corre, in particolare, alle motivazioni comprovatamente sottese al pagamento Con C effettuato in favore dell'avv. e dell'avv. (prescindendo la disamina del danno non patrimoniale dal fatto dell'avvenuta restituzione delle somme da parte dell'accipiens);
- a dimostrazione delle ripercussioni negative sulla reputazione dell'ente, militano, in particolare:
✓ la produzione dell'intervista e del comunicato ANSA rilasciati dal Sindaco del Comune di Castiglion Fiorentino (doc. 8 convenuto), a dimostrazione dell'eco mediatico della vicenda presso la stampa;
✓ il verbale di assemblea del 04/07/19, in cui i Comuni soci di hanno CP_1 espresso perplessità sul bilancio 2018 e perlopiù non lo hanno approvato, riservandosi azioni di responsabilità e dichiarandosi pronti a uscire dalla compagine in conseguenza del riflesso mediatico negativo della vicenda;
✓ la deposizione testimoniale di alcuni Sindaci dei Comuni soci: (doc. 17 convenuto) – Ma insomma un quadro bellissimo Parte_8 non veniva fuori”; teste pag. 24, doc 17 – Li CP_7 Parte_9 ricordo perché ne ho sentito parlare tanto da quel momento ad oggi, purtroppo i ricordi sono anche condizionati da tutte le chiacchiere che si è sentito su questa vicenda”. Appurata, quindi, l'effettiva sussistenza di una compromissione della reputazione e dell'immagine dell'Ente, ritiene, peraltro, il Collegio che, a fronte della domanda all'uopo avanzata da parte attrice, la richiesta pubblicazione del provvedimento di condanna presso i tre maggiori quotidiani, anche on line, nella Regione Toscana, non possa costituire, già di per sé, adeguato ristoro in forma specifica del danno non patrimoniale, nella sua duplice articolazione di danno morale da reato e danno all'immagine, da privilegiarsi, o da concedersi in alternativa rispetto al risarcimento per equivalente monetario, ove possibile, in ossequio al criterio di priorità sancito dall'art. 2058 c.c.:
- è pur vero, infatti, che l'art. 120 c.p.c., nel momento in cui prevede la possibilità per il giudice di disporre la pubblicazione della sentenza “nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all'articolo 96”, attribuisce alla misura de qua una funzione latu sensu riparatoria (Cass. n. 2087/15, n. 2491/93, SSUU. n. 12103/95; n. 6168/89),
51 - ma è stato d'altro canto evidenziato dal SC come ciò non consenta di ritenere legittima un'operazione di esclusione, o di sottrazione aritmetica, dalla quantificata entità del corrispondente danno risarcibile, di un importo (oltretutto, indeterminato) corrispondente al valore riparatorio insito nella pubblicazione della sentenza;
- ciò in quanto la pubblicazione, pur costituendo, in effetti, una modalità di risarcimento in forma specifica volta ad aggiungersi al risarcimento per equivalente al fine di assicurare, nei casi in cui il giudice la ritenga utile, l'integrale riparazione del danno, al fine di contribuire a rimuovere il discredito gettato su un soggetto e di ricostruire la sua immagine pubblica, può essere disposta “indipendentemente dall'esistenza o dalla prova di un danno attuale, trattandosi di una sanzione autonoma che, grazie alla conoscenza da parte della collettività della reintegrazione del diritto offeso, assolve ad una funzione riparatoria in via preventiva rispetto all'ulteriore propagazione degli effetti dannosi dell'illecito nel futuro (v. Cass. n. 6226/2013, n. 1982/2003, n. 564/1995), a differenza del risarcimento del danno per equivalente che ha funzione reintegratoria di un pregiudizio già verificatosi (v. Cass. n. 12103/1995)” (Cass. n. 1091/16). Donde la ritenuta necessità di concedere:
- oltre alla misura della pubblicazione della sentenza di condanna, costituente, in effetti, opportuno rimedio in forma specifica volto a neutralizzare, almeno in parte, gli effetti screditanti sull'ente suscitati dal clamore mediatico dei risvolti penalistici della vicenda: misura da eseguirsi, in mancanza di specifica diversa individuazione da parte attrice, sui quotidiani maggiormente diffusi nell'ambito locale in cui il discredito provocato dalla vicenda si è diffuso, ossia La IO e CP_29
, oltreché sul quotidiano on line ;
[...] CP_30
- anche il ristoro per equivalente monetario, da quantificarsi, in considerazione dell'estensione della notizia a livello regionale e della notorietà della società danneggiata, costituita dal 1974, e svolgente per decenni il ruolo in esclusiva di concessionaria per la distribuzione del gas nella provincia di Arezzo, nell'importo omnicomprensivo di euro 10.000.
4. Sulle spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM n. 147/22, con applicazione dei valori medi relativi allo scaglione individuato dalla somma oggetto della condanna risarcitoria ai sensi dell'art. 5 DM n. 55/14, per le fasi di studio e introduttiva, e dei valori minimi relativi allo stesso scaglione per le fasi istruttoria e decisionale, in considerazione della natura documentale della causa e del mancato deposito della comparsa conclusionale da parte del convenuto, che ha determinato un ridotto impegno dell'attrice nella redazione della memoria di replica. A tale importo dovrà poi aggiungersi, sempre a carico del convenuto, a titolo di rifusione delle spese relative alla separata definizione della questione pregiudiziale afferente alla chiamata dei terzi, avvenuta con sentenza non definitiva del 26/06/23, un ulteriore importo pari ai valori minimi relativi al medesimo scaglione sopra individuato per la sola fase decisionale, questa soltanto essendo l'attività processuale duplicata in ragione della definizione in via anticipata della questione di rito, laddove, invece, lo studio,
52 l'introduzione e la trattazione della questione devono ritenersi inclusi in quelli relativi alle corrispondenti fasi svolte per l'intero giudizio di merito: ciò in nome
- del principio della soccombenza sulla singola questione di rito, avendo parte attrice aderito alle difese dei terzi chiamati rivelatesi vittoriose;
- nonché del principio di causalità, avendo il convenuto, con la propria chiamata di terzi rivelatasi irrituale, dato causa all'espletamento della duplicata fase decisionale: benché, infatti, la nullità della costituzione in giudizio dei terzi rivelatisi vittoriosi abbia fatto seguito alla revoca di un'ordinanza giudiziale ritenuta affetta da nullità, è da rilevarsi come tale ordinanza, lungi dall'essere frutto di un impulso officioso, sia stata emessa in accoglimento di un'istanza del convenuto a sua volta affetta da inammissibilità, in quanto reiterata in un momento in cui l'esercizio del potere giudiziale sollecitato doveva ormai ritenersi precluso.
PQM
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa:
- condanna il sig. alla corresponsione, in favore di a titolo di Parte_1 CP_1 risarcimento del danno patrimoniale, della somma omnicomprensiva di 453.170,67 euro;
- condanna altresì il sig. alla corresponsione, in favore di a Parte_1 CP_1 titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma omnicomprensiva di 10.000 euro;
- condanna il sig. alla rifusione, in favore di delle spese di Parte_1 CP_1 lite, che liquida in euro 2.484,10, a titolo di spese e in euro 17.255, a titolo di compensi, oltre IVA e CPA come per legge e oltre spese generali forfetarie;
- dispone la pubblicazione della presente sentenza sui quotidiani La IO e Il Arezzo e sul quotidiano on line Arezzo , ponendo le relative CP_29 CP_30 spese a carico di parte convenuta, nelle modalità e nei termini di cui all'art. 120 c.p.c.. Firenze, camera di consiglio del 14/11/25
Il Presidente dott. Niccolò Calvani
Il giudice estensore dott.ssa Linda Pattonelli
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