Sentenza 16 gennaio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/01/2018, n. 1815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1815 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GE AR, nato a [...] il [...] C/Ignoti avverso il DECRETO del 28/04/2015 del Giudice per le indagini preliminari di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Irene Scordamaglia;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. Luigi Birritteri, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ricorre LI IO, per il tramite del proprio difensore, Avvocato Fabiola Maria Losciale, avverso il decreto di archiviazione emesso in data 28 aprile 2015, ai sensi dell'art. 408 cod.proc.pen., dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bologna, nel procedimento a carico di Ignoti R.G. 9085/2014, dolendosi del mancato avviso da parte del Pubblico Ministero della richiesta di archiviazione, ancorché ne avesse fatto istanza, e invocando, pertanto, l' annullamento del provvedimento impugnato per violazione del diritto al contraddittorio nella procedura archiviativa.
2. Il ricorso è fondato.
2.1. In effetti LI IO presentava, in data 25 marzo 2014, denuncia- querela nei confronti di LI MA per il delitto di appropriazione indebita e, nell'atto di integrazione presentato in data 21 maggio 2014, chiedeva espressamente di essere avvisato dal Pubblico Ministero nell'eventualità della richiesta di archiviazione. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bologna, ritenendo che non fosse possibile identificare i responsabili del reato e, comunque, che non emergessero elementi utili per la prosecuzione delle indagini, avanzava richiesta di archiviazione al Giudice delle indagini preliminari dello stesso Tribunale, senza, tuttavia, provvedere alla notifica della richiesta di archiviazione alla persona offesa.
2.2. Tanto evidenziato, occorre ribadire che costituisce jus receptum il principio secondo cui l'omesso avviso della richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta, anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato (Sez. U, n. 29477 del 30/06/2004, Apruzzese, Rv. 228005), determina la nullità del decreto del Giudice delle indagini preliminari, in quanto priva detta parte della facoltà di proporre opposizione (Sez. 3, n. 38745 del 19/05/2016, Pavia, Rv. 267579; Sez. 5, n. 38758 del 25/05/2015, Rv. 265670; Sez. 6, n. 24273 del 19/03/2013, Tonietto, Rv. 255108). Tale nullità può essere fatta valere con ricorso per Cassazione, nel rispetto del termine di cui all'art. 585 cod. proc. pen., decorrente dalla data di effettiva conoscenza del provvedimento che, in mancanza di prova contraria, deve ritenersi avvenuta nella data indicata dal ricorrente (Sez. 3, n. 38745 del 19/05/2016, P.O. in proc. Pavia, Rv. 267579; Sez. 4, n. 49764 del 13/11/2014, Ignoti, Rv. 261172; Sez. 3, n. 11543 del 27/11/2012 - dep. 12/03/2013, Ferrari, Rv. 254743) 3. Alla stregua delle sueposte considerazioni, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna per il corso ulteriore.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna per l'ulteriore corso. Così deciso il 25/10/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia Grazia La alorcia