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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIV, sentenza 14/01/2026, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 272/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
NO SC, Presidente
NO SALVATORE, Relatore
RAITI GIOVANNI ANTONIO GIU, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 347/2024 depositato il 19/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Paterno' - Casa Comunale 95047 Paterno' CT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3434 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4548/2025 depositato il 30/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, con ricorso depositato in data 19.01.2024, ricorre contro il Comune di ER. Più esattamente, con ricorso notificato alla controparte in data 18.01.2024, il ricorrente impugna l'avviso di accertamento n. 3434 del 04.10.2023, notificato in data 23.11.2023, avente ad oggetto l'omesso e/o parziale versamento dell'imposta IMU per l'anno 2018, riferito ad una serie di appezzamenti di terreni agricoli siti nel territorio del Comune di ER, per una richiesta complessiva di euro 29.668,00.
A sostegno del proprio ricorso, in breve, parte ricorrente deduce:
1. il difetto di motivazione dell'atto impugnato;
2. l'illegittimità delle sanzioni applicate le quali non tengono conto del “cumulo giuridico” di cui all'art. 12, co. 5 e 5 bis, del D. lgs. 472/1997 posto che la stessa violazione era stata accertata in precedenza dal
Comune anche in relazione ad annualità IMU antecedenti a quella ora in esame;
3. l'errata determinazione, nel merito, del valore di mercato dell'area.
Il ricorso veniva, tra l'altro, corredato da apposite perizie asseverate a firma del dott. Nominativo_2 e del geom. Giuseppe La Rosa, con la quale si illustravano le asserite molteplici irregolarità (faglie) in cui insiste il fondo di proprietà del ricorrente, tali da comprometterne in concreto l'astratta potenzialità edificatoria.
Sulla scorta di detti motivi il ricorrente ha chiesto:
- disporsi l'annullamento dell'atto impugnato;
- rideterminare, sulla base delle perizie tecniche allegate e/o eventuale consulenza tecnica d'ufficio da disporre, il valore corrente di mercato del terreno, valutato dai periti di parte nell'importo massimo di euro 610.000,00;
- dichiarare in ogni caso non dovute le sanzioni amministrative.
In data 11.06.2025 la difesa di parte ricorrente ha depositato memorie illustrative producendo, contestualmente, sentenza n. 369/2024 dal 10.01.2024, passata in giudicato, con la quale la Corte di Giustizia
Tributaria di secondo grado di Catania, per la stessa controversia relativa all'anno 2010, si è pronunciata favorevolmente a favore dell'appellante, oggi ricorrente.
Il Comune di ER si è costituito, con memorie depositate in data 13.06.2025, contestando la fondatezza del ricorso, del quale ha chiesto il rigetto per tutte le ragioni indicate nelle controdeduzioni, con contestuale richiesta di condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio.
Con successive memorie depositate in data 23/06/2025, la difesa dell'Ente impositore rappresenta, tra l'altro, di aderire alla richiesta del ricorrente di nomina di ctu.
Radicato come sopra il contraddittorio, veniva fissata l'udienza del 04/07/2025 per la trattazione. In tale occasione la difesa di parte ricorrente illustrava le censure per contestare le controdeduzioni del Comune. La Corte, ritenuta l'opportunità di acquisire valutazione tecnico-estimativa, disponeva C.T.U., nominando il geologo dott. Nominativo_3 al quale, con ordinanza depositata in data 01.09.2025, veniva conferito l'incarico con i seguenti quesiti:
1. accertare l'eventuale presenza di “faglie” che possano compromettere le potenzialità edificatorie delle stesse aree;
2. nel caso di presenza di “faglie”, accertare quali siano le relative aree (particelle catastali) interessate dalla eventuale inedificabilità,
3. stabilire:
a) in che misura (totale o parziale) la vocazione edificatoria di ogni singola particella risulti di fatto compromessa dalla presenza della faglia;
b) se la predetta faglia imponga anche un obbligo di rispetto di una fascia di inedificabilità parallela alla stessa.
Con la stessa ordinanza veniva assegnato: al ctu il termine del 03.11.2025 per la trasmissione di una prima stesura della relazione alle parti costituite, o ai consulenti di parte, se nominati;
alle parti costituite, o ai loro eventuali consulenti, il termine del 18.11.2025 per trasmettere al ctu le proprie osservazioni e richieste di chiarimenti sulla relazione;
al ctu il termine del 28.11.2025 per il deposito della relazione di consulenza tecnica definitiva unitamente alle valutazioni sulle osservazioni pervenute.
La relazione tecnica di ufficio nonché le repliche alle osservazioni di parte sono state depositate, da parte del consulente incaricato, in data 28.11.2025.
All'odierna udienza la Corte, udito il relatore e le difese delle parti presenti, all'esito della camera di consiglio, ha provveduto come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e, per questo, merita di essere rigettato, come da motivazioni che seguono.
1. Il primo motivo, afferente all'asserito difetto di motivazione dell'atto impugnato, è privo di pregio.
In materia, giova rimarcare che il vizio – lamentato, peraltro in termini del tutto indeterminati e senza allegare e specificatamente provare quale sia stato il pregiudizio in concreto arrecato al diritto di difesa (cfr. SU,
11722 del 14.5.2010) – non sussiste in quanto, per pacifico orientamento giurisprudenziale, al quale questo decidente ritiene di conformarsi, “... in tema di ICI, secondo principi applicabili anche all'IMU, l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta, ed in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore dell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva” (cfr., ex multis: Cass. n. 5509, del 01.03.2024; Cass. n. 1694 del 24/01/2018; Cass. n. 26431 del 08/11/2017).
Nel caso che ci occupa si evince che l'avviso di accertamento si riferisce al contestato omesso pagamento dell'IMU dovuta dal ricorrente per l'anno 2018, su definite aree edificabili. L'atto contiene tutti gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento del provvedimento impositivo, ossia gli elementi identificativi delle unità immobiliari oggetto dell'imposta, il tipo di tributo richiesto, l'anno di riferimento (2018), nonché i criteri utilizzati per il calcolo dell'imposta e l'indicazione della loro origine;
nella specie, il preambolo del predetto avviso richiama le disposizioni che hanno introdotto l'imposta IMU e quelle in materia di accertamento e riscossione, nonché i regolamenti dell'Ente e le delibere consiliari.
Per quanto esposto è indubbio che il contribuente sia stato posto in condizione di comprendere in pieno le ragioni dell'imposizione e di svolgere la propria difesa attraverso la tempestiva e motivata impugnazione dell'avviso di accertamento.
2. Nel merito, il ricorrente ha contestato il valore attribuito dal Comune ai fini IMU ai terreni di sua proprietà sostenendo che trattasi di terreni agricoli interessati da una “faglia” che compromette fortemente l'edificabilità delle stesse aree, comportando conseguentemente un valore effettivo di mercato pari ad euro 610.000,00
(come da perizia giurata resa dal geom. Giuseppe La Rosa) notevolmente inferiore a quello accertato dall'Ente impositore, che le ha definite “aree edificabili” in quanto così qualificate nel Piano Regolatore del
Comune di ER e valorizzate, per l'anno 2018, in euro 84,57 al mq., da cui discende una base imponibile pari ad euro 2.839.271,00.
In punto di fatto, è incontestato che gli immobili abbiano le caratteristiche urbanistiche di area edificabile indicate nell'avviso impugnato.
Precisato quanto sopra, il consulente tecnico d'ufficio, con relazione di data 09.11.2025 depositata in data
28.11.2025, ha ritenuto che:
“… dai sopralluoghi esperiti sui luoghi non si riscontrano i suddetti elementi tali da validare la presenza di una FAC (Faglia Attiva e Capace) così come indicato in atti di parte e nella relativa perizia geologica;
anche i numerosi edifici ubicati a Nord del lotto in oggetto e posti a cavallo ed in prossimità della ipotetica faglia descritta in perizia geologica di parte non presentano dissesti o dislocazioni tali da essere riconducibili a
FAC. Le superiori considerazioni, oltre che dai rilievi in sito effettuati, sono supportate tra l'altro dalla numerosa pubblicazione di studi e cartografia geologica e tecnica nel corso di vari anni, come di seguito elencata e di cui si riportano i relativi stralci in allegato …”
“In riferimento alla sismicità storica correlabile alle principali strutture sismogenetiche a carattere regionale
(ad es.: sistema Ibleo-maltese, quello dello Stretto di Messina), si può affermare come l'intera area urbana e sub-urbana del comprensorio comunale di ER (all'interno del quale ricade il sito di stretto interesse), pur rientrando nell'area geodinamicamente attiva della Sicilia orientale, non presenta alcuna evidenza di strutture sismogenetiche più o meno attive”.
Ed ancora con riguardo all'ulteriore quesito postogli: “nel caso di presenza di “faglie”, accertare quali siano le relative aree (particelle catastali) interessate dalla eventuale inedificabilità…”, il consulente ha affermato che “… è esclusa la presenza di “faglie attive e capaci” e conseguentemente non vi sono vincoli di alcun genere tali da inficiare l'edificabilità delle particelle catastali del ricorrente, attualmente ricadenti in area destinata dal PRG del Comune di ER in zona “ZC1 zona di espansione residenziale”, così come definita dalla planimetria che individua le aree edificabili, approvata con D.G. del 03/08/2011 ed allegata agli atti di parte resistente”.
Ha ulteriormente precisato il ctu che “… la vocazione edificatoria di ogni singola particella non risulta compromessa né in toto né parzialmente stante l'assenza di strutture tettoniche attive (FAC)”.
Infine, lo stesso consulente ha asseverato che “L'assenza di strutture tettoniche nell'area in esame conseguentemente determina l'assenza di qualsivoglia fascia di inedificabilità “parallela” alla ipotizzata struttura tettonica indicata da parte attrice”. Osserva la Corte che le deduzioni e le conclusioni contenute nell'elaborato peritale appaiono pienamente utilizzabili ai fini della decisione, in quanto documentate ed emesse a seguito di rigorosa indagine tecnica, rispetto alla quale anche la difesa di parte ricorrente non ha mosso sostanziali critiche, salvo evidenziare alcuni aspetti marginali citati dal ctu che – in quanto tali – non incidono sull'esito sostanziale dell'accertamento.
3. Con l'ulteriore motivo di ricorso, infine, il ricorrente lamenta la nullità dell'accertamento impugnato, per l'illegittimità della sanzione irrogata che non tiene conto del cumulo giuridico di cui all'art. 12, co. 5 e 5 bis, del D. lgs. 472/1997.
Anche tale motivo appare infondato.
Ed invero, la misura della sanzione irrogata è determinata dalle specifiche disposizioni che impongono all'Ente impositore di operare in applicazione delle stesse.
Va precisato che parte ricorrente – assumendo di essere stata destinataria di accertamenti IMU con relative sanzioni anche per gli anni 2007, 2008, 2010 e 2012 - invoca l'applicazione dei commi 5 e 5 bis del citato art. 12, laddove stabiliscono che:
“Nei casi previsti dai commi 1 e 2, quando le violazioni sono commesse in periodi di imposta diversi, l'aumento da un quarto al doppio si applica sulla sanzione più grave incrementata dalla metà al triplo.” (co. 5);
“Nei casi previsti dai commi precedenti, se l'ufficio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte quelle contestate, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto del precedente provvedimento.” (co. 5 bis).
Tali disposizioni risultano inapplicabili al caso di specie.
Più in dettaglio: a) non sussistono le condizioni per l'applicazione del comma 5, posto che parte ricorrente non ha dimostrato in giudizio la sussistenza del relativo presupposto;
ossia, di aver subito sanzioni per violazione della stessa indole riferite ad anni d'imposta pregressi;
b) non è applicabile il comma 5 bis per l'assorbente ragione che tale disposizione è stata introdotta nell'ordinamento con il D. Lgs. n. 87 del
14/06/2024, che ne ha previso l'applicazione con riguardo alle violazioni commesse a partire dall'1.09.2024.
Di conseguenza, tale norma era ed è inapplicabile rispetto alle violazioni commesse dal ricorrente con riguardo all'IMU del 2018.
In conclusione, per le ragioni testé enunciate il ricorso va rigettato, con la rifusione delle spese processuali nonché dei costi relativi all'attività del ctu, questi ultimi liquidati con separato decreto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania - Sezione XIV - così provvede: rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'atto impugnato;
condanna parte ricorrente alle spese del giudizio che liquida in euro
1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri di legge se dovuti, nonché alle spese di ctu che saranno liquidate con separato decreto.
Così deciso in Catania, nella camera di Consiglio della XIV Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania il 05.12.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(dott. Salvatore Toscano) (dott. Francesco Bruno)
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
NO SC, Presidente
NO SALVATORE, Relatore
RAITI GIOVANNI ANTONIO GIU, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 347/2024 depositato il 19/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Paterno' - Casa Comunale 95047 Paterno' CT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3434 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4548/2025 depositato il 30/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, con ricorso depositato in data 19.01.2024, ricorre contro il Comune di ER. Più esattamente, con ricorso notificato alla controparte in data 18.01.2024, il ricorrente impugna l'avviso di accertamento n. 3434 del 04.10.2023, notificato in data 23.11.2023, avente ad oggetto l'omesso e/o parziale versamento dell'imposta IMU per l'anno 2018, riferito ad una serie di appezzamenti di terreni agricoli siti nel territorio del Comune di ER, per una richiesta complessiva di euro 29.668,00.
A sostegno del proprio ricorso, in breve, parte ricorrente deduce:
1. il difetto di motivazione dell'atto impugnato;
2. l'illegittimità delle sanzioni applicate le quali non tengono conto del “cumulo giuridico” di cui all'art. 12, co. 5 e 5 bis, del D. lgs. 472/1997 posto che la stessa violazione era stata accertata in precedenza dal
Comune anche in relazione ad annualità IMU antecedenti a quella ora in esame;
3. l'errata determinazione, nel merito, del valore di mercato dell'area.
Il ricorso veniva, tra l'altro, corredato da apposite perizie asseverate a firma del dott. Nominativo_2 e del geom. Giuseppe La Rosa, con la quale si illustravano le asserite molteplici irregolarità (faglie) in cui insiste il fondo di proprietà del ricorrente, tali da comprometterne in concreto l'astratta potenzialità edificatoria.
Sulla scorta di detti motivi il ricorrente ha chiesto:
- disporsi l'annullamento dell'atto impugnato;
- rideterminare, sulla base delle perizie tecniche allegate e/o eventuale consulenza tecnica d'ufficio da disporre, il valore corrente di mercato del terreno, valutato dai periti di parte nell'importo massimo di euro 610.000,00;
- dichiarare in ogni caso non dovute le sanzioni amministrative.
In data 11.06.2025 la difesa di parte ricorrente ha depositato memorie illustrative producendo, contestualmente, sentenza n. 369/2024 dal 10.01.2024, passata in giudicato, con la quale la Corte di Giustizia
Tributaria di secondo grado di Catania, per la stessa controversia relativa all'anno 2010, si è pronunciata favorevolmente a favore dell'appellante, oggi ricorrente.
Il Comune di ER si è costituito, con memorie depositate in data 13.06.2025, contestando la fondatezza del ricorso, del quale ha chiesto il rigetto per tutte le ragioni indicate nelle controdeduzioni, con contestuale richiesta di condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio.
Con successive memorie depositate in data 23/06/2025, la difesa dell'Ente impositore rappresenta, tra l'altro, di aderire alla richiesta del ricorrente di nomina di ctu.
Radicato come sopra il contraddittorio, veniva fissata l'udienza del 04/07/2025 per la trattazione. In tale occasione la difesa di parte ricorrente illustrava le censure per contestare le controdeduzioni del Comune. La Corte, ritenuta l'opportunità di acquisire valutazione tecnico-estimativa, disponeva C.T.U., nominando il geologo dott. Nominativo_3 al quale, con ordinanza depositata in data 01.09.2025, veniva conferito l'incarico con i seguenti quesiti:
1. accertare l'eventuale presenza di “faglie” che possano compromettere le potenzialità edificatorie delle stesse aree;
2. nel caso di presenza di “faglie”, accertare quali siano le relative aree (particelle catastali) interessate dalla eventuale inedificabilità,
3. stabilire:
a) in che misura (totale o parziale) la vocazione edificatoria di ogni singola particella risulti di fatto compromessa dalla presenza della faglia;
b) se la predetta faglia imponga anche un obbligo di rispetto di una fascia di inedificabilità parallela alla stessa.
Con la stessa ordinanza veniva assegnato: al ctu il termine del 03.11.2025 per la trasmissione di una prima stesura della relazione alle parti costituite, o ai consulenti di parte, se nominati;
alle parti costituite, o ai loro eventuali consulenti, il termine del 18.11.2025 per trasmettere al ctu le proprie osservazioni e richieste di chiarimenti sulla relazione;
al ctu il termine del 28.11.2025 per il deposito della relazione di consulenza tecnica definitiva unitamente alle valutazioni sulle osservazioni pervenute.
La relazione tecnica di ufficio nonché le repliche alle osservazioni di parte sono state depositate, da parte del consulente incaricato, in data 28.11.2025.
All'odierna udienza la Corte, udito il relatore e le difese delle parti presenti, all'esito della camera di consiglio, ha provveduto come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e, per questo, merita di essere rigettato, come da motivazioni che seguono.
1. Il primo motivo, afferente all'asserito difetto di motivazione dell'atto impugnato, è privo di pregio.
In materia, giova rimarcare che il vizio – lamentato, peraltro in termini del tutto indeterminati e senza allegare e specificatamente provare quale sia stato il pregiudizio in concreto arrecato al diritto di difesa (cfr. SU,
11722 del 14.5.2010) – non sussiste in quanto, per pacifico orientamento giurisprudenziale, al quale questo decidente ritiene di conformarsi, “... in tema di ICI, secondo principi applicabili anche all'IMU, l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta, ed in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore dell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva” (cfr., ex multis: Cass. n. 5509, del 01.03.2024; Cass. n. 1694 del 24/01/2018; Cass. n. 26431 del 08/11/2017).
Nel caso che ci occupa si evince che l'avviso di accertamento si riferisce al contestato omesso pagamento dell'IMU dovuta dal ricorrente per l'anno 2018, su definite aree edificabili. L'atto contiene tutti gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento del provvedimento impositivo, ossia gli elementi identificativi delle unità immobiliari oggetto dell'imposta, il tipo di tributo richiesto, l'anno di riferimento (2018), nonché i criteri utilizzati per il calcolo dell'imposta e l'indicazione della loro origine;
nella specie, il preambolo del predetto avviso richiama le disposizioni che hanno introdotto l'imposta IMU e quelle in materia di accertamento e riscossione, nonché i regolamenti dell'Ente e le delibere consiliari.
Per quanto esposto è indubbio che il contribuente sia stato posto in condizione di comprendere in pieno le ragioni dell'imposizione e di svolgere la propria difesa attraverso la tempestiva e motivata impugnazione dell'avviso di accertamento.
2. Nel merito, il ricorrente ha contestato il valore attribuito dal Comune ai fini IMU ai terreni di sua proprietà sostenendo che trattasi di terreni agricoli interessati da una “faglia” che compromette fortemente l'edificabilità delle stesse aree, comportando conseguentemente un valore effettivo di mercato pari ad euro 610.000,00
(come da perizia giurata resa dal geom. Giuseppe La Rosa) notevolmente inferiore a quello accertato dall'Ente impositore, che le ha definite “aree edificabili” in quanto così qualificate nel Piano Regolatore del
Comune di ER e valorizzate, per l'anno 2018, in euro 84,57 al mq., da cui discende una base imponibile pari ad euro 2.839.271,00.
In punto di fatto, è incontestato che gli immobili abbiano le caratteristiche urbanistiche di area edificabile indicate nell'avviso impugnato.
Precisato quanto sopra, il consulente tecnico d'ufficio, con relazione di data 09.11.2025 depositata in data
28.11.2025, ha ritenuto che:
“… dai sopralluoghi esperiti sui luoghi non si riscontrano i suddetti elementi tali da validare la presenza di una FAC (Faglia Attiva e Capace) così come indicato in atti di parte e nella relativa perizia geologica;
anche i numerosi edifici ubicati a Nord del lotto in oggetto e posti a cavallo ed in prossimità della ipotetica faglia descritta in perizia geologica di parte non presentano dissesti o dislocazioni tali da essere riconducibili a
FAC. Le superiori considerazioni, oltre che dai rilievi in sito effettuati, sono supportate tra l'altro dalla numerosa pubblicazione di studi e cartografia geologica e tecnica nel corso di vari anni, come di seguito elencata e di cui si riportano i relativi stralci in allegato …”
“In riferimento alla sismicità storica correlabile alle principali strutture sismogenetiche a carattere regionale
(ad es.: sistema Ibleo-maltese, quello dello Stretto di Messina), si può affermare come l'intera area urbana e sub-urbana del comprensorio comunale di ER (all'interno del quale ricade il sito di stretto interesse), pur rientrando nell'area geodinamicamente attiva della Sicilia orientale, non presenta alcuna evidenza di strutture sismogenetiche più o meno attive”.
Ed ancora con riguardo all'ulteriore quesito postogli: “nel caso di presenza di “faglie”, accertare quali siano le relative aree (particelle catastali) interessate dalla eventuale inedificabilità…”, il consulente ha affermato che “… è esclusa la presenza di “faglie attive e capaci” e conseguentemente non vi sono vincoli di alcun genere tali da inficiare l'edificabilità delle particelle catastali del ricorrente, attualmente ricadenti in area destinata dal PRG del Comune di ER in zona “ZC1 zona di espansione residenziale”, così come definita dalla planimetria che individua le aree edificabili, approvata con D.G. del 03/08/2011 ed allegata agli atti di parte resistente”.
Ha ulteriormente precisato il ctu che “… la vocazione edificatoria di ogni singola particella non risulta compromessa né in toto né parzialmente stante l'assenza di strutture tettoniche attive (FAC)”.
Infine, lo stesso consulente ha asseverato che “L'assenza di strutture tettoniche nell'area in esame conseguentemente determina l'assenza di qualsivoglia fascia di inedificabilità “parallela” alla ipotizzata struttura tettonica indicata da parte attrice”. Osserva la Corte che le deduzioni e le conclusioni contenute nell'elaborato peritale appaiono pienamente utilizzabili ai fini della decisione, in quanto documentate ed emesse a seguito di rigorosa indagine tecnica, rispetto alla quale anche la difesa di parte ricorrente non ha mosso sostanziali critiche, salvo evidenziare alcuni aspetti marginali citati dal ctu che – in quanto tali – non incidono sull'esito sostanziale dell'accertamento.
3. Con l'ulteriore motivo di ricorso, infine, il ricorrente lamenta la nullità dell'accertamento impugnato, per l'illegittimità della sanzione irrogata che non tiene conto del cumulo giuridico di cui all'art. 12, co. 5 e 5 bis, del D. lgs. 472/1997.
Anche tale motivo appare infondato.
Ed invero, la misura della sanzione irrogata è determinata dalle specifiche disposizioni che impongono all'Ente impositore di operare in applicazione delle stesse.
Va precisato che parte ricorrente – assumendo di essere stata destinataria di accertamenti IMU con relative sanzioni anche per gli anni 2007, 2008, 2010 e 2012 - invoca l'applicazione dei commi 5 e 5 bis del citato art. 12, laddove stabiliscono che:
“Nei casi previsti dai commi 1 e 2, quando le violazioni sono commesse in periodi di imposta diversi, l'aumento da un quarto al doppio si applica sulla sanzione più grave incrementata dalla metà al triplo.” (co. 5);
“Nei casi previsti dai commi precedenti, se l'ufficio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte quelle contestate, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto del precedente provvedimento.” (co. 5 bis).
Tali disposizioni risultano inapplicabili al caso di specie.
Più in dettaglio: a) non sussistono le condizioni per l'applicazione del comma 5, posto che parte ricorrente non ha dimostrato in giudizio la sussistenza del relativo presupposto;
ossia, di aver subito sanzioni per violazione della stessa indole riferite ad anni d'imposta pregressi;
b) non è applicabile il comma 5 bis per l'assorbente ragione che tale disposizione è stata introdotta nell'ordinamento con il D. Lgs. n. 87 del
14/06/2024, che ne ha previso l'applicazione con riguardo alle violazioni commesse a partire dall'1.09.2024.
Di conseguenza, tale norma era ed è inapplicabile rispetto alle violazioni commesse dal ricorrente con riguardo all'IMU del 2018.
In conclusione, per le ragioni testé enunciate il ricorso va rigettato, con la rifusione delle spese processuali nonché dei costi relativi all'attività del ctu, questi ultimi liquidati con separato decreto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania - Sezione XIV - così provvede: rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'atto impugnato;
condanna parte ricorrente alle spese del giudizio che liquida in euro
1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri di legge se dovuti, nonché alle spese di ctu che saranno liquidate con separato decreto.
Così deciso in Catania, nella camera di Consiglio della XIV Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania il 05.12.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(dott. Salvatore Toscano) (dott. Francesco Bruno)