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Sentenza 5 aprile 2024
Sentenza 5 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/04/2024, n. 13977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13977 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ZE NI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 02/11/2023 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
sentito il difensore, Avv. CARLO MORACE del foro di Reggio Calabria, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza del 02/11/2023 il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di NI EM avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Reggio Calabria del 03/10/2023, applicativa della misura della custodia cautelare in carcere, in relazione ai reati di concorso esterno in associazione mafiosa di 'ndrangheta (capo A, così riqualificata dal Gip l'originaria imputazione di partecipazione al sodalizio) nonché di estorsione in concorso, aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. (capo R). In sintesi, secondo il quadro accusatorio, riscontrato dai giudici del merito cautelare, EM, nel contesto della sua professione di imprenditore, operante nel settore della produzione di calcestruzzo, tramite società da lui controllate, avrebbe posto in essere condotte volte a consolidare il potere della cosca BR (versamento di quote dei ricavi, assunzione di personale, contributo per il pagamento delle Penale Sent. Sez. 2 Num. 13977 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 07/03/2024 spese legali degli associati detenuti), assicurandosi una progressiva crescita aziendale e la protezione dei consociati. Inoltre, avvalendosi della vicinanza alla ‘ndrangheta e prospettando azioni ritorsive, avrebbe costretto AN PR, titolare della omonima ditta con sede in Reggio Calabria, a rifornirsi di calcestruzzo per le necessità di un cantiere edile da una società controllata (la ZE.GI.R0 s.r.I.), ad un prezzo maggiore rispetto a quello praticato da altra impresa concorrente. I gravi indizi di colpevolezza si basano sulle intercettazioni acquisite agli atti, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, i controlli effettuati dalla polizia giudiziaria. 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia dello EM sulla base di un duplice motivo. 2.1. Con il primo eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione, ritenuta illogica e incongruente, circa la valutazione degli atti di indagine, con riferimento ad entrambi i capi di incolpazione. Richiamati i principi di diritto in tema di concorso esterno in associazione mafiosa, il ricorrente evidenzia che l'affermata "vicinanza" alla cosca non integrava gli estremi del reato e che nel 2009, in relazione alla stessa imputazione, era stato emesso decreto di archiviazione, sì che la condotta odiernamente contestata (relativa al periodo compreso fra il 2003 e il 2020) non poteva essere diversamente valutata fino al 2009 e, soprattutto, trovare riscontro in conversazioni (quale quella del 15 settembre 2009) già considerate dall'autorità giudiziaria, in mancanza di autorizzazione alla riapertura delle indagini. Per il periodo successivo al 2009 il contenuto delle conversazioni intercettate era stato travisato, evincendosi la soggezione dell'indagato ai BR, perché costretto reiteratamente a pagare tangenti;
l'ordinanza impugnata non indicava altresì il vantaggio che l'imprenditore avrebbe conseguito in termini di acquisizione di commesse a seguito dell'intervento della cosca, in considerazione anche della precarietà lavorativa dello EM, nota al BR (in tal senso un dialogo intercettato con tale di Bona). Quanto alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, si trattava di riferimenti indiretti, privi di riscontro, datati rispetto alla contestazione. Anche la vicenda estorsiva riferita dal PR non si fondava su un quadro indiziario apprezzabile in termini di gravità; al contrario, la persona offesa si era rivelata inattendibile (dal 2002 al 2019 erano state effettuate regolari forniture in suo favore e nelle dichiarazioni rese nel 2019 non aveva fatto riferimento allo EM). 2.2. Con il secondo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione sono riferiti alle esigenze cautelari, in quanto la presunzione relativa di 2 adeguatezza della misura cautelare in carcere, ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., non aveva tenuto conto che le ultime condotte risalivano al 2020, che gli arresti domiciliari, in uno al sequestro delle aziende, impedivano un supporto alla cosca BR, che l'età avanzata (69 anni) escludeva nuove iniziative imprenditoriali. 3. Il ricorso è inammissibile, perché fondato su motivi non consentiti in sede di legittimità, essendo incentrato su una rivalutazione degli atti di indagine, al fine di escludere l'affermata esistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati oggetto di incolpazione. Le Sezioni Unite hanno già avuto modo di chiarire che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). 3.1. Nel caso di specie, il primo motivo attiene con evidenza al profilo motivazionale, nonostante il richiamo alla normativa sostanziale e processuale per sostenerne la violazione. Premesso - con riferimento al capo A) - che integra il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso la condotta dell'imprenditore che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale e pur privo della affectio societatis, instauri con la cosca un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti, per l'imprenditore, nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e, per l'organizzazione mafiosa, nell'ottenere risorse, servizi o utilità, anche in forma di corresponsione di una percentuale sui profitti percepiti dal concorrente esterno (in tal senso, da ultimo Sez. 1, n. 47054 del 16/11/2021, Coppola, Rv. 282455), si contesta da parte del ricorrente, in termini generici e frammentari, la valenza indiziaria a tal fine delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e delle varie conversazioni intercettate, così come sintetizzate nell'ordinanza impugnata. 4. Il Tribunale, richiamando anche il provvedimento genetico, ha analizzato, con rigore di analisi immune da censure di legittimità, in primo luogo le 3 dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, evidenziando come gli stessi fossero profondi conoscitori delle dinamiche della criminalità ‘ndranghetista reggina e, in particolare, di quelle riguardanti la cosca BR, e come la loro attendibilità fosse stata già vagliata in altri procedimenti giudiziari. Sono state valorizzate le dichiarazioni di LO IA, SE EF ZZ e RI De AR attestanti come NI EM operasse per conto di OM BR, storico esponente dell'omonima cosca, grazie alla quale otteneva appalti, nel senso che gli appaltatori della zona erano indotti a rifornirsi da lui per utilizzare il calcestruzzo da utilizzare nei rispettivi cantieri, sì da ottenere una posizione di sostanziale monopolio nel settore (pagine da 14 a 20). Le intercettazioni ambientali e telematiche hanno altresì confermato il coinvolgimento del ricorrente in molti affari controllati dai clan e il sostegno al sodalizio quale contropartita (assunzione di personale, versamento di danaro in favore dei detenuti della 'ndrina, al fine anche di sostenere le spese legali del boss IL Chirico): è sufficiente a tal fine il rinvio alle pagine da 20 a 49, con specifici riferimenti ad una decina di conversazioni intercettate, significative del sostegno fornito dalla cosca per l'affermazione imprenditoriale dello EM e delle pretese del clan nei confronti di costui. Il Tribunale, infine, attribuisce particolare rilievo alla conversazione del 6 giugno 2021, riportata nella informativa di p.g. del 20 giugno 2022, circa il versamento di danaro alla cosca da parte dello EM, in un momento di particolare difficoltà per la riscossione delle estorsioni, quale corrispettivo per la sponsorizzazione assicurata in favore dell'attività imprenditoriale di costui (paragrafo 5.4. dell'ordinanza impugnata) Le letture alternative reiterate dalla difesa attengono al merito cautelare e ad un profilo, quindi, strettamente valutativo, non rilevante in sede di legittimità; esse peraltro sono state oggetto di puntuale confutazione in sede di riesame (paragrafo 5.5.). Anche il riferimento al decreto di archiviazione del 2009 è fuorviante, a fronte della precisazione del Tribunale secondo cui tale decisione si basava sul materiale probatorio illo tempore acquisito, in relazione all'accusa di appartenenza all'organizzazione mafiosa, mentre il presente procedimento ha ad oggetto non solo una diversa imputazione (il concorso esterno) ma riscontri diversi e successivi, di indubbia valenza di gravità indiziaria (pagina 20, nota n.2). 4.1. Ugualmente, le censure relative all'estorsione contrattuale di cui al capo R non superano il vaglio di ammissibilità, in quanto incentrate sulla confutazione dell'attendibilità della vittima, costretto da NI BR a rivolgersi ad una società 4 dello EM per l'acquisto di calcestruzzo, rischiando altrimenti di essere vittima di azioni intimidatorie e ritorsive da parte della cosca. Le dichiarazioni di AN PR, così come acquisite nel verbale di sommarie informazioni del 27 febbraio 2020, sono risultate immuni da incongruenze e hanno trovato preciso riscontro nell'analisi dei preventivi acquisiti da costui in occasione dell'acquisto di calcestruzzo per il cantiere di Pellaro, a conferma di una maggiore convenienza della proposta di altre ditte e della scelta imposta più onerosa dell'indagato. 5. Le esigenze cautelari risultano, infine, adeguatamente valutate (par.6), sotto il duplice profilo del pericolo di reiterazione dei reati e della necessità di recidere i legami con i circuiti mafiosi nonché della adeguatezza della misura carceraria, non potendosi ritenere superata la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, co-i ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il giorno 7 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Presid nte
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
sentito il difensore, Avv. CARLO MORACE del foro di Reggio Calabria, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza del 02/11/2023 il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di NI EM avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Reggio Calabria del 03/10/2023, applicativa della misura della custodia cautelare in carcere, in relazione ai reati di concorso esterno in associazione mafiosa di 'ndrangheta (capo A, così riqualificata dal Gip l'originaria imputazione di partecipazione al sodalizio) nonché di estorsione in concorso, aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. (capo R). In sintesi, secondo il quadro accusatorio, riscontrato dai giudici del merito cautelare, EM, nel contesto della sua professione di imprenditore, operante nel settore della produzione di calcestruzzo, tramite società da lui controllate, avrebbe posto in essere condotte volte a consolidare il potere della cosca BR (versamento di quote dei ricavi, assunzione di personale, contributo per il pagamento delle Penale Sent. Sez. 2 Num. 13977 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 07/03/2024 spese legali degli associati detenuti), assicurandosi una progressiva crescita aziendale e la protezione dei consociati. Inoltre, avvalendosi della vicinanza alla ‘ndrangheta e prospettando azioni ritorsive, avrebbe costretto AN PR, titolare della omonima ditta con sede in Reggio Calabria, a rifornirsi di calcestruzzo per le necessità di un cantiere edile da una società controllata (la ZE.GI.R0 s.r.I.), ad un prezzo maggiore rispetto a quello praticato da altra impresa concorrente. I gravi indizi di colpevolezza si basano sulle intercettazioni acquisite agli atti, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, i controlli effettuati dalla polizia giudiziaria. 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia dello EM sulla base di un duplice motivo. 2.1. Con il primo eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione, ritenuta illogica e incongruente, circa la valutazione degli atti di indagine, con riferimento ad entrambi i capi di incolpazione. Richiamati i principi di diritto in tema di concorso esterno in associazione mafiosa, il ricorrente evidenzia che l'affermata "vicinanza" alla cosca non integrava gli estremi del reato e che nel 2009, in relazione alla stessa imputazione, era stato emesso decreto di archiviazione, sì che la condotta odiernamente contestata (relativa al periodo compreso fra il 2003 e il 2020) non poteva essere diversamente valutata fino al 2009 e, soprattutto, trovare riscontro in conversazioni (quale quella del 15 settembre 2009) già considerate dall'autorità giudiziaria, in mancanza di autorizzazione alla riapertura delle indagini. Per il periodo successivo al 2009 il contenuto delle conversazioni intercettate era stato travisato, evincendosi la soggezione dell'indagato ai BR, perché costretto reiteratamente a pagare tangenti;
l'ordinanza impugnata non indicava altresì il vantaggio che l'imprenditore avrebbe conseguito in termini di acquisizione di commesse a seguito dell'intervento della cosca, in considerazione anche della precarietà lavorativa dello EM, nota al BR (in tal senso un dialogo intercettato con tale di Bona). Quanto alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, si trattava di riferimenti indiretti, privi di riscontro, datati rispetto alla contestazione. Anche la vicenda estorsiva riferita dal PR non si fondava su un quadro indiziario apprezzabile in termini di gravità; al contrario, la persona offesa si era rivelata inattendibile (dal 2002 al 2019 erano state effettuate regolari forniture in suo favore e nelle dichiarazioni rese nel 2019 non aveva fatto riferimento allo EM). 2.2. Con il secondo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione sono riferiti alle esigenze cautelari, in quanto la presunzione relativa di 2 adeguatezza della misura cautelare in carcere, ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., non aveva tenuto conto che le ultime condotte risalivano al 2020, che gli arresti domiciliari, in uno al sequestro delle aziende, impedivano un supporto alla cosca BR, che l'età avanzata (69 anni) escludeva nuove iniziative imprenditoriali. 3. Il ricorso è inammissibile, perché fondato su motivi non consentiti in sede di legittimità, essendo incentrato su una rivalutazione degli atti di indagine, al fine di escludere l'affermata esistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati oggetto di incolpazione. Le Sezioni Unite hanno già avuto modo di chiarire che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). 3.1. Nel caso di specie, il primo motivo attiene con evidenza al profilo motivazionale, nonostante il richiamo alla normativa sostanziale e processuale per sostenerne la violazione. Premesso - con riferimento al capo A) - che integra il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso la condotta dell'imprenditore che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale e pur privo della affectio societatis, instauri con la cosca un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti, per l'imprenditore, nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e, per l'organizzazione mafiosa, nell'ottenere risorse, servizi o utilità, anche in forma di corresponsione di una percentuale sui profitti percepiti dal concorrente esterno (in tal senso, da ultimo Sez. 1, n. 47054 del 16/11/2021, Coppola, Rv. 282455), si contesta da parte del ricorrente, in termini generici e frammentari, la valenza indiziaria a tal fine delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e delle varie conversazioni intercettate, così come sintetizzate nell'ordinanza impugnata. 4. Il Tribunale, richiamando anche il provvedimento genetico, ha analizzato, con rigore di analisi immune da censure di legittimità, in primo luogo le 3 dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, evidenziando come gli stessi fossero profondi conoscitori delle dinamiche della criminalità ‘ndranghetista reggina e, in particolare, di quelle riguardanti la cosca BR, e come la loro attendibilità fosse stata già vagliata in altri procedimenti giudiziari. Sono state valorizzate le dichiarazioni di LO IA, SE EF ZZ e RI De AR attestanti come NI EM operasse per conto di OM BR, storico esponente dell'omonima cosca, grazie alla quale otteneva appalti, nel senso che gli appaltatori della zona erano indotti a rifornirsi da lui per utilizzare il calcestruzzo da utilizzare nei rispettivi cantieri, sì da ottenere una posizione di sostanziale monopolio nel settore (pagine da 14 a 20). Le intercettazioni ambientali e telematiche hanno altresì confermato il coinvolgimento del ricorrente in molti affari controllati dai clan e il sostegno al sodalizio quale contropartita (assunzione di personale, versamento di danaro in favore dei detenuti della 'ndrina, al fine anche di sostenere le spese legali del boss IL Chirico): è sufficiente a tal fine il rinvio alle pagine da 20 a 49, con specifici riferimenti ad una decina di conversazioni intercettate, significative del sostegno fornito dalla cosca per l'affermazione imprenditoriale dello EM e delle pretese del clan nei confronti di costui. Il Tribunale, infine, attribuisce particolare rilievo alla conversazione del 6 giugno 2021, riportata nella informativa di p.g. del 20 giugno 2022, circa il versamento di danaro alla cosca da parte dello EM, in un momento di particolare difficoltà per la riscossione delle estorsioni, quale corrispettivo per la sponsorizzazione assicurata in favore dell'attività imprenditoriale di costui (paragrafo 5.4. dell'ordinanza impugnata) Le letture alternative reiterate dalla difesa attengono al merito cautelare e ad un profilo, quindi, strettamente valutativo, non rilevante in sede di legittimità; esse peraltro sono state oggetto di puntuale confutazione in sede di riesame (paragrafo 5.5.). Anche il riferimento al decreto di archiviazione del 2009 è fuorviante, a fronte della precisazione del Tribunale secondo cui tale decisione si basava sul materiale probatorio illo tempore acquisito, in relazione all'accusa di appartenenza all'organizzazione mafiosa, mentre il presente procedimento ha ad oggetto non solo una diversa imputazione (il concorso esterno) ma riscontri diversi e successivi, di indubbia valenza di gravità indiziaria (pagina 20, nota n.2). 4.1. Ugualmente, le censure relative all'estorsione contrattuale di cui al capo R non superano il vaglio di ammissibilità, in quanto incentrate sulla confutazione dell'attendibilità della vittima, costretto da NI BR a rivolgersi ad una società 4 dello EM per l'acquisto di calcestruzzo, rischiando altrimenti di essere vittima di azioni intimidatorie e ritorsive da parte della cosca. Le dichiarazioni di AN PR, così come acquisite nel verbale di sommarie informazioni del 27 febbraio 2020, sono risultate immuni da incongruenze e hanno trovato preciso riscontro nell'analisi dei preventivi acquisiti da costui in occasione dell'acquisto di calcestruzzo per il cantiere di Pellaro, a conferma di una maggiore convenienza della proposta di altre ditte e della scelta imposta più onerosa dell'indagato. 5. Le esigenze cautelari risultano, infine, adeguatamente valutate (par.6), sotto il duplice profilo del pericolo di reiterazione dei reati e della necessità di recidere i legami con i circuiti mafiosi nonché della adeguatezza della misura carceraria, non potendosi ritenere superata la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, co-i ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il giorno 7 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Presid nte