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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/04/2025, n. 1321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1321 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
III SEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott. ssa Antonella Paone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversi iscritta al numero 4413 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023
PENDENTE TRA
, ente strumentale dell' Parte_1 Parte_1 sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'Economia e delle Finanze subentrato a titolo universale, ai sensi dell'art. 1 commi 1 e 3 della Legge 225/16, con decorrenza dal 1° luglio
2017, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, facenti capo alla disciolta
[...]
con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar, 14, cod. fisc. e p. iva n. Parte_2
, in persona del suo procuratore sig. , giusta procura per atto Notaio P.IVA_1 Parte_3
- Roma repertorio nr 177893 raccolta nr 11776 del 28/04/2022, rappresentata e Persona_1
difesa - in virtù di procura in atti - dall'avv. ALFONSO PEPE, elettivamente domiciliata in Arzano
(NA) alla via Luigi Rocco n. 184
-APPELLANTE-
E
nata a [...] il [...], cod. fisc. , CP_1 CodiceFiscale_1
già residente in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla Traversa Raffaello, Pal. M, Sc. A - ora residente sempre in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla via Martiri delle Foibe n. 3 elettivamente domiciliata in TR CE (CE) alla Via IV Novembre n.182 presso lo studio dell'avv. Giovanni Zamuner, difensore di primo grado
-APPELLATA CONTUMACE -
NONCHE'
(codice fiscale ) in persona del Sindaco p.t., Controparte_2 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avvocatura comunale a mezzo dell' Avvocato Vanessa CIOFFI giusta procura generale in atti rogata dal Notaio repertorio 22594 Persona_2
Raccolta 10527 in atti, e con lo stesso elettivamente domiciliato in presso la casa CP_2
comunale sita in Piazza Municipio 1, Palazzo San Giacomo
-APPELLATO-
OGGETTO: Appello
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
1. con atto di citazione tempestivamente e Parte_1
correttamente notificato agli odierni appellati, ha proposto appello avverso la sentenza n. .
2198/2022 emessa il 07 luglio 2022, depositata in Cancelleria in data 21 ottobre 2022, non notificata, con cui, su domanda proposta da volta a ottenere CP_1
l'annullamento di cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento a monte e intervenuta prescrizione successiva alla presunta notifica della cartella stessa.
L'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha accolto il difetto di competenza, la regolare notifica degli atti prodotti ed ha ritenuto ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo.
1.1. Il nel costituirsi, ha aderito alla domanda di controparte, mentre è Controparte_2
rimasta contumace , nonostante la regolare citazione. CP_1
2. L'appello può essere accolto per le ragioni che seguono.
2.1 Con motivazione assorbente ogni altra questione, posta la prova in atti, a mani della destinataria, della cartella di pagamento (4.2.2020) la domanda andava dichiarata inammissibile dal giudice di prime cure, essendo disancorata da un atto del procedimento esattoriale rivolto al contribuente.
Ed invero, posta la regolare notifica della cartella, come detto, la domanda non può atteggiarsi come opposizione recuperatoria ma come azione di mero accertamento che trova il suo limite nell'interesse ad agire, normativizzato nel corso del giudizio di prime cure come segue.
A tal proposito è intervenuto il legislatore il quale, con l'art.
3-bis del D.L. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215/2021, novellando l'art. 12 del DPR n.
602/1973, intitolato alla “Formazione e contenuto dei ruoli”, ha inserito il comma 4-bis, secondo cui “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Le Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. S.U., Sentenza 6/09/2022 n. 26283/2022) hanno chiarito che detta norma si applica anche ai processi in corso in quanto, sebbene non si tratti di una norma di interpretazione autentica né avente efficacia retroattiva, essa conforma e normativizza l'interesse ad agire che, quale condizione dell'azione, deve sussistere fino al momento della decisione.
In applicazione della citata norma, dunque, e di un principio generale sotteso al vaglio della sussistenza dell'interesse ad agire sino al momento dell'emissione della decisione, il giudice di prime cure, che si è pronunciato in data successiva alla relativa entrata in vigore, avrebbe dovuto ritenere non sussistente l'interesse ad agire dell'opponente all'accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 12, co.
4-bis, d.P.R. n. 602/1973 per l'impugnabilità dell'estratto di ruolo.
In altri termini, differentemente da quanto argomentato dall'appellato, che ha ancorato la valutazione dell'interesse ad agire al solo momento dell'introduzione del giudizio, va ribadito che esso si valuta, in concreto e nella sua mutevolezza, sino all'assunzione della decisione.
Dunque, alla luce delle ragioni esposte, l'appello va accolto in quanto l'opposizione proposta innanzi al giudice di pace andava dichiarata inammissibile.
Sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92. comma 2, c.p.c., e per la declaratoria di irripetibilità delle spese in tale sede, stante la contumacia degli appellati, in ragione del fatto che il chiarimento delle SSUU è intervenuto in data successiva alla pronuncia della sentenza e, all'epoca, esisteva altro orientamento che riteneva applicabile la norma sopra citata ai soli giudizi iniziati in data successiva alla sua entrata in vigore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Antonella Paone, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 2198/2022 emessa il 07 luglio 2022, Parte_1
depositata in Cancelleria in data 21 ottobre 2022, non notificata, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile la domanda proposta da;
CP_1
2) compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
Così deciso in Aversa il 6.4.2025
Il Giudice
dott.ssa Antonella Paone