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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/03/2025, n. 1279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1279 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.4762/2022 R.G.L. promossa
D A
TRAETTO Pt_1
(avv. MAZZAMUTO FRANCESCA)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO)
- resistente -
Avente ad oggetto: contratto a termine e di formazione e lavoro
A seguito dell'udienza del 18/03/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
condanna la resistente al risarcimento del danno in favore del ricorrente, che CP_1 liquida in 12 mensilità dell'ultima retribuzione percepita in forza dell'ultimo contratto a termine;
condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € CP_1
2.108,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute, con distrazione in favore dell'avv. Mazzamuto Francesca
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che con ricorso depositato in data 13.5.2022, il ricorrente in epigrafe, deduceva di avere prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della
[...]
con la qualifica di tersicoreo di fila, con obbligo di solista, in forza di 18 CP_1
contratti a tempo determinato, stipulati fra il 15.5.2017 ed il 6.5.2022, lamentandone l'illegittimità per violazione delle norme interne ed eurounitarie, conveniva in giudizio la medesima per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare CP_1
che tra il sig. e la sussiste un rapporto di lavoro Parte_2 Controparte_1
a tempo indeterminato a partire dal 12.07.2019, per superamento dei 12/ 24 mesi di durata o dalla data che sarà ritenuta di giustizia, per le motivazioni espresse in narrativa, e per l'effetto disporre la riammissione del Ricorrente in servizio alle dipendenze della Resistente.
2. In via subordinata accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità del termine finale apposto ai contratti sottoscritti dal ricorrente con la , per mancanza di Controparte_1
ragione obiettiva, termporaneità e specificità della causa, nonché per violazione dell'art.
1344 c.c. per le motivazioni espresse in ricorso, alle quali si fa espresso richiamo, e per
l'effetto riconoscere il diritto del ricorrente ad ottenere la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal primo contratto stipulato del 15.05.2017, o da quella diversa data ritenuta dal Giudice;
3. Condannare la , in persona Controparte_1
del legale rapp.te pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente del risarcimento del danno, stabilendo un'indennità omnicomprensiva nella massima misura massima consentita dal legge, rapportandola all'ultima retribuzione globale di fatto o altra somma che il Giudice vorrà determinare per le causali di cui in narrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ogni altro danno consequenziale, con riconoscimento di tutti i diritti connessi al rapporto di lavoro a tempo indeterminato (contribuitivi, anzianità di servizio Tfr ), e di tutte le poste risarcitorie connesse all'abusiva stipulazione di contratti a termine, come specificato nei motivi del ricorso;
6. Condannare la , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA, da distrarsi a favore del l'intestato procuratore che si dichiara antistatario”;
- premesso che la convenuta, costituitasi in giudizio, eccepiva, in via preliminare, la decadenza dell'impugnazione dei contratti a termine ex art. 32 L.183/2010 e, nel merito, contestava la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto;
- premesso che con note conclusionali parte ricorrente, con riferimento ai contratti a termine, limitava la domanda alla richiesta di risarcimento ex art. 36 legge n. 165/2001, mentre confermava le ulteriori domande proposte come formulate nell'atto introduttivo;
- premesso infine che la causa, istruita documentalmente, disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., viene decisa mediante il deposito della presente sentenza;
- rilevato che occorre in via preliminare osservare che nel caso di specie non può ritenersi verificata alcuna decadenza.
Infatti, come già stabilito dal Tribunale adito, anche in diversa composizione, con pronunce che devono intendersi richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc, l'art. 32 della l.
n. 183/2010 prevede l'onere di impugnare il contratto a termine nei soli casi relativi alla doglianza concernente la genesi del rapporto ed alla sua proroga, come si evince chiaramente dall'espresso richiamo, nell'art. 32, alle sole ipotesi di cui agli artt. 1, 2 e 4 d.lgs. n. 368/2001.
Viceversa, l'eventuale intervenuta decadenza non impedisce la valutazione della fondatezza dell'ulteriore doglianza mossa dal ricorrente e, cioè, quella concernente l'abusiva reiterazione di contratti a termine;
- rilevato che, per quanto concerne la misura del risarcimento, occorre in primo luogo evidenziare che la modifica dell'art. 36 invocata dal ricorrente non appare applicabile, ratione temporis, al caso in esame.
Può invece richiamarsi quanto affermato dalla richiamata sentenza della Suprema Corte, così che “anche in caso di inapplicabilità dell'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, le norme di diritto interno che disciplinano il risarcimento del danno vanno interpretate in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre
2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art.
32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, ( ora art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2015) quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto. La Corte di
Lussemburgo, chiamata a pronunciare sulla conformità al diritto dell'Unione, dell'art. 36 del
d.lgs. n. 165/2001, come interpretato da queste Sezioni Unite, ha evidenziato che «la clausola
5 dell'accordo quadro dev'essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che, da un lato, non sanziona il ricorso abusivo, da parte di un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico, a una successione di contratti a tempo determinato mediante il versamento, al lavoratore interessato, di un'indennità volta a compensare la mancata trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato bensì, dall'altro, prevede la concessione di un'indennità compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione di detto lavoratore”; - rilevato che, tenuto conto della durata complessiva dei contratti a termine, la misura del risarcimento può essere individuata in 12 mensilità dell'ultima retribuzione percepita dal ricorrente in forza dell'ultimo contratto a termine vigente;
- ritenuto, in ossequio al principio della soccombenza, le spese di lite vadano poste a carico della parte convenuta nella misura liquidata in dispositivo;
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 18/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.4762/2022 R.G.L. promossa
D A
TRAETTO Pt_1
(avv. MAZZAMUTO FRANCESCA)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO)
- resistente -
Avente ad oggetto: contratto a termine e di formazione e lavoro
A seguito dell'udienza del 18/03/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
condanna la resistente al risarcimento del danno in favore del ricorrente, che CP_1 liquida in 12 mensilità dell'ultima retribuzione percepita in forza dell'ultimo contratto a termine;
condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € CP_1
2.108,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute, con distrazione in favore dell'avv. Mazzamuto Francesca
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che con ricorso depositato in data 13.5.2022, il ricorrente in epigrafe, deduceva di avere prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della
[...]
con la qualifica di tersicoreo di fila, con obbligo di solista, in forza di 18 CP_1
contratti a tempo determinato, stipulati fra il 15.5.2017 ed il 6.5.2022, lamentandone l'illegittimità per violazione delle norme interne ed eurounitarie, conveniva in giudizio la medesima per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare CP_1
che tra il sig. e la sussiste un rapporto di lavoro Parte_2 Controparte_1
a tempo indeterminato a partire dal 12.07.2019, per superamento dei 12/ 24 mesi di durata o dalla data che sarà ritenuta di giustizia, per le motivazioni espresse in narrativa, e per l'effetto disporre la riammissione del Ricorrente in servizio alle dipendenze della Resistente.
2. In via subordinata accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità del termine finale apposto ai contratti sottoscritti dal ricorrente con la , per mancanza di Controparte_1
ragione obiettiva, termporaneità e specificità della causa, nonché per violazione dell'art.
1344 c.c. per le motivazioni espresse in ricorso, alle quali si fa espresso richiamo, e per
l'effetto riconoscere il diritto del ricorrente ad ottenere la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal primo contratto stipulato del 15.05.2017, o da quella diversa data ritenuta dal Giudice;
3. Condannare la , in persona Controparte_1
del legale rapp.te pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente del risarcimento del danno, stabilendo un'indennità omnicomprensiva nella massima misura massima consentita dal legge, rapportandola all'ultima retribuzione globale di fatto o altra somma che il Giudice vorrà determinare per le causali di cui in narrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ogni altro danno consequenziale, con riconoscimento di tutti i diritti connessi al rapporto di lavoro a tempo indeterminato (contribuitivi, anzianità di servizio Tfr ), e di tutte le poste risarcitorie connesse all'abusiva stipulazione di contratti a termine, come specificato nei motivi del ricorso;
6. Condannare la , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA, da distrarsi a favore del l'intestato procuratore che si dichiara antistatario”;
- premesso che la convenuta, costituitasi in giudizio, eccepiva, in via preliminare, la decadenza dell'impugnazione dei contratti a termine ex art. 32 L.183/2010 e, nel merito, contestava la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto;
- premesso che con note conclusionali parte ricorrente, con riferimento ai contratti a termine, limitava la domanda alla richiesta di risarcimento ex art. 36 legge n. 165/2001, mentre confermava le ulteriori domande proposte come formulate nell'atto introduttivo;
- premesso infine che la causa, istruita documentalmente, disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., viene decisa mediante il deposito della presente sentenza;
- rilevato che occorre in via preliminare osservare che nel caso di specie non può ritenersi verificata alcuna decadenza.
Infatti, come già stabilito dal Tribunale adito, anche in diversa composizione, con pronunce che devono intendersi richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc, l'art. 32 della l.
n. 183/2010 prevede l'onere di impugnare il contratto a termine nei soli casi relativi alla doglianza concernente la genesi del rapporto ed alla sua proroga, come si evince chiaramente dall'espresso richiamo, nell'art. 32, alle sole ipotesi di cui agli artt. 1, 2 e 4 d.lgs. n. 368/2001.
Viceversa, l'eventuale intervenuta decadenza non impedisce la valutazione della fondatezza dell'ulteriore doglianza mossa dal ricorrente e, cioè, quella concernente l'abusiva reiterazione di contratti a termine;
- rilevato che, per quanto concerne la misura del risarcimento, occorre in primo luogo evidenziare che la modifica dell'art. 36 invocata dal ricorrente non appare applicabile, ratione temporis, al caso in esame.
Può invece richiamarsi quanto affermato dalla richiamata sentenza della Suprema Corte, così che “anche in caso di inapplicabilità dell'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, le norme di diritto interno che disciplinano il risarcimento del danno vanno interpretate in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre
2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art.
32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, ( ora art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2015) quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto. La Corte di
Lussemburgo, chiamata a pronunciare sulla conformità al diritto dell'Unione, dell'art. 36 del
d.lgs. n. 165/2001, come interpretato da queste Sezioni Unite, ha evidenziato che «la clausola
5 dell'accordo quadro dev'essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che, da un lato, non sanziona il ricorso abusivo, da parte di un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico, a una successione di contratti a tempo determinato mediante il versamento, al lavoratore interessato, di un'indennità volta a compensare la mancata trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato bensì, dall'altro, prevede la concessione di un'indennità compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione di detto lavoratore”; - rilevato che, tenuto conto della durata complessiva dei contratti a termine, la misura del risarcimento può essere individuata in 12 mensilità dell'ultima retribuzione percepita dal ricorrente in forza dell'ultimo contratto a termine vigente;
- ritenuto, in ossequio al principio della soccombenza, le spese di lite vadano poste a carico della parte convenuta nella misura liquidata in dispositivo;
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 18/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno