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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 14/06/2025, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc. n. 2072/2024 R.G.
Il Tribunale collegiale composto dai SIg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di separazione, promossa
DA
(c.f.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in
Vittoria, Piazza Giordano Bruno, 24, presso lo studio dell'Avv. Marilena D'Amico, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._2
Acquaviva delle Fonti (Ba) alla Via Marconi n.73, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in allegato alla comparsa costitutiva, dall'Avv. Annalisa LADISA, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Bari, alla Via Argiro n.135
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. in sede IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso ritualmente notificato chiedeva al Parte_1
Tribunale adìto pronunciarsi la separazione personale tra la stessa e il marito,
[...]
con cui aveva contratto matrimonio concordatario a Casamassima (BA), in CP_1
data 02.08.2013, e dall'unione con il quale erano nati i figli (il Persona_1
13.9.2015), e (il 10.8.2018). Sin da subito il era venuto meno ai Per_2 CP_1
doveri nascenti dal matrimonio, ma, nonostante ciò, la ricorrente si era dedicata con diligenza alla vita matrimoniale, riservando fiducia nel marito;
progressivamente l'unione coniugale si era andata deteriorando a causa del comportamento del
, che aveva delle dipendenze da slot machine e conseguentemente debiti, per CP_1
i quali manteneva dei rapporti con soggetti pregiudicati. In occasione delle due gravidanze a rischio dalla stessa subìte decideva di ritornare in Sicilia per farsi assistere dalla sua famiglia di origine. In particolare, al quarto mese della seconda gravidanza la suddetta, a causa del venir meno ai doveri coniugali da parte del marito, decideva di trasferirsi nuovamente in Sicilia, a casa della madre, dove avrebbe avuto il supporto opportuno, e il , riconoscendo la sua condotta e i CP_1
suoi problemi di dipendenza dal gioco, che poi confessava alla moglie, non si opponeva a tale decisione. Da allora erano trascorsi sei anni, senza che la Parte_1
ed i figli minori fossero più tornati in Puglia, risiedendo ormai stabilmente in Acate
(RG). La rottura della relazione sentimentale e materiale tra i due coniugi doveva pertanto intendersi ormai insanabile. La ricorrente chiedeva: l'addebito della separazione al marito, per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
“b) confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, con collocazione prevalente presso la madre, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi e per l'effetto disporre in senso conforme a questi in ordine alla loro cura, istruzione ed educazione;
c) riconoscere in favore della SI.ra
(ricorrente/moglie) il diritto a percepire un assegno di Parte_1
mantenimento dell'importo di euro 200,00 mensili, priva di reddito in quanto non ha mai potuto lavorare e non può lavorare essendo caregiver del figlio Persona_3
disabile grave, con la previsione di adeguamento automatico secondo
[...]
l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, da porsi a carico del SI.
[...]
(marito/resistente); d) stabilire a carico del SI. CP_1 Controparte_1
(marito/resistente) un assegno di mantenimento in favore di ciascun figlio minore pari ad euro 350,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 70% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate;
e) disporre che l'assegno unico per i figli sarà percepito per intero dalla ricorrente, quale genitore collocatario”.
Si costituiva il quale contestava la ricostruzione in fatto fornita Controparte_1
dalla controparte, addebitando di contro a quest'ultima la fine della loro relazione, recandosi la stessa non appena poteva in Sicilia dai suoi genitori, lasciandolo solo, e in ultimo, in occasione della seconda gravidanza, trasferendosi in via definitiva in territorio di Acate, senza più far rientro nella casa coniugale. Il resistente chiedeva quindi “1. Dichiarare la separazione tra i coniugi e , addebitando la CP_1 Parte_1
responsabilità di tale separazione giudiziale alla odierna ricorrente, per tutte le motivazioni ampiamente esposte in narrativa;
2. Rigettare la avversa richiesta di addebito, essendo priva di fondamento in fatto e diritto, per tutte le motivazioni suesposte;
3. Rigettare, sin dalla fase della comparizione dei coniugi dinanzi il SI. Presidente, e quindi sin dalla emissione dell'ordinanza presidenziale, la richiesta della ricorrente di assegno di mantenimento, essendo la sig.ra Parte_1
economicamente autonoma ed avendo capacità lavorativa;
4. Affidare congiuntamente ad entrambi i genitori i figli minori, disciplinando i diritti di visita secondo quanto suindicato, che qui si intende ritrascritto, alla luce della distanza chilometrica tra il padre ed i minori;
5. Confermare a carico del il CP_1
mantenimento dei figli pari ad €.360,00=, oltre il 50% dell'assegno unico, somma ritenuta congrua essendo rapportata alla capacità economica del ed alle CP_1
necessità dei minori;
6. Il tutto con vittoria di spese del presente giudizio.”
Gli atti venivano inviati al P.M. in sede.
Ciò premesso, sussistono i presupposti di legge per l'emissione della chiesta pronuncia di separazione, stante l'esito negativo del tentativo di conciliazione dinanzi al Giudice Delegato, nonché tenuto conto delle argomentazioni e delle conclusioni espresse dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, dalle quali si evince la cessazione irreversibile della convivenza coniugale ai sensi dell'art. 151 c.c.
Va conseguentemente pronunciata la separazione personale di Parte_1
e
[...] Controparte_1
Non appaiono meritevoli di accoglimento, di contro, le reciproche richieste avanzate da entrambe le parti, di addebito della separazione.
Ed invero, da un lato, le accuse mosse dalla ricorrente nei riguardi della controparte sono rimaste prive di riscontri probatori oggettivi in atti, non potendosi riconoscere alcuna valenza alla prova per testi richiesta dalla parte interessata, vertendo la stessa su circostanze eccessivamente generiche e valutative, e quindi inammissibili, come disposto in seno all'ordinanza del 13.01.2025, cui si fa integrale rinvio.
In particolare la ricorrente si è limitata ad affermare labialmente una presunta dipendenza del resistente dal gioco e dalle slot machines, e quindi un generale disinteresse verso la famiglia a causa della sua ludopatia, oltre a contestare nei suoi confronti delle cattive frequentazioni a seguito dell'avvenuta contrazione di debiti, fino ad accusare il suddetto di aver sottratto furtivamente dei soldi dalla casa familiare, simulando poi un furto, circostanze queste rimaste, tuttavia, non provate, oltre ad essere state specificamente contestate dalla controparte.
D'altro lato non appare meritevole di accoglimento neanche la contrapposta richiesta di parte resistente di addebito della separazione alla moglie, per essersi quest'ultima allontanata dalla casa familiare senza avervi fatto più ritorno.
Per i fini che qui rilevano, va detto che l'abbandono della casa familiare da parte di un coniuge può essere causa di addebito della separazione laddove provochi l'impossibilità della convivenza;
invece, se esso è dipeso dal comportamento dell'altro coniuge oppure se è intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si era già verificata, deve escludersi il rilievo causale ai fini della crisi matrimoniale (cfr. fra le tante Cass. civ.
Sez. I, 17.12.2010 n.25560; Cass. civ., sez. I, 20.8.2014 n. 18074). E' necessario, pertanto, accertare che esso sia stato la causa, e non l'effetto del dissidio matrimoniale (cfr. Cass.civ. sez.VI 14 luglio 2016 n. 14414).
Consegue che l'indagine in ordine all'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e della comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno formare oggetto di apprezzamento senza un raffronto con quella dell'altro, dal momento che solo tale comparazione permette di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano avuto, nelle loro reciproche interferenze, agli effetti della determinazione della crisi matrimoniale (cfr. Cass. civ., Sez. I, Sent. 14/11/2001, n. 14162).
Ciò posto, nel caso di specie, in ordine alla condotta di abbandono della casa familiare da parte della ricorrente, è incontestato che quel comportamento trovi una giustificazione nella sussistenza di una pregressa situazione di intollerabilità della coabitazione.
La ricorrente, infatti, in occasione di entrambe le due gravidanze a rischio, bisognosa di particolare assistenza, stanti le minacce di aborto, aveva deciso di ritornare giù in Sicilia, dalla Puglia, confidando nel fatto che la sua famiglia di origine le avrebbe fornito quell'adeguata assistenza che il marito ometteva di fornirle.
Quest'ultimo, anzi, aveva manifestato una carenza affettiva nei suoi confronti, al punto che la stessa aveva maturato la determinazione, all'esito della seconda gravidanza, di non tornare più dal marito, dal quale non si sentiva adeguatamente supportata a causa del comportamento discostante e disinteressato da lui posto in essere, che costituiva verosimilmente espressione di un generale stato di crisi in atto fra i coniugi.
Il resistente, dal canto suo, non ha dato prova di essere ritornato in Sicilia per stare, per quanto possibile, seppure compatibilmente con i suoi impegni lavorativi, accanto alla moglie in un momento così delicato e difficile come quello di una gravidanza a rischio, né di aver fatto tutto il possibile per ricostituire il rapporto coniugale, cercando, ad esempio, di convincere la moglie a rientrare nella casa familiare in Puglia.
Alla luce delle considerazioni suesposte appare con evidenza come l'abbandono della casa coniugale da parte della moglie sia stato determinato dell'atteggiamento del resistente, privo di affezione ed interesse nei suoi confronti, per cui tale allontanamento deve intendersi quale epilogo di una crisi coniugale già irreversibile, e non già la causa della stessa.
Sotto il profilo dell'affidamento dei figli minori, appare congruo e maggiormente conforme all'interesse dei predetti disporsi il loro affido condiviso ad entrambi i genitori, come concordemente richiesto dagli stessi, in difetto di elementi ostativi di grave pregiudizio per i minori, e in conformità al principio della c.d. bigenitorialità, ovvero il diritto dei figli ad avere un rapporto paritetico ed equilibrato con entrambe le figura genitoriali.
Gi stessi andranno collocati presso la madre, con cui hanno sempre vissuto e che costituisce senza dubbio il loro principale punto di riferimento.
Quanto alla regolamentazione dei tempi di permanenza dei minori presso il padre, genitore non collocatario, non sono emerse, né la ricorrente ha rappresentato, delle specifiche problematiche di concreto pregiudizio nei confronti del minore , affetto da disabilità, derivanti dalla frequentazione di Persona_1
quest'ultimo con il padre, riguardanti ad esempio l'adeguatezza degli ambienti in cui avvengono gli incontri, o la necessità della costante supervisione della madre.
La stessa, peraltro, non ha neanche chiesto una regolamentazione particolareggiata in ordine all'esercizio del diritto di visita paterno, limitandosi, piuttosto, genericamente a rimettersi alla decisione dell'Organo giudicante sul punto.
Appare pertanto congruo statuirsi che il possa videochiamare i figli CP_1
e tutte le sere, dalle 19,30 alle 20,30, al fine di agevolare Persona_1 Per_2
un costante rapporto tra il padre e i figli, avuto riguardo alla lontananza fisica tra di essi, vivendo e lavorando il resistente in provincia di Bari. Il resistente, inoltre, potrà vedere i figli ogni qualvolta si trovi in Sicilia, previo congruo preavviso alla madre - ultimamente si reca a trovarli una volta al mese, dal sabato al lunedì successivo.
Potrà altresì vederli: in occasione dei loro compleanni ed onomastici, trascorrendo se possibile entrambi i genitori le ricorrenze insieme a loro, oppure alternando il pranzo o la cena;
per le vacanze estive per quindici giorni, anche non consecutivi, nel mese di luglio o di agosto, previo accordo con l'altra parte entro la fine del mese di maggio di ciascun anno;
per le vacanze di Natale o il Capodanno per una settimana, ad anni alterni, e in occasione delle festività pasquali per cinque giorni, sempre ad anni alterni con la madre;
i minori trascorreranno infine con la madre o il padre i rispettivi giorni dei compleanni ed onomastici di ciascun genitore.
Si invitano ad ogni modo le parti, nel superiore interesse della prole, ad attenuare la loro conflittualità, facendo in modo che il diritto di visita si svolga serenamente;
in particolare si onera la ricorrente affinché assicuri il corretto svolgimento delle videochiamate, che costituiscono un importante momento di incontro tra padre e figli, data la lontananza fisica esistente tra i medesimi.
Riguardo alle statuizioni di carattere economico, si evidenzia che la Parte_1
è risultata essere disoccupata, avendo la stessa dichiarato che in precedenza aveva lavorato in un negozio di abbigliamento, ma in seguito non aveva più potuto lavorare, dopo la scoperta dei problemi di autismo da cui era affetto uno dei due figli (cfr. verbale di udienza del 12.12.2024).
Il resistente, dal canto suo, svolge l'attività di operaio metalmeccanico, con una retribuzione di circa euro 1.500,00 mensili.
Sebbene possa verosimilmente auspicarsi, vista la giovane età e il possesso di una capacità lavorativa della ricorrente, che la stessa si adoperi per reperire un'occupazione lavorativa, circostanza non del tutto inconciliabile con i compiti di cura e assistenza dei figli, di cui uno con disabilità, di cui la predetta è onerata in via quasi esclusiva, va tenuto debitamente conto anche delle spese che il resistente deve sostenere per l'esercizio del suo diritto di visita, dovendosi spostare periodicamente dalla Puglia alla Sicilia.
La ricorrente ha riferito che in precedenza il marito le versava la somma mensile di euro 500,00, oltre all'assegno unico, che le girava percependolo per l'intero, mentre all'esito della notifica del presente ricorso le ha ridotto l'importo corrisposto ad euro 380,00 mensili, oltre all'assegno unico.
La percepisce altresì la pensione di invalidità per il figlio , Parte_1 Per_1
pari ad euro 340,00 mensili, mentre il resistente lamenta il fatto che, ogni qualvolta rientra in Sicilia - ciò avviene come già detto almeno una volta al mese, per un finesettimana, dal sabato al lunedì successivo -, e porta con sé i figli presso un B&b, non avendo altro punto di appoggio, paga circa euro 600,00 mensili, per cui, se venisse disposto un aumento dell'assegno dovuto, non riuscirebbe più a tornare giù per vedere i suoi figli.
Alla luce delle suesposte considerazioni, appare equo confermarsi l'assegno di mantenimento per i figli nella misura stabilita in seno alla precedente ordinanza del
13.01.2025, per euro 400,00 complessive mensili (euro 200,00 per ciascun figlio) – al netto dell'assegno unico universale, da versarsi interamente alla madre, quale genitore gravato in via pressoché esclusiva dei compiti di cura e gestione quotidiana dei minori -, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse dei medesimi, queste ultime a far data dalla presente pronuncia.
Può altresì configurarsi l'obbligo in capo al di corrispondere in favore CP_1
della moglie un assegno mensile di euro 150,00 per il suo mantenimento, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, stante la mancanza di redditi adeguati in capo alla medesima, e l'indubbia disparità reddituale esistente tra i due coniugi.
La circostanza addotta dalla ricorrente, e non avversata dal resistente, relativa all'avvenuto versamento di fatto della somma di euro 500,00 mensili da parte del
(il quale allo stesso tempo tornava giù in Sicilia per vedere i figli), fino alla CP_1
notifica del presente ricorso - allorquando il suddetto aveva unilateralmente deciso di ridurre l'importo corrispostole, senza addurre alcuna valida giustificazione -, è certamente sintomatica di una sua capacità economica in tal senso.
Si reputa congruo compensare tra le parti le spese di lite, stante la natura della causa e il tenore della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe,
sentito il P.M.
pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
uniti in matrimonio in Casamassima (BA), in data 02.08.2013 (atto di CP_1
matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Acate dell'anno 2013, al n. 9, parte II, serie A);
rigetta le reciproche domande di addebito della separazione;
dispone l'affidamento condiviso dei figli, (nato il [...]) Persona_1
e (nato il [...]), ad entrambi i genitori, con loro collocamento presso Per_2
la madre, e diritto per il padre di vederli secondo le modalità di cui in parte motiva;
pone a carico del resistente, l'obbligo di corrispondere alla Controparte_1
controparte, a titolo di mantenimento per i figli, un assegno complessivo di euro
400,00 mensili (euro 200,00 per ciascun figlio) - al netto dell'assegno unico familiare, da versarsi interamente in favore della ricorrente -, entro il giorno 05 di ogni mese, con rivalutazione automatica secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse dei predetti, queste ultime a far data dalla presente pronuncia;
pone a carico del resistente, l'obbligo di versare alla Controparte_1
controparte, a titolo di mantenimento per la medesima, un assegno complessivo di euro 150,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in Ragusa il 10.06.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti