Articolo 1 della Legge 15 febbraio 1953, n. 76
Versione
25 marzo 1953
Art. 1. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Le guardie scelte del Corpo degli agenti di custodia con almeno 15 anni di effettivo servizio nel Corpo, che abbiano dato prova di adeguata capacita', diligenza e buona condotta e non abbiano riportato nell'ultimo triennio punizioni superiori alla consegna, possono conseguire la promozione a vicebrigadiere per anzianita' e merito.
Tali promozioni sono conferite, secondo l'ordine di ruolo, anche a prescindere dal relativo limite di eta', in seguito all'esito favorevole di un apposito esperimento ed il loro numero non puo' superare il decimo dei posti di organico vacanti nel grado di vicebrigadiere.
La presente legge ha efficacia per il periodo di un triennio a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Entrata in vigore il 25 marzo 1953