Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/05/2025, n. 1500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1500 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Nola
SECONDA SEZIONE CIVILE
SETTORE CONTENZIOSO
AFFARI PERSONE, MINORI e FAMIGLIE
Il Presidente Designato
Dr Vincenza Barbalucca
Nella proc.ra n.5358/2024
Vertente tra
(già Parte_1 [...]
(P.IVA , in pers del l.r.p.t. la Parte_2 P.IVA_1
sig.ra nata a [...] il [...] e residente in [...] alla Parte_1
Via Francesco Pucci n. 14, con sede legale in Acerra (NA), alla Via Contrada Sannereto snc, rapp.ta e difesa dall' Avv. Giuseppe Di Paola (C.F.: ) e CodiceFiscale_1
dall'Avv. Cristina Miele (C.F. , entrambi del Foro di CodiceFiscale_2
Napoli……………………………………..…….ricorrente
E
n. rapp.tato e difeso da avv.AVVOCATURA DELLO Controparte_1
STATO DI NAPOLI ………………. ………………………resistente
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 28.10.2024 2024 la di cui in epigrafe spiegava Pt_3
opposizione ex art. 170 dpr 2002 n. 115 avverso il decreto di liquidazione per spese di custodia emesso in data 10.9.2024 dalla Procura di Nola in persona del Procuratore all'esito del proc.to penale RGNR 2817/2024 RG MOD 44 a carico di ignoto notificato alla srl in data 26.9.2024
Yamaha tg 05 , in virtù di verbale di affidamento effettuato in data 29.1.2024 dal Comando di Polizia Municipale di Acerra che provvedeva al sequestro ed affidamento in custodia e la custodia del predetto bene si protraeva dal 29.1.2024 al
24.5.2024 con liquidazione di compenso nella misura di euro 69,50
Parte ricorrente poneva a fondamento della propria doglianza il seguente motivo: illegittima riduzione del compenso in via equitativa ritenendo arbitrariamente non adeguatamente comprovata la conservazione del bene in custodia;
la parte formulava richiesta di CTU;
la parte formulava richiesta risarcitoria per lucro cessante.
Il contraddittorio veniva instaurato ritualmente
Il si costituiva a mezzo dell'Avvocatura di Stato chiedendo il Controparte_1
rigetto del ricorso
Alla udienza del 7 maggio 2025 trattata in modalità cartolare ex art. 127 ter cpc il
Tribunale in composizione monocratica si riservava di decidere
MOTIVI in FATTO ED IN DIRITTO
In linea di premessa teorica la custodia giudiziaria nel processo civile, penale ed amm.vo è disciplinato dal dpr 30.5.2002 n.115 ( Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari e dalle fonti integrative di rango regolamentare.
In particolare ai sensi dell'art. 58 comma II cit. TU al custode , che non sia proprietario od avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio o preventivo , spetta una indennità per la custodia e conservazione , nonché il rimborso delle spese sostenute , purchè documentate ed indispensabili per la specifica conservazione del bene ( art. 58 III comma TU) .
L'indennità è determinata sulla base di tariffe contenute in tabelle approvate ai sensi dell'art. 59 TU cit. ed in via residuale dagli usi locali , ragion per cui sino all'emanazione del regolamento in parola , ai sensi dell'art. 276 TU cit., l'indennità è determinata sulla base delle Tariffe esistenti presso la , ridotte secondo CP_2
equità ed in via residuale secondo gli usi locali. Ai sensi dell'art. 59 TU con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il
Ministro dell'Economia e finanze , ai sensi dell'art. 17 commi 3 e4 l. 23.8.1988 n.
400 , sono state approvate le tabelle per la determinazione della indennità di custodia giusto DM 2.9.2006 n. 265 (rubricato “regolamento recante le tabelle per la determinazione delle indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro) , riferentesi testualmente solo a specifici beni cioè a veicoli e natanti
Giusto dm citato è possibile tracciare un doppio regime giuridico sotteso alla liquidazione delle indennità di custodia: quello previsto specificamente per i veicoli sottoposti a sequestro, e quello per gli altri beni diversi dai veicoli;
specificamente:
- per i veicoli vanno applicate le tabelle regolamentari ( dm 265/2006);
- per gli altri beni gli usi locali ( secondo le raccolte degli usi registrati presso la
Camera di Commercio) , se mancano , l'equita'.
Quindi in riferimento ad altri beni oggetto di custodia , diversi dai motoveicoli, ciclomotori, autoveicoli, autocarri e natanti il citato DM ( art. 5) prevede il ricorso agli usi locali in via residuale, come previsto dall'art. 58 II comma TU citato del 2002
(cfr. Cass 11.6.2008 n. 30052)
Per la liquidazione si tiene conto altresì di indici quali la superficie occupata e l'impegno profuso dal custode per l'attività ed è possibile applicare la riduzione dell'importo secondo equità allorchè si ritenga che la liquidazione che si dovrebbe disporre con riferimento alle tariffe od agli usi locali non sia adeguata e corrispondente alla valutazione dell'attività prestata, ragion per cui la riduzione secondo equità è correlabile a precisi parametri predeterminati -
Detta riduzione secondo equità va, invece, distinta da quella ex art. 3 dm 265/2006 in ragione dello stato di conservazione del bene custodito.
Nella fattispecie in esame la custodia ha per oggetto ciclomotore per custodia dal
29.1.2024 al 24.5.2024 per gg 119 di custodia
Il Giudice di Prime Cure ha espresso in modo chiaro i termini motivazionali della liquidazione , informata ai criteri legali vigenti e cioè applicazione tariffe ex dm
265/2006 pari ad euro 1,68 per 90 gg , e 1, 06 per i successivi con riduzione equitativa ad euro 0,50 tenuto conto del tipo di impegno nella custodia consistito solo nella mera collocazione della merce nell'area di destinazione ed assenza di prova di spese per trasporto e come sia stata svolta l'obbligazione della custodia
Nel caso che ci occupa la liquidazione effettuata è adeguata in ragione della circostanza che :
1) Non risulta indicato modalità di custodia e stato di conservazione;
2) l'attività svolta dal custode è stata assolutamente semplice , limitandosi alla mera allocazione del veicolo , in cui non risultano adottate particolari misure di ricovero e/o protezione e/o cautela
3) non risultano documentate spese di trasporto e/o conservazione .
La richiesta di CTU svolta da parte ricorrente in quanto meramente esplorativa è inammissibile , visto che l'onere probatorio è specificamente a carico della parte richiedente
Il Giudice di prime cure si è informato alle tariffe vigenti in ragione del tipo di oggetto di custodia , applicando una riduzione secondo equità in ragione delle sopraevidenziate ragioni assolutamente condivise
pqm
rigetta il ricorso . Spese compensate.
Si comunichi a parte ricorrente , all'avvocatura di stato ed alla Procura di Nola .
Nola, 7 maggio 2025 il Giudice dr Vincenza Barbalucca