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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 04/11/2025, n. 1245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1245 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
Rgac n. 1520/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Nella persona del Giudice Dott. DA NI ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al Rgac n. 1520/2021
TRA
( , elettivamente domiciliato presso Parte_1 C.F._1
v , sito in Civitavecchia via Piero Bernardini n. 7, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
ATTORE
E
( e CP_1 C.F._2 Controparte_2 iati pre C.F._3 vv. Massimiliano Lombardo, sito in Civitavecchia via Doria n. 24, che li rappresentano e li difendono in virtù di procura in atti;
CONVENUTI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio e -che CP_1 Controparte_2 Pt_1
er i e di un villino bifa
[...] sito in Santa Marinella (RM), Strada Rimessa della Guardiola, n. 72/F diviso, a sua volta, in due porzioni immobiliari;
-che, in particolare, era titolare del diritto di proprietà relativo all'appartamento posto al piano terreno, distinto con l'interno lettera A, composto di soggiorno, cucina, corridoio, due bagni e due camere, con annessa area giardinata di pertinenza esclusiva e cantina al piano seminterrato, distinta con l'interno lettera A, della superficie di circa mq.91 (novantuno), confinante con fosso Cupo, appartamento e cantina interno lettera B, Strada Rimessa della Guardiola;
-che l'originario proprietario (padre dell'odierno attore), aveva effettuato domanda all' CP_3 al fine di ottenere la fornitura di acqua per l'immobile; -che la domanda di erogazione dell'acqua veniva accettata da a condizione che il Pt_2 relativo contatore venisse collocato nei pressi della conduttura principale dell' , la quale dista circa 700 ml dall'abitazione di e che il CP_3 Parte_1 coll nto tra la condotta principale e l'abitazion venisse eseguito a cura e spese del richiedente;
-che per porre in opera la tubatura di collegamento della condotta principale con l'abitazione di , il Parte_1 padre dell'odierno attore aveva dovuto chiedere i relativi permessi, eseguire 700 ml di scavo per interrare la tubatura e sostenere tutte le relative spese;
- che nel maggio del 2012, vari anni dopo il passaggio di proprietà dell'immobile da a , avvenuto con atto a rogito CP_4 Parte_1 del notaio Dott. del 19 luglio 2006, repertorio 1885, Persona_1 raccolta 1447, re 04 agosto 2006 al n. 8275, serie 1T,
si era recato presso la sede dell di Santa Severa frazione Parte_1 CP_3 nella, per volturare l'utenza idri inariamente intestata al padre, a proprio favore;
-che in quella occasione l'impiegato addetto all'esecuzione delle formalità relative alla voltura aveva riferito a Pt_1
che dalla lettura del contatore dell'acqua era stato evidenz
[...] ro” di circa 3.500 - 5.000 euro sul consumo idrico;
-che, allarmato da tale notizia, si era recato immediatamente a controllare il contatore nonché la tubatura di collegamento della conduttura principale dell' con CP_3
l'abitazione e da tale controllo era emerso una circostanza sima
“ovvero: il Sig. riscontrava la presenza di un tubo attaccato senza Parte_1 autorizzazion uindi in modo illecito nonché fraudolento, alla tubazione di proprietà dell'attore”; -che aveva, immediatamente, incaricato un operaio, con escavatore al fine di individuare la provenienza Persona_2 del tubo tamente alla tubatura;
-che, partendo dal punto Pt_1 in cui il tubo fraudolentemente apposto attaccato alla tubatura dell'attore, l'operaio con il mezzo meccanico di cui sopra scavava a ritroso per verificarne la provenienza e, dopo ben 200 metri di scavo, l'escavatore si era dovuto fermare poiché era arrivato al confine del terreno, su cui sorgeva (e sorge) l'abitazione, di proprietà di adiacente alla proprietà CP_1 dell'attore e l'operaio nonché le persone sul posto vedevano inequivocabilmente che il tubo fraudolentemente allacciato alla tubatura aveva terminato la sua corsa, senza alcun dubbio, all'interno della Pt_1 ietà della proprietà di -che il tubo abusivamente CP_1 allacciato alla tubatura ra all'interno della proprietà Pt_1
subito dopo il confine, delineato dal fosso “CUPO” e aveva una CP_1 ione immediatamente in modo tale che una derivazione terminava la sua corsa all'interno di un pozzo posto all'interno della proprietà di CP_1
pozzo sito proprio a pochi centimetri dal predetto confine,
[...]
l'altra finiva dentro le cisterne sempre di proprietà della e del marito, CP_1
a circa un metro dal confine;
-che nell'abitazione for la tubazione illecita era residenti e il marito -che CP_1 Controparte_2
l'abitazione era totalm avevano mai laccio all' ; -che, appena scoperto tale allaccio idrico abusivo, CP_3 Parte_1 av iamato telefonicamente marito di Controparte_2 CP_1 che svolta la contestazione ai con vano rico o abusivo;
-che sulla tubazione illecita era scritto l'anno “2009”, quindi era imputabile ai convenuti che avevano comprato l'immobile nel 2000. Deduceva, pertanto: -che vi era stata un palese furto di acqua per la durata di circa 5 anni per un danno di euro 4.989,00; -che veniva presentata querela da parte dell'attore e, tuttavia, il procedimento penale (avente RGNR n. 3483/2012 “in ordine al reato previsto e punito dagli articoli 110, 624, 625, n. 2 e 7 c.p., perché in concorso tra loro e con violenza sulle cose, consistita nell'effettuare un allaccio abusivo alle condutture stesse dal contatore di Via Orione all'abitazione di Via Augusta, n. 65, esposte per necessità a pubblica fede, si impossessava di quantitativi imprecisati di acqua di irrigazione, del valore complessivo di circa 3500,00 euro sottraendola al vicino ”) Parte_1 si era concluso con l'estinzione per prescrizione del rea
[...] aveva compiuto anche condotte di ingiuria e molestie a da CP_2
; -che, quindi, oltre al danno patrimoniale (“VII.A) il costo Parte_1 tratta, pari ad euro 4989,00 (e non di euro 3500,00 come erroneamente indicato nel capo di imputazione); VII.B) le spese dell'operaio incaricato di verificare da dove provenisse la sottrazione di acqua non autorizzata pari ad 150 euro;
VII.C) le spese dell'utilizzo di escavatore per rintracciare la tubatura abusiva pari ad 484 euro;
VII.D) le spese dell'idraulico il quale ha riparato la tubatura pari ad euro 350 euro”), era dovuto anche il danno morali patito per le fattispecie di reato e il danno biologico patito. Sulla scorta delle considerazioni che precedono concludeva nel seguente modo: “1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, in accoglimento delle domande dell'attore, accertare e dichiarare l'illegittimità nonché la rilevanza penale delle condotte RELATIVE AL FURTO D'ACQUA descritte in narrativa poste in essere dai Sig.ri e nei confronti del Sig. Controparte_2 CP_1 Pt_1
e, conseguentemente, condannare i convenuti, IN SOLIDO TRA , al
[...] Pt_3 imento in favore dell'odierno attore dei seguenti:
1.A) danni mo iti da aventi nesso di causalità con le condotte, relative al furto Parte_1
d'a in narrativa poste in essere da e CP_1 [...] nei confronti del primo, da liquidarsi in via equitativa e, comunque, in Parte_4
n inferiore a 20.000,00 euro;
1.B) danno biologico-psichico subito da
avente nesso di causalità con le condotte, relative al furto Parte_1 itte in narrativa poste in essere da e CP_1 [...] nei confronti del primo, da liquidarsi in euro 20.000,00 o nella somma CP_2
o minore che emergerà in corso di causa;
1.C) danno patrimoniale, subito da avente nesso di causalità con le condotte, relative al Parte_1 furto d'ac in narrativa poste in essere da e CP_1 [...] nei confronti del primo, da liquidarsi in euro 1 s CP_2 maggiore o minore che emergerà in corso di causa;
1.D) danno esistenziale subito da avente nesso di causalità con le condotte, relative al Parte_1 furto d'ac in narrativa poste in essere da e CP_1 [...] nei confronti del primo, da riconoscersi e liqu it CP_2 solo se non venga accertato e riconosciuto il danno biologico di cui sopra, e, comunque, in misura non inferiore a 10.000,00 euro;
2) SEMPRE IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, in accoglimento delle domande dell'attore, accertare e dichiarare l'illegittimità delle condotte RELATIVE ALLE INGIURIE ED ALLE MOLESTIE descritte in narrativa poste in essere dal Controparte_5 nei confronti del Sig. e, c
[...] Parte_1 il detto convenuto al risarc e dell'odierno attore dei seguenti:
2.A) danni morali subiti da aventi nesso di causalità con Parte_1 le condotte, relative alle ingiurie ed alle molestie, descritte in narrativa poste in essere da nei confronti del primo, da liquidarsi in via equitativa Controparte_2
e, comun on inferiore a 10.000,00 euro;
2.B) danno biologico- psichico subito da avente nesso di causalità con le condotte, Parte_1 relative alle ingiurie ed alle molestie, descritte in narrativa poste in essere da nei confronti del primo, da liquidarsi in euro 10.000,00 o nella Controparte_2 re o minore che emergerà in corso di causa;
2.C) danno patrimoniale, subito da avente nesso di causalità con le condotte, Parte_1 relative alle ingiurie ed alle molestie, descritte in narrativa poste in essere da nei confronti del primo, da liquidarsi in euro 1.000,00 o nella Controparte_2 re o minore che emergerà in corso di causa;
2.D) danno esistenziale subito da avente nesso di causalità con le condotte, Parte_1 relative alle ingiurie ed alle molestie, descritte in narrativa poste in essere da nei confronti del primo, da riconoscersi e liquidarsi in via Controparte_2
e non venga accertato e riconosciuto il danno biologico di cui sopra, e, comunque, in misura non inferiore a 10.000,00 euro;
3) con vittoria delle spese di lite da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”.
2.Si costituivano in giudizio e CP_1 Controparte_2 chiedendo il rigetto della doman ra s di acqua, come anche la commissione di reati di ingiuria e molestia. Inoltre, anche il danno era rimasto privo di prova ed era insussistente.
3.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e svolta la prova orale, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
4.L'istruttoria del processo civile ha confermato la fondatezza dei fatti narrati da in relazione alla fattispecie di furto d'acqua. Parte_1
5.Il teste operaio incaricato delle operazioni di scavo Persona_2 finalizzate allaccio abusivo sulla tubazione attorea, ha riferito che “partendo dal punto in cui il tubo abusivo era attaccato alla tubatura dell'attore ed utilizzando un mezzo meccanico, scavava a ritroso per verificare la provenienza del tubo abusivo e, dopo ben 200 metri di scavo, l'escavatore si è dovuto fermare poiché era arrivato al confine del terreno, su cui sorgeva (e sorge) un'abitazione, di proprietà della Sig.ra adiacente alla CP_1 proprietà dell'odierno attore e l'operaio nonché le persone sul posto vedevano che il tubo allacciato alla tubatura terminava la sua corsa all'interno Pt_1 della proprietà della predetta Sig. delimitata dal fosso CP_1
“CUPO”” per poi precisare che “sapevo s ia abitava lì da CP_1 diverso tempo, ma non so da quanto e non conosco i particolari catastali che mi si chiedono. Confermo che la tubatura serviva la proprietà della . CP_1
Il teste, in particolare, ha riferito che “il tubo abusivo allaccia ubatura
fuoriusciva dalla terra e giungeva all'interno della proprietà in Pt_1 CP_1
Strada Rimessa della Guardiola, 72/B, Santa Marinella (Roma), 00058, delimitata dal fosso “CUPO” ed all'interno della proprietà della predetta, il tubo abusivo si biforcava in modo tale che una derivazione terminava la sua corsa all'interno di un pozzo posto all'interno della proprietà pozzo sito CP_1 proprio a pochi centimetri dal predetto confine, mentre l'altra finiva dentro le cisterne sempre di proprietà della e del marito, poste sempre nella CP_1 proprietà a circa un metro dal confine (…) Io ho scavato fino al confine CP_1
e si vedeva il pozzo e le cisterne (…) il tubo andava nello loro proprietà”. Il teste ha verificato, inoltre, che “la tubatura abusiva è stata allacciata sulla tubatura privata dell'attore ovvero dopo il contatore dell'Acea intestato a
e relativo alla sua abitazione, sita in Santa Marinella (RM), Parte_1
Strada della Rimessa della Guardiola, 72/F, in tal modo il costo dell'acqua sottratta dalla tubatura abusiva viene addebitato dall al ”. CP_3 Parte_1
Il teste, infine, ha raccontato che nel corso dell'escav e sul posto dello scavo il Sig. a cui il Sig. faceva vedere Controparte_2 Parte_1
l'allaccio abusivo che andava dalla tubatura dell'odierno attore fino all'abitazione formalmente intestata alla moglie del predetto, CP_1
(…) nell'ambito della discussione di cui sopra tra l Parte_4 Pt_1
, l'odierno attore alla presenza di vari tes ntro
[...] dicendogli che erano oltre tre anni che lui e sua moglie gli CP_2 sottraevano l'acqua, il cui relativo importo veniva addebitato al Sig. Pt_1
; a fronte di tale invettiva, il Sig. precisava che '..Non
[...] CP_2
e ti rubiamo l'acqua, bensì 5..', a o la reiterata e continuata sottrazione di acqua alla presenza di vari testimoni (…) dopo l'ammissione di cui sopra, il Sig. proponeva, comunque, di chiudere la questione in Parte_1 via bonaria, se so all'Autorità Giudiziaria a patto che i Sig.ri e pagassero l'esubero di acqua, previa precisa determinazione CP_2 CP_1 liminassero a loro cura e spese la tubazione abusiva e pagassero l'operaio che aveva eseguito lo scavo di cui sopra;
il Sig. CP_2 accettava le condizioni poste dal e si impegnava ad eseguir Pt_1 sopra indicato per chiudere in mo ario la spiacevole vicenda;
quindi le parti dell'odierna causa concordavano un appuntamento per il giorno 09 maggio 2012 presso gli uffici dell , al fine di quantificare l'esubero di CP_3 acqua sottratta dai convenuti e cont e pagamento”. Ancora, il teste , quale Luogotenente della caserma dei Testimone_1 carabinieri di S o riscontro alla deposizione del primo teste riferendo che “ricordo di aver effettuato più intervenuti sulla proprietà
su loro richiesta. Se ho fatto delle annotazioni di servizio mi riporto Pt_1 almente a quelli così come anche alle dichiarazioni rese in sede testimoniale nel processo penale. In ogni caso ricordo vagamente di aver preso atto della situazione relativa allo scavo che faceva emergere un tubo che arrivava alla proprietà (…) ricordo la tubatura che partiva dai Sigg.ri CP_1
e poi si diramav rami., una verso l'autostrada e l'altra verso la
Pt_1 età degli (…) non mi ricordo di preciso il punto da cui partiva, ma CP_1 posso dire che cciato all'interno alla proprietà , era dietro o di
Pt_1 fianco l'abitazione dei . Io ho visto un allaccio a T ma non posso dire di
Pt_1 più (…) mi ricordo che chiese l'intervento per furto di acqua”.
Pt_1
Il teste , lo dell'attore, ha confermato integralmente la Testimone_2 deposiz imi due teste. Dunque, la prova testimoniale ha pienamente confermato la consumazione ad opera dei convenuti del reato di furto della fornitura idrica mediante un allaccio abusivo sulla tubazione di proprietà di . Parte_1
Dalla prova testimoniale e dalla conversazion l momento della fase dell'escavazione, risulta l'ammissione da parte di di Controparte_2 avere predisposto l'allaccio a T sulla tubazione dell' le sottrazione di acqua risale ad almeno 5 anni prima.
6.Ritenuti, quindi, in tali termini responsabili i convenuti, può muoversi alla quantificazione del danno patrimoniale. L'allaccio abusivo, infatti, ha cagionato un maggior onere economico a carico di in quanto per 5 anni circa la fornitura idrica consumata dai Parte_1 convenuti è stata addebitata dal contatore riferibile a al quale Parte_1 sono stati imputati i relativi costi. Tenuto conto della durata dell'allaccio abusivo, dell'estensione della proprietà dei convenuti, i quali vi erano residenti, l'ammontare di tale maggior costo è compatibile con quanto richiesto da e oggetto del Pt_2 piano di rateizzazione da parte di , p orto di euro Parte_1
4.983,29, cui vanno aggiunti i costi ne pari ad euro ad 484,00 euro (non essendovi per le altre spese prova documentale), per un totale di euro 5.467,29. Giova, a questo punto, osservare che la risarcibilità del danno morale nella presente ipotesi è senz'altro ammessa ex art. 185 c.p.p. per esservi alla base, quale fatto generatore, fattispecie di reato quale il furto d'acqua. Sebbene la prova del danno non patrimoniale deve essere sempre fornita, non potendosi configurare un pregiudizio in re ipsa, deve, altrettanto, osservarsi che l'onere probatorio gravante sul danneggiato è agevolato dalla possibilità di fare ricorso ad elementi presuntivi, sulla scorta dei quali alcun dubbio può porsi in ordine alla configurabilità, nella specie, di un danno morale siccome patito dall'attrice quale conseguenza del fatto di reato oggetto di controversia. La liquidazione non può che essere equitativa, considerando il tenore della condotta di prolungata appropriazione illegittima di acqua mediante una tubazione abusiva a T su quella autorizzata e realizzata a proprie spese dall'attore. Dunque, facendo applicazione dei criteri presuntivi e di massime di esperienza è sicuramente da ritenersi provato un danno non patrimoniale in termini di seria sofferenza soggettiva e turbamento psichico, sebbene non traducibile in un danno biologico. Dunque, appare provata l'esistenza del danno non patrimoniale conseguente al fatto di reato del furto di acqua. La liquidazione, come detto, non può che essere equitativa. Considerando il tenore delle condotte poste in essere, quali 1) la illecita realizzazione dell'allaccio abusivo e 2) la permanenza dell'allaccio per svariati anni e l'entità dei consumi addebitati all'attore, deve pervenirsi ad una sicura dimostrazione di un turbamento psichico -in termini di frustrazione, rabbia e dolore- incidente in modo serio e rilevante, da liquidare, a carico di e nella somma CP_1 Controparte_2 complessiva di euro 2.00 Parte_1
Non vi è prova, per la materialità e la na dotta dei convenuti, di un danno non patrimoniale patito dall'attore e concretizzatosi nell'alterazione delle abitudini di vita né conseguente alla lesione della integrità psicofisica di . Parte_1
L'unicità del fatto iesta dall'art. 2055 c.c., ai fini della configurabilità della responsabilità solidale degli autori dell'illecito, va intesa in senso non assoluto ma relativo, sicché ricorre tale responsabilità, volta a rafforzare la garanzia del danneggiato e non ad alleviare la responsabilità degli autori dell'illecito, pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni od omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti e anche diversi, sempreché le singole azioni o omissioni, abbiano concorso in maniera efficiente, come nella specie, alla produzione del medesimo evento di danno. Dunque, vi è responsabilità solidale in capo ai convenuti per i danni conseguenti al furto di acqua. Infatti, è indubbio, essendo CP_1 proprietaria dell'immobile, che non poteva non conoscere l'esistenza dell'allaccio, avendovi dato, quanto meno, un apporto in termini di concorso morale.
7.Con riferimento alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale per i fatti di ingiuria e di molestie, la prova testimoniale non ha dato sicura dimostrazione della condotta di molestia. Il teste per essere Testimone_2 fratello di non risulta da solo att ostrare la Parte_1 consumazi Il teste invece, ha riferito di avere assistito ad un solo caso in cui il Per_2 conven mostrato il dito medio a . Parte_1
La prova acquisita nel processo rigu una condotta isolata che non integra il reato di molestie, mentre se costituisce una forma di insulto e di offesa, non è idonea a fondare il risarcimento del danno morale, in quanto è necessario che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi (cfr. Cass. Civ. sez. III Ord. n. 19666/2022; Cass. Civ. n. 12088/2015; Cass. S.U. n. 26972/2008).
8.In conclusione, va accolta la domanda risarcitoria per il danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente al reato di furto d'acqua compiuto da CP_1
e da da liquidarsi nella somma complessiva
[...] Controparte_2
5.467,29 e di euro 2.000,00 a titolo di danno morale. Sull'importo complessivo spetta, inoltre, il risarcimento del danno da ritardo, che si calcola devalutando la somma totale alla data del fatto (o dal sostenimento della spesa per il danno patrimoniale) e calcolando gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata sino alla sentenza. Sull'importo totale rinveniente al momento della sentenza sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
9.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del DM vigente, del valore della somma riconosciuta all'attore e dell'attività processuale svolta.
PQM
Il Tribunale di Civitavecchia, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ACCOGLIE parzialmente la domanda, e per l'effetto, CONDANNA, in solido, e per le causali e nei limiti di cui in CP_1 Controparte_2
a in favore di con Parte_1 pagamento dell'importo di euro 5.467,29 a titolo di le e dell'importo di euro 2.000,00 a titolo di danno morale, oltre rivalutazione ed interessi legali come da motivazione;
-CONDANNA e al pagamento in favore CP_1 Controparte_2 di delle spese di lite da liquidarsi nella somma complessiva Parte_1 di i cui euro 264,00 per spese vive ed euro 4.000,00 per compenso oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Cristiano Ricciutelli difensori dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
Civitavecchia 3.11.2025 Il giudice
DA NI