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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 02/07/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1816 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI L'AQUILA
in composizione monocratica e nella persona della Dott.ssa Serenella Monaco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado promossa, con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, vertente
TRA
Parte_1
INTERVENTI DI
[...] Controparte_1
RISCHIO , in persona del Controparte_2
Presidente pro tempore della , (C.F.: , Controparte_2 P.IVA_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila
( ); Email_1
E
C.F. (C.F.: , rappresentato e difeso, Parte_2 C.F._1 dagli avv.ti Fabio PASQUALI e Email_2
Sandro PASQUALI congiuntamente Email_3
e disgiuntamente,
OGGETTO: PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE.
Conclusioni come nei rispettivi scritti difensivi.
1 I FATTI DI CAUSA
L'ing. ha ottenuto dal Tribunale di L'Aquila il Decreto Ingiuntivo n. Pt_2
375/2022 del 30 agosto 2022, di condanna del “Commissario Straordinario
Delegato dal Governo per la realizzazione degli interventi di mitigazione del
Rischio Idrogeologico” al pagamento, in suo favore, della somma di €16.000,00, oltre interessi e spese della procedura.
Il ricorso in monitorio era fondato sulla pretesa del PU di aver pienamente adempiuto l'incarico di “soggetto attuatore degli interventi” affidatogli con decreto n. 12 del 14.07.2015 dal già menzionato Commissario per cui era previsto, nel medesimo provvedimento, il pagamento dell'importo oggetto di ingiunzione.
Il Commissario si è opposto al decreto contestando il diritto vantato da controparte in fatto ed in diritto e, in particolare, eccepiva:
a) l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto azionato in quanto credito retributivo relativo ad un rapporto di lavoro con la Pubblica
Amministrazione;
b) nullità del contratto con la Pubblica Amministrazione per carenza del requisito della forma scritta richiesta ad substantiam;
c) nullità della clausola del decreto commissariale n. 12 del 14.07.2015, contenente pattuizione del corrispettivo azionato in sede monitoria, per violazione della norma imperativa di cui all'art. 24, comma 3, del D. Lgs. 165/2001 il quale prevede che il trattamento economico percepito quale dirigente remunera già tutte le funzioni ed i compiti attribuiti (principio di onnicomprensività del trattamento dei dirigenti) -violazione dell'art. 4 dell'art. 10 del D. L. n. 91/2014.
In conclusione, ha chiesto la revoca del decreto e la condanna alle spese del procedimento.
2 Si è ritualmente costituito in giudizio l'opposto, contestando in toto quanto dedotto dall'opponente e chiedendo, quindi, la conferma del decreto opposto con vittoria di spese di lite.
Il procedimento, previo deposito delle memorie istruttorie e delle comparse conclusionali della sola parte opposta, è stato trattenuto a sentenza e viene deciso in data odierna.
La domanda del ricorrente in monitorio va accolta e pertanto il decreto opposto va confermato per i motivi di seguito esposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La prima delle questioni di diritto sottoposte all'attenzione del Tribunale è quella relativa alla natura dell'incarico svolto dal soggetto attuatore.
Il corretto inquadramento dell'incarico, infatti, e dunque del rapporto insorto tra le parti, consente di dare adeguata risposta sia all'applicazione della eccepita prescrizione quinquennale, sia alla dedotta violazione del principio di omnicomprensività della retribuzione pubblica.
Orbene, il Tribunale osserva come dalla documentazione in atti risulti che l'incarico affidato al dirigente regionale concerna specifiche attività operative e gestionali relative a interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, oggetto di programmazione straordinaria e finanziata con fondi commissariali, in attuazione di un mandato del Governo.
Tali attività non rientrano tra le ordinarie mansioni proprie del dirigente nella struttura amministrativa regionale, né sono compatibili con l'organizzazione e le competenze dell'ente di appartenenza.
La considerazione appena espressa consente di considerare l'incarico come aggiuntivo ed estraneo all'ordinario ruolo istituzionale di talché appare evidente come il rapporto insorto tra le parti non sia in alcun modo equiparabile al rapporto di lavoro subordinato e come pertanto al diritto vantato in conseguenza del primo non sia applicabile l'eccepita prescrizione quinquennale prevista, dall'art. 2948
3 c.c., n.4, in relazione a “gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, applicabile ai crediti retributivi relativi ad un rapporto di lavoro subordinato.
Quanto alla regolarità dell'atto di conferimento dell'incarico, occorre sottolineare che esso è avvenuto mediante formale decreto del Commissario
Delegato, pubblica autorità straordinaria nominata con provvedimento governativo per la gestione dell'emergenza idrogeologica.
Il decreto commissariale è atto amministrativo dotato di legittimità formale e sostanziale e contiene anche la determinazione del compenso previsto. Esso costituisce, pertanto, titolo idoneo ai sensi dell'art. 1173 c.c. (fatto giuridico – provvedimento amministrativo) a fondare un'obbligazione di pagamento, anche in assenza di contratto scritto nel senso civilistico.
In conclusione, la natura dell'incarico e la previsione espressa del compenso in un atto amministrativo legittimo (decreto commissariale) escludono la necessità di un ulteriore contratto tipico ai sensi del codice dei contratti pubblici. Il titolo obbligatorio deriva direttamente dall'atto di nomina commissariale, idoneo a costituire fonte di obbligazione ai sensi degli artt. 1173 e 1321 c.c.
Non merita accoglimento, pertanto, neppure la dedotta eccezione dell'Avvocatura dello Stato in relazione alla mancanza di contratto scritto come causa di nullità.
Ciò chiarito, occorre valutare se la mancanza di contratto scritto tra PA e soggetto attuatore invalida il diritto al compenso, anche in presenza di un decreto commissariale;
dunque, valutare la possibilità di bilanciare il principio di legalità e onnicomprensività della retribuzione pubblica, con il valore legale e amministrativo dell'atto di nomina e delle specificità dell'incarico commissariale,
e, quindi, se l'incarico conferito al dirigente regionale può essere validamente remunerato, nonostante il suo status di funzionario pubblico.
4 Ebbene, l'art. 53, comma 6, D. Lgs. 165/2001 consente il conferimento di incarichi retribuiti a pubblici dipendenti previa autorizzazione. Nel caso di specie,
l'incarico risulta conferito da un'autorità straordinaria (Commissario Delegato), e la struttura commissariale fa capo al Governo. L'incarico, essendo straordinario, rientra tra quelli eccezionalmente ammessi anche a dirigenti pubblici, purché autorizzati o formalmente incaricati da autorità superiore. In mancanza di specifica autorizzazione formale ex art. 53, è dunque lecito argomentare che l'autorizzazione è implicita nella natura commissariale sovraordinata dell'incarico,
o – al massimo – può generare responsabilità interna, ma non esclude il diritto al compenso verso il Commissario. La clausola del compenso contenuta nel decreto non è nulla per violazione di norma imperativa, in quanto coerente con la disciplina emergenziale e non riconducibile alle funzioni ordinarie del soggetto.
In conclusione, il credito per compenso del soggetto attuatore risulta fondato su un titolo amministrativo legittimo, l'incarico è stato conferito da un'autorità sovraordinata e per attività estranee alle funzioni ordinarie ed il dirigente è stato formalmente autorizzato: dunque il compenso pattuito, oggetto di ricorso in monitorio e recato nle D.I. opposto, deve considerarsi lecito.
L'opposizione, alla luce delle superiori considerazioni, deve pertanto considerarsi infondata e il decreto va, conseguentemente, confermato.
La spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, tenuto conto dell'attività svolta, con riferimento ai parametri ministeriali in vigore.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila in composizione monocratica, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta dal avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 375/2022 emesso dal Tribunale di L'Aquila in data 30 agosto 2022;
- conferma il decreto ingiuntivo opposto;
5 - condanna la parte opponente alla refusione delle spese di lite di questo procedimento in favore dell'opposto, che liquida in € 4.077,00 oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Così deciso e pubblicato in L'Aquila, il 2 luglio 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Serenella Monaco
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI L'AQUILA
in composizione monocratica e nella persona della Dott.ssa Serenella Monaco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado promossa, con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, vertente
TRA
Parte_1
INTERVENTI DI
[...] Controparte_1
RISCHIO , in persona del Controparte_2
Presidente pro tempore della , (C.F.: , Controparte_2 P.IVA_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila
( ); Email_1
E
C.F. (C.F.: , rappresentato e difeso, Parte_2 C.F._1 dagli avv.ti Fabio PASQUALI e Email_2
Sandro PASQUALI congiuntamente Email_3
e disgiuntamente,
OGGETTO: PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE.
Conclusioni come nei rispettivi scritti difensivi.
1 I FATTI DI CAUSA
L'ing. ha ottenuto dal Tribunale di L'Aquila il Decreto Ingiuntivo n. Pt_2
375/2022 del 30 agosto 2022, di condanna del “Commissario Straordinario
Delegato dal Governo per la realizzazione degli interventi di mitigazione del
Rischio Idrogeologico” al pagamento, in suo favore, della somma di €16.000,00, oltre interessi e spese della procedura.
Il ricorso in monitorio era fondato sulla pretesa del PU di aver pienamente adempiuto l'incarico di “soggetto attuatore degli interventi” affidatogli con decreto n. 12 del 14.07.2015 dal già menzionato Commissario per cui era previsto, nel medesimo provvedimento, il pagamento dell'importo oggetto di ingiunzione.
Il Commissario si è opposto al decreto contestando il diritto vantato da controparte in fatto ed in diritto e, in particolare, eccepiva:
a) l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto azionato in quanto credito retributivo relativo ad un rapporto di lavoro con la Pubblica
Amministrazione;
b) nullità del contratto con la Pubblica Amministrazione per carenza del requisito della forma scritta richiesta ad substantiam;
c) nullità della clausola del decreto commissariale n. 12 del 14.07.2015, contenente pattuizione del corrispettivo azionato in sede monitoria, per violazione della norma imperativa di cui all'art. 24, comma 3, del D. Lgs. 165/2001 il quale prevede che il trattamento economico percepito quale dirigente remunera già tutte le funzioni ed i compiti attribuiti (principio di onnicomprensività del trattamento dei dirigenti) -violazione dell'art. 4 dell'art. 10 del D. L. n. 91/2014.
In conclusione, ha chiesto la revoca del decreto e la condanna alle spese del procedimento.
2 Si è ritualmente costituito in giudizio l'opposto, contestando in toto quanto dedotto dall'opponente e chiedendo, quindi, la conferma del decreto opposto con vittoria di spese di lite.
Il procedimento, previo deposito delle memorie istruttorie e delle comparse conclusionali della sola parte opposta, è stato trattenuto a sentenza e viene deciso in data odierna.
La domanda del ricorrente in monitorio va accolta e pertanto il decreto opposto va confermato per i motivi di seguito esposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La prima delle questioni di diritto sottoposte all'attenzione del Tribunale è quella relativa alla natura dell'incarico svolto dal soggetto attuatore.
Il corretto inquadramento dell'incarico, infatti, e dunque del rapporto insorto tra le parti, consente di dare adeguata risposta sia all'applicazione della eccepita prescrizione quinquennale, sia alla dedotta violazione del principio di omnicomprensività della retribuzione pubblica.
Orbene, il Tribunale osserva come dalla documentazione in atti risulti che l'incarico affidato al dirigente regionale concerna specifiche attività operative e gestionali relative a interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, oggetto di programmazione straordinaria e finanziata con fondi commissariali, in attuazione di un mandato del Governo.
Tali attività non rientrano tra le ordinarie mansioni proprie del dirigente nella struttura amministrativa regionale, né sono compatibili con l'organizzazione e le competenze dell'ente di appartenenza.
La considerazione appena espressa consente di considerare l'incarico come aggiuntivo ed estraneo all'ordinario ruolo istituzionale di talché appare evidente come il rapporto insorto tra le parti non sia in alcun modo equiparabile al rapporto di lavoro subordinato e come pertanto al diritto vantato in conseguenza del primo non sia applicabile l'eccepita prescrizione quinquennale prevista, dall'art. 2948
3 c.c., n.4, in relazione a “gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, applicabile ai crediti retributivi relativi ad un rapporto di lavoro subordinato.
Quanto alla regolarità dell'atto di conferimento dell'incarico, occorre sottolineare che esso è avvenuto mediante formale decreto del Commissario
Delegato, pubblica autorità straordinaria nominata con provvedimento governativo per la gestione dell'emergenza idrogeologica.
Il decreto commissariale è atto amministrativo dotato di legittimità formale e sostanziale e contiene anche la determinazione del compenso previsto. Esso costituisce, pertanto, titolo idoneo ai sensi dell'art. 1173 c.c. (fatto giuridico – provvedimento amministrativo) a fondare un'obbligazione di pagamento, anche in assenza di contratto scritto nel senso civilistico.
In conclusione, la natura dell'incarico e la previsione espressa del compenso in un atto amministrativo legittimo (decreto commissariale) escludono la necessità di un ulteriore contratto tipico ai sensi del codice dei contratti pubblici. Il titolo obbligatorio deriva direttamente dall'atto di nomina commissariale, idoneo a costituire fonte di obbligazione ai sensi degli artt. 1173 e 1321 c.c.
Non merita accoglimento, pertanto, neppure la dedotta eccezione dell'Avvocatura dello Stato in relazione alla mancanza di contratto scritto come causa di nullità.
Ciò chiarito, occorre valutare se la mancanza di contratto scritto tra PA e soggetto attuatore invalida il diritto al compenso, anche in presenza di un decreto commissariale;
dunque, valutare la possibilità di bilanciare il principio di legalità e onnicomprensività della retribuzione pubblica, con il valore legale e amministrativo dell'atto di nomina e delle specificità dell'incarico commissariale,
e, quindi, se l'incarico conferito al dirigente regionale può essere validamente remunerato, nonostante il suo status di funzionario pubblico.
4 Ebbene, l'art. 53, comma 6, D. Lgs. 165/2001 consente il conferimento di incarichi retribuiti a pubblici dipendenti previa autorizzazione. Nel caso di specie,
l'incarico risulta conferito da un'autorità straordinaria (Commissario Delegato), e la struttura commissariale fa capo al Governo. L'incarico, essendo straordinario, rientra tra quelli eccezionalmente ammessi anche a dirigenti pubblici, purché autorizzati o formalmente incaricati da autorità superiore. In mancanza di specifica autorizzazione formale ex art. 53, è dunque lecito argomentare che l'autorizzazione è implicita nella natura commissariale sovraordinata dell'incarico,
o – al massimo – può generare responsabilità interna, ma non esclude il diritto al compenso verso il Commissario. La clausola del compenso contenuta nel decreto non è nulla per violazione di norma imperativa, in quanto coerente con la disciplina emergenziale e non riconducibile alle funzioni ordinarie del soggetto.
In conclusione, il credito per compenso del soggetto attuatore risulta fondato su un titolo amministrativo legittimo, l'incarico è stato conferito da un'autorità sovraordinata e per attività estranee alle funzioni ordinarie ed il dirigente è stato formalmente autorizzato: dunque il compenso pattuito, oggetto di ricorso in monitorio e recato nle D.I. opposto, deve considerarsi lecito.
L'opposizione, alla luce delle superiori considerazioni, deve pertanto considerarsi infondata e il decreto va, conseguentemente, confermato.
La spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, tenuto conto dell'attività svolta, con riferimento ai parametri ministeriali in vigore.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila in composizione monocratica, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta dal avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 375/2022 emesso dal Tribunale di L'Aquila in data 30 agosto 2022;
- conferma il decreto ingiuntivo opposto;
5 - condanna la parte opponente alla refusione delle spese di lite di questo procedimento in favore dell'opposto, che liquida in € 4.077,00 oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Così deciso e pubblicato in L'Aquila, il 2 luglio 2025
Il Giudice Onorario
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