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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 25/02/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 25/02/2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n.1465/2022 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] il [...] e Parte_1
residente in [...], C.F. , C.F._1
elettivamente domiciliata in Via Ferrara n.99 98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv. RIFICI STEFANIA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Cammaroto giusta procura generale in atti, elettivamente domiciliato in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: cancellazione elenchi agricoli.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 27/04/2022 parte ricorrente conveniva in giudizio l' deducendo di aver espletato, come bracciante CP_1
agricola, regolarmente la propria attività lavorativa alle dipendenze della ditta Muscarà, accumulando 101 giornate lavorative per l'anno
2018. Deduceva che per tale anno non era stata iscritta negli elenchi anagrafici del Comune di residenza. Rimasti infruttuosi i ricorsi amministrativi, chiedeva, quindi, che fosse riconosciuto il proprio lavoro come dedotto, con la condanna dell' all'iscrizione della CP_1 ricorrente negli elenchi anagrafici del Comune di residenza per l'anno e per le giornate indicate, oltre alla rifusione delle spese di lite da distrarre in favore del procuratore anticipatario.
Alla prima udienza parte ricorrente chiedeva un termine per la notifica del ricorso introduttivo. Veniva quindi assegnato un termine perentorio.
Si costituiva l' contestando gli assunti avversari nonché la CP_1
fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Alla prima udienza veniva eccepito il mancato rispetto del termine perentorio per la notifica a parte resistente. All'udienza odierna la causa viene decisa.
Orbene, come già affermato dalla giurisprudenza nel rito del lavoro, nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notifica (Cass. n. 1483/2015). Ciò in continuità con
l'orientamento secondo cui nelle controversie soggette al rito del lavoro, la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 c.p.c., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario,
2 disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte (vedi Cass. n. 3251/2003)..
L'art. 291 c.p.c. prevede che “Se l'ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo”.
In base all'art. 307 co. 3 c.p.c. “oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a tre”.
Secondo il dato letterale dell'art. 307 c.p.c. nonché in base alla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 1483/2015, Cass.
4529/2000, e Cass. 10295/1998) il termine concesso per la rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio ai sensi dell'art. 291 c.p.c. ha natura perentoria ed il suo mancato rispetto, anche nel rito del lavoro, determina l'estinzione del giudizio con la conseguente cancellazione della causa dal ruolo ex art. 307 co.
3 c.p.c.
Va, infine, osservato che con sentenza n. 8125 del 2013, in un'ipotesi di tardiva notifica a seguito della rinnovazione ordinata ex art. 291 cod. proc. civ. (seppur in grado di appello, con un principio applicabile tuttavia anche al caso di specie) viene affermato che,
"...ove venisse riconosciuta funzione di sanatoria della violazione del termine alla costituzione nel giudizio di appello del soggetto destinatario della tardiva notifica, verrebbe alterata la funzione del carattere perentorio del termine (e della decadenza dal compimento dell'atto comminata dall'art. 152 c.p.c.) e verrebbe frustrato lo
3 schema delle decadenze disegnato dal codice di rito. Dato che la disciplina dei termini processuali risponde ad esigenze di ordine pubblico attinenti al funzionamento del processo" (Cass. sent. cit., in motivazione, richiamata da Cass. n. 9307/2020).
Tale ratio decidendi risulta applicabile anche nel caso in esame con la differenza che, trattandosi di rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo di primo grado e non di atto di impugnazione, l'effetto conseguenziale non può essere rappresentato dall'inammissibilità dell'impugnazione con passaggio in giudicato della sentenza impugnata ma l'estinzione per inattività ex art. 307 co. 3 c.p.c (sul punto vedi anche Tribunale Napoli Nord del 21 marzo 2023).
Nel caso di specie, la notifica (come da documentazione depositata in atti) è avvenuta solo nel febbraio 2024, ben oltre il termine del 30
Novembre già assegnato all'udienza del 30 ottobre 2023.
La perentorietà del termine, dunque, preclude una valutazione nel merito, essendo sottratta alla discrezionalità del giudice sul punto.
L'eventuale costituzione del resistente non può sanare, come detto,
l'eventuale mancato rispetto del termine (vedasi anche art. 153 primo comma che impedisce la proroga del termine perentorio anche per accordo delle parti). Infine, l'art. 153 c.p.c. permette la richiesta di rimessione in termine per la parte incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile. Nel caso di specie, tuttavia, parte ricorrente si è limitata a segnalare la richiesta all'assistenza PEC per recuperare le notifiche effettuate, senza però fornire ulteriori riscontri.
Il procedimento va, dunque, dichiarato estinto.
Nulla sulle spese ai sensi dell'art. 310 c.p.c.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
-Dichiara estinto il giudizio;
-Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di Sua competenza.
4 Patti, lì 25.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Carmelo Proiti
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