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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 05/08/2025, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
II sezione civile – in persona del Giudice Onorario di Pace Avv. Rosario Molino – in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 160 R.G.A.C.C. dell'anno 2023, riservata in decisione in data 18.12.2024, e vertente
TRA
, elett.te dom.to presso lo studio degli Avv.ti Parte_1
Tommaso ed Adriano Longobardi, che lo rapp.tano e difendono giusta mandato in calce all'atto di citazione ATTRICE
E
, elett.te dom.to presso lo studio degli Avv.ti Francesco, Controparte_1
Giuliana e Roberto Ciccopiedi, che lo rapp.tano e difendono giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTO
elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. Controparte_2
Elena Sorgente, che lo rapp.ta e difende giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta TERZA CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.12.24 i difensori hanno precisato le conclusioni come da atti introduttivi e da comparse conclusionali in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 118 disp. att. e 132 CPC, come novellati ex lege n. 69/09, in virtù di quanto disposto ex art. 58, comma 2, l. cit. Preliminarmente si precisa che lo scrivente G.U. è subentrato nella trattazione del presente procedimento all'udienza del 18.12.2024.
citava in giudizio per accertare la sua Parte_1 Controparte_1 responsabilità professionale in relazione ad un incarico di consulenza ed assistenza nella sua qualità di commercialista conferito negli anni 2015-2021 e per l'assistenza alla pratica di Bonus Bebé, per i quali lamentava un danno complessivo di € 11.418,44. Egli lamentava che il professionista avesse compilato erroneamente la dichiarazione fiscale nell'anno 2016 per l'anno 2015 causando un errato cumulo dei redditi che hanno provocato l'emissione dell'avviso di accertamento nr° TFM010400240/2020 per l'anno
2015; oltre a questo, lamentava un errore nella predisposizione della pratica di “bonus bebé” che gli aveva causato un danno di € 1.120,00, mentre il resto dell'importo richiesto era da imputarsi all'errore innanzi enunciato. Chiedeva, dunque, la condanna al risarcimento del danno complessivo, con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
Instauratosi il contraddittorio, denegava ogni responsabilità, Controparte_1 contestando di avere tutti gli elementi necessari per poter esplicare correttamente il suo mandato e dichiarava l'infondatezza dell'avversa domanda;
contestualmente chiedeva chiamarsi in garanzia l' la quale si costituiva e si associava Controparte_2 alle domande del , ovvero il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese CP_1 di lite, diritti ed onorari. Il , nondimeno, in sede di comparsa, chiedeva in via CP_1 riconvenzionale accertarsi il suo diritto alla percezione dei compensi per l'attività svolta, pari ad € 5.819,00.
Alla prima udienza, autorizzata la chiamata in causa dell'assicurazione CP_2 venivano concessi i termini di cui all'art. 183, VI co., c.p.c. All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata successivamente sino al 18.12.24 per la precisazione delle conclusioni con assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In materia di responsabilità professionale dei professionisti, nella specie dei commercialisti, nel giudizio di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale è onere dell'attore dimostrare unicamente l'esistenza e l'efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto dimostrare di avere adempiuto alle prestazioni oggetto del contratto, ovvero che l'inadempimento non è dipeso da propria colpa (Cass. SS.UU. n. 13533-01).
Sul cliente incombe inoltre la prova del danno patito in nesso eziologicamente riconducibile al detto negligente comportamento (Cass. n. 9917-10).
Precipuamente, tra i compiti del professionista rientra quello di acquisire i dati necessari per adempiere all'obbligazione e consentire al cliente – ove possibile – di raggiungere il risultato auspicato, “eseguendo personalmente le verifiche necessarie anche a riscontrare informazioni eventualmente ricevute dal cliente, soggetto evidentemente privo delle necessarie competenze tecniche” (Cassazione Civile sez. III, 27/05/2019, n.
14387) Ciò posto, il professionista è tenuto ad espletare il proprio mandato in conformità al parametro di diligenza fissato dall'art. 1176 comma 2 c.c. che è quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c.c. nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà.
Orbene, nel caso specifico, l'attore ha prodotto l'avviso di accertamento n.
TFM010400240/2020 inviato per l'anno 2015 senza, d'altro canto, provare di aver subito il danno, ovvero senza provare il pagamento delle sanzioni e degli interessi connessi a tale presunta inadempienza del Dott. . In effetti, il professionista, benché non Parte_1 sia stato pienamente provato che avesse accesso a tutte le informazioni necessarie per determinare il non utilizzo dei benefici per l'imprenditoria giovanile o del regime forfettario di cui all'art. 1 L. 190/14, pur ipotizzando che egli abbia commesso un errore, potrebbe rispondere unicamente delle sanzioni connesse all'errata dichiarazione ed ai relativi interessi, non alla maggiore pretesa tributaria che, non avendo il contribuente diritto al beneficio, comunque avrebbe corrisposto al Fisco nell'annualità successiva.
Contestata la circostanza, non vi è prova dell'accesso del convenuto al cassetto fiscale dell'attore. La mancata prova del pagamento delle sanzioni e degli interessi costituisce, pertanto, assenza di prova del danno stesso e non consente a questo Giudicante di poter definire una responsabilità a carico del professionista: la sua responsabilità, peraltro, può essere solo presuntivamente desunta e non è provata pienamente in quanto non vi è agli atti la prova della errata determinazione del reddito imponibile ma, unicamente,
l'allegazione della sanzione tributaria che ben avrebbe potuto essere contestata od errata, non potendosi estendere in questa sede un giudizio sulla validità delle asserzioni dell' precipuamente in assenza della dovuta Controparte_3 documentazione. In materia, si ricordi che la Suprema Corte, con la sentenza n. 9721 del
15 aprile 2025, per orientamento giurisprudenziale costante, ha ribadito che in tema di responsabilità contrattuale il regime di distribuzione dell'onere probatorio di cui all'art. 1218 c.c. fa gravare sull'attore la prova del nesso causale fra la condotta dell'obbligato inadempiente e il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento e sulla parte che si assume inadempiente (o non esattamente adempiente) l'onere di fornire la prova positiva dell'avvenuto adempimento o della sua esattezza (Cass. Sez. 6 - 3, n. 8849 del
31/03/2021, Rv. 660991 - 01), principi applicabili anche in tema di responsabilità professionale (si veda Cass. n. 18392 del 2017). L'astratta applicabilità al caso de quo dell'art. 1227 c.c. completa un quadro nel quale non è possibile in alcun modo configurare una responsabilità a carico del convenuto, con conseguente rigetto della domanda per tale motivo.
Diversamente, praticamente senza contestazione, la mancata fruizione del Bonus Bebè
è provata per tabulas ed ex art. 115 c.p.c. e, pertanto, è da riconoscersi: trattandosi di una pratica semplice e fondata ictu oculi per il quale la diligenza del professionista e la sua perizia è davvero irrisoria, non vi possono essere scusanti. Oltre ad essere incontestata sia nell'an che nel quantum come già detto, la responsabilità del professionista in questo caso è preclara e deve essere integralmente riconosciuta;
tale risarcimento, peraltro, era già stato oggetto di diffida stragiudiziale. Dato che non vi sono validi e fondati motivi per escludere la validità e legittimità del contratto di assicurazione n.
1/2745/122/116567389, l'importo di € 1.120,00 dovrà essere corrisposto dalla
[...] all'attore, anche in ragione della compensazione delle spese di lite. CP_2
Invero, benché vi sia stato il rigetto di buona parte della domanda attorea, deve altresì ritenersi infondata la domanda riconvenzionale di parte convenuta che si basa su deduzioni generiche e prive di alcuna radice di calcolo, non essendo stato prodotto neppure un conteggio analitico né documentazione che consenta di valutare l'attività svolta dal professionista in concreto negli anni di causa. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2233 c.c., se il compenso non è convenuto dalle parti e non è determinato dalle tariffe o dagli usi, esso è determinato dal giudice: quest'ultimo deve determinare il compenso tenendo conto dell'importanza dell'opera ed in misura adeguata al decoro della professione. Nel caso specifico, mancando la prova della qualità e quantità del lavoro svolto dal professionista, e tenuto conto che ha già ricevuto € 1.000,00 dall'attore per la sua attività, non vi sono elementi per accogliere la domanda riconvenzionale, che andrà dunque rigettata. Dato il parziale accoglimento della domanda attorea in relazione alla sola ipotesi della mancata percezione del bonus Bebè ed il contestuale rigetto della domanda riconvenzionale, data peraltro la natura ed il valore del giudizio, il Giudicante ritiene di compensare integralmente le spese di giudizio ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in persona del Giudice Onorario di Pace Avv. Rosario
Molino, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da Parte_1
contro , chiamata in causa dell'
[...] Controparte_1 Controparte_2
ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
[...]
1) Accerta la responsabilità professionale del Dott. per quanto in Controparte_1 parte motiva e dichiara che è debitore del Dott. per Parte_1
l'importo di € 1.120,00;
2) Per l'effetto, tenuto conto della validità della polizza assicurativa, condanna la società al pagamento in favore del Dott. Controparte_2 [...]
dell'importo di € 1.120,00 oltre interessi dalla domanda al Parte_1 soddisfo;
3) Rigetta tutte le altre domande formulate nel corso di giudizio;
4) Compensa integralmente le spese di lite ex art. 92 c.p.c. tra tutte le parti.
Benevento, lì 04 agosto 2025
Il Giudice Onorario di Pace
Avv. Rosario Molino