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Decreto 12 giugno 2025
Decreto 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, decreto 12/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 237/2025
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
3 SEZIONE CIVILE
Nel procedimento iscritto al n. r.g. 237/2025 promosso da:
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. BORGONI GABRIELE FRANCESCO e dell'avv. PRANDI CORRADO ( ) VIA VERDI 23 PIACENZA C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
Il Consigliere designato dott. Manuela Velotti Ha pronunciato il seguente
DECRETO
Letto il ricorso per equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo ex l. n.
89/2001 depositato dal ricorrente in data 21.03.2025; rilevato che il processo presupposto è il fallimento della RDB Hebel spa dichiarato dal tribunale di
Piacenza con sentenza depositata in data 10.08.2012; che la ricorrente ha depositato istanza di ammissione allo stato passivo in data 14.12.2012 ed è stata ammessa in data 9.10.2013; che il fallimento è stato chiuso con decreto del 23.09.2024; ritenuta la tempestività del ricorso, in quanto proposto entro sei mesi dal termine per l'impugnazione del decreto di chiusura;
rilevato che il processo presupposto ha avuto per la parte ricorrente, a far data dall'insinuazione al passivo sino alla chiusura del fallimento, la durata di 10 anni ex l. 89/01; che il termine di ragionevole durata del processo è pari nel presente caso a complessivi sei anni;
che, dunque, esso è stato superato di 4 anni;
rilevato che non ricorre alcuna delle ipotesi previste dall'art. 2, comma 2-quinquies e 2 sexies, della legge n° 89/2001; atteso che, ai sensi dell'articolo 2 bis della legge 24 marzo 2001 n° 89, va di regola liquidata a titolo di indennizzo una somma non inferiore ad euro 400 e non superiore ad euro 800 per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi;
considerato altresì che la misura dell'indennizzo non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice (corrispondente al credito ammesso al passivo); ritenuto pertanto che la domanda possa essere accolta riconoscendo all'istante la somma di € 400 per ciascun anno di ritardo, e così € 1.200,00, oltre interessi legali sino al saldo, spese del presente procedimento, da liquidarsi alla stregua della voce delle tariffe forensi relativa ai procedimenti monitori (Cass., n. 16512/2020) ed € 27 per esborsi;
p.q.m.
pagina 1 di 2 ingiunge al di pagare senza dilazione, a titolo di equa riparazione ex artt. 2 e Parte_2 segg. Legge n.89/2001, il pagamento a dell'importo di € 1.200,00, oltre agli interessi Parte_1 nella misura legale dalla data del deposito del ricorso al saldo e alle spese del presente procedimento, che liquida in € 27 per esborsi e in € 250 a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA;
autorizza, in mancanza di pagamento, la provvisoria esecuzione.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Bologna, 12.6.2025 Il Consigliere designato dott. Manuela Velotti
pagina 2 di 2
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
3 SEZIONE CIVILE
Nel procedimento iscritto al n. r.g. 237/2025 promosso da:
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. BORGONI GABRIELE FRANCESCO e dell'avv. PRANDI CORRADO ( ) VIA VERDI 23 PIACENZA C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
Il Consigliere designato dott. Manuela Velotti Ha pronunciato il seguente
DECRETO
Letto il ricorso per equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo ex l. n.
89/2001 depositato dal ricorrente in data 21.03.2025; rilevato che il processo presupposto è il fallimento della RDB Hebel spa dichiarato dal tribunale di
Piacenza con sentenza depositata in data 10.08.2012; che la ricorrente ha depositato istanza di ammissione allo stato passivo in data 14.12.2012 ed è stata ammessa in data 9.10.2013; che il fallimento è stato chiuso con decreto del 23.09.2024; ritenuta la tempestività del ricorso, in quanto proposto entro sei mesi dal termine per l'impugnazione del decreto di chiusura;
rilevato che il processo presupposto ha avuto per la parte ricorrente, a far data dall'insinuazione al passivo sino alla chiusura del fallimento, la durata di 10 anni ex l. 89/01; che il termine di ragionevole durata del processo è pari nel presente caso a complessivi sei anni;
che, dunque, esso è stato superato di 4 anni;
rilevato che non ricorre alcuna delle ipotesi previste dall'art. 2, comma 2-quinquies e 2 sexies, della legge n° 89/2001; atteso che, ai sensi dell'articolo 2 bis della legge 24 marzo 2001 n° 89, va di regola liquidata a titolo di indennizzo una somma non inferiore ad euro 400 e non superiore ad euro 800 per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi;
considerato altresì che la misura dell'indennizzo non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice (corrispondente al credito ammesso al passivo); ritenuto pertanto che la domanda possa essere accolta riconoscendo all'istante la somma di € 400 per ciascun anno di ritardo, e così € 1.200,00, oltre interessi legali sino al saldo, spese del presente procedimento, da liquidarsi alla stregua della voce delle tariffe forensi relativa ai procedimenti monitori (Cass., n. 16512/2020) ed € 27 per esborsi;
p.q.m.
pagina 1 di 2 ingiunge al di pagare senza dilazione, a titolo di equa riparazione ex artt. 2 e Parte_2 segg. Legge n.89/2001, il pagamento a dell'importo di € 1.200,00, oltre agli interessi Parte_1 nella misura legale dalla data del deposito del ricorso al saldo e alle spese del presente procedimento, che liquida in € 27 per esborsi e in € 250 a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA;
autorizza, in mancanza di pagamento, la provvisoria esecuzione.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Bologna, 12.6.2025 Il Consigliere designato dott. Manuela Velotti
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