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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 24/10/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1264/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ASTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Asti, riunito in camera di consiglio in persona delle Dottoresse:
TA ET PRESIDENTE
GA AR GI REL.
SA TT GI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n 1264/2023 RG
promossa da nato a [...] il [...] (c.f.: ) residente in Parte_1 C.F._1 AS, rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Ponzio presso il cui studio in Alba Via Paruzza 44 è altresì elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
-PARTE RICORRENTE-
CONTRO
nata a [...] il [...] (C. F.: ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv.to Pasqualino Miraglia presso il cui studio in Modena via Rainusso 118
è altresì elettivamente domiciliata per procura in atti
-PARTE RESISTENTE -
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI ASTI
OGGETTO: scioglimento del matrimonio, affido e mantenimento figlio minore.
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: Voglia l'ill.mo Tribunale adito, esperito senza esito il tentativo di conciliazione, ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.
Nel merito:
pagina 1 di 11 - disporre per il minore un regime di affidamento esclusivo rinforzato al padre con Persona_1 collocazione presso di lui ed attribuzione al padre della facoltà di decisione autonoma anche nelle questioni di maggior interesse per il minore,
- disporre che la madre possa vedere il figlio minore : Persona_1
a) due weekend al mese dal venerdì alle ore 17,00 alla domenica alle ore 17,00 prevedendo che in almeno uno dei due weekend sia la madre a raggiungere il figlio stando in Langa anche al fine di garantire al figlio la continuità con lo sport e, comunque, che in almeno uno dei due weekend sia la madre a recarsi a AS per prendere il figlio;
b) durante i periodi di sospensione infrannuale delle attività scolastiche trascorrerà con Persona_1 il padre il 25% del periodo e con la madre il restante 75%, con la precisazione che il giorno di Natale il minore starà con ciascuno dei due genitori ad anni alterni;
c) nei mesi estivi a partire dal mese di giugno (una volta conclusa la scuola) e sino ad agosto compreso starà con i genitori a settimane alterne con trasferimento – a carico del genitore con Per_1 cui il figlio ha trascorso la settimana - nella giornata del lunedì;
- disporre l'assegnazione al padre della casa familiare;
- disporre a carico della Sig.ra un contributo di mantenimento del figlio pari ad Controparte_1 euro 200,00 mensili oltre rivalutazione ex indici ISTAT da versarsi al padre entro il giorno 5 di ogni mese ed oltre 50% rimborso spese straordinarie ex Protocollo d'Intesa Tribunale di Asti 7.7.2017.
- rigettare la richiesta di mantenimento avanzata dalla Sig.ra non sussistendone i presupposti;
CP_1 nel merito:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in data 26.5.2010 ordinando le trascrizioni ed annotazioni di legge dell'emananda sentenza,
[...]
- rigettare la richiesta di mantenimento avanzata dalla Sig.ra poiché infondata, CP_1
- rigettare la richiesta della Sig.ra di della quota relativamente all'azienda CP_1 Parte_2 denominata “Ristorante al Biancospino” poiché inammissibile e comunque infondata. Con il favore delle spese di lite e quelle relative all'esperita CTU
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, disporre lo scioglimento del matrimonio contratto dalla resistente con il Sig. in data Parte_1
26.5.2010 a Cavour (TO), matrimonio trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Cavour al n. 4 Parte 1 anno 2010, con ordine all'Ufficio dello Stato Civile del ridetto Comune procedere all'annotazione dell'emananda sentenza.
- Disporre che il figlio minore venga affidato ad entrambi i genitori, con Persona_2 residenza e stabile dimora presso la madre;
- Disporre che il padre possa esercitare il diritto di visita al minore con i criteri più ampi possibili, ossia quattro fine settimana al mese dal venerdì alle ore 17,00 alla domenica pomeriggio alle ore
17,00;
- disporre che durante i periodi di sospensione infrannuale delle attività scolastiche il minore trascorrerà con il padre il 50% del periodo e presso la madre il restante 50%, con la precisazione che il giorno di Natale starà con ciascuno dei due genitori ad anni alterni;
- disporre che nei mesi estivi di luglio ed agosto starà presso i genitori a settimane alterne con Per_1 trasferimento nella giornata del martedì.
- porre a carico del sig. un assegno mensile di euro 400,00 (quattrocento/00) a titolo Parte_1 di concorso al mantenimento del figlio da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e/o subordinatamente quella somma meglio vista e ritenuta;
pagina 2 di 11 - disporre che le spese di natura straordinaria siano a totale carico del Sig. - disporre a Pt_1 carico del sig. un assegno per il concorso nel mantenimento della Sig. Parte_1 CP_1 per l'importo di euro 400,00 e in quella somma meglio vista o ritenuta;
[...]
− disporre la liquidazione a favore della conchiudente della quota ad essa spettante relativamente all'azienda denominata “Ristorante Al Biancospino”; corrente in AS Via Umberto I;
Subordinatamente e nella denegata ipotesi che l'Ill.mo Tribunale volesse disporre il collocamento del minore presso la dimora del padre disporre:
- che la madre possa esercitare la facoltà di visita per quattro fine settimana al mese dal venerdì alle ore 17,00 alla domenica pomeriggio alle ore 17,00;
- che durante i periodi di sospensione infrannuale delle attività scolastiche di Persona_1 trascorrerà presso il padre il 50% del periodo e presso la madre il restante 50%, con la precisazione che il giorno di Natale il minore starà con ciascuno dei due genitori ad anni alterni,
- nei mesi estivi di luglio ed agosto starà presso i genitori a settimane alterne con trasferimento Per_1 nella giornata di martedì;
- tutti i trasferimenti saranno effettuati a cura del padre;
- porre a carico della sig.ra un assegno mensile a titolo di concorso nel Controparte_1 mantenimento del figlio nella misura meglio vista e ritenuta;
spese straordinarie a totale carico del sig. Parte_1
- disporre a carico del sig. per il concorso nel mantenimento della sig.ra Parte_1 CP_1 per l'importo di euro 400,00 o in quella somma meglio vista e ritenuta;
- Disporre la liquidazione a favore della resistente della quota ad essa spettante relativamente all'azienda denominata “Ristorante al Biancospino” corrente in AS Via Umberto I. Con vittoria di spese e compensi di giudizio oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge”.
CONCLUSIONI PER IL PUBBLICO MINISTERO: nulla si oppone
CONCISI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Premesso di aver contratto matrimonio con la in data 26.5.2010, unione dalla quale nasceva, in CP_1 data 7.6.2011, il figlio , di essersi separato dalla come da sentenza Tribunale di Persona_1 CP_1
Asti n. 106/2021 con la quale, all'esito di CTU psicologica, si stabiliva l'affido esclusivo rafforzato del minore al padre, residente in [...], con regolamentazione del diritto di visita della madre, residente in [...], e posizione a carico della stessa di contributo di mantenimento del minore pari ad euro 200,00 mensili oltre concorso spese straordinarie in ragione del 50% nonché con presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali, di aver la Corte d'Appello, con sentenza 113/2022, definito il giudizio di secondo grado modificando la sola regolamentazione del diritto di visita della madre nel resto confermando la impugnata sentenza, di non avere le parti mai ripreso la convivenza, di essere la genitore inadeguato, propone in questa sede giudizio di divorzio rassegnando CP_1 Parte_1 le conclusioni di cui in epigrafe.
si è costituita in giudizio nulla opponendo alla richiesta di divorzio, contestando Controparte_1 le risultanze della CTU svolta in sede di giudizio di separazione, sostenendo la propria piena adeguatezza genitoriale e, invece, la scarsa attenzione del padre al figlio minore, allegando altresì di lavorare come colf con retribuzione pari a 1300/1400,00 euro al mese e vivere in alloggio condotto in locazione con canone mensile di euro 500,00, formulando dunque le conclusioni di cui in epigrafe.
pagina 3 di 11 All'esito della prima udienza si disponeva la conferma del regime come disposto in sede di separazione. Acquisite relazioni dei Servizi Sociali già incaricati del monitoraggio, svolta la audizione del minore e licenziata CTU psicologica, la causa, previa concessione dei termini a ritroso di cui all'art 473 bis.28
c.p.c., era rimessa in decisione (udienza del 7.10.2025).
***
Quanto alla pronuncia di scioglimento del matrimonio
Ricorrendo i presupposti di legge, per essersi pacificamente la separazione protratta per periodo ben superiore a quello previsto dall'art. 3 legge 898/1970, a far data dall'udienza di comparizione delle parti nell'ambito del giudizio di separazione personale avanti al Presidente del Tribunale di Asti – poi conclusosi con la citata sentenza parzialmente riformata in appello - nonché emergendo dal tenore delle difese che la comunione materiale e morale fra i coniugi è definitivamente venuta meno, deve essere senz'altro pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Quanto all'affido del figlio, alla sua collocazione, al diritto di visita del genitore non collocatario Il figlio minore nato il [...] risulta dunque affidato in via esclusiva rafforzata al Persona_1 padre e collocato presso lo stesso con diritto della madre di vederlo due week end al mese , il 25% delle vacanze scolastiche infrannuali e a settimane alterne nei mesi di luglio e agosto.
Il minore, sentito all'udienza del 7.12.2024, ha rilevato di trovarsi bene a AS ma di desiderare andare a vivere con la madre, almeno per l'inizio delle scuole superiori, che gli manca tanto, di voler quantomeno vedere la madre di più e di non trovarsi bene con la muova compagna del padre. All'esito, su accordo delle parti, il minore trascorreva con la madre tutto il periodo delle vacanze scolastiche natalizie (udienza 22.2.24).
I Servizi Sociali competenti per il comune di AS, con relazione del 14.11.2023 evidenziavano, nel contesto paterno, malessere e chiusura del minore che piangeva e manifestava la paura di non vedere più la madre.
I Servizi Sociali di AL, con relazione del 3.11.2023 evidenziavano la adeguatezza del domicilio materno – che pur risulta essere stato più volte modificato ed in una occasione condiviso con soggetto pregiudicato, come da allegazione non contestata della parte ricorrente - e la disponibilità della madre al colloquio. La licenziata CTU, condivisa dal Collegio in quanto correttamente elaborata sulla base dell'analisi dei tre soggetti coinvolti e scevra da vizi logici, ha, anche in questa sede, evidenziato la compromissione delle capacità genitoriali della in particolare evidenziando, anzitutto, che L'analisi CP_1 personologica […] evidenzia un funzionamento di tipo instabile, con tratti di tipo depressivo piuttosto profondi (Color Shading, FC') e modalità difensive antidepressive, che si evidenziano nella tendenza alla ricerca di controllo e minuziosità , indi che: In relazione alle competenze genitoriali, è possibile esprimere che le fragilità personologiche emerse possano condizionare la funzionalità di un adattamento congruo e adeguato sul piano affettivo e relazionale e, di conseguenza, sui compiti quotidiani della vita. Da un punto di vista delle funzioni genitoriali, si è potuto rilevare un'incerta presenza delle stesse. La funzione protettiva, intesa come la presenza di un genitore che faciliti l'interazione con l'ambiente, che interagisca col bambino e che garantisca protezione fisica e sicurezza, appare positiva, sia da quanto raccolto e osservato per , che appare ben integrato in Per_1 tutti gli ambienti che frequenta (scuola, calcio e amici). Il minore si è sempre presentato ai colloqui con abbigliamento adeguato e conforme alla stagione in corso;
non appare trascurato o malato nei pagina 4 di 11 vari colloqui e non riferisce particolari malesseri che possono rimandare a carenze da un punto di vista della cura. Tuttavia, la signora ha, spesso, lamentato delle noncuranze del signor CP_1 rispetto a malesseri fisici di . Si vuole ricordare, altresì, che ha portato il minore a fare Pt_1 Per_1 delle visite specialistiche per un'ipotetica intolleranza alimentare al glutine e al lattosio, senza avvisare correttamente il padre e non potendo con il regime vigente di un affidamento esclusivo rinforzato. La signora ha riferito di aver avvisato il signore in occasione di un momento in cui l'uomo andava a prendere il minore, ma lo stesso non ha confermato. Non potendo riferire quale sia la verità, la scrivente ritiene che sia stato un comportamento non corretto, in quanto non si trattava di un'emergenza, tale da condurre il minore al pronto soccorso e non ha saputo nemmeno riferire il nome dello specialista da cui ha portato il figlio, apparendo, poco autentica e poco chiara. Per quanto riguarda la funzione affettiva, definita come “sintonizzazione affettiva” (Stern, 1987), quale capacità di sintonizzarsi con la sfera emotiva dell'altro (“coinvolgimento”), tramite la quale si attiva un processo sincronico fondato sulla comprensione delle necessità e dello stato d'animo del bambino, la signora si è sempre descritta come una madre che sa ascoltare il figlio, ma, in certi frangenti CP_1 sembra piuttosto che la signora si focalizzi sulle sue necessità e non suoi reali bisogni del figlio. Per esempio, rispetto alla festa di compleanno del minore, la signora aveva chiesto di festeggiare ad AL, non avendone avuto l'occasione da due anni. Apparendo pur legittima la sua richiesta, si ritiene che non abbia preso in considerazione l'impegno fisico che avrebbe comportato per il minore che, reduce da una serata/pigiama party con gli amici, sarebbe dovuto andare in giornata ad AL, per poi rientrare la sera per il torneo della domenica. La signora ha, poi, accettato di festeggiare il lunedì, ma solo a seguito di una spiegazione. Anche rispetto ai malesseri di , si ritiene doveroso Per_1 escludere cause organiche, ma dall'analisi clinica e psicodiagnostica del minore sembrerebbe che i malesseri di possano avere un origine di tipo psicosomatico, correlato all'ansia, ma la donna è Per_1 apparsa molto determinata nel sottolineare le insufficienti attenzioni dell'ex marito, a tal punto da portarlo da uno specialista. Si rilevano, quindi, delle carenze in tale funzione. Rispetto alla funzione normativa, che consiste nella capacità del genitore di porre dei confini flessibili di regole e di setting tali da permettere al bambino e all'adolescente di fare esperienza e di creare le premesse per l'autonomia, si ritiene che sia correttamente presente (scuola, sport), anche in considerazione del comportamento mostrato dal minore nei colloqui;
vale, però, la pena sottolineare che la signora ha partecipato in maniera decisamente limitata sia al contesto scolastico, sia a quello CP_1 sportivo, se non nell'ultimo mese di Ctu. Per i medesimi motivi, si evidenzia una certa debolezza nella funzione predittiva, competenza del genitore di predire la tappa evolutiva successiva e di essere adeguatamente disponibile ad affrontarla con il proprio figlio. Per quanto concerne la funzione rappresentativa e comunicativa, che consiste nella capacità del genitore di saper “aggiornare” le rappresentazioni del bambino e di saper comunicare con lui attraverso scambi di messaggi chiari e congrui, si ritiene che debba essere implementata, stando a quanto lamentato dal minore, che vorrebbe maggiore sincerità in generale. La funzione triadica, la capacità del genitore di far entrare il bambino nella relazione genitoriale con l'altro genitore, risulta compromessa, in quanto la signora nei vari colloqui ha, spesso, parlato del signor in maniera denigratoria, sia rispetto a una noncuranza Pt_1 del figlio, sia rispetto al suo operato per la scuola o per la squadra di calcio, definendola come una manipolazione (“il signor lo ha iscritto a Dogliani, “Ed è una manipolazione… per me mio Pt_1 figlio deve studiare, io penso alle cose importanti”, p. 27). Si ritiene che ci siano delle gravi carenze rispetto a tale funzione. Quanto all' si evidenzia invece l'assenza di aspetti personologici preoccupanti, una struttura di Pt_1 personalità con buona adesione alla realtà, buona stabilità interna, buone risorse cognitive, e piena capacità genitoriale pur in presenza di alcuni tratti di tipo narcististico e di una certa rigidità.
pagina 5 di 11 Quanto al minore si evidenzia poi l'emergere di preoccupazioni cliniche significative. In particolare riferisce il CTU che L'analisi personologica ha rilevato tratti depressivi rilevanti, unitamente al tentativo di attivare un preponderante controllo del pensiero. Lo svuotamento emotivo è emerso non solo all'osservazione clinica, ma anche ai reattivi grafici e ai test psicodiagnostici proposti. Il rischio evolutivo per è evidente e la sua sintomatologia può evolvere, altresì, in una Per_1 strutturazione di un Falso Sé (Winnicott), utile a mascherare la sua spontaneità emotiva e la sua vera essenza personologica;
ciò rappresenta un rischio clinico rilevante in una fase di crescita. In modo particolare emerge come il minore si percepisca completamente in balia delle frustrazioni esterne
(Disegno persona sotto la pioggia, assenza oggetti protettivi) e attivi modalità difensive di tipo scissionale È importante equilibrare un atteggiamento di maggior spontaneità e libertà nel minore, poiché, a lungo andare, può condurlo alla strutturazione di un falso sé, che, se non curato e se non si permette l'espressione libera del proprio sé, rischia futuri esiti di preoccupazione clinica in età adolescenziale/adulta.[…] L'area che desta un'attenzione significativa risulta quella affettiva, in quanto risultano completamente assenti le risposte a determinante colore (non sono presenti risposte
FC, CF o C), rilevando una fragilità significativa di per quanto riguarda il mondo emotivo. Si Per_1 conferma l'ipotesi di sintomatologia ansiosa (2 FE, 1 EF, 1 FClob), unitamente ad angosce legata allo schema corporeo. Rispetto alla volontà manifestata dal minore di vivere con la madre la CTU osserva: Il minore ha riferito di voler trascorrere più tempo con la madre e ha detto, testualmente: “vorrei vivere con la mamma… perché ho sempre vissuto con mio padre”. Gli viene, quindi, chiesto com'è vivere con il padre e lui risponde “Bello… vado a scuola, poi tre volte a settimana vado al doposcuola, martedì e giovedì faccio allenamento e poi il sabato ho le partite… alcune volte ho le partite, altre volte vado da mia mamma nei weekend… gioco a calcio”. Si richiede, nuovamente, al bambino di spiegare quanto da lui riferito, ovvero al fatto che vuole vivere con la mamma e lui ripete la medesima frase, ossia che
“ha sempre vissuto col padre”. In sintesi non sembra fornire argomentazioni chiare e definite e sembra, data anche la sua reticenza a parlare che egli viva un conflitto di lealtà verso la madre. Il minore ha verbalizzato di star bene sia con la madre sia con il padre e a fronte del desiderio di stare maggiormente con la madre, egli esterna motivazioni quali “sono sempre stato con papà”, senza ampliare ulteriormente. Inoltre, in occasione dell'ultimo colloquio si è chiesto di raccontare della vita ad AL e a AS e del legame con i genitori ed egli esterna versioni piuttosto simili, senza caratteristiche eccessivamente negative;
egli descrive la vita ad AL con mamma come “vivace, divertente, si viaggia tanto e stiamo tanto in giro” e la vita a AS con papà come “tranquilla, divertente e libera”; della prima non gli viene in mente nulla che gli piaccia di meno, mentre rispetto alla vita a AS riferisce, testualmente, “sono quasi sempre da solo, a parte i miei amici, perché papà lavora tutto il tempo…”. Rispetto alla descrizione del rapporto con la mamma e con il papà,
riferisce: “con la mamma parliamo tanto, scherziamo e giochiamo e con il papà parliamo Per_1 tanto e scherziamo insieme, con papà gioco a calcio”. Sembrerebbe manifestare un maggiore interesse rispetto al periodo estivo, in quanto riferisce: “Quest'estate volevo stare tutta l'estate da mia mamma, però ci sono delle feste a AS e quei giorni in cui ci sono le feste, uno o due giorni, quei giorni lì, che voglio andarci, voglio stare lì e poi magari con papà avevo organizzato di fare dei camp di calcio, che magari durano una settimana in giro e andare a farli… e tutto il resto farlo con la mamma…[…]”. E ancora: “preferisco come ho detto io… sto tutto il tempo da mia madre e se c'è qualcosa di bello da fare a AS, uno o due giorni, vengo, se ci sono i miei amici, se fanno qualcosa… non so cosa faranno i miei amici… l'estate ragazzi c'è ci sono andato l'anno scorso, ma non la farei… preferisco… è più bello stare con mamma”. Viene chiesto al minore cosa farebbe quando la mamma lavora, ma lui mostra una latenza e poi dice che non ha capito la domanda;
pagina 6 di 11 pertanto la scrivente si spiega meglio, dicendo che la mamma ha riferito che ha un lavoro stabile al mattino e si chiede, in quella parte di giornata cosa farebbe ed egli risponde “Sto da solo o… Per_1 col mio amico… stiamo a casa un attimo e quando arriva, andiamo di nuovo in giro… e c'è anche mio TE (Psi: ma anche lui lavora mi pare…)”, egli non risponde nulla. La CTU ha dunque concluso le proprie valutazione esprimendosi nel senso della opportunità del mantenimento del regime in essere con ampliamento del diritto di visita della madre: Alla luce di tutte le valutazioni svolte, ovvero colloqui e valutazioni testistiche con i genitori, colloqui con i nonni paterni, con il TE, con la zia materna, con la compagna del signore, confronti la scuola, osservazioni e valutazioni psicodiagnostiche con il minore, si ritiene, al fine di perseguire una corretta crescita affettiva, cognitiva e relazionale di , che sia funzionale con un regime di affidamento Per_1 esclusivo rinforzato al padre, con collocazione verso di lui La rete sociale e amicale attuale di , Per_1 unitamente al contesto scolastico, rappresentano una fonte di rassicurazione per il minore e sarebbe rischioso togliere questi elementi stabili nella sua vita, alla luce delle fragilità emerse. La signora ha mostrato un atteggiamento egocentrato e poco incline alla bi-genitorialità (visita specialistica, scuola)
e non ha mostrato alcun pensiero critico rispetto ad eventuali co-responsabilità nelle tensioni con il signor o con le altre persone intervenute nel nucleo, ponendosi, sempre in una posizione di Pt_1 vittima (scuola, precedente Ctu). Si propone, a seguito dell'audizione del minore e di quanto da Per_3 lui esternato, un progetto di modifica del calendario di frequentazione, ovvero, che nel periodo estivo possa trascorrere maggior tempo con la madre, organizzando l'alternanza delle settimane a Per_1 partire dal mese di giugno (una volta conclusa la scuola) ad agosto. A partire dalla prossima estate e, previo parere positivo dei Servizi Sociali (che saranno da coinvolgere per un monitoraggio e un supporto), si propone che possa trascorrere due settimane consecutive ad AL e due a Per_1 AS. Si ritiene funzionale un'attivazione dei Servizi Sociali territoriali, che possano rappresentare per il nucleo familiare uno spazio di confronto e di monitoraggio nei prossimi mesi. Data l'età di potrebbe essere utile anche un progetto di educativa territoriale sul territorio di Per_1
AL, dove risultano meno chiare le attività del minore, stando a quanto emerso dai colloqui e in considerazione della fase evolutiva cui egli si approccerà. Si propone che possa vedere la Per_1 madre in due fine settimane al mese, partendo dal venerdì alle ore 17,00 alla domenica alle ore 17,00; rispetto agli orari si ritiene importante richiedere la disponibilità ai signori di garantire al figlio la partecipazione alle partite di calcio, in considerazione di ciò che egli ha riferito. Si propone che la signora possa venire nel territorio piemontese per un terzo fine settimana, a sue spese, per poter trascorrere del tempo col figlio, garantendogli la continuità con lo sport. Qualora il fine settimana di competenza materna dovesse accavallarsi alle festività potrà essere un ulteriore occasione di tempo da trascorrere con la madre, prolungando le giornate (per esempio il ponte dei santi o il Carnevale), previo accordo fra le parti e previa verifica degli impegni sportivi e scolastici del minore. Il periodo delle festività natalizie e pasquali sarà suddiviso per il 75% alla madre e per il 25% al padre, con il giorno di Natale trascorso in alternanza di anno in anno. Si ritiene fondamentale che i signori imparino a comunicare in modo adeguato e funzionale, pertanto si consiglia, come già fatto in corso di Ctu, di comunicare le notizie in modo chiaro e scritto, per evitare confusioni e fraintendimenti. Si consiglia di ripristinare un percorso di Coordinazione Genitoriale, della durata di almeno 9 mesi, che possa aiutare i signori a focalizzarsi sulle esigenze di e su delle regole da seguire per Per_1 l'ampliamento del calendario. Per esempio, sarebbe opportuno che i signori prendessero accordi per i vari viaggi, in quanto rischia di diventare troppo sbilanciato l'impegno del signor Si Pt_1 consiglia alla signora di intraprendere un percorso di psicoterapia individuale stabile e CP_1 costante. Agli atti sono emerse delle certificazioni relativi a delle sedute dalla dottoressa , ma è Per_4 importante la continuità e la stabilità del percorso per raggiungere degli obiettivi. La scrivente aveva pagina 7 di 11 richiesto tramite la Ctp, Dott.ssa di avere un'attestazione del percorso e della frequenza, ma Per_5 non risulta pervenuto. Si consiglia un invio per un supporto specialistico per , stando a quanto Per_1 emerso dall'analisi clinica e psicodiagnostica egli necessita di uno spazio professionale sicuro e prolungato, dove possa esternare con i suoi tempi ciò che lo rende sofferente. Con la scrivente non è stato possibile, in considerazione dei tempi ristretti, ma, soprattutto, del contesto peritale che faceva da cornice e che, inevitabilmente, condizionava il minore. Sarà possibile rivolgersi al servizio di Psicologia Infantile territoriali, presso l' di riferimento (reparto di Neuropsichiatria Infantile). CP_2 Allo stato attuale, si esclude un regime di affidamento diverso in considerazione dell'analisi delle competenze genitoriali attuata e della valutazione personologica, che evidenzia delle fragilità significative nella signora rispetto alla labilità emotiva e all'impulsività; inoltre, la signora CP_1 ha verbalizzato la sua partecipazione genitoriale alla vita di , ma nei fatti non si è attivata in Per_1 maniera spontanea e proattiva e si nutrono dei dubbi rispetto alla garanzia al diritto alla bigenitorialità, in considerazione del fatto che ha preso decisioni autonome in corso di Ctu, senza una documentata urgenza clinica del minore e rispetto al grado di risentimento verso il signor che Pt_1
è apparso ancora molto intenso.
Richiamato, anche in questa sede, il principio secondo cui "il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso" (sul punto, ex multis, Cass. n. 14638/2004), ritiene dunque il Collegio di condividere, nella sostanza, le conclusioni della CTU, segnatamente ritenendosi, in conformità alla CTU ed in ragione delle argomentazioni già esposte, che la volontà manifestata dal minore in sede di audizione – e della quale si darà comunque rilievo in punto regolamentazione del diritto di visita della madre, su cui infra- non sia sufficientemente ponderata né rispondente al di lui interesse.
In particolare si ritiene dunque di confermare il regime di affido rafforzato al padre, stanti le più volte rilevate limitazioni nella capacità genitoriali della madre, sottolineandosi la necessità della presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali e AS e di AL che agiranno in sintonia con interventi di educativa territoriale a favore del minore, e del minore anche da parte del
Servizio NPI, altresì invitandosi la madre ad intraprendere un percorso di psicoterapia, ed i genitori ad intraprendere percorso di coordinazione genitoriale, al fine di garantire il benessere del minore e la funzionalità del rapporto tra madre e minore che, in parziale conformità alla volontà manifestata dal minore, si ritiene di incrementare. In altri termini, opportunamente valorizzata - per quanto detto - la volontà del minore, e ferma restando la di lui collocazione presso il padre ovvero in luogo ove risulta utilmente e stabilmente inserito, si ritiene di disporre, salvo diverso accordo, che lo stesso frequenti la madre tre week end al mese
(tendenzialmente con orario compreso tra le 17 del venerdì e le 17 della domenica) - due dei quali il minore si recherà ad AL con accompagnamento a carico del padre e riaccompagnamento a carico della madre, ed il restante nel quale la madre si recherà a AS -, la totalità delle vacanze scolastiche estive con la eccezione di due settimane anche non consecutive – da individuarsi su accordo delle parti entro il 30 maggio di ciascun anno – con accompagnamento a carico delle parti in alternanza tra loro –, ed il 50% delle vacanze natalizie e pasquali con alternanza del giorno di Natale e di Pasqua, oltre che secondo il regime dell'alternanza con riferimento alle altre festività, altresì prevedendosi che tale gestione sia attentamente supervisionata dai Servizi Sociali competenti per i comuni di AS e di AL e dal Servizio NPI che agiranno in sintonia immediatamente pagina 8 di 11 segnalando alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni ogni situazione di potenziale pregiudizio per il minore.
Quanto alla assegnazione della casa familiare Visto l'art. 337 sexies c.c. ed attesa la collocazione prevalente del minore presso il padre si dispone l'assegnazione a questi della casa familiare sita in AS.
Quanto al contributo di mantenimento del figlio Il padre risulta titolare di impresa individuale avente ad oggetto attività di ristorazione realizzata in immobile condotto in locazione (doc. 13) in relazione alla quale dichiara di non percepire redditi (cfr. docc. 10 in atti), risulta titolare di conto corrente bancario con saldo attivo pari ad euro 47.850,00 al
16.3.2023 (doc. 11) e dichiara di abitare in appartamento condotto in locazione.
Ciò premesso, vista la domanda, considerati redditi materni, asseritamente riferiti come pari a 1300,00/1400,00 euro mensili all'udienza del 18.9.2023, e documentati in euro 953,00 come da busta paga del giugno 2023 (doc. 4) e euro 1900,00 come da busta paga del settembre 2023 (versata in atti in data 3.11.2023), valutate altresì le presumibili esigenze del minore, ritiene il Collegio di accogliere la domanda paterna computando il contributo di mantenimento a carico della madre nei termini richiesti,
e dunque pari ad euro 200,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT – ovvero a cifra minima che si giustifica proprio in ragione della permanenza del figlio presso la madre per la quasi totalità del periodo estivo - da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese ed oltre 50% concorso spese straordinarie giusto protocollo d'intesa Tribunale di Asti del 7.7.2017.
Quanto alla richiesta di assegno divorzile Il godimento, da parte della moglie resistente, di redditi adeguati a garantirne il sostentamento, in uno con l'assenza di allegazioni specifiche in punto contributo alla formazione del patrimonio comune, o sacrifici eventualmente sopportati dalla stessa sotto il profilo professionale, induce a ritenere la insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile, sia sotto il profilo assistenziale che sotto quello perequativo/compensativo (si aggiunga che nessun assegno di mantenimento risulta essere stato richiesto anche in sede di separazione).
Quanto alle altre domande proposte dalla parte resistente evidentemente, dall'oggetto della causa la questione relativa alla liquidazione della quota CP_3 aziendale ritenuta spettante alla ricorrente (sul punto richiamandosi l'art. 473 bis c.p.c.).
La regolamentazione delle spese di lite
Attesa la reciproca soccombenza si dispone la compensazione integrale tra le parti ricorrente e resistente del 50% delle spese di lite – complessivamente liquidate come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 tenuto conto della natura e del valore della lite oltre che delle attività svolte e dunque con attestazione sui valori medi – e la posizione del restante 50% a carico di parte resistente prevalentemente soccombente.
Le spese di CTU, svolta nell'interesse comune del minore e liquidate con separato provvedimento, sono poste a carico delle parti ricorrente e resistente in ragione del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, definitivamente pronunciando,
pagina 9 di 11 ogni ulteriore istanza, eccezione, deduzione, assorbita o respinta, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e in data Parte_1 Controparte_1
26.5.2010, manda all'Ufficiale dello Stato civile competente per territorio per gli adempimenti di competenza, dispone che il figlio minore sia affidato in via esclusiva al padre e collocato presso lo Persona_1 stesso, stabilisce il diritto del padre di assumere decisioni autonome anche nelle questioni di maggior interesse per il minore, dispone l'assegnazione al padre della casa familiare, stabilisce il diritto della madre di frequentare il figlio, salvo diverso accordo, secondo il seguente calendario: tre week end al mese (tendenzialmente con orario compreso tra le 17 del venerdì e le 17 della domenica) - due dei quali il minore si recherà ad AL con accompagnamento a carico del padre e riaccompagnamento a carico della madre, ed il restante nel quale la madre si recherà a AS -, la totalità delle vacanze scolastiche estive con la eccezione di due settimane anche non consecutive
(che il minore trascorrerà con il padre) – da individuarsi su accordo delle parti entro il 30 maggio di ciascun anno – con accompagnamento a carico delle parti in alternanza tra loro -, il 50% delle vacanze natalizie e pasquali con alternanza del giorno di Natale e di Pasqua, secondo il regime dell'alternanza con riferimento alle altre festività, dispone la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali competenti per i comuni di
AS e AL,
e del minore anche da parte del Servizio NPI, dà mandato ai predetti Servizi di intervenire in sinergia in funzione di attento monitoraggio ed anche con attività di educativa territoriale a favore del minore, segnalando con assoluta urgenza alla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Torino ogni situazione di possibile pregiudizio per il minore, invita la parte resistente a sottoporsi a percorso di psicoterapia, Controparte_1 invita le parti ricorrente e resistente ad intraprendere un percorso di coordinazione genitoriale, pone a carico della madre resistente contributo di mantenimento del figlio minore pari ad euro 200,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT decorrente dalla data della presente sentenza, da versarsi al padre entro il giorno 5 di ogni mese oltre 50% concorso spese straordinarie giusto protocollo d'intesa
Tribunale di Asti 7.7.2017, compensa tra le parti ricorrente e resistente il 50% delle spese di lite – che liquida complessivamente in euro 7616,00 per compensi oltre euro 112,59 per esposti, oltre 15% rimborso forfettario spese generali IVA e CPA – e pone il restante 50% a carico di parte resistente ed a favore di parte ricorrente, pone le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, a carico delle parti in ragione del 50% ciascuna.
Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003, dispone che sia apposta, a cura della Cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Così deciso in Asti, all'esito della camera di consiglio del 22 ottobre 2025
La Giudice est. La Presidente
GA AR TA ET
pagina 10 di 11 pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ASTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Asti, riunito in camera di consiglio in persona delle Dottoresse:
TA ET PRESIDENTE
GA AR GI REL.
SA TT GI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n 1264/2023 RG
promossa da nato a [...] il [...] (c.f.: ) residente in Parte_1 C.F._1 AS, rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Ponzio presso il cui studio in Alba Via Paruzza 44 è altresì elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
-PARTE RICORRENTE-
CONTRO
nata a [...] il [...] (C. F.: ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv.to Pasqualino Miraglia presso il cui studio in Modena via Rainusso 118
è altresì elettivamente domiciliata per procura in atti
-PARTE RESISTENTE -
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI ASTI
OGGETTO: scioglimento del matrimonio, affido e mantenimento figlio minore.
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: Voglia l'ill.mo Tribunale adito, esperito senza esito il tentativo di conciliazione, ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.
Nel merito:
pagina 1 di 11 - disporre per il minore un regime di affidamento esclusivo rinforzato al padre con Persona_1 collocazione presso di lui ed attribuzione al padre della facoltà di decisione autonoma anche nelle questioni di maggior interesse per il minore,
- disporre che la madre possa vedere il figlio minore : Persona_1
a) due weekend al mese dal venerdì alle ore 17,00 alla domenica alle ore 17,00 prevedendo che in almeno uno dei due weekend sia la madre a raggiungere il figlio stando in Langa anche al fine di garantire al figlio la continuità con lo sport e, comunque, che in almeno uno dei due weekend sia la madre a recarsi a AS per prendere il figlio;
b) durante i periodi di sospensione infrannuale delle attività scolastiche trascorrerà con Persona_1 il padre il 25% del periodo e con la madre il restante 75%, con la precisazione che il giorno di Natale il minore starà con ciascuno dei due genitori ad anni alterni;
c) nei mesi estivi a partire dal mese di giugno (una volta conclusa la scuola) e sino ad agosto compreso starà con i genitori a settimane alterne con trasferimento – a carico del genitore con Per_1 cui il figlio ha trascorso la settimana - nella giornata del lunedì;
- disporre l'assegnazione al padre della casa familiare;
- disporre a carico della Sig.ra un contributo di mantenimento del figlio pari ad Controparte_1 euro 200,00 mensili oltre rivalutazione ex indici ISTAT da versarsi al padre entro il giorno 5 di ogni mese ed oltre 50% rimborso spese straordinarie ex Protocollo d'Intesa Tribunale di Asti 7.7.2017.
- rigettare la richiesta di mantenimento avanzata dalla Sig.ra non sussistendone i presupposti;
CP_1 nel merito:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in data 26.5.2010 ordinando le trascrizioni ed annotazioni di legge dell'emananda sentenza,
[...]
- rigettare la richiesta di mantenimento avanzata dalla Sig.ra poiché infondata, CP_1
- rigettare la richiesta della Sig.ra di della quota relativamente all'azienda CP_1 Parte_2 denominata “Ristorante al Biancospino” poiché inammissibile e comunque infondata. Con il favore delle spese di lite e quelle relative all'esperita CTU
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, disporre lo scioglimento del matrimonio contratto dalla resistente con il Sig. in data Parte_1
26.5.2010 a Cavour (TO), matrimonio trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Cavour al n. 4 Parte 1 anno 2010, con ordine all'Ufficio dello Stato Civile del ridetto Comune procedere all'annotazione dell'emananda sentenza.
- Disporre che il figlio minore venga affidato ad entrambi i genitori, con Persona_2 residenza e stabile dimora presso la madre;
- Disporre che il padre possa esercitare il diritto di visita al minore con i criteri più ampi possibili, ossia quattro fine settimana al mese dal venerdì alle ore 17,00 alla domenica pomeriggio alle ore
17,00;
- disporre che durante i periodi di sospensione infrannuale delle attività scolastiche il minore trascorrerà con il padre il 50% del periodo e presso la madre il restante 50%, con la precisazione che il giorno di Natale starà con ciascuno dei due genitori ad anni alterni;
- disporre che nei mesi estivi di luglio ed agosto starà presso i genitori a settimane alterne con Per_1 trasferimento nella giornata del martedì.
- porre a carico del sig. un assegno mensile di euro 400,00 (quattrocento/00) a titolo Parte_1 di concorso al mantenimento del figlio da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e/o subordinatamente quella somma meglio vista e ritenuta;
pagina 2 di 11 - disporre che le spese di natura straordinaria siano a totale carico del Sig. - disporre a Pt_1 carico del sig. un assegno per il concorso nel mantenimento della Sig. Parte_1 CP_1 per l'importo di euro 400,00 e in quella somma meglio vista o ritenuta;
[...]
− disporre la liquidazione a favore della conchiudente della quota ad essa spettante relativamente all'azienda denominata “Ristorante Al Biancospino”; corrente in AS Via Umberto I;
Subordinatamente e nella denegata ipotesi che l'Ill.mo Tribunale volesse disporre il collocamento del minore presso la dimora del padre disporre:
- che la madre possa esercitare la facoltà di visita per quattro fine settimana al mese dal venerdì alle ore 17,00 alla domenica pomeriggio alle ore 17,00;
- che durante i periodi di sospensione infrannuale delle attività scolastiche di Persona_1 trascorrerà presso il padre il 50% del periodo e presso la madre il restante 50%, con la precisazione che il giorno di Natale il minore starà con ciascuno dei due genitori ad anni alterni,
- nei mesi estivi di luglio ed agosto starà presso i genitori a settimane alterne con trasferimento Per_1 nella giornata di martedì;
- tutti i trasferimenti saranno effettuati a cura del padre;
- porre a carico della sig.ra un assegno mensile a titolo di concorso nel Controparte_1 mantenimento del figlio nella misura meglio vista e ritenuta;
spese straordinarie a totale carico del sig. Parte_1
- disporre a carico del sig. per il concorso nel mantenimento della sig.ra Parte_1 CP_1 per l'importo di euro 400,00 o in quella somma meglio vista e ritenuta;
- Disporre la liquidazione a favore della resistente della quota ad essa spettante relativamente all'azienda denominata “Ristorante al Biancospino” corrente in AS Via Umberto I. Con vittoria di spese e compensi di giudizio oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge”.
CONCLUSIONI PER IL PUBBLICO MINISTERO: nulla si oppone
CONCISI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Premesso di aver contratto matrimonio con la in data 26.5.2010, unione dalla quale nasceva, in CP_1 data 7.6.2011, il figlio , di essersi separato dalla come da sentenza Tribunale di Persona_1 CP_1
Asti n. 106/2021 con la quale, all'esito di CTU psicologica, si stabiliva l'affido esclusivo rafforzato del minore al padre, residente in [...], con regolamentazione del diritto di visita della madre, residente in [...], e posizione a carico della stessa di contributo di mantenimento del minore pari ad euro 200,00 mensili oltre concorso spese straordinarie in ragione del 50% nonché con presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali, di aver la Corte d'Appello, con sentenza 113/2022, definito il giudizio di secondo grado modificando la sola regolamentazione del diritto di visita della madre nel resto confermando la impugnata sentenza, di non avere le parti mai ripreso la convivenza, di essere la genitore inadeguato, propone in questa sede giudizio di divorzio rassegnando CP_1 Parte_1 le conclusioni di cui in epigrafe.
si è costituita in giudizio nulla opponendo alla richiesta di divorzio, contestando Controparte_1 le risultanze della CTU svolta in sede di giudizio di separazione, sostenendo la propria piena adeguatezza genitoriale e, invece, la scarsa attenzione del padre al figlio minore, allegando altresì di lavorare come colf con retribuzione pari a 1300/1400,00 euro al mese e vivere in alloggio condotto in locazione con canone mensile di euro 500,00, formulando dunque le conclusioni di cui in epigrafe.
pagina 3 di 11 All'esito della prima udienza si disponeva la conferma del regime come disposto in sede di separazione. Acquisite relazioni dei Servizi Sociali già incaricati del monitoraggio, svolta la audizione del minore e licenziata CTU psicologica, la causa, previa concessione dei termini a ritroso di cui all'art 473 bis.28
c.p.c., era rimessa in decisione (udienza del 7.10.2025).
***
Quanto alla pronuncia di scioglimento del matrimonio
Ricorrendo i presupposti di legge, per essersi pacificamente la separazione protratta per periodo ben superiore a quello previsto dall'art. 3 legge 898/1970, a far data dall'udienza di comparizione delle parti nell'ambito del giudizio di separazione personale avanti al Presidente del Tribunale di Asti – poi conclusosi con la citata sentenza parzialmente riformata in appello - nonché emergendo dal tenore delle difese che la comunione materiale e morale fra i coniugi è definitivamente venuta meno, deve essere senz'altro pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Quanto all'affido del figlio, alla sua collocazione, al diritto di visita del genitore non collocatario Il figlio minore nato il [...] risulta dunque affidato in via esclusiva rafforzata al Persona_1 padre e collocato presso lo stesso con diritto della madre di vederlo due week end al mese , il 25% delle vacanze scolastiche infrannuali e a settimane alterne nei mesi di luglio e agosto.
Il minore, sentito all'udienza del 7.12.2024, ha rilevato di trovarsi bene a AS ma di desiderare andare a vivere con la madre, almeno per l'inizio delle scuole superiori, che gli manca tanto, di voler quantomeno vedere la madre di più e di non trovarsi bene con la muova compagna del padre. All'esito, su accordo delle parti, il minore trascorreva con la madre tutto il periodo delle vacanze scolastiche natalizie (udienza 22.2.24).
I Servizi Sociali competenti per il comune di AS, con relazione del 14.11.2023 evidenziavano, nel contesto paterno, malessere e chiusura del minore che piangeva e manifestava la paura di non vedere più la madre.
I Servizi Sociali di AL, con relazione del 3.11.2023 evidenziavano la adeguatezza del domicilio materno – che pur risulta essere stato più volte modificato ed in una occasione condiviso con soggetto pregiudicato, come da allegazione non contestata della parte ricorrente - e la disponibilità della madre al colloquio. La licenziata CTU, condivisa dal Collegio in quanto correttamente elaborata sulla base dell'analisi dei tre soggetti coinvolti e scevra da vizi logici, ha, anche in questa sede, evidenziato la compromissione delle capacità genitoriali della in particolare evidenziando, anzitutto, che L'analisi CP_1 personologica […] evidenzia un funzionamento di tipo instabile, con tratti di tipo depressivo piuttosto profondi (Color Shading, FC') e modalità difensive antidepressive, che si evidenziano nella tendenza alla ricerca di controllo e minuziosità , indi che: In relazione alle competenze genitoriali, è possibile esprimere che le fragilità personologiche emerse possano condizionare la funzionalità di un adattamento congruo e adeguato sul piano affettivo e relazionale e, di conseguenza, sui compiti quotidiani della vita. Da un punto di vista delle funzioni genitoriali, si è potuto rilevare un'incerta presenza delle stesse. La funzione protettiva, intesa come la presenza di un genitore che faciliti l'interazione con l'ambiente, che interagisca col bambino e che garantisca protezione fisica e sicurezza, appare positiva, sia da quanto raccolto e osservato per , che appare ben integrato in Per_1 tutti gli ambienti che frequenta (scuola, calcio e amici). Il minore si è sempre presentato ai colloqui con abbigliamento adeguato e conforme alla stagione in corso;
non appare trascurato o malato nei pagina 4 di 11 vari colloqui e non riferisce particolari malesseri che possono rimandare a carenze da un punto di vista della cura. Tuttavia, la signora ha, spesso, lamentato delle noncuranze del signor CP_1 rispetto a malesseri fisici di . Si vuole ricordare, altresì, che ha portato il minore a fare Pt_1 Per_1 delle visite specialistiche per un'ipotetica intolleranza alimentare al glutine e al lattosio, senza avvisare correttamente il padre e non potendo con il regime vigente di un affidamento esclusivo rinforzato. La signora ha riferito di aver avvisato il signore in occasione di un momento in cui l'uomo andava a prendere il minore, ma lo stesso non ha confermato. Non potendo riferire quale sia la verità, la scrivente ritiene che sia stato un comportamento non corretto, in quanto non si trattava di un'emergenza, tale da condurre il minore al pronto soccorso e non ha saputo nemmeno riferire il nome dello specialista da cui ha portato il figlio, apparendo, poco autentica e poco chiara. Per quanto riguarda la funzione affettiva, definita come “sintonizzazione affettiva” (Stern, 1987), quale capacità di sintonizzarsi con la sfera emotiva dell'altro (“coinvolgimento”), tramite la quale si attiva un processo sincronico fondato sulla comprensione delle necessità e dello stato d'animo del bambino, la signora si è sempre descritta come una madre che sa ascoltare il figlio, ma, in certi frangenti CP_1 sembra piuttosto che la signora si focalizzi sulle sue necessità e non suoi reali bisogni del figlio. Per esempio, rispetto alla festa di compleanno del minore, la signora aveva chiesto di festeggiare ad AL, non avendone avuto l'occasione da due anni. Apparendo pur legittima la sua richiesta, si ritiene che non abbia preso in considerazione l'impegno fisico che avrebbe comportato per il minore che, reduce da una serata/pigiama party con gli amici, sarebbe dovuto andare in giornata ad AL, per poi rientrare la sera per il torneo della domenica. La signora ha, poi, accettato di festeggiare il lunedì, ma solo a seguito di una spiegazione. Anche rispetto ai malesseri di , si ritiene doveroso Per_1 escludere cause organiche, ma dall'analisi clinica e psicodiagnostica del minore sembrerebbe che i malesseri di possano avere un origine di tipo psicosomatico, correlato all'ansia, ma la donna è Per_1 apparsa molto determinata nel sottolineare le insufficienti attenzioni dell'ex marito, a tal punto da portarlo da uno specialista. Si rilevano, quindi, delle carenze in tale funzione. Rispetto alla funzione normativa, che consiste nella capacità del genitore di porre dei confini flessibili di regole e di setting tali da permettere al bambino e all'adolescente di fare esperienza e di creare le premesse per l'autonomia, si ritiene che sia correttamente presente (scuola, sport), anche in considerazione del comportamento mostrato dal minore nei colloqui;
vale, però, la pena sottolineare che la signora ha partecipato in maniera decisamente limitata sia al contesto scolastico, sia a quello CP_1 sportivo, se non nell'ultimo mese di Ctu. Per i medesimi motivi, si evidenzia una certa debolezza nella funzione predittiva, competenza del genitore di predire la tappa evolutiva successiva e di essere adeguatamente disponibile ad affrontarla con il proprio figlio. Per quanto concerne la funzione rappresentativa e comunicativa, che consiste nella capacità del genitore di saper “aggiornare” le rappresentazioni del bambino e di saper comunicare con lui attraverso scambi di messaggi chiari e congrui, si ritiene che debba essere implementata, stando a quanto lamentato dal minore, che vorrebbe maggiore sincerità in generale. La funzione triadica, la capacità del genitore di far entrare il bambino nella relazione genitoriale con l'altro genitore, risulta compromessa, in quanto la signora nei vari colloqui ha, spesso, parlato del signor in maniera denigratoria, sia rispetto a una noncuranza Pt_1 del figlio, sia rispetto al suo operato per la scuola o per la squadra di calcio, definendola come una manipolazione (“il signor lo ha iscritto a Dogliani, “Ed è una manipolazione… per me mio Pt_1 figlio deve studiare, io penso alle cose importanti”, p. 27). Si ritiene che ci siano delle gravi carenze rispetto a tale funzione. Quanto all' si evidenzia invece l'assenza di aspetti personologici preoccupanti, una struttura di Pt_1 personalità con buona adesione alla realtà, buona stabilità interna, buone risorse cognitive, e piena capacità genitoriale pur in presenza di alcuni tratti di tipo narcististico e di una certa rigidità.
pagina 5 di 11 Quanto al minore si evidenzia poi l'emergere di preoccupazioni cliniche significative. In particolare riferisce il CTU che L'analisi personologica ha rilevato tratti depressivi rilevanti, unitamente al tentativo di attivare un preponderante controllo del pensiero. Lo svuotamento emotivo è emerso non solo all'osservazione clinica, ma anche ai reattivi grafici e ai test psicodiagnostici proposti. Il rischio evolutivo per è evidente e la sua sintomatologia può evolvere, altresì, in una Per_1 strutturazione di un Falso Sé (Winnicott), utile a mascherare la sua spontaneità emotiva e la sua vera essenza personologica;
ciò rappresenta un rischio clinico rilevante in una fase di crescita. In modo particolare emerge come il minore si percepisca completamente in balia delle frustrazioni esterne
(Disegno persona sotto la pioggia, assenza oggetti protettivi) e attivi modalità difensive di tipo scissionale È importante equilibrare un atteggiamento di maggior spontaneità e libertà nel minore, poiché, a lungo andare, può condurlo alla strutturazione di un falso sé, che, se non curato e se non si permette l'espressione libera del proprio sé, rischia futuri esiti di preoccupazione clinica in età adolescenziale/adulta.[…] L'area che desta un'attenzione significativa risulta quella affettiva, in quanto risultano completamente assenti le risposte a determinante colore (non sono presenti risposte
FC, CF o C), rilevando una fragilità significativa di per quanto riguarda il mondo emotivo. Si Per_1 conferma l'ipotesi di sintomatologia ansiosa (2 FE, 1 EF, 1 FClob), unitamente ad angosce legata allo schema corporeo. Rispetto alla volontà manifestata dal minore di vivere con la madre la CTU osserva: Il minore ha riferito di voler trascorrere più tempo con la madre e ha detto, testualmente: “vorrei vivere con la mamma… perché ho sempre vissuto con mio padre”. Gli viene, quindi, chiesto com'è vivere con il padre e lui risponde “Bello… vado a scuola, poi tre volte a settimana vado al doposcuola, martedì e giovedì faccio allenamento e poi il sabato ho le partite… alcune volte ho le partite, altre volte vado da mia mamma nei weekend… gioco a calcio”. Si richiede, nuovamente, al bambino di spiegare quanto da lui riferito, ovvero al fatto che vuole vivere con la mamma e lui ripete la medesima frase, ossia che
“ha sempre vissuto col padre”. In sintesi non sembra fornire argomentazioni chiare e definite e sembra, data anche la sua reticenza a parlare che egli viva un conflitto di lealtà verso la madre. Il minore ha verbalizzato di star bene sia con la madre sia con il padre e a fronte del desiderio di stare maggiormente con la madre, egli esterna motivazioni quali “sono sempre stato con papà”, senza ampliare ulteriormente. Inoltre, in occasione dell'ultimo colloquio si è chiesto di raccontare della vita ad AL e a AS e del legame con i genitori ed egli esterna versioni piuttosto simili, senza caratteristiche eccessivamente negative;
egli descrive la vita ad AL con mamma come “vivace, divertente, si viaggia tanto e stiamo tanto in giro” e la vita a AS con papà come “tranquilla, divertente e libera”; della prima non gli viene in mente nulla che gli piaccia di meno, mentre rispetto alla vita a AS riferisce, testualmente, “sono quasi sempre da solo, a parte i miei amici, perché papà lavora tutto il tempo…”. Rispetto alla descrizione del rapporto con la mamma e con il papà,
riferisce: “con la mamma parliamo tanto, scherziamo e giochiamo e con il papà parliamo Per_1 tanto e scherziamo insieme, con papà gioco a calcio”. Sembrerebbe manifestare un maggiore interesse rispetto al periodo estivo, in quanto riferisce: “Quest'estate volevo stare tutta l'estate da mia mamma, però ci sono delle feste a AS e quei giorni in cui ci sono le feste, uno o due giorni, quei giorni lì, che voglio andarci, voglio stare lì e poi magari con papà avevo organizzato di fare dei camp di calcio, che magari durano una settimana in giro e andare a farli… e tutto il resto farlo con la mamma…[…]”. E ancora: “preferisco come ho detto io… sto tutto il tempo da mia madre e se c'è qualcosa di bello da fare a AS, uno o due giorni, vengo, se ci sono i miei amici, se fanno qualcosa… non so cosa faranno i miei amici… l'estate ragazzi c'è ci sono andato l'anno scorso, ma non la farei… preferisco… è più bello stare con mamma”. Viene chiesto al minore cosa farebbe quando la mamma lavora, ma lui mostra una latenza e poi dice che non ha capito la domanda;
pagina 6 di 11 pertanto la scrivente si spiega meglio, dicendo che la mamma ha riferito che ha un lavoro stabile al mattino e si chiede, in quella parte di giornata cosa farebbe ed egli risponde “Sto da solo o… Per_1 col mio amico… stiamo a casa un attimo e quando arriva, andiamo di nuovo in giro… e c'è anche mio TE (Psi: ma anche lui lavora mi pare…)”, egli non risponde nulla. La CTU ha dunque concluso le proprie valutazione esprimendosi nel senso della opportunità del mantenimento del regime in essere con ampliamento del diritto di visita della madre: Alla luce di tutte le valutazioni svolte, ovvero colloqui e valutazioni testistiche con i genitori, colloqui con i nonni paterni, con il TE, con la zia materna, con la compagna del signore, confronti la scuola, osservazioni e valutazioni psicodiagnostiche con il minore, si ritiene, al fine di perseguire una corretta crescita affettiva, cognitiva e relazionale di , che sia funzionale con un regime di affidamento Per_1 esclusivo rinforzato al padre, con collocazione verso di lui La rete sociale e amicale attuale di , Per_1 unitamente al contesto scolastico, rappresentano una fonte di rassicurazione per il minore e sarebbe rischioso togliere questi elementi stabili nella sua vita, alla luce delle fragilità emerse. La signora ha mostrato un atteggiamento egocentrato e poco incline alla bi-genitorialità (visita specialistica, scuola)
e non ha mostrato alcun pensiero critico rispetto ad eventuali co-responsabilità nelle tensioni con il signor o con le altre persone intervenute nel nucleo, ponendosi, sempre in una posizione di Pt_1 vittima (scuola, precedente Ctu). Si propone, a seguito dell'audizione del minore e di quanto da Per_3 lui esternato, un progetto di modifica del calendario di frequentazione, ovvero, che nel periodo estivo possa trascorrere maggior tempo con la madre, organizzando l'alternanza delle settimane a Per_1 partire dal mese di giugno (una volta conclusa la scuola) ad agosto. A partire dalla prossima estate e, previo parere positivo dei Servizi Sociali (che saranno da coinvolgere per un monitoraggio e un supporto), si propone che possa trascorrere due settimane consecutive ad AL e due a Per_1 AS. Si ritiene funzionale un'attivazione dei Servizi Sociali territoriali, che possano rappresentare per il nucleo familiare uno spazio di confronto e di monitoraggio nei prossimi mesi. Data l'età di potrebbe essere utile anche un progetto di educativa territoriale sul territorio di Per_1
AL, dove risultano meno chiare le attività del minore, stando a quanto emerso dai colloqui e in considerazione della fase evolutiva cui egli si approccerà. Si propone che possa vedere la Per_1 madre in due fine settimane al mese, partendo dal venerdì alle ore 17,00 alla domenica alle ore 17,00; rispetto agli orari si ritiene importante richiedere la disponibilità ai signori di garantire al figlio la partecipazione alle partite di calcio, in considerazione di ciò che egli ha riferito. Si propone che la signora possa venire nel territorio piemontese per un terzo fine settimana, a sue spese, per poter trascorrere del tempo col figlio, garantendogli la continuità con lo sport. Qualora il fine settimana di competenza materna dovesse accavallarsi alle festività potrà essere un ulteriore occasione di tempo da trascorrere con la madre, prolungando le giornate (per esempio il ponte dei santi o il Carnevale), previo accordo fra le parti e previa verifica degli impegni sportivi e scolastici del minore. Il periodo delle festività natalizie e pasquali sarà suddiviso per il 75% alla madre e per il 25% al padre, con il giorno di Natale trascorso in alternanza di anno in anno. Si ritiene fondamentale che i signori imparino a comunicare in modo adeguato e funzionale, pertanto si consiglia, come già fatto in corso di Ctu, di comunicare le notizie in modo chiaro e scritto, per evitare confusioni e fraintendimenti. Si consiglia di ripristinare un percorso di Coordinazione Genitoriale, della durata di almeno 9 mesi, che possa aiutare i signori a focalizzarsi sulle esigenze di e su delle regole da seguire per Per_1 l'ampliamento del calendario. Per esempio, sarebbe opportuno che i signori prendessero accordi per i vari viaggi, in quanto rischia di diventare troppo sbilanciato l'impegno del signor Si Pt_1 consiglia alla signora di intraprendere un percorso di psicoterapia individuale stabile e CP_1 costante. Agli atti sono emerse delle certificazioni relativi a delle sedute dalla dottoressa , ma è Per_4 importante la continuità e la stabilità del percorso per raggiungere degli obiettivi. La scrivente aveva pagina 7 di 11 richiesto tramite la Ctp, Dott.ssa di avere un'attestazione del percorso e della frequenza, ma Per_5 non risulta pervenuto. Si consiglia un invio per un supporto specialistico per , stando a quanto Per_1 emerso dall'analisi clinica e psicodiagnostica egli necessita di uno spazio professionale sicuro e prolungato, dove possa esternare con i suoi tempi ciò che lo rende sofferente. Con la scrivente non è stato possibile, in considerazione dei tempi ristretti, ma, soprattutto, del contesto peritale che faceva da cornice e che, inevitabilmente, condizionava il minore. Sarà possibile rivolgersi al servizio di Psicologia Infantile territoriali, presso l' di riferimento (reparto di Neuropsichiatria Infantile). CP_2 Allo stato attuale, si esclude un regime di affidamento diverso in considerazione dell'analisi delle competenze genitoriali attuata e della valutazione personologica, che evidenzia delle fragilità significative nella signora rispetto alla labilità emotiva e all'impulsività; inoltre, la signora CP_1 ha verbalizzato la sua partecipazione genitoriale alla vita di , ma nei fatti non si è attivata in Per_1 maniera spontanea e proattiva e si nutrono dei dubbi rispetto alla garanzia al diritto alla bigenitorialità, in considerazione del fatto che ha preso decisioni autonome in corso di Ctu, senza una documentata urgenza clinica del minore e rispetto al grado di risentimento verso il signor che Pt_1
è apparso ancora molto intenso.
Richiamato, anche in questa sede, il principio secondo cui "il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso" (sul punto, ex multis, Cass. n. 14638/2004), ritiene dunque il Collegio di condividere, nella sostanza, le conclusioni della CTU, segnatamente ritenendosi, in conformità alla CTU ed in ragione delle argomentazioni già esposte, che la volontà manifestata dal minore in sede di audizione – e della quale si darà comunque rilievo in punto regolamentazione del diritto di visita della madre, su cui infra- non sia sufficientemente ponderata né rispondente al di lui interesse.
In particolare si ritiene dunque di confermare il regime di affido rafforzato al padre, stanti le più volte rilevate limitazioni nella capacità genitoriali della madre, sottolineandosi la necessità della presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali e AS e di AL che agiranno in sintonia con interventi di educativa territoriale a favore del minore, e del minore anche da parte del
Servizio NPI, altresì invitandosi la madre ad intraprendere un percorso di psicoterapia, ed i genitori ad intraprendere percorso di coordinazione genitoriale, al fine di garantire il benessere del minore e la funzionalità del rapporto tra madre e minore che, in parziale conformità alla volontà manifestata dal minore, si ritiene di incrementare. In altri termini, opportunamente valorizzata - per quanto detto - la volontà del minore, e ferma restando la di lui collocazione presso il padre ovvero in luogo ove risulta utilmente e stabilmente inserito, si ritiene di disporre, salvo diverso accordo, che lo stesso frequenti la madre tre week end al mese
(tendenzialmente con orario compreso tra le 17 del venerdì e le 17 della domenica) - due dei quali il minore si recherà ad AL con accompagnamento a carico del padre e riaccompagnamento a carico della madre, ed il restante nel quale la madre si recherà a AS -, la totalità delle vacanze scolastiche estive con la eccezione di due settimane anche non consecutive – da individuarsi su accordo delle parti entro il 30 maggio di ciascun anno – con accompagnamento a carico delle parti in alternanza tra loro –, ed il 50% delle vacanze natalizie e pasquali con alternanza del giorno di Natale e di Pasqua, oltre che secondo il regime dell'alternanza con riferimento alle altre festività, altresì prevedendosi che tale gestione sia attentamente supervisionata dai Servizi Sociali competenti per i comuni di AS e di AL e dal Servizio NPI che agiranno in sintonia immediatamente pagina 8 di 11 segnalando alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni ogni situazione di potenziale pregiudizio per il minore.
Quanto alla assegnazione della casa familiare Visto l'art. 337 sexies c.c. ed attesa la collocazione prevalente del minore presso il padre si dispone l'assegnazione a questi della casa familiare sita in AS.
Quanto al contributo di mantenimento del figlio Il padre risulta titolare di impresa individuale avente ad oggetto attività di ristorazione realizzata in immobile condotto in locazione (doc. 13) in relazione alla quale dichiara di non percepire redditi (cfr. docc. 10 in atti), risulta titolare di conto corrente bancario con saldo attivo pari ad euro 47.850,00 al
16.3.2023 (doc. 11) e dichiara di abitare in appartamento condotto in locazione.
Ciò premesso, vista la domanda, considerati redditi materni, asseritamente riferiti come pari a 1300,00/1400,00 euro mensili all'udienza del 18.9.2023, e documentati in euro 953,00 come da busta paga del giugno 2023 (doc. 4) e euro 1900,00 come da busta paga del settembre 2023 (versata in atti in data 3.11.2023), valutate altresì le presumibili esigenze del minore, ritiene il Collegio di accogliere la domanda paterna computando il contributo di mantenimento a carico della madre nei termini richiesti,
e dunque pari ad euro 200,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT – ovvero a cifra minima che si giustifica proprio in ragione della permanenza del figlio presso la madre per la quasi totalità del periodo estivo - da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese ed oltre 50% concorso spese straordinarie giusto protocollo d'intesa Tribunale di Asti del 7.7.2017.
Quanto alla richiesta di assegno divorzile Il godimento, da parte della moglie resistente, di redditi adeguati a garantirne il sostentamento, in uno con l'assenza di allegazioni specifiche in punto contributo alla formazione del patrimonio comune, o sacrifici eventualmente sopportati dalla stessa sotto il profilo professionale, induce a ritenere la insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile, sia sotto il profilo assistenziale che sotto quello perequativo/compensativo (si aggiunga che nessun assegno di mantenimento risulta essere stato richiesto anche in sede di separazione).
Quanto alle altre domande proposte dalla parte resistente evidentemente, dall'oggetto della causa la questione relativa alla liquidazione della quota CP_3 aziendale ritenuta spettante alla ricorrente (sul punto richiamandosi l'art. 473 bis c.p.c.).
La regolamentazione delle spese di lite
Attesa la reciproca soccombenza si dispone la compensazione integrale tra le parti ricorrente e resistente del 50% delle spese di lite – complessivamente liquidate come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 tenuto conto della natura e del valore della lite oltre che delle attività svolte e dunque con attestazione sui valori medi – e la posizione del restante 50% a carico di parte resistente prevalentemente soccombente.
Le spese di CTU, svolta nell'interesse comune del minore e liquidate con separato provvedimento, sono poste a carico delle parti ricorrente e resistente in ragione del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, definitivamente pronunciando,
pagina 9 di 11 ogni ulteriore istanza, eccezione, deduzione, assorbita o respinta, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e in data Parte_1 Controparte_1
26.5.2010, manda all'Ufficiale dello Stato civile competente per territorio per gli adempimenti di competenza, dispone che il figlio minore sia affidato in via esclusiva al padre e collocato presso lo Persona_1 stesso, stabilisce il diritto del padre di assumere decisioni autonome anche nelle questioni di maggior interesse per il minore, dispone l'assegnazione al padre della casa familiare, stabilisce il diritto della madre di frequentare il figlio, salvo diverso accordo, secondo il seguente calendario: tre week end al mese (tendenzialmente con orario compreso tra le 17 del venerdì e le 17 della domenica) - due dei quali il minore si recherà ad AL con accompagnamento a carico del padre e riaccompagnamento a carico della madre, ed il restante nel quale la madre si recherà a AS -, la totalità delle vacanze scolastiche estive con la eccezione di due settimane anche non consecutive
(che il minore trascorrerà con il padre) – da individuarsi su accordo delle parti entro il 30 maggio di ciascun anno – con accompagnamento a carico delle parti in alternanza tra loro -, il 50% delle vacanze natalizie e pasquali con alternanza del giorno di Natale e di Pasqua, secondo il regime dell'alternanza con riferimento alle altre festività, dispone la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali competenti per i comuni di
AS e AL,
e del minore anche da parte del Servizio NPI, dà mandato ai predetti Servizi di intervenire in sinergia in funzione di attento monitoraggio ed anche con attività di educativa territoriale a favore del minore, segnalando con assoluta urgenza alla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Torino ogni situazione di possibile pregiudizio per il minore, invita la parte resistente a sottoporsi a percorso di psicoterapia, Controparte_1 invita le parti ricorrente e resistente ad intraprendere un percorso di coordinazione genitoriale, pone a carico della madre resistente contributo di mantenimento del figlio minore pari ad euro 200,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT decorrente dalla data della presente sentenza, da versarsi al padre entro il giorno 5 di ogni mese oltre 50% concorso spese straordinarie giusto protocollo d'intesa
Tribunale di Asti 7.7.2017, compensa tra le parti ricorrente e resistente il 50% delle spese di lite – che liquida complessivamente in euro 7616,00 per compensi oltre euro 112,59 per esposti, oltre 15% rimborso forfettario spese generali IVA e CPA – e pone il restante 50% a carico di parte resistente ed a favore di parte ricorrente, pone le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, a carico delle parti in ragione del 50% ciascuna.
Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003, dispone che sia apposta, a cura della Cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Così deciso in Asti, all'esito della camera di consiglio del 22 ottobre 2025
La Giudice est. La Presidente
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