Ordinanza cautelare 28 marzo 2025
Accoglimento
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 17/07/2025, n. 6275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6275 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06275/2025REG.PROV.COLL.
N. 02093/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2093 del 2025, proposto da
-OMISSIS- s.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Vito Antonio Martielli, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, corso Vittorio Emanuele II n. 60;
contro
-OMISSIS- s.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Dionigi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Mola di Bari, Centrale Unica di Committenza - C.U.C. Rutigliano, Noicattaro e Mola di Bari, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) n. 168/2025.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e di -OMISSIS- s.p.a;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2025 il Cons. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti gli avvocati Vito Antonio Martielli. Si dà atto che l'avv. Michele Dionigi ha depositato domanda di passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso e successivi motivi aggiunti proposti innanzi al TAR Puglia la società -OMISSIS- s.p.a. ha impugnato l’aggiudicazione disposta dal Comune di Mola di Bari in favore della società -OMISSIS- s.r.l, in relazione alla gara per l’affidamento dell’appalto integrato di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori da eseguirsi nel Comune di Mola di Bari per la realizzazione di “ Parco rurale extra urbano per la tutela e la salvaguardia delle biodiversità animali e vegetali ”.
A sostegno del ricorso, la ricorrente ha articolato i seguenti motivi di gravame: 1) violazione dell’art. 17 d. lgs. n. 36/23; eccesso di potere sotto vari profili; 2) violazione degli artt. 95 ss. d. lgs. n. 36/23; eccesso di potere; difetto di motivazione.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitisi in giudizio, il Ministero dell’Interno, il Comune di Mola di Bari e la società controinteressata -OMISSIS- s.r.l. hanno chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 168/25 il Tar Puglia ha accolto il ricorso, annullando l’aggiudicazione disposta in favore di -OMISSIS- s.r.l, e dichiarando altresì “ l’inefficacia del contratto stipulato con la stazione appaltante ”.
Avverso tale statuizione giudiziale la società -OMISSIS- s.r.l. (in prosieguo, per brevità: la società) ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) error in iudicando ; violazione dell’art. 17 co. 5 d. lgs. n. 36/23; 2) error in iudicando ; violazione degli artt. 10, 94 e 95 d. lgs. n. 36/23; 3) error in iudicando ; violazione dell’art. 98 d. lgs. n. 36/23; errore e difetto dei presupposti; 4) error in iudicando ; violazione dell’art. 94 d. lgs. n. 36/23; difetto di motivazione; 5) illegittima dichiarazione di inefficacia del contratto.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, il rigetto del ricorso proposto dalla società -OMISSIS- s.p.a. in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, -OMISSIS- s.p.a. ha chiesto il rigetto dell’appello, anche previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 48 co. 4 d.l. n. 77/21. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Il Ministero dell’Interno si è costituito con atto depositato in data 14.3.2025.
All’udienza pubblica del 26.6.2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. Con i primi tre motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, per comunanza delle relative censure, l’appellante lamenta l’erroneità della pronuncia impugnata, nella parte in cui il giudice di prime cure ha accolto il motivo di gravame con il quale -OMISSIS- s.p.a. ha dedotto deficit di istruttoria e di motivazione in relazione alle posizioni del legale rappresentante -OMISSIS- e del socio -OMISSIS-, perché non sarebbe stata adeguatamente motivato il giudizio di non esclusione, in considerazione del fatto che entrambi erano stati tratti a giudizio per il reato di cui all’art. 353 c.p.
La censura è fondata.
3. Emerge dal parallelo giudizio n. 1943/25 R.G, promosso dal Comune di Mola di Bari avverso la medesima pronuncia giudiziale, che in relazione al legale rappresentante -OMISSIS-, la dichiarazione allegata alla domanda di partecipazione alla gara era completa. Invero, la società ha prodotto in allegato alla domanda una dichiarazione a mezzo della quale ha informato l’Amministrazione di aver subito un rinvio a giudizio con decreto del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari. La dichiarazione è completata da una disamina del fatto e dalla allegazione dello stralcio dell’informativa, dell’avviso di conclusione delle indagini, del provvedimento di rinvio a giudizio, dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare e dal contratto stipulato con la società Lexacta per la predisposizione del modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001.
Avuto riguardo alla completezza di tale informativa, deve pertanto ritenersi – in assenza di elementi istruttori di contrario avviso – che la stazione appaltante abbia adeguatamente valutato le varie circostanze, ritenendo che esse non incidessero ai fini in esame.
Per tali ragioni, va escluso il lamentato deficit di istruttoria e di motivazione, tenendo presente altresì che, per pacifica giurisprudenza amministrativa, i soli provvedimenti di esclusione – e non già quelli di ammissione alla gara – richiedono un particolare corredo motivazionale.
La circostanza poi che il suddetto legale rappresentante della società appellante sia stato prosciolto in sede penale rafforza, a fortiori , la correttezza dell’operato dell’Amministrazione, che nell’ammettere l’appellante alla gara ha sostanzialmente ritenuto che il paventato quadro accusatorio non fosse di tal natura da minare il giudizio di correttezza e serietà professionale della società.
4. Ciò detto con riferimento alla posizione del legale rappresentante della società, e venendo ora all’esame della posizione del socio -OMISSIS-, il giudice di prime cure, all’esito di un articolato percorso argomentativo, ha ritenuto che detto socio fosse un gestore di fatto, e che pertanto la società avrebbe dovuto rendere le relative dichiarazioni anche nei confronti di tale soggetto.
Senonché, questa Sezione ha condivisibilmente chiarito che: “ la fattispecie del grave illecito professionale … è connotata dalla discrezionalità riconosciuta alla stazione appaltante, delimitata per via normativa soltanto dall'idoneità dei fatti e degli elementi valutati a minare l'integrità del concorrente e/o la sua affidabilità professionale. In correlazione, il sindacato giurisdizionale ha valenza estrinseca, essendo limitato alla verifica dell'insussistenza di evidenti travisamenti della realtà o di macroscopici vizi di motivazione (cfr. Cons. Stato, V, 30 maggio 2022, n. 4362; id. 21 aprile 2022, n. 3051; id., 27 ottobre 2021, n. 7223; id. 3 giugno 2021, n. 4248) o, in ultima analisi, di assoluta irragionevolezza dell'opzione espulsiva rispetto alla gravità dei fatti valutati, però così come apprezzati dalla stessa stazione appaltante (cfr., da ultimo Cons. Stato, V, 23 febbraio 2024, n. 1804, secondo cui, essendo la stazione appaltante a fissare il "punto di rottura" dell'affidamento nel futuro contraente, "compito del Giudice ... non è stabilire se l'operatore economico abbia ragione o torto nel merito delle singole vicende. Compito del Collegio è valutare se l'insieme del contegno tenuto dall'operatore economico sia riconducibile alla nozione di grave illecito professionale la cui valutazione ai fini dell'esclusione dalla gara è interamente rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante (Consiglio di Stato sez. VI, 29 novembre 2022, n. 10483) ” (C.d.S, V, 14.6.2024, n. 5355).
5. Tanto premesso, rileva il Collegio che il presunto coinvolgimento del socio -OMISSIS- nelle vicende penali riguardanti il fratello (e legale rappresentante della società) -OMISSIS- è stato desunto dal rapporto familiare esistente con quest’ultimo. Senonché, la circostanza che il predetto -OMISSIS- sia stato prosciolto in sede penale mina alla base la valenza indiziaria delle valutazioni rese in relazione al fratello -OMISSIS-, essendo del tutto incongruo – logicamente, prima ancora che giuridicamente – desumere argomenti indiziari da una pronuncia penale a contenuto assolutorio.
6. Nessun rilievo assumono poi, in senso contrario, gli articoli di stampa riportati dalla controinteressata, trattandosi di evenienze fattuali che la stazione appaltante, proprio in ragione della peculiare tipologia della fonte informativa (acquisizione unilaterale della notizia; mancata conoscenza delle fonti di informazione; assenza di qualsivoglia contraddittorio con la parte interessata), non è tenuta a prendere in considerazione.
Si conferma pertanto, anche per tale socio, l’assenza di gravi illeciti professionali, sicché la valutazione di insussistenza di gravi illeciti professionali compiuta dalla stazione appaltante non presenta alcuno degli elementi di macroscopica erroneità/illogicità/irrazionalità/assenza di proporzionalità, che soli giustificano il sindacato giurisdizionale sulle scelte discrezionali amministrative.
7. Alla luce di tali considerazioni, l’appello è fondato.
Ne consegue, in riforma dell’impugnata sentenza, il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti proposti da -OMISSIS- s.p.a. in primo grado, con assorbimento dell’ulteriore motivo di gravame, con il quale si censura l’erroneità della declaratoria giudiziale di inefficacia del contratto, essendo tale capo della sentenza automaticamente travolto, in via di necessaria conseguenzialità, dal rigetto del gravame.
8. Tale assorbimento comporta l’irrilevanza – e dunque l’inammissibilità – della questione di legittimità costituzionale dell’art. 48 co. 4 d.l. n. 77/21 dedotta da -OMISSIS- s.p.a, il cui scrutinio si appalesa del tutto ultroneo nella fattispecie in esame, per le ragioni testé esposte.
9. Infine, l’accoglimento dell’appello comporta il rigetto della domanda di risarcimento del danno proposta dall’appellata -OMISSIS- s.p.a, per difetto di un elemento costitutivo necessario ai fini del sorgere della responsabilità risarcitoria, i.e. la condotta illegittima della pubblica amministrazione.
10. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Sussistono nondimeno giusti motivi, rappresentati dalla mancata formulazione di censure specifiche avverso l’operato della stazione appaltante, per la loro compensazione nei confronti del Ministero dell’Interno.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto in riforma dell’impugnata sentenza, rigetta il ricorso principale e i motivi aggiunti proposti in primo grado da -OMISSIS- s.p.a.
Rigetta l’azione risarcitoria proposta da -OMISSIS- s.p.a.
Condanna -OMISSIS- s.p.a. al rimborso delle spese di lite sostenute dall’appellante, che si liquidano, per il doppio grado di giudizio, in € 6.000 per onorario, oltre accessori di legge.
Compensa le spese di lite nei confronti del Ministero dell’Interno.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società appellante e le persone fisiche del legale rappresentante e del socio di minoranza della medesima società.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2025, con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.