Versione
25 novembre 1973
25 novembre 1973
Art. 7.
Il personale effettivamente applicato ai centri meccanografici di notevole rilevanza, da determinare con decreto del Ministro competente di concerto con quello per il tesoro, puo' essere autorizzato a prestare servizio nel centro per il lavoro straordinario sino ad un massimo individuale di 70 ore mensili, in relazione alle effettive esigenze dei servizi.
Per il periodo dal 1 gennaio 1973 alla data di entrata in vigore della presente legge i compensi eventualmente corrisposti in eccedenza ai limiti sopra indicati saranno recuperati all'atto della corresponsione dell'assegno perequativo pensionabile per lo stesso periodo.
Il personale effettivamente applicato ai centri meccanografici di notevole rilevanza, da determinare con decreto del Ministro competente di concerto con quello per il tesoro, puo' essere autorizzato a prestare servizio nel centro per il lavoro straordinario sino ad un massimo individuale di 70 ore mensili, in relazione alle effettive esigenze dei servizi.
Per il periodo dal 1 gennaio 1973 alla data di entrata in vigore della presente legge i compensi eventualmente corrisposti in eccedenza ai limiti sopra indicati saranno recuperati all'atto della corresponsione dell'assegno perequativo pensionabile per lo stesso periodo.
Commentario • 1
- 1. Risoluzione del 22/04/1976 n. 547 - Min. Finanze - Imposte DiretteMin. Finanze · 22 aprile 1976 · 0.39342117
Con la nota sopradistinta viene comunicato che con D.P.C.M. emanato di concerto con il Min. Tes. venne determinato il contingente del personale addetto al sistema informativo elettronico integrato, avente diritto al compenso per lavoro straordinario di cui all\'art. 7, primo c., della L. 15 novembre 1973, n. 734. Stante il tardivo perfezionamento del cennato provvedimento avvenuto con la registrazione alla Corte dei Conti in data 14 gennaio 1975, la liquidazione dei compensi in questione fu effettuata nell\'anno 1975, applicando sugli stessi la ritenuta d\'acconto ai fini dell\'Irpef mediante l\'aliquota d\'imposta corrispondente allo scaglione di reddito piu\' elevato dello …
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Giurisprudenza • 1
- 1. TAR Latina, sez. I, sentenza 28/03/2014, n. 259Provvedimento: N. 00315/2008 REG.RIC. N. 00259/2014 REG.PROV.COLL. N. 00315/2008 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di TI (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso n. 315 del 2008, proposto da OC AL, rappresentato e difeso dall'avvocato Tommasina Marazza, da intendersi domiciliato agli effetti del presente giudizio presso la segreteria della sezione; contro la regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata ex lege; …Leggi di più...
- principio di onnicomprensività della retribuzione·
- giurisprudenza del Consiglio di Stato·
- decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195·
- art. 3 r.d. 26 gennaio 1865, n. 2134·
- diritti del personale del Corpo Forestale dello Stato·
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- abrogazione delle disposizioni sulla ripartizione dei proventi·
- compensazione delle spese di giudizio·
- legge 15 novembre 1973, n. 734·
- ripartizione dei proventi contravvenzionali