Articolo 7 della Legge 15 novembre 1973, n. 734
Articolo 6Articolo 8
Versione
25 novembre 1973
Art. 7.
Il personale effettivamente applicato ai centri meccanografici di notevole rilevanza, da determinare con decreto del Ministro competente di concerto con quello per il tesoro, puo' essere autorizzato a prestare servizio nel centro per il lavoro straordinario sino ad un massimo individuale di 70 ore mensili, in relazione alle effettive esigenze dei servizi.
Per il periodo dal 1 gennaio 1973 alla data di entrata in vigore della presente legge i compensi eventualmente corrisposti in eccedenza ai limiti sopra indicati saranno recuperati all'atto della corresponsione dell'assegno perequativo pensionabile per lo stesso periodo.
Entrata in vigore il 25 novembre 1973
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