Sentenza 2 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 02/05/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice dott. Stefano Palmaccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 110/2019 R.G. tra
(c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Simone Morani e dall'avv. Federico Orfei, giusta P.IVA_1 procura in atti;
- PARTE OPPONENTE -
e
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Controparte_1 P.IVA_2
Galli, giusta procura in atti;
- PARTE OPPOSTA -
CONCLUSIONI:
Per l'opponente: “contrariis reiectis, previo accertamento dei vizi ed in ogni caso dell'inadempimento contrattuale della
anche per effetto del mancato rispetto della garanzia sulle opere eseguite presso il Parte_2
Cantiere di , come in atti descritti e contestati: Parte_1 Parte_1
- dichiarare il grave inadempimento della Ditta opposta al contratto di appalto tra le parti intercorso;
- operare le dovute detrazioni economiche sulle opere effettivamente per effetto dei vizi e dell'inadempimento e quindi dichiarare che nulla è dovuto dal alla Società opposta;
Parte_1
- in ogni caso revocare o comunque dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 1152/2018 emesso dal Tribunale di
Civitavecchia in data 13.11.2018 e notificato il successivo 28.11.2018;
- autorizzare quindi il al trattenimento delle somme dovute a titolo di decimi in garanzia. Parte_1
Con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”
Pagina 1
In via preliminare: 1) accertare e dichiarare, ex art. 1667 c.c., la tardività della denuncia da parte dell'attore dei vizi e delle difformità dell'opera eseguita dalla e, per l'effetto, dichiarare la decadenza dalla Controparte_1 garanzia del con conferma del decreto opposto;
Parte_1 Parte_1 Parte_1
Nel merito: 2) rigettare l'opposizione proposta per le motivazioni sopra esposte, in quanto infondate in fatto e diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
In ogni caso: 3) condannare l'opponente alla rifusione delle spese giudiziarie da distrarsi in favore dell'antistatario legale”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 4.1.2019, il Parte_1
(di seguito per brevità “il ”) ha proposto opposizione al
[...] Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1152/2018, emesso in data 13.11.2018 e ritualmente notificato il 28.11.2018, con il quale gli era stato intimato il pagamento in favore della soc. della Controparte_1 somma di € 6.722,57, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Nel ricorso monitorio la soc. aveva motivato la domanda di Controparte_1 ingiunzione assumendo di essere creditrice nei confronti del dell'importo di € Parte_1
6.722,57 recato dalla fattura n. 34 del 13.4.2018, emessa a saldo dei lavori di ristrutturazione delle facciate del fabbricato oggetto del contratto d'appalto sottoscritto dalle parti il CP_2
21.5.2017.
Nell'atto di opposizione il ha contestato la fondatezza della pretesa Parte_1 creditoria della soc. , lamentando per un verso l'omissione di talune lavorazioni Controparte_1
e la presenza di vizi e difformità in relazione alle opere realizzate dall'appaltatrice, come esposto ai punti A), B) e C) della citazione;
per altro verso, la mancata consegna della polizza assicurativa prevista all'art.
4.3 del contratto di appalto. Ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni come sopra riportate.
In data 3.5.2019 si è costituita in giudizio la soc. deducendo ed Controparte_1 eccependo che l'opera era stata verificata ed accettata dal senza alcuna riserva, tanto Parte_1
è vero che dal direttore dei lavori e dal legale rappresentante dell'impresa appaltatrice erano stati sottoscritti in data 10.11.2017 il certificato di ultimazione dei lavori e in data 16.11.2017 il certificato di regolare esecuzione dei lavori;
che, conseguentemente, la committenza era decaduta dalla possibilità di far valere la garanzia per i vizi palesi e/o riconoscibili non constatati in sede di approvazione dello stato di avanzamento dei lavori e nel certificato finale di regolare esecuzione dell'opera, dovendo ritenersi tardiva ai sensi dell'art. 1667 c.c. la denuncia effettuata dal
Condominio; che a fronte dell'indisponibilità delle compagnie assicurative interpellate a rilasciare
Pagina 2 la polizza prevista nel contratto, la garanzia era stata prestata direttamente dall'appaltatrice, in conformità agli impegni contrattuali;
che in ogni caso i vizi e le difformità non erano provati e che talune lavorazioni erano state eseguite in variante rispetto al contratto con il consenso e sulla base della preventiva accettazione da parte del Condominio. Ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Con ordinanza del 23.7.2019 il precedente GI ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ritenendo l'opposizione non fondata su prova scritta né di pronta soluzione.
La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali agli atti e con l'assunzione di prove orali.
***
L'opposizione non è meritevole di accoglimento.
È pacifico e documentato il rapporto contrattuale di appalto intercorso tra le parti per lo svolgimento di lavori di manutenzione delle facciate del fabbricato e per la CP_2 realizzazione di una rampa per disabili (doc. 1 fasc. convenuta).
A comprova del credito dedotto a titolo di saldo del corrispettivo contrattuale, corrispondente ai c.d. decimi ritenuti a garanzia dalla committente, l'appaltatore ha prodotto, anzitutto, il certificato di ultimazione dei lavori in data 10.11.2017 e il certificato di regolare esecuzione dei lavori in data 16.11.2017, entrambi sottoscritti dal direttore dei lavori geom. oltre che dall'impresa appaltatrice (docc. 2 e 3 fasc. convenuta). CP_3
In particolare, nel certificato del 16.11.2017 il direttore dei lavori ha dato atto della piena corrispondenza dei lavori eseguiti alle disposizioni contrattuali e alle varianti al progetto concordate dalle parti, attestandone la regolarità e la conformità alla disciplina edilizia e urbanistica.
Vale evidenziare che in base all'art.
6.1 del contratto di appalto la dichiarazione di regolare esecuzione è espressamente equiparata al collaudo al fine di determinare l'insorgenza del diritto dell'appaltatore al pagamento delle somme ritenute in garanzia dalla committenza (“il residuo saldo dei decimi di garanzia, sarà svincolato ad avvenuto collaudo finale, o dichiarazione di regolare esecuzione, da emettere entro un anno dalla fine dei lavori”).
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, in tema di contratto di appalto, la consegna dell'opera e la sua accettazione (anche se presunta ai sensi dell'art. 1665, comma 3,
c.c.) liberano l'appaltatore dalla responsabilità per vizi palesi e riconoscibili dal committente ex art. 1667 c.c., i quali devono necessariamente essere fatti valere in sede di verifica o collaudo
(Cassazione civile sez. II, 03/01/2019, n.11).
Si rammenta che l'accertamento dell'accettazione tacita dell'opera da parte della
Pagina 3 committenza costituisce una “quaestio facti” rimessa all'apprezzamento del giudice del merito:
“In tema di appalto, l'art. 1665 c.c., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti
e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al comma 4 prevede come presupposto dell'accettazione tacita la consegna dell'opera al committente (alla quale è parificabile l'immissione nel possesso) e come fatto concludente la ricezione senza riserve da parte di quest'ultimo, anche se non si sia proceduto alla verifica” (Cassazione civile sez. II, 03/06/2020, n.10452).
Nella fattispecie sottoposta all'attenzione del Tribunale, deve ritenersi in via presuntiva dimostrata l'accettazione senza riserva dell'opera da parte della committente, avuto riguardo all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione dei lavori il 16.11.2017, preceduta dal compimento di sopralluogo (come indicato nel predetto certificato e non contestato dal
) in contraddittorio tra le parti e con l'intervento dell'amministratore condominiale;
Parte_1 alla pacifica consegna dell'opera (completata il 10.11.2017) e al regolare pagamento da parte del di tutti gli importi recati dai vari SAL emessi in corrispondenza della progressione Parte_1 dell'opera; all'assenza, infine, di specifiche contestazioni sulla conformità dei lavori alle leges artis e alle previsioni contrattuali, per un tempo significativamente apprezzabile, prima della diffida di pagamento pervenuta al Condominio il 6.6.2018 (cui è seguita la denuncia dei vizi e delle difformità da parte del Condominio, per la prima volta, tramite mail del 18.7.2018).
Discende da ciò, anzitutto, la liberazione dell'appaltatrice dalla responsabilità per i vizi e le difformità dell'opera da ritenersi palesi o facilmente riconoscibili, risultando tardiva e inammissibile la loro denuncia a seguito dell'intervenuta accettazione tacita dell'opera.
Giova sottolineare che l'attrice non ha espressamente dedotto la natura occulta dei vizi e delle difformità lamentati, riconoscendo, anzi, nella propria memoria ex art. 183 comma 6 n. 1)
c.p.c. che “molte delle defezioni e degli inadempimenti lamentati fossero evidenti e palesi sin da subito”.
Quanto a eventuali vizi e difformità non facilmente riconoscibili, è fondata l'eccezione di decadenza dalla garanzia sollevata dall'appaltatrice.
Ai sensi dell'art. 1667, comma 2 c.c., il committente, a pena di decadenza, deve denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro il termine di sessanta giorni dalla loro scoperta.
È principio acquisito quello secondo cui, allorché l'appaltatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 1667 c.c. per i vizi dell'opera, incombe su quest'ultimo l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione (Cassazione civile sez. II, 25/06/2012, n.10579; Corte appello Genova sez.
I, 03/08/2020, n.764; Corte appello Roma sez. III, 05/09/2023, n.5597).
A fronte della puntuale eccezione dell'appaltatore di tardività della denuncia, sarebbe stato onere del committente, dunque, provarne la tempestività, in sintonia con il principio della
Pagina 4 vicinanza al fatto oggetto di prova.
Nessuna convincente allegazione, ancor prima che dimostrazione, è stata invece svolta dal
, il quale non ha fornito spiegazioni sulla data di scoperta dei pretesi vizi. Tenuto Parte_1 conto del completamento dei lavori in data 10.11.2017 e della contestazione dei vizi e delle difformità solo il 18.7.2018, non è possibile valutare se la denuncia sia stata tempestiva, con la conseguenza che gli effetti della mancata prova devono ricadere sulla parte che ne era onerata, vale a dire la committente.
In ogni caso, il compendio probatorio acquisito agli atti consente di ritenere dimostrata la regolare esecuzione dell'opera, anche e soprattutto con riferimento alle lavorazioni di cui la parte attrice ha contestato l'omissione (in relazione alle quali non sarebbe configurabile un obbligo di denuncia), e comunque la piena conformità alle intese tra le parti del comportamento tenuto dalla convenuta.
All'udienza del 30.11.2023 è stato sentito come unico teste il direttore dei lavori, geom. il quale ha confermato, in particolare, che l'asportazione delle vecchie CP_3 tinteggiature sulle superfici murarie in contestazione era stata compiuta e che dall'appaltatrice
“furono eseguiti dei trattamenti in alcuni casi differenti rispetto a quelli previsti nel capitolato ma complessivamente migliorativi”; che “al momento dell'esecuzione dell'opera e del collaudo, lo stato delle opere in ferro era perfetto” e di non avere “avuto modo di verificare personalmente quanto eventualmente accaduto nel periodo successivo”; che la tipologia di pavimentazione relativa alla rampa di accesso per i disabili era stata modificata
“per accordo diretto tra impresa e committenza”, come riferitogli tanto dall'appaltatrice quanto dall'amministratore del Condominio;
che la sigillatura del coronamento dell'edificio era stata eseguita nelle parti in cui era necessaria;
che la piastrellatura delle rampe per disabili, eseguita “con materiali in porfido o marmo nero (tipo “Trani scuro”)” anziché in pietra, era da ritenersi migliorativa rispetto alle previsioni contrattuali e comunque era stata oggetto di uno specifico accordo tra la committente e l'appaltatrice; che alla fine dei lavori era stata regolarmente eseguita la pulizia del cantiere;
che “al momento del collaudo non c'erano infiltrazioni”.
Si reputa inconferente il rilievo di parte attrice in ordine all'asserito superamento dei limiti e abuso dei poteri derivanti dall'incarico professionale conferito al direttore dei lavori, attenendo tali profili al rapporto con il professionista e scaturendo dalle contestate inadempienze, ad ogni modo indimostrate nel presente giudizio, l'eventuale responsabilità di quest'ultimo nei confronti della mandante.
Dal certificato di regolare esecuzione e dalle dichiarazioni raccolte in sede di istruttoria orale è possibile affermare, conclusivamente, che l'opera sia stata regolarmente completata dall'appaltatrice e che eventuali variazioni rispetto al capitolato d'appalto siano state concordate in corso d'opera dalle parti.
Pagina 5 Quanto all'eccezione di inadempimento sollevata dalla committente sotto il profilo della mancata consegna della polizza assicurativa, è opportuno premettere che l'art.
4.3 del contratto così dispone: “a garanzia della copertura per il periodo di cinque anni l'impresa presenterà una polizza assicurativa di € 10.000,00 da svincolarsi al termine di tale periodo (qualora non fosse possibile produrre, da parte della compagnia assicurativa la polizza di cui sopra, la ditta rilascerà garanzia diretta scritta”).
La società convenuta ha documentato (i) di aver richiesto a due compagnie di assicurazione la concessione della polizza assicurativa prevista nel contratto e, a tale riguardo, di aver riscontrato l'indisponibilità degli assicuratori (ii) di aver rinnovato con scrittura privata del
13.9.2017 il proprio impegno a garantire per la durata di cinque anni la buona riuscita dell'opera
(all. 9 fasc. convenuta).
Reputa il Tribunale che l'appaltatrice abbia così validamente adempiuto alle obbligazioni derivanti dalla clausola sopra menzionata, da un lato essendosi diligentemente attivata per richiedere la polizza in questione a più imprese di assicurazione, non constando di contro che il rifiuto opposto dalle compagnie sia ascrivibile a fatto colpevole della medesima;
d'altro lato, risultando espressamente previsto nel contratto che nell'ipotesi in cui la mancata acquisizione della polizza non fosse stata possibile, sarebbe stato sufficiente l'impegno diretto dell'appaltatrice, ad ogni modo espressamente rinnovato con dichiarazione del 13.9.2017.
L'opposizione deve quindi essere respinta poiché infondata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In conformità al criterio della soccombenza le spese di lite devono essere poste a carico della parte opponente, liquidate in applicazione dei parametri ex DM 55/2014 ss. mm nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della quantità e della qualità dell'attività processuale espletata nonché della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna il , al pagamento in Parte_1 Parte_1 favore di delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.700,00 per Controparte_1 onorari, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA (se dovuta), disponendone la distrazione in favore dell'avv. Roberto Galli che ne ha fatto richiesta dichiarandosi antistatario.
Così deciso in Civitavecchia il 30/04/2025
Il giudice
dott. Stefano Palmaccio
Pagina 6