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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 11/12/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 282/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati
Dott. Giulio Adilardi Presidente
Dott.ssa Mariateresa Dieni Giudice Relatore
Dott.ssa Giulia Paoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 282/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in 38068 Rovereto (TN), Largo San Floriano n. 1, cittadinanza italiana, ammesso al patrocinio a Spese dello Stato, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Scerbo (C.F. – fax: C.F._2
0464/401990 - PEC: e domiciliato presso il suo studio in 38068 Rovereto Email_1
(TN), Via C.so Rosmini n. 8, come da mandato a margine del ricorso
RICORRENTE/ATTORE contro
, nata a [...], il [...] (C. F.: Controparte_1
), residente a [...] – cittadina tunisina C.F._3
- per questo procedimento elettivamente domiciliata in Rovereto alla Via Cavour n. 60/C, presso lo studio dell'avv.to Cristina Luzzi (C.F. ) del Foro di Rovereto, che la C.F._4
rappresenta e assiste giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, depositata telematicamente e da considerarsi parte integrante della stessa. Eventuali comunicazioni potranno essere inviate al seguente indirizzo pec o fax: 0464/874357) Email_2
RESISTENTE/CONVENUTA
con l'intervento di P.M. – sede
OGGETTO: divorzio- scioglimento del matrimonio pagina1 di 3 CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE E PER PARTE CONVENUTA: “Previa rinuncia delle rispettive domande di assegno divorzile, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio. Spese di giudizio compensate.
L'attore rinuncia alla domanda di assegno divorzile. La convenuta rinuncia alla domanda di assegno divorzile. Le parti accettano le reciproche rinunce. Le parti concludono come da accordo raggiunto dalle parti, riservandosi di depositare istanza di liquidazione di gratuito patrocinio”.
PER L'INTERVENUTO P.M.: “conclude affinché il Tribunale in sede voglia accogliere il ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 05.05.2025 il signor (previa autorizzazione del Parte_1
Giudice Tutelare all'amministratore di sostegno, nella persona dell'avv. Scerbo) ha adito l'intestato Tribunale chiedendo che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Rovereto il 09.12.2017 con la signora , rappresentando che: CP_1 CP_1 dall'unione non sono nati figli, e che in data 02.08.2023, con decreto 1337/2023 il Tribunale di
Rovereto aveva omologato la separazione giudiziale fra i coniugi, con previsione che il signor versasse la somma una tantum di € 10.000,00 a totale e definitiva chiusura di ogni Parte_1 pretesa patrimoniale e non patrimoniale tra le parti, e con l'impegno della signora CP_1
a rimettere la querela e a revocare la propria costituzione di parte civile nel CP_1
procedimento penale sub R.G. 27/22 pendente innanzi al Tribunale di Rovereto. Da tale data la convivenza fra i coniugi non era più ripresa.
1.1. Il ricorrente, oltre allo scioglimento del matrimonio, ha chiesto la previsione dell'obbligo in capo alla convenuta di corrispondere la somma mensile di euro 200,00 a titolo di assegno divorzile.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, in data 24.10.2025 si è ritualmente costituita la signora aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio proposta dal Controparte_1
ricorrente. Inoltre, la convenuta ha richiesto di disporre che il signor le versi la somma Parte_1 mensile di € 250,00 a titolo di assegno divorzile.
3. Con decreto del 08.05.2025 il Giudice ha fissato l'udienza del 26.11.2025 per la comparizione delle parti.
4. A tale udienza sono comparse le parti e, con la mediazione del Giudice delegato, hanno raggiunto un accordo in merito alle condizioni di scioglimento del matrimonio e i procuratori hanno rassegnato conclusioni congiunte come indicate in epigrafe.
5. La domanda di scioglimento del matrimonio è meritevole di accoglimento, sussistendo i presupposti di cui all'art.3 n. 2 lett. b della legge 01.12.1970 n. 898, come modificato dall'art. 5 della legge 6 marzo 1987 n.74 e dalla legge 55/2015.
pagina2 di 3 5.1.È infatti incontestato che la separazione dei coniugi si sia protratta ininterrottamente per oltre sei mesi dalla comparizione degli stessi nella procedura di separazione, conclusa con omologa di data 02.08.2023, e ciò lascia chiaramente presumere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia irreversibilmente venuta meno.
5.2.Le reciproche domande di assegno divorzile sono state rinunciate dalle e pertanto non dovrà provvedersi sulle stesse.
5.3.Tenuto conto della natura del giudizio e dell'accordo raggiunto può essere disposta la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1
, il 09.12.2017 in Rovereto (TN) . Controparte_1
Dispone
l'invio di copia del dispositivo della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del predetto comune per le annotazioni e le altre incombenze di legge .
Spese compensate.
Così deciso in ROVERETO nella camera di consiglio dell' 11.12.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Mariateresa Dieni dott. Giulio Adilardi
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati
Dott. Giulio Adilardi Presidente
Dott.ssa Mariateresa Dieni Giudice Relatore
Dott.ssa Giulia Paoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 282/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in 38068 Rovereto (TN), Largo San Floriano n. 1, cittadinanza italiana, ammesso al patrocinio a Spese dello Stato, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Scerbo (C.F. – fax: C.F._2
0464/401990 - PEC: e domiciliato presso il suo studio in 38068 Rovereto Email_1
(TN), Via C.so Rosmini n. 8, come da mandato a margine del ricorso
RICORRENTE/ATTORE contro
, nata a [...], il [...] (C. F.: Controparte_1
), residente a [...] – cittadina tunisina C.F._3
- per questo procedimento elettivamente domiciliata in Rovereto alla Via Cavour n. 60/C, presso lo studio dell'avv.to Cristina Luzzi (C.F. ) del Foro di Rovereto, che la C.F._4
rappresenta e assiste giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, depositata telematicamente e da considerarsi parte integrante della stessa. Eventuali comunicazioni potranno essere inviate al seguente indirizzo pec o fax: 0464/874357) Email_2
RESISTENTE/CONVENUTA
con l'intervento di P.M. – sede
OGGETTO: divorzio- scioglimento del matrimonio pagina1 di 3 CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE E PER PARTE CONVENUTA: “Previa rinuncia delle rispettive domande di assegno divorzile, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio. Spese di giudizio compensate.
L'attore rinuncia alla domanda di assegno divorzile. La convenuta rinuncia alla domanda di assegno divorzile. Le parti accettano le reciproche rinunce. Le parti concludono come da accordo raggiunto dalle parti, riservandosi di depositare istanza di liquidazione di gratuito patrocinio”.
PER L'INTERVENUTO P.M.: “conclude affinché il Tribunale in sede voglia accogliere il ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 05.05.2025 il signor (previa autorizzazione del Parte_1
Giudice Tutelare all'amministratore di sostegno, nella persona dell'avv. Scerbo) ha adito l'intestato Tribunale chiedendo che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Rovereto il 09.12.2017 con la signora , rappresentando che: CP_1 CP_1 dall'unione non sono nati figli, e che in data 02.08.2023, con decreto 1337/2023 il Tribunale di
Rovereto aveva omologato la separazione giudiziale fra i coniugi, con previsione che il signor versasse la somma una tantum di € 10.000,00 a totale e definitiva chiusura di ogni Parte_1 pretesa patrimoniale e non patrimoniale tra le parti, e con l'impegno della signora CP_1
a rimettere la querela e a revocare la propria costituzione di parte civile nel CP_1
procedimento penale sub R.G. 27/22 pendente innanzi al Tribunale di Rovereto. Da tale data la convivenza fra i coniugi non era più ripresa.
1.1. Il ricorrente, oltre allo scioglimento del matrimonio, ha chiesto la previsione dell'obbligo in capo alla convenuta di corrispondere la somma mensile di euro 200,00 a titolo di assegno divorzile.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, in data 24.10.2025 si è ritualmente costituita la signora aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio proposta dal Controparte_1
ricorrente. Inoltre, la convenuta ha richiesto di disporre che il signor le versi la somma Parte_1 mensile di € 250,00 a titolo di assegno divorzile.
3. Con decreto del 08.05.2025 il Giudice ha fissato l'udienza del 26.11.2025 per la comparizione delle parti.
4. A tale udienza sono comparse le parti e, con la mediazione del Giudice delegato, hanno raggiunto un accordo in merito alle condizioni di scioglimento del matrimonio e i procuratori hanno rassegnato conclusioni congiunte come indicate in epigrafe.
5. La domanda di scioglimento del matrimonio è meritevole di accoglimento, sussistendo i presupposti di cui all'art.3 n. 2 lett. b della legge 01.12.1970 n. 898, come modificato dall'art. 5 della legge 6 marzo 1987 n.74 e dalla legge 55/2015.
pagina2 di 3 5.1.È infatti incontestato che la separazione dei coniugi si sia protratta ininterrottamente per oltre sei mesi dalla comparizione degli stessi nella procedura di separazione, conclusa con omologa di data 02.08.2023, e ciò lascia chiaramente presumere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia irreversibilmente venuta meno.
5.2.Le reciproche domande di assegno divorzile sono state rinunciate dalle e pertanto non dovrà provvedersi sulle stesse.
5.3.Tenuto conto della natura del giudizio e dell'accordo raggiunto può essere disposta la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1
, il 09.12.2017 in Rovereto (TN) . Controparte_1
Dispone
l'invio di copia del dispositivo della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del predetto comune per le annotazioni e le altre incombenze di legge .
Spese compensate.
Così deciso in ROVERETO nella camera di consiglio dell' 11.12.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Mariateresa Dieni dott. Giulio Adilardi
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