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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 08/01/2026, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 155/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
11/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
AR IGNAZIO, Relatore
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3731/2023 depositato il 21/07/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Giuseppe Panico N. 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1605/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 25/05/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20141T0010140000001 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
IPOTECARIA 2014
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20141T0010140000001 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
CATASTALE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei motivi dell'appello.
Resistente/Appellato: nessuno è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate di Siracusa notificava al Contribuente Resistente_1 un Avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni (n. 2014 1T 001014 000) per decadenza delle agevolazioni per acquisto della prima casa (art. 1 Tariffa parte I allegata al Dpr del 26/04/1986 n. 131): il contribuente aveva venduto gli immobili acquisiti con atto di donazione stipulato il 30/01/2014 (registrato il 11/02/201) rendendo la dichiarazione di voler riacquistare entro un anno altro immobile da adibire a propria abitazione senza, però, provvedervi (cfr. documentazione in atti).
Il contribuente impugnava il provvedimento in parola.
L' Agenzia delle entrate si costituiva e contro deduceva.
Il primo Giudice, con sentenza n. 1605 del 2023, ha accolto il ricorso ritenendolo “fondato” : “ … il termine da considerare per il mantenimento del requisito di abitazione principale è da individuarsi nella data di acquisizione provvisoria, in via esclusiva, di alloggio costruito da cooperative edilizia a proprietà divisa, mentre per l'ufficio tale data è da individuarsi nella stipula dell'atto pubblico… l'assegnazione dell'alloggio al socio … è avvenuto con verbale di assegnazione del 12 gennaio 2018, mentre il contratto di mutuo individuale è stato stipulato con atto Nominativo_1 reg. il 9 giugno 2020. Essendo l'immobile precedentemente alienato con atto del 28/05/2018, registrato l'08/06/2018, il termine di un anno va ritenuto individuarsi con la data di assegnazione con verbale di assemblea del 12/01/2018 anche se l'articolata fase si è conclusa con il successivo atto Nominativo_1 reg. il 9 giugno 2020…” (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la citata sentenza chiedendone – per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello in atti).
Il Contribuente si è costituito ed ha contro dedotto.
Con successive memorie ha insistito.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame in esame è fondato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- L'art. 1, Tariffa parte prima allegata al Dpr 131/1986, al c. 4 della nota II - bis dispone che “ … In caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonche' una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto,
l'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, nonche' irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo
55 del presente testo unico.
Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale”.
2.- Il c. 55, della Legge n. 190/2015, novellando il previgente testo, ha consentito ai contribuenti di accedere ai benefici fiscali di che trattasi anche se non risulta soddisfatto il requisito di “non possedere” (su tutto il
Paese) altra abitazione già acquistata con l'agevolazione di che trattasi: il contribuente, potrà usufruirne mantenendo “temporaneamente” due “prime case” acquistate con la stessa agevolazione a condizione che entro un anno dal “nuovo acquisto” alieni la precedente abitazione, per la quale aveva già usufruito dell'agevolazione o, venduta la piena proprietà dell'immobile precedentemente acquistato con agevolazione, non abbia riacquistato entro un anno altro immobile da adibire a propria abitazione principale.
Nell'ipotesi di mancata alienazione il contribuente “decade” dall'agevolazione.
3.- Nel caso concreto qui in esame il contribuente ha acquistato “a titolo gratuito” un immobile fruendo delle agevolazioni “prima casa” (il 30/01/2014 - atto pubblico registrato l'11/02/2014); ha alienato l'immobile in parola con atto di vendita (stipulato il 28/05/2018 e registrato l'08/06/2018), ha dichiarato di voler riacquistare entro un anno altro immobile da adibire a propria abitazione senza però acquistare un “nuovo immobile” da adibire ad “abitazione principale” entro l'08/06/2019.
Ha, quindi, effettuato l'acquisto del “secondo immobile” il 12/05/2020 (atto pubblico registrato il 09/06/2020): tardivamente, ovvero quando già era decorso più di un anno.
4.- Non rileva la circostanza che il contribuente abbia ricevuto l'assegnazione del secondo immobile con verbale del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa “Avanti Europa” redatto il 12 gennaio 2018.
L'Agenzia delle entrate (Risoluzione n. 87/E dell'11 luglio 2005) ha – infatti - chiarito che per potere ritenere
“tempestiva” la data di assegnazione degli immobili occorre (in breve) che: il verbale di assegnazione contenga tutte le dichiarazioni previste dalla nota II - bis all'articolo 1 della Tariffa, parte prima, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con Dpr 26 aprile 1986, n. 131 e che il verbale venga registrato ai fini della certezza della data.
Il verbale di che trattasi non risponde ai due citati requisiti.
5.- Sul tema in esame va anche richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo la quale “ …
l'assegnazione dell'alloggio al socio non può di per se' spiegare alcun effetto traslativo senza la successiva stipula del contratto di mutuo individuale, perchè essa attribuisce esclusivamente un diritto di godimento
..." (Cassazione Civile, sez. II, 27 febbraio 2007, n. 4626).
6.- Il Giudice di vertice ha ritenuto (in breve) che " … l'assegnazione consiste nella consegna di un determinato alloggio ad un determinato socio ed attribuisce al socio assegnatario solo il diritto al godimento dell'alloggio, non già la proprietà di esso.
L'assegnazione segna, peraltro, il termine iniziale dell'obbligazione, gravante sull'assegnatario, di pagare le quote di ammortamento del mutuo, per la parte gravante sull'alloggio assegnatogli.
Invece, l'acquisto della proprietà dell'alloggio in capo all'assegnatario si verifica, ai sensi dell'art. 229 del citato T.U., in un momento successivo, con la stipulazione appunto del contratto di mutuo individuale …
" (Cassazione, n. 2969 e n. 9014/1998 ). Ed infatti, fino all'atto di acquisto definitivo da parte del socio la cooperativa rimane proprietaria dell'immobile e la legittimazione a possedere l'alloggio: nel caso in specie, il verbale di assegnazione del 12 gennaio 2018
(cfr. documentazione in atti).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato e va accolto.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che nella fattispecie possono essere rinvenute nella molteplicità delle questioni involte ed esaminate e nella complessità della controversia.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Spese compensate.
Palermo, 11 novembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
IG RO AT TE
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
11/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
AR IGNAZIO, Relatore
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3731/2023 depositato il 21/07/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Giuseppe Panico N. 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1605/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 25/05/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20141T0010140000001 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
IPOTECARIA 2014
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20141T0010140000001 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
CATASTALE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei motivi dell'appello.
Resistente/Appellato: nessuno è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate di Siracusa notificava al Contribuente Resistente_1 un Avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni (n. 2014 1T 001014 000) per decadenza delle agevolazioni per acquisto della prima casa (art. 1 Tariffa parte I allegata al Dpr del 26/04/1986 n. 131): il contribuente aveva venduto gli immobili acquisiti con atto di donazione stipulato il 30/01/2014 (registrato il 11/02/201) rendendo la dichiarazione di voler riacquistare entro un anno altro immobile da adibire a propria abitazione senza, però, provvedervi (cfr. documentazione in atti).
Il contribuente impugnava il provvedimento in parola.
L' Agenzia delle entrate si costituiva e contro deduceva.
Il primo Giudice, con sentenza n. 1605 del 2023, ha accolto il ricorso ritenendolo “fondato” : “ … il termine da considerare per il mantenimento del requisito di abitazione principale è da individuarsi nella data di acquisizione provvisoria, in via esclusiva, di alloggio costruito da cooperative edilizia a proprietà divisa, mentre per l'ufficio tale data è da individuarsi nella stipula dell'atto pubblico… l'assegnazione dell'alloggio al socio … è avvenuto con verbale di assegnazione del 12 gennaio 2018, mentre il contratto di mutuo individuale è stato stipulato con atto Nominativo_1 reg. il 9 giugno 2020. Essendo l'immobile precedentemente alienato con atto del 28/05/2018, registrato l'08/06/2018, il termine di un anno va ritenuto individuarsi con la data di assegnazione con verbale di assemblea del 12/01/2018 anche se l'articolata fase si è conclusa con il successivo atto Nominativo_1 reg. il 9 giugno 2020…” (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la citata sentenza chiedendone – per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello in atti).
Il Contribuente si è costituito ed ha contro dedotto.
Con successive memorie ha insistito.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame in esame è fondato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- L'art. 1, Tariffa parte prima allegata al Dpr 131/1986, al c. 4 della nota II - bis dispone che “ … In caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonche' una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto,
l'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, nonche' irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo
55 del presente testo unico.
Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale”.
2.- Il c. 55, della Legge n. 190/2015, novellando il previgente testo, ha consentito ai contribuenti di accedere ai benefici fiscali di che trattasi anche se non risulta soddisfatto il requisito di “non possedere” (su tutto il
Paese) altra abitazione già acquistata con l'agevolazione di che trattasi: il contribuente, potrà usufruirne mantenendo “temporaneamente” due “prime case” acquistate con la stessa agevolazione a condizione che entro un anno dal “nuovo acquisto” alieni la precedente abitazione, per la quale aveva già usufruito dell'agevolazione o, venduta la piena proprietà dell'immobile precedentemente acquistato con agevolazione, non abbia riacquistato entro un anno altro immobile da adibire a propria abitazione principale.
Nell'ipotesi di mancata alienazione il contribuente “decade” dall'agevolazione.
3.- Nel caso concreto qui in esame il contribuente ha acquistato “a titolo gratuito” un immobile fruendo delle agevolazioni “prima casa” (il 30/01/2014 - atto pubblico registrato l'11/02/2014); ha alienato l'immobile in parola con atto di vendita (stipulato il 28/05/2018 e registrato l'08/06/2018), ha dichiarato di voler riacquistare entro un anno altro immobile da adibire a propria abitazione senza però acquistare un “nuovo immobile” da adibire ad “abitazione principale” entro l'08/06/2019.
Ha, quindi, effettuato l'acquisto del “secondo immobile” il 12/05/2020 (atto pubblico registrato il 09/06/2020): tardivamente, ovvero quando già era decorso più di un anno.
4.- Non rileva la circostanza che il contribuente abbia ricevuto l'assegnazione del secondo immobile con verbale del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa “Avanti Europa” redatto il 12 gennaio 2018.
L'Agenzia delle entrate (Risoluzione n. 87/E dell'11 luglio 2005) ha – infatti - chiarito che per potere ritenere
“tempestiva” la data di assegnazione degli immobili occorre (in breve) che: il verbale di assegnazione contenga tutte le dichiarazioni previste dalla nota II - bis all'articolo 1 della Tariffa, parte prima, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con Dpr 26 aprile 1986, n. 131 e che il verbale venga registrato ai fini della certezza della data.
Il verbale di che trattasi non risponde ai due citati requisiti.
5.- Sul tema in esame va anche richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo la quale “ …
l'assegnazione dell'alloggio al socio non può di per se' spiegare alcun effetto traslativo senza la successiva stipula del contratto di mutuo individuale, perchè essa attribuisce esclusivamente un diritto di godimento
..." (Cassazione Civile, sez. II, 27 febbraio 2007, n. 4626).
6.- Il Giudice di vertice ha ritenuto (in breve) che " … l'assegnazione consiste nella consegna di un determinato alloggio ad un determinato socio ed attribuisce al socio assegnatario solo il diritto al godimento dell'alloggio, non già la proprietà di esso.
L'assegnazione segna, peraltro, il termine iniziale dell'obbligazione, gravante sull'assegnatario, di pagare le quote di ammortamento del mutuo, per la parte gravante sull'alloggio assegnatogli.
Invece, l'acquisto della proprietà dell'alloggio in capo all'assegnatario si verifica, ai sensi dell'art. 229 del citato T.U., in un momento successivo, con la stipulazione appunto del contratto di mutuo individuale …
" (Cassazione, n. 2969 e n. 9014/1998 ). Ed infatti, fino all'atto di acquisto definitivo da parte del socio la cooperativa rimane proprietaria dell'immobile e la legittimazione a possedere l'alloggio: nel caso in specie, il verbale di assegnazione del 12 gennaio 2018
(cfr. documentazione in atti).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato e va accolto.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che nella fattispecie possono essere rinvenute nella molteplicità delle questioni involte ed esaminate e nella complessità della controversia.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Spese compensate.
Palermo, 11 novembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
IG RO AT TE