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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 01/10/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 114/2023 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Laura Di Lauro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 114/2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione con ordinanza del 6.6.2025, con la fissazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
TRA
(p. i.v.a.: ) e per essa, quale Parte_1 P.IVA_1 mandataria, (codice fiscale p.i. ), Parte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dell'Avv. ZILIOLI TITO, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- OPPONENTE
E
c.f.: , elett.te dom.ta in Trieste, CP_1 C.F._1 alla VIA Carducci n. 10, presso lo studio dell'Avv. PULLANO CARMINE, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
(c.f. ), elett.te dom.ta in Trieste, Parte_3 C.F._2 alla via Carducci n. 10, presso lo studio dell'avv. Piergiovanni Cravera, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
- OPPOSTE
Oggetto: Opposizione agli atti esecutivi.
Conclusioni: nelle note scritte del 3.6.2025, il difensore dell'opponente ha chiesto, nel merito, in via principale, accertare e dichiarare che, per le ragioni esposte in atti, la Sig.ra è debitrice della Sig.ra CP_2 CP_1 della somma di € 72.000,00 in forza delle obbligazioni assunte con il contratto di compravendita del 26.02.2020 e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la Sig.ra al pagamento della somma di € CP_2
72.000,00 in favore della in via subordinata, nella Parte_1 denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda svolta in via principale, accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, che la
Sig.ra è debitrice della Sig.ra della somma di € CP_2 CP_1
3.600,00, quale primo rateo del prezzo dovuto alla sig.ra come pattuito CP_1 con il contratto di compravendita del 26.02.2020, e, per l'effetto, di-chiarare tenuta e condannare la Sig.ra al pagamento della somma di € CP_2
3.600,00 in favore della Parte_1 in ogni caso, spese e compensi di lite di entrambe le fasi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA integralmente rifusi;
il procuratore dell'attore/rice ha chiesto, in accoglimento della domanda, ???, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Nelle note scritte depositate il 4.6.2025, il difensore dell'opposta CP_1
ha chiesto rigettare le domande avversarie in quanto indimostrate in
[...] fatto e/o comunque infondate in di-ritto per le ragioni esposte in narrativa.
Nelle note scritte depositate il 4.6.2025, il difensore di ha CP_2 chiesto, in via principale, rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed indimostrate in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle doglianze avversarie limitare la pretesa avversaria al solo importo di €
3.600,00 per le ragioni esposte in narrativa e conseguentemente onerare la signora di corrispondere il solo importo di € 3.600,00; CP_2
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
In via istruttoria:
- 2 -
-interrogatorio formale della Signora e prova per testi sulle CP_1 seguenti circostanze:
1. Vero che, al manifestarsi della pandemia ancora in atto relativa al COVID
19, la signora dagli inizi di marzo 2020 in poi era impossibilitata a CP_1 svolgere i lavori occasionali che in precedenza svolgeva per il proprio sostentamento (aiuto in lavori domestici in forma privata)?
2. Vero che, durante il lockdown dall'inizio di marzo 2020 a giugno 2020 la signora ha ricevuto dalla signora l'importo di € 1.800,00 CP_1 CP_2 cadauno a pagamento delle prime 4 rate per un totale di € 7.200,00?
Si indicano a testi:
- Signor , da Monfalcone, Via Mazzini n.23; Testimone_1
- Sig.ra da Trieste Testimone_2
Il difensore si è, infine, opposto alle richieste istruttorie avversarie(ordine di esibizione) in quanto inconferenti ed ingiustificate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Parte_1
e per essa, quale mandataria, ha adito il Tribunale di
[...] Parte_2
Gorizia, esponendo:
- di essere creditrice nei confronti di per le residue CP_1 somme derivanti dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Trieste n.
191/2012;
- di aver avviato, dinanzi al Tribunale di Trieste, la procedura esecutiva presso terzi per la soddisfazione del credito residuo, quantificato, nell'atto di precetto, in € 70.714,57, oltre interessi convenzionali a far data dal 19/11/2011 e alle spese successive, pignorando le somme dovute da figlia della debitrice, alla propria madre, a CP_2 titolo di corrispettivo dovuto a seguito dell'acquisto, con contratto di compravendita del 26.2.2020, a rogito del notaio avv. Persona_1
- 3 -
(rep. 190, racc. 165), di un immobile sito in Duino Aurisina, meglio descritto nel contatto in atti (v. doc. 8 dell'opponente);
- di aver promosso, nel corso della procedura esecutiva, il procedimento ex art. 549 c.p.c., al fine di contestare la dichiarazione negativa resa da quale terza pignorata, la quale dichiarava di aver CP_2 corrisposto alla madre l'importo di € 7.200,00, quale parte del prezzo, tra il mese di marzo e il mese di giugno del 2020, e, per quanto riguarda il pagamento del residuo del corrispettivo, l'intervenuta estinzione dell'obbligazione per effetto della stipula, in data
30.6.2020, di un contratto in forza del quale aveva assunto l'obbligo di assistere ed accudire moralmente e materialmente la propria madre per tutto il resto della vita, offrendole, in caso di necessità, soccorso e sostegno, in maniera continua, e fornendole, altresì, compagnia, medicinali in caso di malattia e impegnandosi, inoltre, a provvedere personalmente e/o a mezzo terze persone qualificate, ad ogni qualsivoglia esigenza al fine di rendere decorosa la sussistenza in vita della madre;
- che, all'esito di detto procedimento, il G.E. presso il Tribunale di
Trieste, con ordinanza del 26.7.2022, dopo aver qualificato il contratto stipulato in data 30.6.2020, tra la debitrice e la terza pignorata, quale datio in solutum, ha rigettato le doglianze del creditore, ritenendo opponibile al creditore procedente il contratto di mantenimento e tantomeno dovuto l'ulteriore importo di € 7.200,00 versato alla debitrice, in considerazione della quietanza di pagamento contenuta nel predetto contratto.
L'odierna opponente ha, dunque, proposto opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza del 26.7.2022, sulla base di quattro motivi:
1) l'inopponibilità, nei propri confronti, del contratto del 30.6.2020, per mancanza di data certa anteriore alla notifica del pignoramento;
- 4 -
2) la nullità del contratto del 30.6.2020 sia per contrarietà agli artt. 433
c.c. e 570 c.p., da cui deriva l'obbligo dei figli di provvedere all'assistenza morale e materiale dei genitori, che per mancanza di causa, non essendovi prova della necessità, per la debitrice, di ricevere assistenza, né che la terza pignorata abbia effettivamente prestato assistenza alla propria madre;
3) l'inefficacia dell'operazione nei confronti del creditore procedente, in quanto simulata, essendo volta ad arrecare pregiudizio alle ragioni dei creditori;
4) la violazione dell'art. 1197 c. 1 c.c., per aver il G.E. erroneamente ritenuto estinta l'obbligazione per effetto della datio in solutum.
L'opponente ha, dunque, chiesto, nel merito, in accoglimento dell'opposizione, dichiararsi che è debitrice della madre CP_2 della somma di € 72.000,00, con condanna della prima al CP_1 pagamento della predetta somma in proprio favore e, in subordine, dichiararsi che è debitrice della madre della somma di € CP_2 CP_1
3.600,00, con condanna della prima al pagamento di tale somma in proprio favore.
Si sono costituite, nel presente giudizio, e le CP_1 CP_2 quali hanno chiesto il rigetto dell'opposizione, deducendo l'avvenuto versamento, brevi manu, dell'importo di € 7.200,00, quale parte del prezzo di acquisto dell'immobile, come dimostrato dalla quietanza contenuta nel contratto di compravendita, avente valenza confessoria, e, quanto alle ulteriori censure, l'esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto di mantenimento, stipulato in data 30.6.2020, nel periodo di diffusione della nota pandemia, tra il mese di marzo e il mese di giugno 2020, e l'opponibilità di tale contratto al creditore opponente, essendo munito di data certa, in quanto inviato a mezzo p.e.c. in data 21.9.2020.
- 5 -
ha, inoltre, chiesto, in via subordinata, di riconoscere come CP_2 dovuto, alla creditrice, solo l'importo di € 3.600,00, corrispondente alla rata da corrispondere entro il 26.8.2020.
Ciò posto, in via preliminare, vanno rigettate le istanze istruttorie reiterate da nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di CP_2 precisazione delle conclusioni, con conferma della propria ordinanza del
21.2.2024, alla cui motivazione si rinvia.
Nel merito, si rileva, in linea generale che, nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, il creditore pignorante, da un lato, è onerato della prova dell'esistenza del credito e, dall'altro lato, egli riveste la qualità di terzo e le scritture private intercorse fra il debitore esecutato ed il debitor debitoris sono a lui opponibili solo nei limiti di cui all'art. 2704 cod. civ., sicché il terzo pignorato, che eccepisca di avere soddisfatto le ragioni creditorie del debitore esecutato, dovrà provare non solo il fatto estintivo dedotto, ma anche l'anteriorità di esso al pignoramento, con i limiti di opponibilità, rispetto al creditore, della data delle scritture sottoscritte dal debitore.
È stato, inoltre, chiarito che il creditore procedente, che non agisce in nome e per conto del proprio debitore bensì iure proprio, è terzo rispetto ai rapporti intercorsi fra il debitore esecutato e il debitor debitoris. Ne consegue che la quietanza di pagamento rilasciata dal debitore al terzo pignorato può essergli opposta solamente a condizione che abbia, ai sensi dell'art. 2704 cod. civ., data certa anteriore alla notificazione dell'atto di pignoramento. E comunque, quand'anche gli sia opponibile, trattandosi di res inter alios acta, la quietanza non gode del valore probatorio privilegiato di cui all'art. 2702 cod. civ. e, avendo il valore probatorio meramente indiziario di una prova atipica, può essere liberamente contestata dal creditore procedente e contribuisce a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo" (cfr. Cass. n. 24867/2018).
- 6 -
Orbene, in applicazione della ragione più liquida, l'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta, non essendo la scrittura privata del 30.6.2020 opponibile al creditore in quanto priva di data certa.
Sul punto, occorre considerare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la certificazione della p.e.c. consente di attestare che essa proviene dal mittente, che contiene quanto allegato e che è stata inviata a quell'ora ma non significa attestare altresì la veridicità di ciò che è allegato. Non si può, in altri termini, dalla circostanza che la posta elettronica è certificata, dedurre che anche il documento allegato lo è,o meglio, che quel documento è riferibile al suo autore e che ha effettivamente quel contenuto (cfr. Cass. Sez.
3 - Ordinanza n.
32165 del 20/11/2023, in motivazione).
Applicando tali principi al caso di specie, si ritiene che non sia possibile estendere la certificazione della p.e.c., relativa alla data di invio del messaggio, alla veridicità della data di stipula del contratto, attribuendo, in tal modo, alla scrittura privata, data certa.
È, inoltre, fondato il quarto motivo dell'opposizione, trovando applicazione, nel caso di specie, l'art. 1197 c.c., non avendo le convenute dimostrato, con mezzi di prova ammissibili, l'esecuzione della diversa prestazione dedotta nel contratto (atipico) di mantenimento e assistenza, né è stato dimostrato, alla luce delle risultanze dell'attività istruttoria, l'effettivo pagamento delle prime due rate del prezzo, per il complessivo importo di € 7.200,00, tenuto conto anche conto della mancata comparizione di all'udienza el CP_1
10.10.2024, per rendere l'interrogatorio formale.
Alla luce delle considerazioni che precedono, in accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi, l'ordinanza emessa dal G.E. presso il
Tribunale di Trieste il 26.7.2022, all'esito del procedimento ex art. 549 c.p.c., nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi recante R.G. n. 628/2020, va annullata.
Alcuna ulteriore statuizione va assunta nella presente sede, in considerazione della natura meramente rescindente del giudizio di opposizione agli atti
- 7 -
esecutivi, alla luce dell'orientamento della giuriprudenza di legittimità, secondo cui “il giudice adito con il rimedio ex art. 617 cod. proc. civ. è privo di qualsivoglia potestà sostitutiva dell'atto pur riconosciuto invalido, per cui gli è preclusa l'adozione di provvedimenti propri del giudice dell'esecuzione, tra i quali l'ordinanza che decide l'accertamento dell'obbligo del terzo” (cfr., in tal senso, Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 28926 del 18/10/2023).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022, secondo i parametri medi dello scaglione, compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00), ridotti del 30%, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività effettivamente svolta e del tenore delle difese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, Sezione Unica civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione agli atti esecutivi e, per l'effetto, annulla l'ordinanza emessa dal G.E. presso il Tribunale di Trieste il 26.7.2022, all'esito del procedimento ex art. 549 c.p.c., nell'ambito dell'espropriazione presso terzi recante R.G. n. 628/2020;
2) condanna e in solido, al pagamento CP_1 CP_2 delle spese del presente giudizio, in favore dell'opponente, liquidate, un'unica volta, in € 800,28 per esborsi ed € 9.872,10 per compensi, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali al 15%.
Così deciso in Gorizia, l'1.10.2025.
Il Giudice
(dott.ssa Laura Di Lauro)
- 8 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Laura Di Lauro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 114/2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione con ordinanza del 6.6.2025, con la fissazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
TRA
(p. i.v.a.: ) e per essa, quale Parte_1 P.IVA_1 mandataria, (codice fiscale p.i. ), Parte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dell'Avv. ZILIOLI TITO, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- OPPONENTE
E
c.f.: , elett.te dom.ta in Trieste, CP_1 C.F._1 alla VIA Carducci n. 10, presso lo studio dell'Avv. PULLANO CARMINE, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
(c.f. ), elett.te dom.ta in Trieste, Parte_3 C.F._2 alla via Carducci n. 10, presso lo studio dell'avv. Piergiovanni Cravera, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
- OPPOSTE
Oggetto: Opposizione agli atti esecutivi.
Conclusioni: nelle note scritte del 3.6.2025, il difensore dell'opponente ha chiesto, nel merito, in via principale, accertare e dichiarare che, per le ragioni esposte in atti, la Sig.ra è debitrice della Sig.ra CP_2 CP_1 della somma di € 72.000,00 in forza delle obbligazioni assunte con il contratto di compravendita del 26.02.2020 e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la Sig.ra al pagamento della somma di € CP_2
72.000,00 in favore della in via subordinata, nella Parte_1 denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda svolta in via principale, accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, che la
Sig.ra è debitrice della Sig.ra della somma di € CP_2 CP_1
3.600,00, quale primo rateo del prezzo dovuto alla sig.ra come pattuito CP_1 con il contratto di compravendita del 26.02.2020, e, per l'effetto, di-chiarare tenuta e condannare la Sig.ra al pagamento della somma di € CP_2
3.600,00 in favore della Parte_1 in ogni caso, spese e compensi di lite di entrambe le fasi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA integralmente rifusi;
il procuratore dell'attore/rice ha chiesto, in accoglimento della domanda, ???, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Nelle note scritte depositate il 4.6.2025, il difensore dell'opposta CP_1
ha chiesto rigettare le domande avversarie in quanto indimostrate in
[...] fatto e/o comunque infondate in di-ritto per le ragioni esposte in narrativa.
Nelle note scritte depositate il 4.6.2025, il difensore di ha CP_2 chiesto, in via principale, rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed indimostrate in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle doglianze avversarie limitare la pretesa avversaria al solo importo di €
3.600,00 per le ragioni esposte in narrativa e conseguentemente onerare la signora di corrispondere il solo importo di € 3.600,00; CP_2
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
In via istruttoria:
- 2 -
-interrogatorio formale della Signora e prova per testi sulle CP_1 seguenti circostanze:
1. Vero che, al manifestarsi della pandemia ancora in atto relativa al COVID
19, la signora dagli inizi di marzo 2020 in poi era impossibilitata a CP_1 svolgere i lavori occasionali che in precedenza svolgeva per il proprio sostentamento (aiuto in lavori domestici in forma privata)?
2. Vero che, durante il lockdown dall'inizio di marzo 2020 a giugno 2020 la signora ha ricevuto dalla signora l'importo di € 1.800,00 CP_1 CP_2 cadauno a pagamento delle prime 4 rate per un totale di € 7.200,00?
Si indicano a testi:
- Signor , da Monfalcone, Via Mazzini n.23; Testimone_1
- Sig.ra da Trieste Testimone_2
Il difensore si è, infine, opposto alle richieste istruttorie avversarie(ordine di esibizione) in quanto inconferenti ed ingiustificate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Parte_1
e per essa, quale mandataria, ha adito il Tribunale di
[...] Parte_2
Gorizia, esponendo:
- di essere creditrice nei confronti di per le residue CP_1 somme derivanti dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Trieste n.
191/2012;
- di aver avviato, dinanzi al Tribunale di Trieste, la procedura esecutiva presso terzi per la soddisfazione del credito residuo, quantificato, nell'atto di precetto, in € 70.714,57, oltre interessi convenzionali a far data dal 19/11/2011 e alle spese successive, pignorando le somme dovute da figlia della debitrice, alla propria madre, a CP_2 titolo di corrispettivo dovuto a seguito dell'acquisto, con contratto di compravendita del 26.2.2020, a rogito del notaio avv. Persona_1
- 3 -
(rep. 190, racc. 165), di un immobile sito in Duino Aurisina, meglio descritto nel contatto in atti (v. doc. 8 dell'opponente);
- di aver promosso, nel corso della procedura esecutiva, il procedimento ex art. 549 c.p.c., al fine di contestare la dichiarazione negativa resa da quale terza pignorata, la quale dichiarava di aver CP_2 corrisposto alla madre l'importo di € 7.200,00, quale parte del prezzo, tra il mese di marzo e il mese di giugno del 2020, e, per quanto riguarda il pagamento del residuo del corrispettivo, l'intervenuta estinzione dell'obbligazione per effetto della stipula, in data
30.6.2020, di un contratto in forza del quale aveva assunto l'obbligo di assistere ed accudire moralmente e materialmente la propria madre per tutto il resto della vita, offrendole, in caso di necessità, soccorso e sostegno, in maniera continua, e fornendole, altresì, compagnia, medicinali in caso di malattia e impegnandosi, inoltre, a provvedere personalmente e/o a mezzo terze persone qualificate, ad ogni qualsivoglia esigenza al fine di rendere decorosa la sussistenza in vita della madre;
- che, all'esito di detto procedimento, il G.E. presso il Tribunale di
Trieste, con ordinanza del 26.7.2022, dopo aver qualificato il contratto stipulato in data 30.6.2020, tra la debitrice e la terza pignorata, quale datio in solutum, ha rigettato le doglianze del creditore, ritenendo opponibile al creditore procedente il contratto di mantenimento e tantomeno dovuto l'ulteriore importo di € 7.200,00 versato alla debitrice, in considerazione della quietanza di pagamento contenuta nel predetto contratto.
L'odierna opponente ha, dunque, proposto opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza del 26.7.2022, sulla base di quattro motivi:
1) l'inopponibilità, nei propri confronti, del contratto del 30.6.2020, per mancanza di data certa anteriore alla notifica del pignoramento;
- 4 -
2) la nullità del contratto del 30.6.2020 sia per contrarietà agli artt. 433
c.c. e 570 c.p., da cui deriva l'obbligo dei figli di provvedere all'assistenza morale e materiale dei genitori, che per mancanza di causa, non essendovi prova della necessità, per la debitrice, di ricevere assistenza, né che la terza pignorata abbia effettivamente prestato assistenza alla propria madre;
3) l'inefficacia dell'operazione nei confronti del creditore procedente, in quanto simulata, essendo volta ad arrecare pregiudizio alle ragioni dei creditori;
4) la violazione dell'art. 1197 c. 1 c.c., per aver il G.E. erroneamente ritenuto estinta l'obbligazione per effetto della datio in solutum.
L'opponente ha, dunque, chiesto, nel merito, in accoglimento dell'opposizione, dichiararsi che è debitrice della madre CP_2 della somma di € 72.000,00, con condanna della prima al CP_1 pagamento della predetta somma in proprio favore e, in subordine, dichiararsi che è debitrice della madre della somma di € CP_2 CP_1
3.600,00, con condanna della prima al pagamento di tale somma in proprio favore.
Si sono costituite, nel presente giudizio, e le CP_1 CP_2 quali hanno chiesto il rigetto dell'opposizione, deducendo l'avvenuto versamento, brevi manu, dell'importo di € 7.200,00, quale parte del prezzo di acquisto dell'immobile, come dimostrato dalla quietanza contenuta nel contratto di compravendita, avente valenza confessoria, e, quanto alle ulteriori censure, l'esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto di mantenimento, stipulato in data 30.6.2020, nel periodo di diffusione della nota pandemia, tra il mese di marzo e il mese di giugno 2020, e l'opponibilità di tale contratto al creditore opponente, essendo munito di data certa, in quanto inviato a mezzo p.e.c. in data 21.9.2020.
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ha, inoltre, chiesto, in via subordinata, di riconoscere come CP_2 dovuto, alla creditrice, solo l'importo di € 3.600,00, corrispondente alla rata da corrispondere entro il 26.8.2020.
Ciò posto, in via preliminare, vanno rigettate le istanze istruttorie reiterate da nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di CP_2 precisazione delle conclusioni, con conferma della propria ordinanza del
21.2.2024, alla cui motivazione si rinvia.
Nel merito, si rileva, in linea generale che, nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, il creditore pignorante, da un lato, è onerato della prova dell'esistenza del credito e, dall'altro lato, egli riveste la qualità di terzo e le scritture private intercorse fra il debitore esecutato ed il debitor debitoris sono a lui opponibili solo nei limiti di cui all'art. 2704 cod. civ., sicché il terzo pignorato, che eccepisca di avere soddisfatto le ragioni creditorie del debitore esecutato, dovrà provare non solo il fatto estintivo dedotto, ma anche l'anteriorità di esso al pignoramento, con i limiti di opponibilità, rispetto al creditore, della data delle scritture sottoscritte dal debitore.
È stato, inoltre, chiarito che il creditore procedente, che non agisce in nome e per conto del proprio debitore bensì iure proprio, è terzo rispetto ai rapporti intercorsi fra il debitore esecutato e il debitor debitoris. Ne consegue che la quietanza di pagamento rilasciata dal debitore al terzo pignorato può essergli opposta solamente a condizione che abbia, ai sensi dell'art. 2704 cod. civ., data certa anteriore alla notificazione dell'atto di pignoramento. E comunque, quand'anche gli sia opponibile, trattandosi di res inter alios acta, la quietanza non gode del valore probatorio privilegiato di cui all'art. 2702 cod. civ. e, avendo il valore probatorio meramente indiziario di una prova atipica, può essere liberamente contestata dal creditore procedente e contribuisce a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo" (cfr. Cass. n. 24867/2018).
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Orbene, in applicazione della ragione più liquida, l'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta, non essendo la scrittura privata del 30.6.2020 opponibile al creditore in quanto priva di data certa.
Sul punto, occorre considerare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la certificazione della p.e.c. consente di attestare che essa proviene dal mittente, che contiene quanto allegato e che è stata inviata a quell'ora ma non significa attestare altresì la veridicità di ciò che è allegato. Non si può, in altri termini, dalla circostanza che la posta elettronica è certificata, dedurre che anche il documento allegato lo è,o meglio, che quel documento è riferibile al suo autore e che ha effettivamente quel contenuto (cfr. Cass. Sez.
3 - Ordinanza n.
32165 del 20/11/2023, in motivazione).
Applicando tali principi al caso di specie, si ritiene che non sia possibile estendere la certificazione della p.e.c., relativa alla data di invio del messaggio, alla veridicità della data di stipula del contratto, attribuendo, in tal modo, alla scrittura privata, data certa.
È, inoltre, fondato il quarto motivo dell'opposizione, trovando applicazione, nel caso di specie, l'art. 1197 c.c., non avendo le convenute dimostrato, con mezzi di prova ammissibili, l'esecuzione della diversa prestazione dedotta nel contratto (atipico) di mantenimento e assistenza, né è stato dimostrato, alla luce delle risultanze dell'attività istruttoria, l'effettivo pagamento delle prime due rate del prezzo, per il complessivo importo di € 7.200,00, tenuto conto anche conto della mancata comparizione di all'udienza el CP_1
10.10.2024, per rendere l'interrogatorio formale.
Alla luce delle considerazioni che precedono, in accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi, l'ordinanza emessa dal G.E. presso il
Tribunale di Trieste il 26.7.2022, all'esito del procedimento ex art. 549 c.p.c., nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi recante R.G. n. 628/2020, va annullata.
Alcuna ulteriore statuizione va assunta nella presente sede, in considerazione della natura meramente rescindente del giudizio di opposizione agli atti
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esecutivi, alla luce dell'orientamento della giuriprudenza di legittimità, secondo cui “il giudice adito con il rimedio ex art. 617 cod. proc. civ. è privo di qualsivoglia potestà sostitutiva dell'atto pur riconosciuto invalido, per cui gli è preclusa l'adozione di provvedimenti propri del giudice dell'esecuzione, tra i quali l'ordinanza che decide l'accertamento dell'obbligo del terzo” (cfr., in tal senso, Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 28926 del 18/10/2023).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022, secondo i parametri medi dello scaglione, compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00), ridotti del 30%, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività effettivamente svolta e del tenore delle difese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, Sezione Unica civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione agli atti esecutivi e, per l'effetto, annulla l'ordinanza emessa dal G.E. presso il Tribunale di Trieste il 26.7.2022, all'esito del procedimento ex art. 549 c.p.c., nell'ambito dell'espropriazione presso terzi recante R.G. n. 628/2020;
2) condanna e in solido, al pagamento CP_1 CP_2 delle spese del presente giudizio, in favore dell'opponente, liquidate, un'unica volta, in € 800,28 per esborsi ed € 9.872,10 per compensi, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali al 15%.
Così deciso in Gorizia, l'1.10.2025.
Il Giudice
(dott.ssa Laura Di Lauro)
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