Art. 50. Modifiche all'articolo 53 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 1. All' articolo 53 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: « 1-bis. Il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria o armatore identifica i mezzi di salvataggio individuali con la sigla e il numero di iscrizione o con il numero di individuazione registrato nell'ATCN dell'unita' da diporto della quale costituiscono dotazione. »; b) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche sulla base dell'archivio nazionale dei prodotti delle unita' da diporto di cui all'articolo 60, comma 3-bis del codice ». Note all'art. 50:
- Si riporta il testo dell'articolo 53 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 53 (Requisiti e caratteristiche tecniche dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza). - 1.
I mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza delle unita' da diporto sono conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonche' dall'Unione europea o previsti da convenzioni internazionali.
1-bis. Il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria o armatore identifica i mezzi di salvataggio individuali con la sigla e il numero di iscrizione o con il numero di individuazione registrato nell'ATCN dell'unita' da diporto della quale costituiscono dotazione.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' in ogni momento verificare presso il costruttore, il rivenditore o l'importatore, secondo i tempi e i modi ritenuti piu' idonei, che i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza commercializzati in Italia siano efficienti e conformi alle predette prescrizioni ministeriali, anche sulla base dell'archivio nazionale dei prodotti delle unita' da diporto di cui all'articolo 60, comma 3-bis del codice.».
a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: « 1-bis. Il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria o armatore identifica i mezzi di salvataggio individuali con la sigla e il numero di iscrizione o con il numero di individuazione registrato nell'ATCN dell'unita' da diporto della quale costituiscono dotazione. »; b) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche sulla base dell'archivio nazionale dei prodotti delle unita' da diporto di cui all'articolo 60, comma 3-bis del codice ». Note all'art. 50:
- Si riporta il testo dell'articolo 53 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 53 (Requisiti e caratteristiche tecniche dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza). - 1.
I mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza delle unita' da diporto sono conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonche' dall'Unione europea o previsti da convenzioni internazionali.
1-bis. Il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria o armatore identifica i mezzi di salvataggio individuali con la sigla e il numero di iscrizione o con il numero di individuazione registrato nell'ATCN dell'unita' da diporto della quale costituiscono dotazione.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' in ogni momento verificare presso il costruttore, il rivenditore o l'importatore, secondo i tempi e i modi ritenuti piu' idonei, che i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza commercializzati in Italia siano efficienti e conformi alle predette prescrizioni ministeriali, anche sulla base dell'archivio nazionale dei prodotti delle unita' da diporto di cui all'articolo 60, comma 3-bis del codice.».