Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 21/01/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Puglia |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 10/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA
in composizione monocratica, in persona del Primo Referendario Andrea Costa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 37944 del registro di segreteria, sul ricorso presentato da:
XX, nato a XX il XX, C.F. XX, e residente in XX, alla via XX, rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Falconieri, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Bari alla via Vito Nicola De Nicolò, n. 1 (Studio Avv. Teresa Sacco);
contro
I.N.P.S., in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Regionale dell’ente, presso cui è elettivamente domiciliato in Bari alla via Putignani n.108;
Visto il Codice di Giustizia Contabile;
Uditi, all’udienza in data 20 gennaio 2026, con l’assistenza del Segretario dott.ssa LA MA, l’avv. Falconieri per il ricorrente e l’avv. De Leonardis per l’I.N.P.S.;
Considerato in
FATTO
Con ricorso depositato in data 11 luglio 2025, XX, come sopra generalizzato, Maresciallo Capo della Guardia di Finanza, riferisce:
· di aver presentato in data 10.09.2014 domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “1) Spondiloartrosi discopatica del rachide cervicale con segni clinici/emografici di sofferenza neurogena”, 2) spondiloartrosi discopatica del rachide lombare con segni clinici/emografici di sofferenza neurogena”;
· che con verbale modello BL/B n. XX del XX la C.M.O. di Taranto giudicava le suddette infermità ascrivibili, singolarmente, alla 8^ Categoria della Tabella A, annessa al D.P.R. 30.12.1981 n. 834 e per cumulo alla 7^ Categoria;
· che con parere n. XX del XX il Comitato di Verifica per le cause di servizio giudicava le infermità in parola dipendenti da causa di servizio;
· che con verbale modello BL/G n. XX del XX la C.M.O. di Taranto riconosceva ai fini di pensione privilegiata le infermità ascrivibili, singolarmente, alla 8^ Categoria a vita della Tabella A, annessa al D.P.R. 30.12.1981 n. 834 e per cumulo alla 7^ Categoria a vita;
· che con nota prot. XX del XX l’I.N.P.S. inviava il Mod. S.M. 5007, con cui trasmetteva l’atto n. XX, con il quale si conferiva la pensione diretta di inabilità ai sensi art. 2 comma 12 L. 335/95, liquidata con il sistema misto;
· che con decreto n. XX del XX, la Guardia di Finanza concedeva l’equo indennizzo per le sopra citate infermità;
· di aver presentato in data 23.05.2023 all’INPS domanda di pensione di inabilità di privilegio gestione pubblica per le citate patologie;
· che con nota prot. n. XX del XX ad oggetto “pensione diretta di privilegio del 23/05/2023 (…)” l’I.N.P.S. rigettava la domanda in quanto “…risulta già titolare della pensione/assegno categoria 214 – Pensione di invalidità e di inabilità art. 2 C. 12 L. 335 (CTPS) n. XX che esclude il diritto al trattamento pensionistico richiesto”.
Ciò posto, il ricorrente nel ritenere illegittimo il diniego, in quanto la pensione di inabilità è stata riconosciuta per altre infermità, ha chiesto il riconoscimento del diritto alla corresponsione della pensione privilegiata da cumularsi con quella in godimento.
Si è costituto l’I.N.P.S., evidenziando l’infondatezza della pretesa, sul presupposto che la pensione di inabilità in godimento risulta più favorevole rispetto a quanto sarebbe stato attribuito in caso di accoglimento della domanda di pensione privilegiata.
Inoltre, l’Ente previdenziale ha invocato l’applicazione del principio della incumulabilità dei due trattamenti pensionistici.
All’udienza del 20 gennaio 2026, il difensore del ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, mentre il legale dell’I.N.P.S. ne ha chiesto il rigetto.
La causa è stata dunque posta in decisione e definita mediante lettura del dispositivo in aula.
DIRITTO
È controversa tra le parti la questione inerente alla possibilità di cumulare due trattamenti pensionistici.
In particolare, a parere del ricorrente, nessuna norma giuridica impedirebbe tale cumulo nella ipotesi, quale quella di specie, in cui i due trattamenti pensionistici, quello di inabilità e quello privilegiato, sarebbero da ricondurre a diverse patologie.
L’assunto del ricorrente non è fondato.
E infatti, come correttamente osservato dalla difesa dell’I.N.P.S., vengono in rilievo le disposizioni di cui all’art. 6, comma I, del TU 1092/1973, secondo cui “Un periodo di attività lavorativa, che sia valutabile ai fini di quiescenza secondo ordinamenti obbligatori diversi, è valutato una sola volta in base all'ordinamento prescelto dall'interessato”, all’art. 39 del medesimo TU, secondo cui “Un periodo di servizio, di cui sia prevista la computabilità in base a diverse disposizioni del presente testo unico, si considera una sola volta secondo la normativa più favorevole”.
In buona sostanza, le predette disposizioni costituiscono espressioni del più generale principio, in virtù del quale sussiste il divieto di duplicazione del medesimo periodo temporale ai fini della liquidazione di due diversi trattamenti pensionistici.
Nel caso di specie, la pensione di inabilità in godimento del ricorrente ex art. 2, comma 12, della legge 335/95 è stata calcolata secondo il regime previsto per il trattamento di quiescenza al compimento dell’età pensionabile, ivi compreso un accredito figurativo degli anni mancanti per il raggiungimento dell’anzianità contributiva massima, entro il limite dei 40 anni.
È evidente che la pensione privilegiata di cui si chiede il riconoscimento in cumulo dovrebbe calcolarsi prendendo a riferimento il medesimo periodo contributivo già utilizzato per la liquidazione della pensione in godimento.
Va peraltro evidenziato che, al momento della cessazione dal servizio (giugno 2022), risultavano integrati i requisiti per il conseguimento della P.P.O. con riferimento ad altra infermità, tenuto conto che il parere favorevole del Comitato di Verifica per le Pensioni privilegiate risaliva al 2017.
Il ricorrente, tuttavia, ha optato, sussistendone i presupposti, per il più favorevole trattamento pensionistico di inabilità ex art. 2, comma 12, legge 335/1995.
Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso n.37944, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell’I.N.P.S., liquidate nell’importo complessivo di € 300,00 (trecento/00).
Così deciso, in Bari, all’udienza in data 20 gennaio 2026.
IL GIUDICE
Depositata il 21.01.2026 Andrea Costa Il Funzionario F.to digitalmente
LA MA
F.to digitalmente Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 in tema di trattamento dei dati personali
DISPONE
che a cura della Segreteria sia apposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma 3 del detto decreto legislativo nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.
IL GIUDICE
Depositata il 21.01.2026 Andrea Costa Il Funzionario F.to digitalmente
LA MA
F.to digitalmente In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n.196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi della parte ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.
Il Funzionario
LA MA
F.to digitalmente