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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 07/01/2026, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 178/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 04/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente
D'TO TO, Relatore
PANARIELLO CIRO, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6844/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501P5031562024 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18894/2025 depositato il
05/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti. Resistente/Appellato: si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Sig. Ricorrente_1, con ricorso ai sensi del D.Lgs. 546/92, notificato in data 20/03/2025 e depositato in data 10/04/2025, impugnava l'avviso di accertamento n.TF501P5031562024 notificato in data
23/10/2924 con cui venivano determinati per l'anno d'imposta 2018 redditi di fonte estera di lavoro dipendente pari ad € 45.130,00 imponibile ai fini IRPEF e relative addizionali regionale e comunale, con la conseguente maggiori imposte pari ad € 14.426,00, avverso l'Agenzia delle Entrate DP II di Napoli, eccependo la residenza nei Stato estero_ fino al 2/12/2018, l'errata determinazione della base imponibile in violazione dell'art.70, comma 2, del DPR 917 del 1986 e la violazione della Convenzione tra Italia e Stato estero_. Concludeva con la richiesta di accogliere il ricorso e, in via subordinata, il riconoscimento dell'imposta già pagata e l'inapplicabilità delle sanzioni, oltre che la condanna del resistente al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate DP II di Napoli che controdeduceva la residenza fiscale in Italia ex art.2, comma 2, DPR 917/86 in quanto soggetto non iscritto all'AIRE, la presunzione assoluta di residenza in Italia
e l'inapplicabilità del credito per le imposte già pagate all'estero a seguito della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi. Concludeva con la richiesta di rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Venivano depositate in data 23/10/2025 memorie illustrative con le quali il ricorrente evidenziava che la presunzione di residenza in Italia era relativa e non assoluta, e che l'iscrizione all'AIRE era un requisito formale e non sostanziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di un accoglimento parziale per quanto di ragione.
Il contribuente ha percepito, per l'annualità 2018, un reddito di lavoro estero in quanto dipendente del
Associazione_1 con sede al Landsdiep nei Stato estero_. Il Sig. Ricorrente_1 ha svolto il suo lavoro presso la sede del datore di lavoro e ha avuto la residenza fino al 02/12/2018 nei Stato estero_, dapprima a Città estera_1, poi ad Città estera_1 e successivamente a Città estera _3 ed ha documentato tale situazione con certificato estratto dal registro dell'Anagrafe originale e tradotto. Al caso di specie, dunque, vanno applicate le norme contenute nella Convenzione Italia-Stato estero_ contro le doppie imposizioni stipulata a L'Aja in data 8/05/1990 e ratificata con Legge n. 305 del 26/07/1993.
L'art. 15 prevede che “…i salari, gli stipendi e le remunerazioni analoghe che un residente di uno degli Stati riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato”. In base all'art. 23, comma 1, lettera c) del TUIR, le retribuzioni che un soggetto non residente riceve a fronte di un'attività dipendente, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, costituiscono un reddito soggetto a imposizione in Italia solo se derivano da un'attività lavorativa svolta nel territorio dello Stato italiano.
Ma l'articolo 2, comma 2, del DPR n. 917/86 considera un soggetto fiscalmente residente in Italia se è iscritto all'anagrafe della popolazione residente, o alternativamente se ha il proprio domicilio o la propria residenza per la maggior parte del periodo di imposta. I tre requisiti sono alternativi, quindi è sufficiente possedere anche solo uno dei tre requisiti per potersi considerare soggetto fiscalmente residente in Italia.
Il ricorrente non si è mai cancellato dall'Anagrafe della popolazione residente (ANPR) e ove la stessa è stata all'estero per oltre 183 giorni non si è mai iscritta all'Aire, con il conseguente obbligo di pagare le imposte sui redditi in Italia, anche su quelli prodotti all'estero. I soggetti residenti in Italia che producono redditi all'estero sono tenuti al pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non soltanto sui redditi prodotti in Italia, ma anche sui redditi prodotti all'estero, anche se questi ultimi hanno già scontato le imposte nel Paese estero in cui il reddito è stato prodotto.
Al fine di evitare una doppia imposizione conseguente al pagamento delle imposte nel paese di residenza del dichiarante oltre che nel paese di produzione del reddito (Stato della fonte), si richiama la convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Stato estero_ nonchè l'art.165 del DPR n. 917/86, il quale stabilisce che nel caso in cui il contribuente abbia prodotto redditi in un altro paese, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta in Italia.
Infondata l'eccezione dell'Ufficio circa l'impossibilità di fruire del credito d'imposta, in quanto la Cassazione con la sentenza n. 24160 del 9 settembre 2024 ha stabilito che il contribuente ha diritto alla detrazione dell'imposta pagata all'estero anche in caso di omessa dichiarazione in Italia, purché vi sia una convenzione internazionale contro la doppia imposizione. Pertanto, in presenza di una convenzione internazionale in cui lo Stato italiano si sia obbligato a riconoscere la detrazione delle imposte pagate all'estero, tale diritto del contribuente non può essere assoggettato ad ulteriori requisiti di diritto interno, ivi incluso quello di presentare la dichiarazione.
Pertanto, alla luce di tutto quanto descritto e motivato, la Corte accoglie parzialmente il ricorso riconoscendo al ricorrente le imposte già versate nei Stato estero_ , fatte salve la sanzioni da applicare per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e quelle sull'eventuale differenza delle maggiori imposte da versare. Spese compensate.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 04/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente
D'TO TO, Relatore
PANARIELLO CIRO, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6844/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501P5031562024 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18894/2025 depositato il
05/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti. Resistente/Appellato: si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Sig. Ricorrente_1, con ricorso ai sensi del D.Lgs. 546/92, notificato in data 20/03/2025 e depositato in data 10/04/2025, impugnava l'avviso di accertamento n.TF501P5031562024 notificato in data
23/10/2924 con cui venivano determinati per l'anno d'imposta 2018 redditi di fonte estera di lavoro dipendente pari ad € 45.130,00 imponibile ai fini IRPEF e relative addizionali regionale e comunale, con la conseguente maggiori imposte pari ad € 14.426,00, avverso l'Agenzia delle Entrate DP II di Napoli, eccependo la residenza nei Stato estero_ fino al 2/12/2018, l'errata determinazione della base imponibile in violazione dell'art.70, comma 2, del DPR 917 del 1986 e la violazione della Convenzione tra Italia e Stato estero_. Concludeva con la richiesta di accogliere il ricorso e, in via subordinata, il riconoscimento dell'imposta già pagata e l'inapplicabilità delle sanzioni, oltre che la condanna del resistente al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate DP II di Napoli che controdeduceva la residenza fiscale in Italia ex art.2, comma 2, DPR 917/86 in quanto soggetto non iscritto all'AIRE, la presunzione assoluta di residenza in Italia
e l'inapplicabilità del credito per le imposte già pagate all'estero a seguito della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi. Concludeva con la richiesta di rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Venivano depositate in data 23/10/2025 memorie illustrative con le quali il ricorrente evidenziava che la presunzione di residenza in Italia era relativa e non assoluta, e che l'iscrizione all'AIRE era un requisito formale e non sostanziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di un accoglimento parziale per quanto di ragione.
Il contribuente ha percepito, per l'annualità 2018, un reddito di lavoro estero in quanto dipendente del
Associazione_1 con sede al Landsdiep nei Stato estero_. Il Sig. Ricorrente_1 ha svolto il suo lavoro presso la sede del datore di lavoro e ha avuto la residenza fino al 02/12/2018 nei Stato estero_, dapprima a Città estera_1, poi ad Città estera_1 e successivamente a Città estera _3 ed ha documentato tale situazione con certificato estratto dal registro dell'Anagrafe originale e tradotto. Al caso di specie, dunque, vanno applicate le norme contenute nella Convenzione Italia-Stato estero_ contro le doppie imposizioni stipulata a L'Aja in data 8/05/1990 e ratificata con Legge n. 305 del 26/07/1993.
L'art. 15 prevede che “…i salari, gli stipendi e le remunerazioni analoghe che un residente di uno degli Stati riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato”. In base all'art. 23, comma 1, lettera c) del TUIR, le retribuzioni che un soggetto non residente riceve a fronte di un'attività dipendente, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, costituiscono un reddito soggetto a imposizione in Italia solo se derivano da un'attività lavorativa svolta nel territorio dello Stato italiano.
Ma l'articolo 2, comma 2, del DPR n. 917/86 considera un soggetto fiscalmente residente in Italia se è iscritto all'anagrafe della popolazione residente, o alternativamente se ha il proprio domicilio o la propria residenza per la maggior parte del periodo di imposta. I tre requisiti sono alternativi, quindi è sufficiente possedere anche solo uno dei tre requisiti per potersi considerare soggetto fiscalmente residente in Italia.
Il ricorrente non si è mai cancellato dall'Anagrafe della popolazione residente (ANPR) e ove la stessa è stata all'estero per oltre 183 giorni non si è mai iscritta all'Aire, con il conseguente obbligo di pagare le imposte sui redditi in Italia, anche su quelli prodotti all'estero. I soggetti residenti in Italia che producono redditi all'estero sono tenuti al pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non soltanto sui redditi prodotti in Italia, ma anche sui redditi prodotti all'estero, anche se questi ultimi hanno già scontato le imposte nel Paese estero in cui il reddito è stato prodotto.
Al fine di evitare una doppia imposizione conseguente al pagamento delle imposte nel paese di residenza del dichiarante oltre che nel paese di produzione del reddito (Stato della fonte), si richiama la convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Stato estero_ nonchè l'art.165 del DPR n. 917/86, il quale stabilisce che nel caso in cui il contribuente abbia prodotto redditi in un altro paese, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta in Italia.
Infondata l'eccezione dell'Ufficio circa l'impossibilità di fruire del credito d'imposta, in quanto la Cassazione con la sentenza n. 24160 del 9 settembre 2024 ha stabilito che il contribuente ha diritto alla detrazione dell'imposta pagata all'estero anche in caso di omessa dichiarazione in Italia, purché vi sia una convenzione internazionale contro la doppia imposizione. Pertanto, in presenza di una convenzione internazionale in cui lo Stato italiano si sia obbligato a riconoscere la detrazione delle imposte pagate all'estero, tale diritto del contribuente non può essere assoggettato ad ulteriori requisiti di diritto interno, ivi incluso quello di presentare la dichiarazione.
Pertanto, alla luce di tutto quanto descritto e motivato, la Corte accoglie parzialmente il ricorso riconoscendo al ricorrente le imposte già versate nei Stato estero_ , fatte salve la sanzioni da applicare per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e quelle sull'eventuale differenza delle maggiori imposte da versare. Spese compensate.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso. Spese compensate.