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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 116/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PELLITTERI MICHELE, Presidente
RICCOBENE PP SA, Relatore
SANFILIPPO SA CRISPINO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1416/2023 depositato il 07/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Favara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello 28 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120200027983220000 TARES 2013
- RUOLO n. 002272/20 TARES 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in data 12.01.2023 la Ricorrente_1 con sede in Favara, in persona del legale rappresentante, Nominativo_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione avverso la Cartella di Pagamento N.
29120200027983220000, notificata in data 16.11.2022, contenente l'iscrizione a ruolo della somma di
€ 14.108,00 per TARES per l'anno 2013, traente origine dal mancato pagamento delle somme di cui al sollecito N°21683, notificato in data 20.09.2018 dal Comune di Favara.
In data 07.05.2023 la ricorrente si costituiva in giudizio, premetteva che in data 27.01.2021 il
Comune di Favara le aveva notificato un provvedimento di sgravio parziale per TARES 2013 e col ricorso proposto eccepiva:
1) La nullità e/o inesistenza della notifica della cartella di pagamento impugnata eseguita da un indirizzo pec diverso da quello indicato nell'elenco ufficiale dei pubblici registri.
2) L'illegittimità della notificazione della cartella di pagamento per mancanza dell'attestazione di conformità dell'atto notificato all'originale.
3) La nullità della cartella di pagamento per omessa indicazione del tasso di interesse applicato e del saggio esattoriale.
4) La nullità della cartella di pagamento per mancata notifica dell'atto presupposto, mancanza di prova dell'esistenza del sollecito di pagamento prodromico e la mancata allegazione dell'atto predetto.
5) La nullità dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione del credito azionato e carenza di potere dell'Agente della riscossione e procedere per conto dell'Ente impositore.
6) La nullità della cartella di pagamento per inesistenza della pretesa, essendo stato rideterminato il tributo della TARES per l'anno 2013 con l'emissione di un provvedimento di sgravio.
Chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento impugnata.
In data 03.12.2025 l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, depositava controdeduzioni con le quali chiedeva che venisse dichiarata la propria mancanza di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni attinenti il merito della pretesa, riguardando dette eccezioni l'operato dell'ente impositore non citato in giudizio.
Contestava le eccezioni di parte ricorrente attinenti i vizi della cartella di pagamento e l'eccepita intervenuta prescrizione del credito.
Chiedeva lo spostamento della prima udienza per consentire la chiamata in causa dell'Ente impositore, il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
In data 10.12.2025 il Comune di Favara, chiamato in giudizio, depositava controdeduzioni con le quali deduceva che con il sollecito di pagamento era stato chiesto il pagamento di un'imposta pari ad
€ 14.108,00 e che successivamente aveva emesso un provvedimento di sgravio parziale della tassa, portato a conoscenza della società ricorrente. Insisteva nella legittimità del proprio operato e chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
In data 07.01.2026 la ricorrente depositava memoria con la quale contestava la produzione documentale del Comune di Favara, atteso che non era stata fornita prova che la ricevuta della raccomandata A/R contenesse il sollecito di pagamento N°21683, stante che il numero della raccomandata che avrebbe dovuto contenerlo era scritto a penna sulla copia del sollecito e poteva essere stato scritto in qualunque momento e la pretesa della cartella di pagamento era superiore all'importo dovuto.
Insisteva nei motivi di ricorso e nelle richieste ivi formulate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine all'eccezione di inesistenza della notifica eseguita a mezzo PEC, va osservato ricordato che l'art.38 del D.L. N°78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge N°122/2010, pur non considerando le novità introdotte dal D.L. N°159 del 2015, in vigore dall'1 giugno 2016, che rendono obbligatoria, per legge di riscossione, la notifica mediante PEC ad alcune categorie di soggetti, ha innovato la formulazione dell'art. 26 DPR 602/73, introducendo la specifica previsione della notifica della cartella di pagamento a mezzo Posta Elettronica Certificata. Se la notifica della cartella viene effettuata mediante
PEC, la prova della stessa, si deve intendere assolta con la trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata e con la consegna dello stesso, vigendo le norme previste dall'art. 6 DPR n. 68 del
2005, le quali stabiliscono che, nel momento in cui viene emessa dal gestore la ricevuta di avvenuta consegna, questa equivale per il mittente alla prova -legale- che il messaggio inviato è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico del destinatario (Comm. Trib. Reg. Lazio sez. XVIII 19.05.17 n. 2904).
La ricevuta di consegna della PEC, in via generale, fornisce piena prova della data di invio e di ricezione di una mail ovvero la certificazione del testo contenuto nel messaggio certificato. Quanto ai documenti trasmessi in allegato, per fare sì che questi ultimi possono essere considerati atti originali, ma non si rinviene previsione per cui nella riscossione, la notifica a mezzo PEC debba riguardare l'originale della cartella o non piuttosto copia conforme della stessa e che sia necessario apporre la firma digitale sul documento, attestandone la conformità agli originali. Inoltre, anche la giurisprudenza di legittimità (Cass.
Sez. 1, Sentenza n.15035 del 21/07/2016) ha stabilito che: “In tema di notifiche telematiche nei procedimenti civili, (…) la ricevuta di avvenuta consegna (RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario, senza tuttavia assurgere a quella "certezza pubblica" propria degli atti facenti fede fino a querela di falso, atteso che, da un lato, atti dotati di siffatta speciale efficacia, incidendo sulle libertà costituzionali e sull'autonomia privata, costituiscono un numero chiuso e non sono suscettibili di estensione analogica e, dall'altro, l'art. 16 del D.M. N°44 del 2011 si esprime in termini di "opponibilità" ai terzi ovvero di semplice "prova" dell'avvenuta consegna del messaggio, e ciò tanto più che le attestazioni rilasciate dal gestore del servizio di posta elettronica certificata, a differenza di quelle apposte sull'avviso di ricevimento dall'agente postale nelle notifiche a mezzo posta, aventi fede privilegiata, non si fondano su un'attività allo stesso delegata dall'ufficiale giudiziario.
In presenza di ciò, ed in particolare la prova di consegna di PEC dell'atto impugnato, affermata dal ricorrente, le cui sottese cartelle risultano trasfuse, costituisce la certezza legale della conoscenza dell'atto, tanto che il ricorrente ha proposto tempestivo ricorso. Detti elementi consentono di ritenere infondate le doglianze di parte ricorrente.
A vincere la presunzione di mancata conoscenza della cartella di pagamento impugnata, non bastano le astratte argomentazioni di parte ricorrente ed il tanto formale, quanto generico, disconoscimento della copia dell'atto allegata al ricorso. Sul punto, rileva l'infondatezza dell'eccezione formulata in relazione alla notifica dell'intimazione di pagamento a mezzo PEC. In proposito, si osserva che parte ricorrente fonda la predetta eccezione sull'asserito mancato rispetto delle procedure di legge previste per tale tipo di notifica, censurando la mancata apposizione sull'atto notificato in formato pdf dell'attestazione di conformità all'originale.
Deve rilevarsi che nessuna contestazione viene sollevata in relazione alla ricezione della cartella di pagamento e, pertanto, al buon fine della notifica dell'atto impugnato. Peraltro, nessuna modifica o alterazione specifica dell'atto notificato in formato pdf viene segnalata dal ricorrente, il quale si limita a evidenziare solo la potenziale difformità del documento trasmesso via PEC, senza indicare se da ciò sia derivato un concreto pregiudizio rispetto al diritto di difesa. Con questa eccezione, implicitamente il ricorrente afferma di avere ricevuto la cartella di pagamento impugnata tramite posta elettronica certificata e ne fornisce prova, proponendo avverso la stessa ricorso e producendo copia della medesima. Con sentenza 05/12/2017 n. 5082/1 - COMM. TRIB. REG. PER LA LOMBARDIA, ha deciso che: “non è inesistente la notifica via pec effettuata prima dell'avvio del PTT. La decisione della CTR di
Milano, per quanto di interesse nel presente ricorso, si fonda sul principio della Suprema Corte in base al quale la notifica di un atto è inesistente “nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo invece ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità” (Cass. SS.
UU. n. 14917 del 20/07/2016). A supporto della propria tesi i giudici lombardi citano anche il principio della
Corte di Cassazione enunciato nella sentenza n. 13857 del 2014 secondo cui “la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”.
Poste tali premesse, si evidenzia che con la pronuncia delle Sezioni Unite civili della Suprema Corte
(Cass. n.7665 del 2016 pubblicata in data 18.4.2016), è stato espressamente affrontato il tema della notifica di atti a mezzo PEC, evidenziando che anche per tale tipo di notifica è applicabile il principio sancito dall'art. 156 del codice di procedura civile. secondo il quale non può essere mai pronunciata la nullità se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, ed in particolare se, malgrado l'irritualità della sua notificazione, l'atto sia giunto a conoscenza del destinatario. La Corte ha, altresì, rimarcato l'inammissibilità delle eccezioni con le quali si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa. In particolare, (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n.7665 del 18/04/2016)
l'irritualità della notificazione di un atto (nella specie, controricorso in cassazione) a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, in "estensione. doc", anziché "formato.pdf") ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale. Proseguendo, in parte motiva, si chiarisce che opera, infatti, nella fattispecie l'insegnamento, condiviso e consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui « il principio, sancito in via generale dall'articolo 156 del codice di rito, secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali - pertanto -la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario » (Cass., sez. lav., n.
13857 del 2014; conf., sez. trib., n. 1184 del 2001 e n. 1548 del 2002). Il risultato dell'effettiva conoscenza dell'atto che consegue alla consegna telematica dello stesso nel luogo virtuale, ovverosia l'indirizzo di
PEC espressamente a tale fine indicato dalla parte nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, determina infatti il raggiungimento dello stesso scopo perseguito dalla previsione legale del ricorso alla
PEC. Nella specie la ricorrente non adduce né alcuno specifico pregiudizio al proprio diritto di difesa, né
l'eventuale difformità tra il testo recapitato telematicamente, sia pure con estensione.doc in luogo del formato pdf e quello cartaceo depositato in cancelleria. La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (Cass., sez. trib., n. 26831 del 2014). Ne consegue che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte. Deve aggiungersi, altresì, che per consolidata giurisprudenza, qualora si lamenti la non conformità all'originale della copia di un documento, non ci si può limitare ad una contestazione meramente generica che si risolva in una pura clausola di stile, occorrendo invece specificare le ragioni per cui si contesta tale conformità (cfr. Cass. N. 10326/14 del 13.5.2014, Cass. N. 28096/09, Cass. N. 14416/13). In particolare, il Supremo Collegio, con la sentenza n. 775 del 03.04.2014, ha affermato che “Una contestazione della conformità all'originale d'un documento prodotto in copia, insomma, è validamente compiuta ai sensi dell'art. 2719 c.c. quando si indichi espressamente in cosa la copia differisca dall'originale, ovvero quando si neghi l'esistenza stessa d'un originale. Limitarsi a dichiarare di “contestare” un documento senza nemmeno indicare cosa ci sia da contrastare, è un artificio che può trovar spazio negli atti di un processo, e chi lo adotta non potrà che imputare a sé medesimo le conseguenze derivanti dalla imperfetta contestazione”.
Inoltre, in adesione a quanto sancito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza N°3940/2021, la cartella di pagamento notificata a mezzo pec non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso, valendo la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo da cui promana.
L'eccezione di inesistenza della notifica dell'atto impugnato, perché proveniente da un indirizzo
PEC non compreso nei pubblici elenchi, è priva di pregio e va rigettata.
In adesione a quanto sancito dalla Suprema Corte con la sentenza N°982 del 16.1.2023, la notifica dell'atto impugnato effettuata utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla quando la stessa abbia consentito al destinatario, comunque, di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto.
La notifica della cartella di pagamento impugnata, proveniente da un indirizzo pec diverso da quello risultante dai pubblici registri, circostanza quest'ultima non provata dalla parte ricorrente, consente chiaramente di individuare il mittente e una diversa conclusione sarebbe contraria ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt.1175 e 1375 del codice civile e dell'art.2 della Costituzione, tenendo conto che la parte ricorrente non ha addotto alcuna argomentazione in ragione della quale sarebbe stato leso il proprio diritto alla difesa.
La cartella di pagamento impugnata è stata compilata in conformità al modello approvato con
Decreto Dirigenziale del 28 Giugno, 1999, come integrato dal Decreto del Ministero delle Finanze dell'11.9.2000 e contiene tutti gli elementi indicati nell'art.25 del D.P.R. N°602/73, esaurendo in tal modo l'obbligo della motivazione (Cassaz. N°18385 del 16.9.2005); inoltre, nella cartella di pagamento sono riportati gli elementi identificativi dell'atto presupposto e della sua data di notifica, dal quale trae origine la pretesa e non riporta alcun importo per interessi;
ragione per cui l'atto impugnato è sufficientemente motivato.
Il Comune di Favara, intervenuto in giudizio, ha copia del sollecito di pagamento Protocollo N°
21683 del 27.04.2018 e copia della ricevuta della raccomandata a.r., recapitata in data 20.09.2018, mediante la quale alla cooperativa ricorrente è stato recapitato il predetto sollecito di pagamento;
dalla stessa si rileva che nel lato dove risulta indicato il Comune mittente, alla quale è stata restituita, è indicato il contenuto del plico con la dicitura “Tassa Rifiuti e Servizi – T.A.R.E.S. 2013 SOLL. DI PAGAM.”, fornendo prova dell'avvenuta ricezione dalla parte della società ricorrente dell'atto predetto.
Ancora, la parte ricorrente ha ammesso nel ricorso proposto di avere ricevuto la notifica del provvedimento di sgravio relativo alla TARES per l'anno 2013 dell'importo di € 7.497,00, sull'originario importo di € 14.108,00 ed ha prodotto in giudizio copia del relativo provvedimento avente protocollo N°
2960 del 27.01.2021, fornendo così prova che già a quella data era venuto comunque a conoscenza dell'avvenuta iscrizione a ruolo dell'originario importo di € 14.108,00 per TARES/2013 e che non ha comunque proposto alcuna impugnazione. Ragione per l'eccezione di mancata notifica di atti presupposti alla cartella è priva di fondamento.
In ordine all'eccepita intervenuta prescrizione del credito azionato, va osservato che non c'è contestazione sull'applicazione per i tributi locali del termine quinquennale della prescrizione.
Detto termine decorre dalla data dell'ultimo atto interruttivo portato a conoscenza del contribuente.
Nel caso di specie, alla società ricorrente è stato regolarmente notificato in data 29.09.2018 il sollecito di pagamento ed in data 27.01.2021 il provvedimento di sgravio parziale.
Rilevato che la cartella di pagamento impugnata è stata notificata in data 16.11.2022, nessun termine della prescrizione risulta spirato.
In ordine all'eccepita inesistenza della pretesa, va osservato che con la cartella di pagamento impugnata viene preteso il pagamento della tassa pari ad € 14.108,00, così come originariamente il
Comune di Favara aveva iscritto a ruolo. Tuttavia, il Comune di Favara in data 27.01.2021 ha emesso il provvedimento di sgravio prot. N°2960, dell'importo di € 7.497,00, per cui rimane dovuto l'ammontare della tassa pari ad € (14.108,00 – 7.497,00) 6.611,00.
Il ricorso va parzialmente accolto annullando la cartella di pagamento impugnata limitatamente all'importo di € 7.497,00, rimanendo legittima la pretesa pari ad € 6.611,00.
Data la parziale soccombenza, sussistono fondate ragioni perché le spese di giudizio siano compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte annulla la cartella di pagamento impugnata limitatamente all'importo di € 7.497,00, rimanendo legittima la pretesa pari ad € 6.611,00. Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Agrigento, 13.01.2026
L'ESTENSORE: SE Salvatore Riccobene (Firmato digitalmente)
IL PRESIDENTE: Michele Pellitteri (Firmato digitalmente)
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PELLITTERI MICHELE, Presidente
RICCOBENE PP SA, Relatore
SANFILIPPO SA CRISPINO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1416/2023 depositato il 07/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Favara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello 28 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120200027983220000 TARES 2013
- RUOLO n. 002272/20 TARES 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in data 12.01.2023 la Ricorrente_1 con sede in Favara, in persona del legale rappresentante, Nominativo_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione avverso la Cartella di Pagamento N.
29120200027983220000, notificata in data 16.11.2022, contenente l'iscrizione a ruolo della somma di
€ 14.108,00 per TARES per l'anno 2013, traente origine dal mancato pagamento delle somme di cui al sollecito N°21683, notificato in data 20.09.2018 dal Comune di Favara.
In data 07.05.2023 la ricorrente si costituiva in giudizio, premetteva che in data 27.01.2021 il
Comune di Favara le aveva notificato un provvedimento di sgravio parziale per TARES 2013 e col ricorso proposto eccepiva:
1) La nullità e/o inesistenza della notifica della cartella di pagamento impugnata eseguita da un indirizzo pec diverso da quello indicato nell'elenco ufficiale dei pubblici registri.
2) L'illegittimità della notificazione della cartella di pagamento per mancanza dell'attestazione di conformità dell'atto notificato all'originale.
3) La nullità della cartella di pagamento per omessa indicazione del tasso di interesse applicato e del saggio esattoriale.
4) La nullità della cartella di pagamento per mancata notifica dell'atto presupposto, mancanza di prova dell'esistenza del sollecito di pagamento prodromico e la mancata allegazione dell'atto predetto.
5) La nullità dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione del credito azionato e carenza di potere dell'Agente della riscossione e procedere per conto dell'Ente impositore.
6) La nullità della cartella di pagamento per inesistenza della pretesa, essendo stato rideterminato il tributo della TARES per l'anno 2013 con l'emissione di un provvedimento di sgravio.
Chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento impugnata.
In data 03.12.2025 l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, depositava controdeduzioni con le quali chiedeva che venisse dichiarata la propria mancanza di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni attinenti il merito della pretesa, riguardando dette eccezioni l'operato dell'ente impositore non citato in giudizio.
Contestava le eccezioni di parte ricorrente attinenti i vizi della cartella di pagamento e l'eccepita intervenuta prescrizione del credito.
Chiedeva lo spostamento della prima udienza per consentire la chiamata in causa dell'Ente impositore, il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
In data 10.12.2025 il Comune di Favara, chiamato in giudizio, depositava controdeduzioni con le quali deduceva che con il sollecito di pagamento era stato chiesto il pagamento di un'imposta pari ad
€ 14.108,00 e che successivamente aveva emesso un provvedimento di sgravio parziale della tassa, portato a conoscenza della società ricorrente. Insisteva nella legittimità del proprio operato e chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
In data 07.01.2026 la ricorrente depositava memoria con la quale contestava la produzione documentale del Comune di Favara, atteso che non era stata fornita prova che la ricevuta della raccomandata A/R contenesse il sollecito di pagamento N°21683, stante che il numero della raccomandata che avrebbe dovuto contenerlo era scritto a penna sulla copia del sollecito e poteva essere stato scritto in qualunque momento e la pretesa della cartella di pagamento era superiore all'importo dovuto.
Insisteva nei motivi di ricorso e nelle richieste ivi formulate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine all'eccezione di inesistenza della notifica eseguita a mezzo PEC, va osservato ricordato che l'art.38 del D.L. N°78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge N°122/2010, pur non considerando le novità introdotte dal D.L. N°159 del 2015, in vigore dall'1 giugno 2016, che rendono obbligatoria, per legge di riscossione, la notifica mediante PEC ad alcune categorie di soggetti, ha innovato la formulazione dell'art. 26 DPR 602/73, introducendo la specifica previsione della notifica della cartella di pagamento a mezzo Posta Elettronica Certificata. Se la notifica della cartella viene effettuata mediante
PEC, la prova della stessa, si deve intendere assolta con la trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata e con la consegna dello stesso, vigendo le norme previste dall'art. 6 DPR n. 68 del
2005, le quali stabiliscono che, nel momento in cui viene emessa dal gestore la ricevuta di avvenuta consegna, questa equivale per il mittente alla prova -legale- che il messaggio inviato è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico del destinatario (Comm. Trib. Reg. Lazio sez. XVIII 19.05.17 n. 2904).
La ricevuta di consegna della PEC, in via generale, fornisce piena prova della data di invio e di ricezione di una mail ovvero la certificazione del testo contenuto nel messaggio certificato. Quanto ai documenti trasmessi in allegato, per fare sì che questi ultimi possono essere considerati atti originali, ma non si rinviene previsione per cui nella riscossione, la notifica a mezzo PEC debba riguardare l'originale della cartella o non piuttosto copia conforme della stessa e che sia necessario apporre la firma digitale sul documento, attestandone la conformità agli originali. Inoltre, anche la giurisprudenza di legittimità (Cass.
Sez. 1, Sentenza n.15035 del 21/07/2016) ha stabilito che: “In tema di notifiche telematiche nei procedimenti civili, (…) la ricevuta di avvenuta consegna (RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario, senza tuttavia assurgere a quella "certezza pubblica" propria degli atti facenti fede fino a querela di falso, atteso che, da un lato, atti dotati di siffatta speciale efficacia, incidendo sulle libertà costituzionali e sull'autonomia privata, costituiscono un numero chiuso e non sono suscettibili di estensione analogica e, dall'altro, l'art. 16 del D.M. N°44 del 2011 si esprime in termini di "opponibilità" ai terzi ovvero di semplice "prova" dell'avvenuta consegna del messaggio, e ciò tanto più che le attestazioni rilasciate dal gestore del servizio di posta elettronica certificata, a differenza di quelle apposte sull'avviso di ricevimento dall'agente postale nelle notifiche a mezzo posta, aventi fede privilegiata, non si fondano su un'attività allo stesso delegata dall'ufficiale giudiziario.
In presenza di ciò, ed in particolare la prova di consegna di PEC dell'atto impugnato, affermata dal ricorrente, le cui sottese cartelle risultano trasfuse, costituisce la certezza legale della conoscenza dell'atto, tanto che il ricorrente ha proposto tempestivo ricorso. Detti elementi consentono di ritenere infondate le doglianze di parte ricorrente.
A vincere la presunzione di mancata conoscenza della cartella di pagamento impugnata, non bastano le astratte argomentazioni di parte ricorrente ed il tanto formale, quanto generico, disconoscimento della copia dell'atto allegata al ricorso. Sul punto, rileva l'infondatezza dell'eccezione formulata in relazione alla notifica dell'intimazione di pagamento a mezzo PEC. In proposito, si osserva che parte ricorrente fonda la predetta eccezione sull'asserito mancato rispetto delle procedure di legge previste per tale tipo di notifica, censurando la mancata apposizione sull'atto notificato in formato pdf dell'attestazione di conformità all'originale.
Deve rilevarsi che nessuna contestazione viene sollevata in relazione alla ricezione della cartella di pagamento e, pertanto, al buon fine della notifica dell'atto impugnato. Peraltro, nessuna modifica o alterazione specifica dell'atto notificato in formato pdf viene segnalata dal ricorrente, il quale si limita a evidenziare solo la potenziale difformità del documento trasmesso via PEC, senza indicare se da ciò sia derivato un concreto pregiudizio rispetto al diritto di difesa. Con questa eccezione, implicitamente il ricorrente afferma di avere ricevuto la cartella di pagamento impugnata tramite posta elettronica certificata e ne fornisce prova, proponendo avverso la stessa ricorso e producendo copia della medesima. Con sentenza 05/12/2017 n. 5082/1 - COMM. TRIB. REG. PER LA LOMBARDIA, ha deciso che: “non è inesistente la notifica via pec effettuata prima dell'avvio del PTT. La decisione della CTR di
Milano, per quanto di interesse nel presente ricorso, si fonda sul principio della Suprema Corte in base al quale la notifica di un atto è inesistente “nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo invece ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità” (Cass. SS.
UU. n. 14917 del 20/07/2016). A supporto della propria tesi i giudici lombardi citano anche il principio della
Corte di Cassazione enunciato nella sentenza n. 13857 del 2014 secondo cui “la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”.
Poste tali premesse, si evidenzia che con la pronuncia delle Sezioni Unite civili della Suprema Corte
(Cass. n.7665 del 2016 pubblicata in data 18.4.2016), è stato espressamente affrontato il tema della notifica di atti a mezzo PEC, evidenziando che anche per tale tipo di notifica è applicabile il principio sancito dall'art. 156 del codice di procedura civile. secondo il quale non può essere mai pronunciata la nullità se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, ed in particolare se, malgrado l'irritualità della sua notificazione, l'atto sia giunto a conoscenza del destinatario. La Corte ha, altresì, rimarcato l'inammissibilità delle eccezioni con le quali si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa. In particolare, (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n.7665 del 18/04/2016)
l'irritualità della notificazione di un atto (nella specie, controricorso in cassazione) a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, in "estensione. doc", anziché "formato.pdf") ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale. Proseguendo, in parte motiva, si chiarisce che opera, infatti, nella fattispecie l'insegnamento, condiviso e consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui « il principio, sancito in via generale dall'articolo 156 del codice di rito, secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali - pertanto -la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario » (Cass., sez. lav., n.
13857 del 2014; conf., sez. trib., n. 1184 del 2001 e n. 1548 del 2002). Il risultato dell'effettiva conoscenza dell'atto che consegue alla consegna telematica dello stesso nel luogo virtuale, ovverosia l'indirizzo di
PEC espressamente a tale fine indicato dalla parte nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, determina infatti il raggiungimento dello stesso scopo perseguito dalla previsione legale del ricorso alla
PEC. Nella specie la ricorrente non adduce né alcuno specifico pregiudizio al proprio diritto di difesa, né
l'eventuale difformità tra il testo recapitato telematicamente, sia pure con estensione.doc in luogo del formato pdf e quello cartaceo depositato in cancelleria. La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (Cass., sez. trib., n. 26831 del 2014). Ne consegue che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte. Deve aggiungersi, altresì, che per consolidata giurisprudenza, qualora si lamenti la non conformità all'originale della copia di un documento, non ci si può limitare ad una contestazione meramente generica che si risolva in una pura clausola di stile, occorrendo invece specificare le ragioni per cui si contesta tale conformità (cfr. Cass. N. 10326/14 del 13.5.2014, Cass. N. 28096/09, Cass. N. 14416/13). In particolare, il Supremo Collegio, con la sentenza n. 775 del 03.04.2014, ha affermato che “Una contestazione della conformità all'originale d'un documento prodotto in copia, insomma, è validamente compiuta ai sensi dell'art. 2719 c.c. quando si indichi espressamente in cosa la copia differisca dall'originale, ovvero quando si neghi l'esistenza stessa d'un originale. Limitarsi a dichiarare di “contestare” un documento senza nemmeno indicare cosa ci sia da contrastare, è un artificio che può trovar spazio negli atti di un processo, e chi lo adotta non potrà che imputare a sé medesimo le conseguenze derivanti dalla imperfetta contestazione”.
Inoltre, in adesione a quanto sancito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza N°3940/2021, la cartella di pagamento notificata a mezzo pec non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso, valendo la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo da cui promana.
L'eccezione di inesistenza della notifica dell'atto impugnato, perché proveniente da un indirizzo
PEC non compreso nei pubblici elenchi, è priva di pregio e va rigettata.
In adesione a quanto sancito dalla Suprema Corte con la sentenza N°982 del 16.1.2023, la notifica dell'atto impugnato effettuata utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla quando la stessa abbia consentito al destinatario, comunque, di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto.
La notifica della cartella di pagamento impugnata, proveniente da un indirizzo pec diverso da quello risultante dai pubblici registri, circostanza quest'ultima non provata dalla parte ricorrente, consente chiaramente di individuare il mittente e una diversa conclusione sarebbe contraria ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt.1175 e 1375 del codice civile e dell'art.2 della Costituzione, tenendo conto che la parte ricorrente non ha addotto alcuna argomentazione in ragione della quale sarebbe stato leso il proprio diritto alla difesa.
La cartella di pagamento impugnata è stata compilata in conformità al modello approvato con
Decreto Dirigenziale del 28 Giugno, 1999, come integrato dal Decreto del Ministero delle Finanze dell'11.9.2000 e contiene tutti gli elementi indicati nell'art.25 del D.P.R. N°602/73, esaurendo in tal modo l'obbligo della motivazione (Cassaz. N°18385 del 16.9.2005); inoltre, nella cartella di pagamento sono riportati gli elementi identificativi dell'atto presupposto e della sua data di notifica, dal quale trae origine la pretesa e non riporta alcun importo per interessi;
ragione per cui l'atto impugnato è sufficientemente motivato.
Il Comune di Favara, intervenuto in giudizio, ha copia del sollecito di pagamento Protocollo N°
21683 del 27.04.2018 e copia della ricevuta della raccomandata a.r., recapitata in data 20.09.2018, mediante la quale alla cooperativa ricorrente è stato recapitato il predetto sollecito di pagamento;
dalla stessa si rileva che nel lato dove risulta indicato il Comune mittente, alla quale è stata restituita, è indicato il contenuto del plico con la dicitura “Tassa Rifiuti e Servizi – T.A.R.E.S. 2013 SOLL. DI PAGAM.”, fornendo prova dell'avvenuta ricezione dalla parte della società ricorrente dell'atto predetto.
Ancora, la parte ricorrente ha ammesso nel ricorso proposto di avere ricevuto la notifica del provvedimento di sgravio relativo alla TARES per l'anno 2013 dell'importo di € 7.497,00, sull'originario importo di € 14.108,00 ed ha prodotto in giudizio copia del relativo provvedimento avente protocollo N°
2960 del 27.01.2021, fornendo così prova che già a quella data era venuto comunque a conoscenza dell'avvenuta iscrizione a ruolo dell'originario importo di € 14.108,00 per TARES/2013 e che non ha comunque proposto alcuna impugnazione. Ragione per l'eccezione di mancata notifica di atti presupposti alla cartella è priva di fondamento.
In ordine all'eccepita intervenuta prescrizione del credito azionato, va osservato che non c'è contestazione sull'applicazione per i tributi locali del termine quinquennale della prescrizione.
Detto termine decorre dalla data dell'ultimo atto interruttivo portato a conoscenza del contribuente.
Nel caso di specie, alla società ricorrente è stato regolarmente notificato in data 29.09.2018 il sollecito di pagamento ed in data 27.01.2021 il provvedimento di sgravio parziale.
Rilevato che la cartella di pagamento impugnata è stata notificata in data 16.11.2022, nessun termine della prescrizione risulta spirato.
In ordine all'eccepita inesistenza della pretesa, va osservato che con la cartella di pagamento impugnata viene preteso il pagamento della tassa pari ad € 14.108,00, così come originariamente il
Comune di Favara aveva iscritto a ruolo. Tuttavia, il Comune di Favara in data 27.01.2021 ha emesso il provvedimento di sgravio prot. N°2960, dell'importo di € 7.497,00, per cui rimane dovuto l'ammontare della tassa pari ad € (14.108,00 – 7.497,00) 6.611,00.
Il ricorso va parzialmente accolto annullando la cartella di pagamento impugnata limitatamente all'importo di € 7.497,00, rimanendo legittima la pretesa pari ad € 6.611,00.
Data la parziale soccombenza, sussistono fondate ragioni perché le spese di giudizio siano compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte annulla la cartella di pagamento impugnata limitatamente all'importo di € 7.497,00, rimanendo legittima la pretesa pari ad € 6.611,00. Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Agrigento, 13.01.2026
L'ESTENSORE: SE Salvatore Riccobene (Firmato digitalmente)
IL PRESIDENTE: Michele Pellitteri (Firmato digitalmente)