Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 116
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Sentenza 16 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità e/o inesistenza della notifica della cartella di pagamento per indirizzo PEC errato

    La notifica via PEC, anche se da un indirizzo non presente negli elenchi ufficiali, non è nulla se ha consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza incertezza sull'provenienza e sull'oggetto, e se non ha leso il diritto alla difesa. La parte ricorrente non ha provato la provenienza da un indirizzo errato né ha addotto pregiudizi al proprio diritto di difesa.

  • Rigettato
    Illegittimità della notificazione per mancanza dell'attestazione di conformità

    La notifica via PEC non richiede necessariamente la firma digitale sull'atto, essendo sufficiente la prova della consegna della PEC. La parte ricorrente non ha indicato specifiche difformità tra la copia trasmessa e l'originale, né ha dimostrato un concreto pregiudizio al diritto di difesa.

  • Rigettato
    Nullità della cartella per omessa indicazione del tasso di interesse e del saggio esattoriale

    La cartella di pagamento è stata compilata in conformità ai modelli approvati e contiene gli elementi indicati dall'art. 25 del D.P.R. N°602/73. Non riporta alcun importo per interessi, rendendo l'atto sufficientemente motivato.

  • Rigettato
    Nullità per mancata notifica dell'atto presupposto e prova del sollecito

    Il Comune di Favara ha prodotto copia del sollecito di pagamento e della ricevuta di raccomandata A/R, attestante la ricezione da parte della cooperativa ricorrente. La ricorrente ha ammesso di aver ricevuto il provvedimento di sgravio parziale, dimostrando la conoscenza dell'iscrizione a ruolo originaria.

  • Rigettato
    Nullità per intervenuta prescrizione del credito e carenza di potere dell'Agente della riscossione

    Il termine di prescrizione quinquennale decorre dall'ultimo atto interruttivo. Il sollecito di pagamento è stato notificato il 29.09.2018 e il provvedimento di sgravio parziale il 27.01.2021. La cartella di pagamento è stata notificata il 16.11.2022, pertanto nessun termine di prescrizione è spirato.

  • Altro
    Inesistenza della pretesa a seguito di provvedimento di sgravio parziale

    La cartella di pagamento è stata emessa per l'importo originario di € 14.108,00. A seguito dello sgravio parziale di € 7.497,00, rimane dovuto un importo di € 6.611,00. La pretesa è legittima per la parte residua.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 116
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento
    Numero : 116
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

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