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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 26/11/2025, n. 1542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1542 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7346/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa RG Busoli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7346 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024
Sezione Lavoro e vertente tra:
, rappresentata e difesa dall' Avv. GIAMPAOLO Parte_1
D'ARCANGELO ricorrente
e
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con l'Avv. ALESSIA MANNO
convenuto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all' , la ricorrente indicata in epigrafe ha proposto CP_1 opposizione avverso l'esito del precedente accertamento effettuato nell'ambito del procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c., nel quale la medesima aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari necessari ai fini della concessione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della legge n. 222/84. Nell'ambito di tale procedimento, iscritto al Rg. n. 2171/2024, il CTU nominato dal Giudice, dott.
, in accordo con quanto emerso in sede amministrativa, negava la sussistenza Persona_1 dei predetti requisiti.
Rispetto a questo accertamento, la parte ricorrente ha depositato una rituale contestazione e successivamente presentato ricorso ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., con il quale ha chiesto a questo Tribunale, previa rinnovazione delle indagini medico-legali, di “accertare che lo stato patologico della sig.ra è tale da integrare i presupposti per il Parte_1 riconoscimento dei benefici ex art. 1 legge 222/1984 e per l'effetto riconoscerne mediante sentenza il beneficio come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio”.
Con memoria del 6.10.2025 si è costituito nel presente giudizio l' , nella persona del legale CP_1 rappresentante, eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancanza di idonee e specifiche contestazioni e contestando, nel merito, la fondatezza della domanda.
Ritenuta matura per la decisione senza necessità di rinnovare la consulenza medico-legale, la causa è stata discussa all'udienza del 25.11.2025, sostituita da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (pervenute dalla sola difesa di parte ricorrente), e viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come osservato in premessa, all'esito degli accertamenti peritali eseguiti nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., non sono state riscontrate in capo alla ricorrente le condizioni sanitarie legittimanti la concessione dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L.
222/84.
La ricorrente ha contestato tali risultanze peritali, deducendo come le gravi patologie di cui soffre integrerebbero i requisiti sanitari necessari per ottenere la prestazione richiesta.
L'opposizione non può essere accolta.
Giova premettere che, ai sensi dell'art. 1 della L. 222/84, l'assegno ordinario di invalidità spetta
“all'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo”.
Nel caso di specie, il CTU della precedente fase di giudizio, dott. , dopo aver Persona_1 sottoposto a visita la ricorrente e scrupolosamente esaminato la documentazione medica versata in atti, ha così ricostruito il quadro patologico della periziata: “Grave depressione endoreattiva. Artrosi diffusa a medio impegno funzionale. Ipotiroidismo centrale post-chirurgico in terapia sostitutiva in esito a remota asportazione di adenoma ipofisario. Evidenza di ischemia miocardica inducibile in soggetto con coronarie epicardiche esenti da stenosi emodinamicamente significative.”
Il CTU ha quindi evidenziato, all'esito di una puntuale disamina delle mansioni di operaia pulitrice svolte dalla ricorrente, “attività in cui è necessaria una buona dose di robustezza e vigore fisico”, ha rilevato come “si tratta di un complesso morboso che lascia intendere una stabilizzazione in condizioni di buon compenso del quadro endocrinologico ed un impegno funzionale osteoarticolare di medio livello”; quanto al disturbo psichico, il CTU ha evidenziato come quest'ultimo, seppur “di particolare significato”, risulti “comunque mitigato dalla terapia assunta.”.
In conclusione, il CTU ha ritenuto che “si ritengono quindi non sussistenti i presupposti medico legali per la conferma del diritto al beneficio adito.”
Rispetto ai puntuali e circostanziati apprezzamenti contenuti nell'elaborato peritale - avverso i quali non risultano pervenute osservazioni critiche in sede di ATP - la ricorrente ha espresso per lo più generiche doglianze, senza muovere però alcuno specifico rilievo critico che tragga alimento dalla documentazione medica in atti e segnali le incongruenze tra quanto da essa si desume e la valutazione espressa dall'ausiliare.
Le sue affermazioni in merito all'operato del CTU, quindi, si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, che, se sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione assistenziale che rivendica, non bastano, tuttavia, ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In altri termini, la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessata, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla capacità lavorativa che si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica, né tantomeno a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione, costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
Rinvenendosi in atti la dichiarazione reddituale prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese del giudizio devono essere dichiarate irripetibili.
Per lo stesso motivo, le spese della CTU espletata nell'ambito del procedimento di ATP iscritto al n.rg. 2171/2024, già liquidate in quella sede e poste provvisoriamente a carico dell' , CP_1 devono essere poste definitivamente a carico dell'ente convenuto.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- dichiara l'irripetibilità delle spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU espletata nell'ambito del procedimento CP_1 di ATP n. rg. 2171/2024.
Tivoli, 26/11/2025
Il Giudice
RG Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa RG Busoli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7346 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024
Sezione Lavoro e vertente tra:
, rappresentata e difesa dall' Avv. GIAMPAOLO Parte_1
D'ARCANGELO ricorrente
e
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con l'Avv. ALESSIA MANNO
convenuto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all' , la ricorrente indicata in epigrafe ha proposto CP_1 opposizione avverso l'esito del precedente accertamento effettuato nell'ambito del procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c., nel quale la medesima aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari necessari ai fini della concessione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della legge n. 222/84. Nell'ambito di tale procedimento, iscritto al Rg. n. 2171/2024, il CTU nominato dal Giudice, dott.
, in accordo con quanto emerso in sede amministrativa, negava la sussistenza Persona_1 dei predetti requisiti.
Rispetto a questo accertamento, la parte ricorrente ha depositato una rituale contestazione e successivamente presentato ricorso ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., con il quale ha chiesto a questo Tribunale, previa rinnovazione delle indagini medico-legali, di “accertare che lo stato patologico della sig.ra è tale da integrare i presupposti per il Parte_1 riconoscimento dei benefici ex art. 1 legge 222/1984 e per l'effetto riconoscerne mediante sentenza il beneficio come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio”.
Con memoria del 6.10.2025 si è costituito nel presente giudizio l' , nella persona del legale CP_1 rappresentante, eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancanza di idonee e specifiche contestazioni e contestando, nel merito, la fondatezza della domanda.
Ritenuta matura per la decisione senza necessità di rinnovare la consulenza medico-legale, la causa è stata discussa all'udienza del 25.11.2025, sostituita da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (pervenute dalla sola difesa di parte ricorrente), e viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come osservato in premessa, all'esito degli accertamenti peritali eseguiti nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., non sono state riscontrate in capo alla ricorrente le condizioni sanitarie legittimanti la concessione dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L.
222/84.
La ricorrente ha contestato tali risultanze peritali, deducendo come le gravi patologie di cui soffre integrerebbero i requisiti sanitari necessari per ottenere la prestazione richiesta.
L'opposizione non può essere accolta.
Giova premettere che, ai sensi dell'art. 1 della L. 222/84, l'assegno ordinario di invalidità spetta
“all'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo”.
Nel caso di specie, il CTU della precedente fase di giudizio, dott. , dopo aver Persona_1 sottoposto a visita la ricorrente e scrupolosamente esaminato la documentazione medica versata in atti, ha così ricostruito il quadro patologico della periziata: “Grave depressione endoreattiva. Artrosi diffusa a medio impegno funzionale. Ipotiroidismo centrale post-chirurgico in terapia sostitutiva in esito a remota asportazione di adenoma ipofisario. Evidenza di ischemia miocardica inducibile in soggetto con coronarie epicardiche esenti da stenosi emodinamicamente significative.”
Il CTU ha quindi evidenziato, all'esito di una puntuale disamina delle mansioni di operaia pulitrice svolte dalla ricorrente, “attività in cui è necessaria una buona dose di robustezza e vigore fisico”, ha rilevato come “si tratta di un complesso morboso che lascia intendere una stabilizzazione in condizioni di buon compenso del quadro endocrinologico ed un impegno funzionale osteoarticolare di medio livello”; quanto al disturbo psichico, il CTU ha evidenziato come quest'ultimo, seppur “di particolare significato”, risulti “comunque mitigato dalla terapia assunta.”.
In conclusione, il CTU ha ritenuto che “si ritengono quindi non sussistenti i presupposti medico legali per la conferma del diritto al beneficio adito.”
Rispetto ai puntuali e circostanziati apprezzamenti contenuti nell'elaborato peritale - avverso i quali non risultano pervenute osservazioni critiche in sede di ATP - la ricorrente ha espresso per lo più generiche doglianze, senza muovere però alcuno specifico rilievo critico che tragga alimento dalla documentazione medica in atti e segnali le incongruenze tra quanto da essa si desume e la valutazione espressa dall'ausiliare.
Le sue affermazioni in merito all'operato del CTU, quindi, si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, che, se sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione assistenziale che rivendica, non bastano, tuttavia, ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In altri termini, la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessata, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla capacità lavorativa che si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica, né tantomeno a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione, costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
Rinvenendosi in atti la dichiarazione reddituale prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese del giudizio devono essere dichiarate irripetibili.
Per lo stesso motivo, le spese della CTU espletata nell'ambito del procedimento di ATP iscritto al n.rg. 2171/2024, già liquidate in quella sede e poste provvisoriamente a carico dell' , CP_1 devono essere poste definitivamente a carico dell'ente convenuto.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- dichiara l'irripetibilità delle spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU espletata nell'ambito del procedimento CP_1 di ATP n. rg. 2171/2024.
Tivoli, 26/11/2025
Il Giudice
RG Busoli