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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 16/10/2025, n. 2021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2021 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione monocratica in persona del dott. Filippo Palumbo, provvedendo ai sensi degli artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149,
c.d. "Riforma Cartabia") all'esito del deposito di note scritte in so- stituzione dell'udienza;
letti ed esaminati gli atti di causa;
richiamato il contenuto del precedente provvedimento di fissa- zione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., che, dalla consul- tazione del fascicolo telematico, risulta essere stato debitamente comunicato alle parti;
preso atto delle note di trattazione scritta in sostituzione della citata udienza, depositate telematicamente in atti e da intendersi qui integralmente richiamate;
rilevato che parte ricorrente ha fornito prova della rituale notifi- ca del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza alla controparte, la quale non risulta essersi costituita in giudizio;
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e che il presente procedimento risulta instaurato dopo la data del 28.02.2023, sic- ché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs.
149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito appli- cabile richiamato dal predetto art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello semplificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss.
c.p.c.;
ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in
Pag. 1 di 11 questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi dei citati artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come ri- sultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma
Cartabia"), atteso che parte convenuta/resistente, nonostante la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udien- za, non si è costituita in giudizio e parte attrice/ricorrente, nelle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha espressamente chiesto la decisione della causa, formulando anche le relative conclusioni;
pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 654 / 2024 promosso da:
1. nato il [...] in [...]- Parte_1 le;
2. nata l'11 Persona_1 marzo 1983 in Brasile;
i quali agiscono in proprio e, quali legali rappresentanti ed eser- centi la responsabilità genitoriale, anche per i figli minori:
3. nato il 20 novembre Parte_2
2014 in Brasile e
4. nata il [...] in Parte_3
Brasile; tutti elettivamente domiciliati in Roma, alla via Cola di Rienzo n.
265, presso lo studio dell'Avv. Sergio D'Acuti, che li rappresenta e difende giusta procure in atti;
- parti ricorrenti -
nei confronti del , in persona del Controparte_1
Ministro p.t.
-parte resistente non costituita -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
Pag. 2 di 11 FATTO E DIRITTO
1. – I ricorrenti e i minori Parte_1
e Parte_2 Parte_3
questi ultimi per mezzo dei loro genitori legali rap-
[...] presentanti ed esercenti la responsabilità genitoriale, hanno pro- posto ricorso avverso il al fine di ottenere il Controparte_1 riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, espo- nendo di essere discendenti in linea retta ed ininterrotta del cit- tadino italiano sig. , nato a [...] Persona_2
(PZ) il 27.11.1865, il quale emigrava in Brasile senza mai natu- ralizzarsi cittadino brasiliano come attestato dal Certificato Nega- tivo di Naturalizzazione, rilasciato dal Dipartimento di Migrazioni della Segreteria Nazionale di Giustizia e di Cittadinanza della
Repubblica Federale del Brasile, depositato in atti.
1.1. – A sostegno della domanda, i predetti ricorrenti hanno pro- dotto documenti e certificazioni, debitamente tradotte e apostilla- te, tali da considerarsi provata la loro linea di discendenza italia- na.
1.2. – Diversamente, la sig.ra Persona_1 ha dedotto di aver acquisito il diritto al ri-
[...] conoscimento della cittadinanza italiana in virtù del matrimonio con il ricorrente sig. , celebrato in data Parte_1
23.02.2010.
1.3. – Il , nonostante la regolare notifica Controparte_1 all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, non si costitui- va nel presente procedimento e, pertanto, se ne dichiara la con- tumacia.
2. – Preliminarmente, in ordine alla competenza del Tribunale adito, si osserva che l'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il se- guente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Il successivo comma 37, ha previsto che la disposizione di cui so-
Pag. 3 di 11 pra venisse applicata a partire dal centottantesimo giorno dall'en- trata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la com- petenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il
Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva inoltre che l'art. 1 del de- creto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le "Sezioni specializza- te in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea" presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello e la leg- ge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinan- za italiana".
Alla luce di detti principi, posto che nel caso di specie i ricorrenti risiedono all'estero e che il loro avo era nato nel territorio di un
Comune che rientra nella competenza del Distretto della Corte di
Appello di Potenza, il Foro competente è inderogabilmente il Tri- bunale Civile di Potenza - Sezione specializzata in materia di im- migrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cit- tadini dell'Unione Europea.
3. – Ciò posto, in linea di principio, dovrebbe poi affermarsi nel caso in esame, la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché dalla documen- tazione versata in atti, non si registrano eventi interruttivi della linea di discendenza come passaggi generazionali per linea fem- minile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito all'operatività della giurisprudenza costituziona- le (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha de- terminato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della citta- dinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. E poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi Controparte_1
a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiede- re il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della docu-
Pag. 4 di 11 mentazione attestante la discendenza da cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Tuttavia, gli odierni ricorrenti hanno dato prova della dimostrata difficoltà ad ottenere la pronuncia, richiesta in via amministrati- va, a causa dei lunghi tempi di attesa a ciò necessari, deducendo di aver tentato di adire l'Amministrazione competente e di avvia- to, presso il Consolato Generale d'Italia a San Paolo (Brasile), il procedimento per il riconoscimento della cittadinanza italiana. La documentazione prodotta, invero, consente di apprezzare come l'attuale sistema di prenotazione sia strutturato in maniera tale da rendere, in concreto, sostanzialmente impossibile l'esame della relativa istanza in tempi ragionevolmente congrui.
Va rilevato in proposito come l'art. 100 c.p.c. definisce l'interesse ad agire, quale condizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la domanda ad ottenere tutela giurisdizionale;
tale inte- resse deve essere concreto, cioè effettivo ed attuale, ossia esistente quantomeno al momento della decisione.
Secondo l'opinione tradizionale, questo sorge quando vi è uno sta- to di obiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento ri- chiesto al giudice per porvi rimedio.
Tale interesse consiste, dunque, nella necessità di ottenere dal processo la protezione dell'interesse sostanziale, a semplice e sola affermazione da parte del soggetto della lesione di un proprio di- ritto. Ebbene, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 i proce- dimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono esse- re conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. Nella specie, il
D.P.C.M. del 17 gennaio 2014 n. 33 prescrive che la durata mas- sima del procedimento amministrativo per l'accertamento del pos- sesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, da parte degli
[...]
sia pari a 730 giorni. Ciononostante, per giurispru- Parte_4 denza prevalente, il decorso del termine di 730 giorni non può es- sere configurato, in difetto di espressa previsione legislativa, come condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda, poiché, essendo la nozione di improcedibilità, intesa ge- neralmente come conseguenza di un comportamento procedurale
Pag. 5 di 11 omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressa- mente configurato come necessario nella sequenza procedimenta- le, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamen- te prevista, non potendo, attese le gravi conseguenze, procedersi ad applicazione analogica in materia sanzionatoria. A tutto ciò si aggiunga che l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano invero una lesione dell'interesse stesso, equivalente ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustifi- cando in tal senso l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdiziona- le.
Sussiste pertanto, l'interesse ad agire dei ricorrenti.
4. – Nel merito, com'è noto, per principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati ita- liani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto quale discenden- te di cittadino italiano (ex art. 1, comma 1, Legge n. 91/1992: “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori so- no ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono).
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normati- va precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Leg- ge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sangui- nis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo ita- liano emigrato all'estero, si basano sostanzialmente sulla dimo- strazione della discendenza diretta da soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (nella specie l'avo emigra- to); ed invero, al riguardo si è espressa la Suprema Corte di cassa- zione a Sezioni Unite con le c.d. sentenze gemelle nn. 25317 e
25318 del 2022, che hanno affermato il seguente principio di dirit-
Pag. 6 di 11 to: “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza
n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per atto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla sem- plice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadi- nanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di tra- smissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto ec- cezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”.
Nel caso di specie, la linea di discendenza riportata in ricorso tro- va esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debita- mente tradotta e apostillata. Risulta, infatti, che l'avo cittadino italiano dei ricorrenti Parte_1 [...]
e era emi- Parte_2 Parte_3 grato in Brasile senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano co- me attestato dal Certificato Negativo di Naturalizzazione deposi- tato in atti, sicché non avendo mai perso la cittadinanza italiana l'ha trasmessa ai suoi discendenti.
Va, infine, rilevato che la linea di discendenza dei ricorrenti è sta- ta puntualmente documentata attraverso certificazioni anagrafi- che dalle quali emerge, a chiare lettere, che la linea di discenden- za che conduce all'avo italiano non contempla eventi interruttivi nella trasmissione della cittadinanza ovvero ostacoli di carattere normativo che potessero opporvisi, in assenza, peraltro, di ipotesi di trasmissione per via materna in epoca precostituzionale.
In ogni caso, va rammentato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, ha dichiarato costituzional- mente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art. 10 della Legge n. 555 del 1912 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna e, dunque, per il solo fatto del matrimonio con cittadino straniero.
A ciò si aggiunga che la stessa Corte costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1
Pag. 7 di 11 n. 1 L. 555/1912, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzio- ne, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita an- che il figlio di madre cittadina. Ne consegue che, anche in presen- za - nella linea di discendenza - di donna cittadina italiana coniu- gata con un cittadino straniero, ciò non vale a privare la prima della cittadinanza italiana, status che la donna stessa ha trasmes- so alla sua discendenza.
4.1. – In ragione di tutto quanto precede, salvo quanto di qui a po- co si dirà per la ricorrente Persona_1
il ricorso merita accoglimento e deve dichiararsi che
[...] gli i ricorrenti Parte_1 [...]
e sono cit- Parte_2 Parte_3 tadini italiani iure sanguinis dalla nascita e disporsi l'adozione, da parte del , dei provvedimenti conseguen- Controparte_1 ti.
4.2. – Venendo ora alla domanda proposta dalla predetta ricorren- te la stessa Persona_1 non può, invece, essere accolta.
In particolare, a sostegno della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana anche per la citata ricorrente, in ricorso si fa riferimento al <diverso titolo (iure matrimonii)>>, atteso che sa- rebbe <da ritenersi cittadina italiana Persona_1 per aver contratto matrimonio con nel 2010, Parte_1 quindi da oltre tre anni>>. È pacifico, dunque, che la ricorrente non sia di- Persona_1 scendente dell'avo cittadino italiano, sicché certamente non ha ac- quisito la cittadinanza italiana iure sanguinis.
Ciò posto, deve osservarsi, tuttavia, che con l'entrata in vigore del- la legge 123/1983, il cui impianto è stato sul punto confermato dalla disciplina contenuta nella successiva legge 91/1992, è stato escluso ogni automatismo nell'acquisto della cittadinanza italiana iure matrimonii, introducendo un meccanismo di acquisto della cittadinanza italiana che, oltre al fatto del matrimonio con un cit- tadino italiano e una certa durata dello stesso (art. 5 legge
91/1992), prevede ulteriori requisiti, oggetto di verifica nell'ambito di un vero e proprio procedimento amministrativo, culminante
Pag. 8 di 11 nell'adozione di un decreto del [cfr. art. 7, Controparte_1 comma 1, legge 91/1992: <Ai sensi dell'articolo 5, la cittadinanza si ac- quista con decreto del Ministro dell'interno, a istanza dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare>>]: in particolare, l'art. 6, comma 1, legge 91/1992, pre- vede che <Precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'artico- lo 5: a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;
b) la condanna per un delitto non colpo- so per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel mas- simo a tre anni di reclusione;
ovvero la condanna per un reato non poli- tico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autori- tà giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in
Italia; c) la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica>>, mentre il successivo art.
9.1 della stessa legge (introdotto con d.l. 113/2018 conv. in legge 132/2018) ha disposto che <La concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue
(QCER). A tal fine, i richiedenti, che non abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che non siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del medesimo testo unico, sono tenuti, all'atto della presentazione dell'istan- za, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal
[...] dal Controparte_2 [...]
o dal Controparte_3 Controparte_4
, ovvero a produrre apposita certificazione rila-
[...] sciata da un ente certificatore riconosciuto dal
[...]
e dal Controparte_5 Controparte_3
o dal
[...] Controparte_6
[...]
Orbene, alla luce di quanto precede, non può accogliersi la do- manda di riconoscimento della cittadinanza italiana proposta nel- la presente sede giudiziale dalla ricorrente Per_1
Pag. 9 di 11 proprio in quanto, come Persona_1 chiarito supra, la normativa applicabile nel caso di specie non con- templa alcun automatismo nell'acquisto della cittadinanza italia- na iure matrimonii, ma prevede ulteriori requisiti, oggetto di veri- fica nell'ambito di un vero e proprio procedimento amministrativo, culminante nell'adozione di un decreto del , Controparte_1 come meglio specificato nel precedente capoverso.
5. – Infine, in ragione della peculiarità della materia, delle que- stioni trattate e della mancata costituzione di parte resistente, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pro- nunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- DICHIARA la contumacia del resistente;
Controparte_1
- DICHIARA che i ricorrenti:
1. nato il [...] in [...]- Parte_1 le;
2. nato il 20 novembre Parte_2
2014 in Brasile e
3. nata il [...] in Parte_3
Brasile; sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
- ORDINA per l'effetto al e, per esso, Controparte_1 all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Latronico (PZ), ovvero ogni altro competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadi- nanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comuni- cazioni alle autorità consolari competenti;
- RIGETTA la domanda proposta dalla ricorrente
[...]
nata l'[...] in Persona_1
Brasile;
- DICHIARA le spese di lite integralmente compensate tra le parti;
Pag. 10 di 11 - MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso il 16.10.2025
Il Giudice dott. Filippo Palumbo
Pag. 11 di 11
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione monocratica in persona del dott. Filippo Palumbo, provvedendo ai sensi degli artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149,
c.d. "Riforma Cartabia") all'esito del deposito di note scritte in so- stituzione dell'udienza;
letti ed esaminati gli atti di causa;
richiamato il contenuto del precedente provvedimento di fissa- zione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., che, dalla consul- tazione del fascicolo telematico, risulta essere stato debitamente comunicato alle parti;
preso atto delle note di trattazione scritta in sostituzione della citata udienza, depositate telematicamente in atti e da intendersi qui integralmente richiamate;
rilevato che parte ricorrente ha fornito prova della rituale notifi- ca del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza alla controparte, la quale non risulta essersi costituita in giudizio;
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e che il presente procedimento risulta instaurato dopo la data del 28.02.2023, sic- ché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs.
149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito appli- cabile richiamato dal predetto art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello semplificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss.
c.p.c.;
ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in
Pag. 1 di 11 questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi dei citati artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come ri- sultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma
Cartabia"), atteso che parte convenuta/resistente, nonostante la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udien- za, non si è costituita in giudizio e parte attrice/ricorrente, nelle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha espressamente chiesto la decisione della causa, formulando anche le relative conclusioni;
pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 654 / 2024 promosso da:
1. nato il [...] in [...]- Parte_1 le;
2. nata l'11 Persona_1 marzo 1983 in Brasile;
i quali agiscono in proprio e, quali legali rappresentanti ed eser- centi la responsabilità genitoriale, anche per i figli minori:
3. nato il 20 novembre Parte_2
2014 in Brasile e
4. nata il [...] in Parte_3
Brasile; tutti elettivamente domiciliati in Roma, alla via Cola di Rienzo n.
265, presso lo studio dell'Avv. Sergio D'Acuti, che li rappresenta e difende giusta procure in atti;
- parti ricorrenti -
nei confronti del , in persona del Controparte_1
Ministro p.t.
-parte resistente non costituita -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
Pag. 2 di 11 FATTO E DIRITTO
1. – I ricorrenti e i minori Parte_1
e Parte_2 Parte_3
questi ultimi per mezzo dei loro genitori legali rap-
[...] presentanti ed esercenti la responsabilità genitoriale, hanno pro- posto ricorso avverso il al fine di ottenere il Controparte_1 riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, espo- nendo di essere discendenti in linea retta ed ininterrotta del cit- tadino italiano sig. , nato a [...] Persona_2
(PZ) il 27.11.1865, il quale emigrava in Brasile senza mai natu- ralizzarsi cittadino brasiliano come attestato dal Certificato Nega- tivo di Naturalizzazione, rilasciato dal Dipartimento di Migrazioni della Segreteria Nazionale di Giustizia e di Cittadinanza della
Repubblica Federale del Brasile, depositato in atti.
1.1. – A sostegno della domanda, i predetti ricorrenti hanno pro- dotto documenti e certificazioni, debitamente tradotte e apostilla- te, tali da considerarsi provata la loro linea di discendenza italia- na.
1.2. – Diversamente, la sig.ra Persona_1 ha dedotto di aver acquisito il diritto al ri-
[...] conoscimento della cittadinanza italiana in virtù del matrimonio con il ricorrente sig. , celebrato in data Parte_1
23.02.2010.
1.3. – Il , nonostante la regolare notifica Controparte_1 all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, non si costitui- va nel presente procedimento e, pertanto, se ne dichiara la con- tumacia.
2. – Preliminarmente, in ordine alla competenza del Tribunale adito, si osserva che l'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il se- guente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Il successivo comma 37, ha previsto che la disposizione di cui so-
Pag. 3 di 11 pra venisse applicata a partire dal centottantesimo giorno dall'en- trata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la com- petenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il
Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva inoltre che l'art. 1 del de- creto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le "Sezioni specializza- te in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea" presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello e la leg- ge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinan- za italiana".
Alla luce di detti principi, posto che nel caso di specie i ricorrenti risiedono all'estero e che il loro avo era nato nel territorio di un
Comune che rientra nella competenza del Distretto della Corte di
Appello di Potenza, il Foro competente è inderogabilmente il Tri- bunale Civile di Potenza - Sezione specializzata in materia di im- migrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cit- tadini dell'Unione Europea.
3. – Ciò posto, in linea di principio, dovrebbe poi affermarsi nel caso in esame, la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché dalla documen- tazione versata in atti, non si registrano eventi interruttivi della linea di discendenza come passaggi generazionali per linea fem- minile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito all'operatività della giurisprudenza costituziona- le (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha de- terminato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della citta- dinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. E poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi Controparte_1
a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiede- re il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della docu-
Pag. 4 di 11 mentazione attestante la discendenza da cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Tuttavia, gli odierni ricorrenti hanno dato prova della dimostrata difficoltà ad ottenere la pronuncia, richiesta in via amministrati- va, a causa dei lunghi tempi di attesa a ciò necessari, deducendo di aver tentato di adire l'Amministrazione competente e di avvia- to, presso il Consolato Generale d'Italia a San Paolo (Brasile), il procedimento per il riconoscimento della cittadinanza italiana. La documentazione prodotta, invero, consente di apprezzare come l'attuale sistema di prenotazione sia strutturato in maniera tale da rendere, in concreto, sostanzialmente impossibile l'esame della relativa istanza in tempi ragionevolmente congrui.
Va rilevato in proposito come l'art. 100 c.p.c. definisce l'interesse ad agire, quale condizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la domanda ad ottenere tutela giurisdizionale;
tale inte- resse deve essere concreto, cioè effettivo ed attuale, ossia esistente quantomeno al momento della decisione.
Secondo l'opinione tradizionale, questo sorge quando vi è uno sta- to di obiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento ri- chiesto al giudice per porvi rimedio.
Tale interesse consiste, dunque, nella necessità di ottenere dal processo la protezione dell'interesse sostanziale, a semplice e sola affermazione da parte del soggetto della lesione di un proprio di- ritto. Ebbene, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 i proce- dimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono esse- re conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. Nella specie, il
D.P.C.M. del 17 gennaio 2014 n. 33 prescrive che la durata mas- sima del procedimento amministrativo per l'accertamento del pos- sesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, da parte degli
[...]
sia pari a 730 giorni. Ciononostante, per giurispru- Parte_4 denza prevalente, il decorso del termine di 730 giorni non può es- sere configurato, in difetto di espressa previsione legislativa, come condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda, poiché, essendo la nozione di improcedibilità, intesa ge- neralmente come conseguenza di un comportamento procedurale
Pag. 5 di 11 omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressa- mente configurato come necessario nella sequenza procedimenta- le, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamen- te prevista, non potendo, attese le gravi conseguenze, procedersi ad applicazione analogica in materia sanzionatoria. A tutto ciò si aggiunga che l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano invero una lesione dell'interesse stesso, equivalente ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustifi- cando in tal senso l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdiziona- le.
Sussiste pertanto, l'interesse ad agire dei ricorrenti.
4. – Nel merito, com'è noto, per principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati ita- liani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto quale discenden- te di cittadino italiano (ex art. 1, comma 1, Legge n. 91/1992: “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori so- no ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono).
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normati- va precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Leg- ge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sangui- nis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo ita- liano emigrato all'estero, si basano sostanzialmente sulla dimo- strazione della discendenza diretta da soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (nella specie l'avo emigra- to); ed invero, al riguardo si è espressa la Suprema Corte di cassa- zione a Sezioni Unite con le c.d. sentenze gemelle nn. 25317 e
25318 del 2022, che hanno affermato il seguente principio di dirit-
Pag. 6 di 11 to: “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza
n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per atto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla sem- plice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadi- nanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di tra- smissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto ec- cezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”.
Nel caso di specie, la linea di discendenza riportata in ricorso tro- va esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debita- mente tradotta e apostillata. Risulta, infatti, che l'avo cittadino italiano dei ricorrenti Parte_1 [...]
e era emi- Parte_2 Parte_3 grato in Brasile senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano co- me attestato dal Certificato Negativo di Naturalizzazione deposi- tato in atti, sicché non avendo mai perso la cittadinanza italiana l'ha trasmessa ai suoi discendenti.
Va, infine, rilevato che la linea di discendenza dei ricorrenti è sta- ta puntualmente documentata attraverso certificazioni anagrafi- che dalle quali emerge, a chiare lettere, che la linea di discenden- za che conduce all'avo italiano non contempla eventi interruttivi nella trasmissione della cittadinanza ovvero ostacoli di carattere normativo che potessero opporvisi, in assenza, peraltro, di ipotesi di trasmissione per via materna in epoca precostituzionale.
In ogni caso, va rammentato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, ha dichiarato costituzional- mente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art. 10 della Legge n. 555 del 1912 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna e, dunque, per il solo fatto del matrimonio con cittadino straniero.
A ciò si aggiunga che la stessa Corte costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1
Pag. 7 di 11 n. 1 L. 555/1912, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzio- ne, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita an- che il figlio di madre cittadina. Ne consegue che, anche in presen- za - nella linea di discendenza - di donna cittadina italiana coniu- gata con un cittadino straniero, ciò non vale a privare la prima della cittadinanza italiana, status che la donna stessa ha trasmes- so alla sua discendenza.
4.1. – In ragione di tutto quanto precede, salvo quanto di qui a po- co si dirà per la ricorrente Persona_1
il ricorso merita accoglimento e deve dichiararsi che
[...] gli i ricorrenti Parte_1 [...]
e sono cit- Parte_2 Parte_3 tadini italiani iure sanguinis dalla nascita e disporsi l'adozione, da parte del , dei provvedimenti conseguen- Controparte_1 ti.
4.2. – Venendo ora alla domanda proposta dalla predetta ricorren- te la stessa Persona_1 non può, invece, essere accolta.
In particolare, a sostegno della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana anche per la citata ricorrente, in ricorso si fa riferimento al <diverso titolo (iure matrimonii)>>, atteso che sa- rebbe <da ritenersi cittadina italiana Persona_1 per aver contratto matrimonio con nel 2010, Parte_1 quindi da oltre tre anni>>. È pacifico, dunque, che la ricorrente non sia di- Persona_1 scendente dell'avo cittadino italiano, sicché certamente non ha ac- quisito la cittadinanza italiana iure sanguinis.
Ciò posto, deve osservarsi, tuttavia, che con l'entrata in vigore del- la legge 123/1983, il cui impianto è stato sul punto confermato dalla disciplina contenuta nella successiva legge 91/1992, è stato escluso ogni automatismo nell'acquisto della cittadinanza italiana iure matrimonii, introducendo un meccanismo di acquisto della cittadinanza italiana che, oltre al fatto del matrimonio con un cit- tadino italiano e una certa durata dello stesso (art. 5 legge
91/1992), prevede ulteriori requisiti, oggetto di verifica nell'ambito di un vero e proprio procedimento amministrativo, culminante
Pag. 8 di 11 nell'adozione di un decreto del [cfr. art. 7, Controparte_1 comma 1, legge 91/1992: <Ai sensi dell'articolo 5, la cittadinanza si ac- quista con decreto del Ministro dell'interno, a istanza dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare>>]: in particolare, l'art. 6, comma 1, legge 91/1992, pre- vede che <Precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'artico- lo 5: a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;
b) la condanna per un delitto non colpo- so per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel mas- simo a tre anni di reclusione;
ovvero la condanna per un reato non poli- tico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autori- tà giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in
Italia; c) la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica>>, mentre il successivo art.
9.1 della stessa legge (introdotto con d.l. 113/2018 conv. in legge 132/2018) ha disposto che <La concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue
(QCER). A tal fine, i richiedenti, che non abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che non siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del medesimo testo unico, sono tenuti, all'atto della presentazione dell'istan- za, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal
[...] dal Controparte_2 [...]
o dal Controparte_3 Controparte_4
, ovvero a produrre apposita certificazione rila-
[...] sciata da un ente certificatore riconosciuto dal
[...]
e dal Controparte_5 Controparte_3
o dal
[...] Controparte_6
[...]
Orbene, alla luce di quanto precede, non può accogliersi la do- manda di riconoscimento della cittadinanza italiana proposta nel- la presente sede giudiziale dalla ricorrente Per_1
Pag. 9 di 11 proprio in quanto, come Persona_1 chiarito supra, la normativa applicabile nel caso di specie non con- templa alcun automatismo nell'acquisto della cittadinanza italia- na iure matrimonii, ma prevede ulteriori requisiti, oggetto di veri- fica nell'ambito di un vero e proprio procedimento amministrativo, culminante nell'adozione di un decreto del , Controparte_1 come meglio specificato nel precedente capoverso.
5. – Infine, in ragione della peculiarità della materia, delle que- stioni trattate e della mancata costituzione di parte resistente, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pro- nunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- DICHIARA la contumacia del resistente;
Controparte_1
- DICHIARA che i ricorrenti:
1. nato il [...] in [...]- Parte_1 le;
2. nato il 20 novembre Parte_2
2014 in Brasile e
3. nata il [...] in Parte_3
Brasile; sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
- ORDINA per l'effetto al e, per esso, Controparte_1 all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Latronico (PZ), ovvero ogni altro competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadi- nanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comuni- cazioni alle autorità consolari competenti;
- RIGETTA la domanda proposta dalla ricorrente
[...]
nata l'[...] in Persona_1
Brasile;
- DICHIARA le spese di lite integralmente compensate tra le parti;
Pag. 10 di 11 - MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso il 16.10.2025
Il Giudice dott. Filippo Palumbo
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