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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/03/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Messina
Terza Sezione Civile
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa
Francesca Panarello, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4360 del registro generale 2024
TRA
(alias, come da Mod. c3, , nato Parte_1 Parte_2
l'11/02/2005 a Madaripur in Bangladesh, c.f.: , residente in C.F._1
Messina (ME) c/o CAS “Villa Maria”, Vico IV Novembre, 5, rappresentato e difeso, con patrocinio a spese dello stato dall'Avv. Mimma Di Santo, c.f.:
G377O, PEC: tel/fax C.F._2 Email_1
090.66.15.14, presso il cui studio in Messina, in Viale San Martino n.116, cap 98123, ha eletto domicilio, con domicilio digitale: giusta Email_1
procura in atti ricorrente
E
, in persona del Sig. Ministro p.t.- Questura di Messina, in Controparte_1
persona del Sig. Questore p.t., c.f.: , domiciliato presso la Questura di P.IVA_1
Messina (ME), Via E. Abbate, 1, 98168, Messina (ME) pec:
, difeso come per legge Email_2
resistente
avente a oggetto opposizione a ordine di allontanamento del Questore ex art. 14 co. 5 bis TUI IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente procedimento, depositato il 24.10.2024,
[...]
(alias, come da Mod. c3, , come sopra Parte_1 Parte_2
rappresentato e difeso, adiva questo Tribunale, per ivi sentire accertarsi e dichiararsi l'illegittimità e per l'effetto annullarsi il decreto del Questore di Messina n. Prot.
CAT/A ORD/2024/47, emesso il 25.09.2024 e notificato in pari data, con il quale gli veniva ordinato di lasciare il territorio dello Stato entro sette giorni dalla data della notifica dello stesso.
Deduceva il ricorrente di avere presentato ricorso ex art. 35 D.Lgs. n. 25/2008, avverso il provvedimento di rigetto della propria domanda di protezione internazionale da parte della Commissione Territoriale, dinanzi a questa Sezione specializzata, iscritto al n.
3270/24, nell'ambito del quale il Collegio, con decreto del 16.08.2024, aveva rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del provvedimento impugnato, a cui aveva fatto seguito, nei 5 giorni, un'istanza di revoca del provvedimento di rigetto della sospensiva, e, infine, un successivo rigetto del 28.08.2024.
Il ricorrente lamentava il mancato rispetto dei termini previsti dalla normativa per le procedure c.d. accelerate, anche alla luce della recente sentenza n. 11399 del 9 aprile
2024 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, avendo formalizzato la propria domanda di protezione il 18/07/2024, ben più di un mese dopo dalla sua manifestazione di volontà di richiedere la protezione all'Italia, al suo arrivo in Italia sulla Costa Sicula
(Agrigento) il 9/06/2024, giacché diversamente non sarebbe stato allocato in accoglienza e trasferito a Messina in attesa di formalizzare la propria richiesta già manifestata all'arrivo in Italia, ma sarebbe stato espulso nell'immediatezza.
In particolare, notava il ricorrente che, il richiedente protezione internazionale è tale, ai sensi dell'art. 20, comma 2, Reg Ue 604/13, non nel momento in cui viene formalizzata la richiesta, ma nel momento in cui manifesta la volontà di chiedere protezione e, dunque, poiché l'audizione davanti alla Commissione Territoriale di
Catania era stata resa in data 23/07/2024 e la Commissione territoriale aveva adottato la propria decisione di diniego per manifesta infondatezza il 25/07/2024, con notifica del rigetto il 26/07/2024, si sarebbe determinato il superamento dei termini previsti per le procedure accelerate e il conseguente ripristino della procedura ordinaria e degli effetti connessi, ivi compresa la sospensione del provvedimento di diniego della protezione internazionale.
Disposta la comparizione delle parti per l'udienza del giorno 12.02.2025 il Questore di
Messina, cui venivano comunicati il ricorso introduttivo ed il pedissequo decreto di comparizione a cura della cancelleria, non trasmetteva note né compariva.
All'udienza di comparizione è stata sottoposta, a mente dell'art. 101, c. 2, c.p.c., la questione rilevata d'ufficio della incompetenza a decidere sulla controversia di questa
Sezione specializzata in favore del Giudice di Pace territorialmente competente e le parti sono state invitate al deposito di memorie contenenti osservazioni in merito.
Parte ricorrente depositava memorie in data 11.03.2025 deducendo la competenza di questa Sezione specializzata.
Nel presente giudizio va dichiarata l'incompetenza di questa Sezione specializzata in favore del Giudice di Pace di Messina.
Giova premettere, innanzitutto, come sia ben vero che l'art. 1, c.
2-bis, D.L. n.
241/2004, convertito con modificazioni, dalla L. n. 271 del 2004 (a tenore del quale
"Rimane ferma la competenza del tribunale in composizione monocratica e del tribunale per i minorenni ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, art. 30, comma 6 e art. 31, comma 3. In pendenza di un giudizio riguardante le materie sopra citate, i provvedimenti di convalida di cui agli artt. 13 e
14 dello stesso D.Lgs. e l'esame dei relativi ricorsi sono di competenza del tribunale in composizione monocratica"), prevede, in deroga alla competenza ordinaria del Giudice di pace a decidere sulle controversie aventi ad oggetto i ricorsi avverso i decreti di espulsione dei cittadini che non sono membri dell'Unione Europea di cui all'art. 18, c.
2, D.Lgs. n 150/2011, la competenza del tribunale ordinario, ma esclusivamente nel caso di pendenza di procedure di cui agli artt. 30 e 31 del T.U.I. (cfr. Cass. civ.,
22245/2023). Nel quadro di un'interpretazione costituzionalmente orientata del citato art. 18 D.Lgs.
n. 150/2011, difatti, deve ritenersi che, impregiudicata in linea generale la competenza del Giudice di Pace, il legislatore delegato abbia inteso far salva, in via speciale e derogatoria, la vis attractiva della competenza del tribunale, concentrandola presso il medesimo organo giudicante, solo la cognizione dei provvedimenti incidenti sul diritto all'unità familiare (cfr. Cass. civ., n. 16075/2019).
Nel caso di specie, tuttavia, l'odierno ricorrente, al momento della notifica del provvedimento opposto – la cui disciplina ai fini dell'impugnazione deve ritenersi attratta dall'art. 18, c. 2, del D.Lgs. n. 150/2011 in materia di opposizione al decreto di espulsione, avente la medesima natura afflittiva - non aveva alcuna procedura
"pendente" ex artt. 30 o 31 del T.U.I., essendo quindi indubbia la generale competenza ratione materiae del Giudice di Pace di Messina (luogo in cui ha sede l'Autorità che ha emesso il provvedimento opposto) a conoscere dell'impugnazione proposta.
Deve dunque essere dichiarata l'incompetenza per materia in favore del Giudice di
Pace di Messina, dinanzi al quale il procedimento potrà essere riassunto entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente sentenza.
La natura preliminare della questione esaminata, nonché la relativa novità della questione trattata e l'esiguità di precedenti giurisprudenziali rinvenibili in subiecta materia, inducono all'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il GOP d.ssa Francesca Panarello, definitivamente pronunciando nel proc. civ. n.
4360/2024 R.G., così decide:
- dichiara l'incompetenza per materia in favore del Giudice di Pace di Messina, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto entro il termine di giorni trenta;
- compensa le spese.
Messina, 23.03.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Francesca Panarello
Terza Sezione Civile
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa
Francesca Panarello, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4360 del registro generale 2024
TRA
(alias, come da Mod. c3, , nato Parte_1 Parte_2
l'11/02/2005 a Madaripur in Bangladesh, c.f.: , residente in C.F._1
Messina (ME) c/o CAS “Villa Maria”, Vico IV Novembre, 5, rappresentato e difeso, con patrocinio a spese dello stato dall'Avv. Mimma Di Santo, c.f.:
G377O, PEC: tel/fax C.F._2 Email_1
090.66.15.14, presso il cui studio in Messina, in Viale San Martino n.116, cap 98123, ha eletto domicilio, con domicilio digitale: giusta Email_1
procura in atti ricorrente
E
, in persona del Sig. Ministro p.t.- Questura di Messina, in Controparte_1
persona del Sig. Questore p.t., c.f.: , domiciliato presso la Questura di P.IVA_1
Messina (ME), Via E. Abbate, 1, 98168, Messina (ME) pec:
, difeso come per legge Email_2
resistente
avente a oggetto opposizione a ordine di allontanamento del Questore ex art. 14 co. 5 bis TUI IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente procedimento, depositato il 24.10.2024,
[...]
(alias, come da Mod. c3, , come sopra Parte_1 Parte_2
rappresentato e difeso, adiva questo Tribunale, per ivi sentire accertarsi e dichiararsi l'illegittimità e per l'effetto annullarsi il decreto del Questore di Messina n. Prot.
CAT/A ORD/2024/47, emesso il 25.09.2024 e notificato in pari data, con il quale gli veniva ordinato di lasciare il territorio dello Stato entro sette giorni dalla data della notifica dello stesso.
Deduceva il ricorrente di avere presentato ricorso ex art. 35 D.Lgs. n. 25/2008, avverso il provvedimento di rigetto della propria domanda di protezione internazionale da parte della Commissione Territoriale, dinanzi a questa Sezione specializzata, iscritto al n.
3270/24, nell'ambito del quale il Collegio, con decreto del 16.08.2024, aveva rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del provvedimento impugnato, a cui aveva fatto seguito, nei 5 giorni, un'istanza di revoca del provvedimento di rigetto della sospensiva, e, infine, un successivo rigetto del 28.08.2024.
Il ricorrente lamentava il mancato rispetto dei termini previsti dalla normativa per le procedure c.d. accelerate, anche alla luce della recente sentenza n. 11399 del 9 aprile
2024 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, avendo formalizzato la propria domanda di protezione il 18/07/2024, ben più di un mese dopo dalla sua manifestazione di volontà di richiedere la protezione all'Italia, al suo arrivo in Italia sulla Costa Sicula
(Agrigento) il 9/06/2024, giacché diversamente non sarebbe stato allocato in accoglienza e trasferito a Messina in attesa di formalizzare la propria richiesta già manifestata all'arrivo in Italia, ma sarebbe stato espulso nell'immediatezza.
In particolare, notava il ricorrente che, il richiedente protezione internazionale è tale, ai sensi dell'art. 20, comma 2, Reg Ue 604/13, non nel momento in cui viene formalizzata la richiesta, ma nel momento in cui manifesta la volontà di chiedere protezione e, dunque, poiché l'audizione davanti alla Commissione Territoriale di
Catania era stata resa in data 23/07/2024 e la Commissione territoriale aveva adottato la propria decisione di diniego per manifesta infondatezza il 25/07/2024, con notifica del rigetto il 26/07/2024, si sarebbe determinato il superamento dei termini previsti per le procedure accelerate e il conseguente ripristino della procedura ordinaria e degli effetti connessi, ivi compresa la sospensione del provvedimento di diniego della protezione internazionale.
Disposta la comparizione delle parti per l'udienza del giorno 12.02.2025 il Questore di
Messina, cui venivano comunicati il ricorso introduttivo ed il pedissequo decreto di comparizione a cura della cancelleria, non trasmetteva note né compariva.
All'udienza di comparizione è stata sottoposta, a mente dell'art. 101, c. 2, c.p.c., la questione rilevata d'ufficio della incompetenza a decidere sulla controversia di questa
Sezione specializzata in favore del Giudice di Pace territorialmente competente e le parti sono state invitate al deposito di memorie contenenti osservazioni in merito.
Parte ricorrente depositava memorie in data 11.03.2025 deducendo la competenza di questa Sezione specializzata.
Nel presente giudizio va dichiarata l'incompetenza di questa Sezione specializzata in favore del Giudice di Pace di Messina.
Giova premettere, innanzitutto, come sia ben vero che l'art. 1, c.
2-bis, D.L. n.
241/2004, convertito con modificazioni, dalla L. n. 271 del 2004 (a tenore del quale
"Rimane ferma la competenza del tribunale in composizione monocratica e del tribunale per i minorenni ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, art. 30, comma 6 e art. 31, comma 3. In pendenza di un giudizio riguardante le materie sopra citate, i provvedimenti di convalida di cui agli artt. 13 e
14 dello stesso D.Lgs. e l'esame dei relativi ricorsi sono di competenza del tribunale in composizione monocratica"), prevede, in deroga alla competenza ordinaria del Giudice di pace a decidere sulle controversie aventi ad oggetto i ricorsi avverso i decreti di espulsione dei cittadini che non sono membri dell'Unione Europea di cui all'art. 18, c.
2, D.Lgs. n 150/2011, la competenza del tribunale ordinario, ma esclusivamente nel caso di pendenza di procedure di cui agli artt. 30 e 31 del T.U.I. (cfr. Cass. civ.,
22245/2023). Nel quadro di un'interpretazione costituzionalmente orientata del citato art. 18 D.Lgs.
n. 150/2011, difatti, deve ritenersi che, impregiudicata in linea generale la competenza del Giudice di Pace, il legislatore delegato abbia inteso far salva, in via speciale e derogatoria, la vis attractiva della competenza del tribunale, concentrandola presso il medesimo organo giudicante, solo la cognizione dei provvedimenti incidenti sul diritto all'unità familiare (cfr. Cass. civ., n. 16075/2019).
Nel caso di specie, tuttavia, l'odierno ricorrente, al momento della notifica del provvedimento opposto – la cui disciplina ai fini dell'impugnazione deve ritenersi attratta dall'art. 18, c. 2, del D.Lgs. n. 150/2011 in materia di opposizione al decreto di espulsione, avente la medesima natura afflittiva - non aveva alcuna procedura
"pendente" ex artt. 30 o 31 del T.U.I., essendo quindi indubbia la generale competenza ratione materiae del Giudice di Pace di Messina (luogo in cui ha sede l'Autorità che ha emesso il provvedimento opposto) a conoscere dell'impugnazione proposta.
Deve dunque essere dichiarata l'incompetenza per materia in favore del Giudice di
Pace di Messina, dinanzi al quale il procedimento potrà essere riassunto entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente sentenza.
La natura preliminare della questione esaminata, nonché la relativa novità della questione trattata e l'esiguità di precedenti giurisprudenziali rinvenibili in subiecta materia, inducono all'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il GOP d.ssa Francesca Panarello, definitivamente pronunciando nel proc. civ. n.
4360/2024 R.G., così decide:
- dichiara l'incompetenza per materia in favore del Giudice di Pace di Messina, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto entro il termine di giorni trenta;
- compensa le spese.
Messina, 23.03.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Francesca Panarello