Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 21/02/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1478/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Monica Velletti Presidente rel.
Dott.ssa Luciana Nicoli' Giudice
Dott.ssa Elisa Iacone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1478/2024, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], parte elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 dell'Avv. GIOVANNI GUERCIO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Terni
OGGETTO: autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per adeguamento di sesso, con autorizzazione alle rettifiche anagrafiche pagina 1 di 4
Con ricorso depositato il 18.9.2024, ritualmente notificato al presso il Tribunale Parte_2 di Terni, (nel prosieguo parte identificata al femminile), premesso di avere già Parte_1 dall'infanzia manifestato una natura psicologica e comportamentale tipicamente femminile pur essendo un individuo di sesso biologico maschile;
di non essere coniugata e di non avere figli;
di sentire soggettivamente propria l'identità sessuale femminile, e di vivere con sofferenza la condizione di discrepanza tra l'identità sessuale attribuita alla nascita e quella di appartenenza psicologica;
di avere interesse ad essere autorizzato ad un trattamento chirurgico al fine di adeguare i propri caratteri sessuali a quelli maschili;
di avere, al fine di adeguare l'aspetto fisico alla sua psiche, da tempo assunto l'aspetto e gli atteggiamenti di una donna;
di avere già da tempo preso contatti con l'Azienda Ospedaliera “San Camillo-Forlanini” di Roma, nonché con gli psicologi del suddetto nosocomio, e di essere seguita da strutture pubblico (cfr. documentazione in atti) con redazione a cura dei responsabili del centro di relazione psico-sessuale attestante la sua condizione di disforia di genere (All.3); di avere assunto terapia ormonale femminilizzante, assumendo l'aspetto esteriore di una donna;
ha chiesto previo richiamo a copiosa giurisprudenza delle Corti di merito, di essere autorizzata a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a quelli femminili;
con immediato ordine all'Ufficiale di Stato Civile ad effettuare la rettificazione nel relativo registro mediante l'indicazione del nuovo sesso, con richiesta di mantenere il prenome declinato al femminile, divenuto tratto distintivo. Pt_1
All'udienza è comparsa la ricorrente presentatosi in abbigliamento e con sembianze femminili la quale ha dichiarato: “Sono ferma nella volontà di completare il percorso;
ho intenzione di confermare il mio nome, ma incontro difficoltà poiché i documenti presentano indicazione del genere maschile;
chiedo, pertanto, l'immediata rettificazione anagrafica;
ho iniziato questo percorso 5-6 anni fa e sono seguita dalla struttura del Policlinico Umberto I”.”. All'esito dell'udienza, su richiesta del difensore la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
Il PM non comparso all'udienza ha espresso parere favorevole, depositato in data 24.12.2024.
La domanda della ricorrente è fondata e deve essere accolta.
La documentazione medica in atti, in particolare la relazione psicodiagnostica redatta in data
24.6.2024 a firma dei responsabili dell' Parte_3 nonché degli psicologi del suddetto nosocomio, in particolare la Dott.ssa e il Dott. Per_1
Responsabile del servizio, e la ulteriore documentazione medica che certifica l'assunzione Per_2 di terapia ormonale, sono da considerare sufficienti ad attestare la presenza in capo alla ricorrente di
Disforia (Incongruenza) di genere. La provenienza di tali certificazioni da strutture pubbliche, altamente specializzate nella individuazione e nel trattamento della condizione della parte ricorrente, rendono superfluo ogni ulteriore accertamento, essendo pienamente sufficienti a fornire la prova della domanda formulata.
pagina 2 di 4 Da quanto attestato nella certificazione richiamata, il trattamento chirurgico appare pertanto necessario per consentire alla parte una identificazione accettabile della propria personalità. Peraltro, il convincimento della ricorrente appare stabilmente orientato all'assunzione totale e definitiva del sesso femminile, come accertato dalla documentazione in atti. Inoltre, nella certificazione in atti non sono state rilevate sintomatologie apparenti né nuclei profondi di patologia psichiatrica, tali da costituire controindicazioni alla esecuzione di interventi.
Il Collegio ritiene che le suesposte conclusioni risultino provate all'esito di indagini approfondite e rese con argomentazioni immuni da vizi logici. Visto l'art. 3 della l. 14.4.1982 n. 164, la domanda di autorizzazione a sottoporsi all'adeguamento dei caratteri sessuali deve essere accolta, dovendo rilevare sul punto la pronuncia della Corte Costituzionale n. 143/2024 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4 , del d. leg.vo 150/2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda. Nella specie pur dovendo il Collegio rilevare che tali modificazioni si sono verificate, ritiene comunque opportuno pronunciare la richiesta autorizzazione al fine di garantire alla ricorrente la più rapida definizione del percorso di transizione.
Deve essere accolta anche la domanda di rettifica dell'atto di nascita. Dalla certificazione medica prodotta si evince che la presenza nei documenti di identità di dati anagrafici maschili a fronte di un aspetto femminile, già assunto a seguito di terapia ormonale, fa emergere profonde difficoltà nella vita di relazione della ricorrente.
In merito deve richiamarsi la pronuncia della Corte Costituzionale, che nella sentenza n.221/2015 ha ritenuto non fondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164, nella parte in cui stabilisce che la rettificazione dell'attribuzione anagrafica di sesso sia realizzata in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali. Secondo la Consulta, infatti, un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata della disposizione, alla luce del rispetto dei diritti fondamentali della persona, non impone di disporre il trattamento chirurgico, per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali. “Tale esclusione appare, peraltro, il corollario di un'impostazione che, in coerenza con i supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, che deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. Rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona. Il ricorso alla modificazione chirurgica risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, laddove lo
pagina 3 di 4 stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in quei particolari casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. In tal senso, quindi, il trattamento chirurgico non si configura come prerequisito necessario per accedere al procedimento di rettificazione, bensì come un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.”.
L'interpretazione della norma fornita dai Giudici costituzionali è aderente rispetto alla decisione della Corte Europea dei diritti dell'Uomo, nella quale premesso che il diritto all'identità di genere è elemento costitutivo del diritto all'identità personale, da annoverare a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 8 della CEDU), ha ritenuto violativa di tali principi una normativa nazionale che, impedendo il cambiamento di sesso, nei casi in cui sussistesse ancora la capacità di procreare, imponeva di far ricorso a un intervento chirurgico finalizzato a rimuovere la capacità riproduttiva, prima di autorizzare il cambiamento anagrafico di sesso. Queste disposizioni sono state ritenute in contrasto con l'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che assicura il diritto al rispetto della vita privata e personale (Corte EDU sentenza 10 marzo 2015, ricorso n. 14793/08, . ). Parte_4 CP_1
Nel caso di specie, pur essendo autorizzato il trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali da maschili a femminili appare accertato alla luce dei contenuti della relazione medica che sia contestualmente necessario autorizzare la rettificazione dei dati anagrafici al fine di assicurare la piena tutela della salute psico fisica della ricorrente nelle more dell'intervento.
La natura del giudizio legittima l'integrale irripetibilità delle spese di causa anticipate dalla parte ricorrente.
P.Q.M.
il Tribunale di Terni, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 con l'intervento del P.M., così provvede: autorizza ato a Terni il 22.1.1999, a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico Parte_1 per l'adeguamento dei caratteri sessuali da maschile a femminile;
ordina con riguardo la rettifica degli atti di stato civile in riferimento al sesso (da Parte_1 maschile a femminile) con mantenimento del nome , declinato al femminile, con tutti gli Pt_1 adempimenti susseguenti ai sensi della legge 164 del 1982; dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 17.2.2025
Presidente est.
dr.ssa Monica Velletti
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