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Sentenza 16 febbraio 2025
Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/02/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15536/2024 RG, introdotta da
(ROMA (RM), 15/12/1969), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. GIRARDI ELISABETTA;
(ROMA (RM), 29/12/1969), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. GIRARDI ELISABETTA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto e premesso di Parte_1 Controparte_1
essersi separati nell'anno 2018 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale
di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
PRONUNCIARE, previa conferma del persistere della volontà dei coniugi sottoscritti nel presente ricorso, per l'impossibilità di ricostituire l'unione morale e spirituale della famiglia, lo scioglimento del matrimonio celebrato in Santa Marinella (RM) in data 26.7.2003, matrimonio trascritto nei Registri
di Stato Civile del Comune di Santa Marinella dell'anno 2003, atto 13, parte
II, Serie C, tra il Sig. e la Sig.ra Parte_1 Controparte_1
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, disponendo per il regime divorzile le seguenti
CONDIZIONI
1. Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento disponendo di mezzi economici autonomi ed adeguati.
2. Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori che Per_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale e dovranno consultarsi per assumere di comune accordo le principali decisioni relative alla salute, alla istruzione, alla educazione, ed alle altre scelte di vita riguardanti il minore, con spirito di collaborazione. Per le questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale sarà esercitata dal genitore tempo per tempo convivente.
3. Il minore avrà la residenza prevalente presso l'abitazione materna ed il padre potrà vederlo e tenerlo con sé secondo le seguenti modalità, salvo diverso accordo tra i genitori: a) Per due giorni consecutivi comprensivi dei rispettivi pernotti dall'uscita di scuola del primo giorno, oppure dalle ore 9,30 nei periodi non scolastici, sino all'entrata a scuola del terzo giorno, oppure sino alle ore 12,00 nei periodi non scolastici. All'inizio di ciascun mese il sig. dovrà comunicare Parte_1
anticipatamente, via email, alla sig.ra i suddetti giorni di CP_1
frequentazione con il figlio in base ai propri turni di lavoro;
altrimenti saranno attuate le seguenti modalità: un giorno infrasettimanale con pernotto agli orari sopra indicati e a fine settimana alternati dal venerdì
pomeriggio alla domenica ore 20,00.
b) durante il periodo delle vacanze estive scolastiche, almeno per tre settimane anche non consecutive, da concordare con la madre entro il 30
aprile di ciascun anno. Nel periodo restante, fatto salvo durante le vacanze che il minore trascorrerà con la madre, i genitori dovranno osservare le modalità di frequentazione di cui al precedente punto a).
c) durante le festività natalizie, almeno per cinque giorni in modo tale da comprendere, ad anni alterni con la madre, il giorno della Vigilia o il giorno di Natale, il 31 dicembre e il 1° gennaio, il 5 e il 6 gennaio.
4. Il signor verserà alla signora un Parte_1 Controparte_1
assegno mensile quale contributo al mantenimento del figlio pari Per_1
ad euro 400,00, a decorrere dal corrente mese di novembre 2024. Tale
assegno dovrà essere versato a mezzo bonifico bancario con valuta entro il giorno 5 di ogni mese e sarà automaticamente adeguato nel mese di novembre di ogni anno, a decorrere dal 2025, in base agli indici sul costo della vita registrati dall'Istat con riferimento all'aumento intervenuto nei dodici mesi precedenti. Il padre contribuirà, inoltre, nella misura del 50% al pagamento delle seguenti spese straordinarie: mediche non coperte dal SSN, scolastiche,
sportive e ricreative, tutte da concordarsi previamente tra i genitori e di cui dovrà essere fornita documentazione giustificativa (ricevute e fatture).
Specificamente, sono comprese nell'assegno di mantenimento le seguenti spese: vitto, abbigliamento, spese per tasse scolastiche (con eccezione delle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici, e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare,
uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola,
doposcuola e babysitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista ecc.).
Sono invece spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori le seguenti:
a) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e iscrizioni e rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private,
ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola,
b) spese di natura ludica e parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche
(musica disegno pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar,
macchina, motorino, moto).
c) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale agonistica. d) spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
Sono spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
Per quanto riguarda le modalità di richiesta delle spese straordinarie, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10
giorni), ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
5.Le parti si esprimono sin d'ora reciproco consenso per il rinnovo e/o rilascio del passaporto”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 26/07/2003, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15536/2024 R.G.V.G., così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Santa Marinella in data 26/07/2003 tra (ROMA (RM), 15/12/1969) Parte_1
e ROMA (RM), 29/12/1969) trascritto nel Registro Controparte_1
degli Atti di Matrimonio del Comune di Santa Marinella al n. 13, Parte II,
Serie C, Anno 2003, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 11/02/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15536/2024 RG, introdotta da
(ROMA (RM), 15/12/1969), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. GIRARDI ELISABETTA;
(ROMA (RM), 29/12/1969), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. GIRARDI ELISABETTA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto e premesso di Parte_1 Controparte_1
essersi separati nell'anno 2018 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale
di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
PRONUNCIARE, previa conferma del persistere della volontà dei coniugi sottoscritti nel presente ricorso, per l'impossibilità di ricostituire l'unione morale e spirituale della famiglia, lo scioglimento del matrimonio celebrato in Santa Marinella (RM) in data 26.7.2003, matrimonio trascritto nei Registri
di Stato Civile del Comune di Santa Marinella dell'anno 2003, atto 13, parte
II, Serie C, tra il Sig. e la Sig.ra Parte_1 Controparte_1
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, disponendo per il regime divorzile le seguenti
CONDIZIONI
1. Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento disponendo di mezzi economici autonomi ed adeguati.
2. Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori che Per_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale e dovranno consultarsi per assumere di comune accordo le principali decisioni relative alla salute, alla istruzione, alla educazione, ed alle altre scelte di vita riguardanti il minore, con spirito di collaborazione. Per le questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale sarà esercitata dal genitore tempo per tempo convivente.
3. Il minore avrà la residenza prevalente presso l'abitazione materna ed il padre potrà vederlo e tenerlo con sé secondo le seguenti modalità, salvo diverso accordo tra i genitori: a) Per due giorni consecutivi comprensivi dei rispettivi pernotti dall'uscita di scuola del primo giorno, oppure dalle ore 9,30 nei periodi non scolastici, sino all'entrata a scuola del terzo giorno, oppure sino alle ore 12,00 nei periodi non scolastici. All'inizio di ciascun mese il sig. dovrà comunicare Parte_1
anticipatamente, via email, alla sig.ra i suddetti giorni di CP_1
frequentazione con il figlio in base ai propri turni di lavoro;
altrimenti saranno attuate le seguenti modalità: un giorno infrasettimanale con pernotto agli orari sopra indicati e a fine settimana alternati dal venerdì
pomeriggio alla domenica ore 20,00.
b) durante il periodo delle vacanze estive scolastiche, almeno per tre settimane anche non consecutive, da concordare con la madre entro il 30
aprile di ciascun anno. Nel periodo restante, fatto salvo durante le vacanze che il minore trascorrerà con la madre, i genitori dovranno osservare le modalità di frequentazione di cui al precedente punto a).
c) durante le festività natalizie, almeno per cinque giorni in modo tale da comprendere, ad anni alterni con la madre, il giorno della Vigilia o il giorno di Natale, il 31 dicembre e il 1° gennaio, il 5 e il 6 gennaio.
4. Il signor verserà alla signora un Parte_1 Controparte_1
assegno mensile quale contributo al mantenimento del figlio pari Per_1
ad euro 400,00, a decorrere dal corrente mese di novembre 2024. Tale
assegno dovrà essere versato a mezzo bonifico bancario con valuta entro il giorno 5 di ogni mese e sarà automaticamente adeguato nel mese di novembre di ogni anno, a decorrere dal 2025, in base agli indici sul costo della vita registrati dall'Istat con riferimento all'aumento intervenuto nei dodici mesi precedenti. Il padre contribuirà, inoltre, nella misura del 50% al pagamento delle seguenti spese straordinarie: mediche non coperte dal SSN, scolastiche,
sportive e ricreative, tutte da concordarsi previamente tra i genitori e di cui dovrà essere fornita documentazione giustificativa (ricevute e fatture).
Specificamente, sono comprese nell'assegno di mantenimento le seguenti spese: vitto, abbigliamento, spese per tasse scolastiche (con eccezione delle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici, e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare,
uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola,
doposcuola e babysitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista ecc.).
Sono invece spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori le seguenti:
a) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e iscrizioni e rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private,
ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola,
b) spese di natura ludica e parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche
(musica disegno pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar,
macchina, motorino, moto).
c) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale agonistica. d) spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
Sono spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
Per quanto riguarda le modalità di richiesta delle spese straordinarie, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10
giorni), ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
5.Le parti si esprimono sin d'ora reciproco consenso per il rinnovo e/o rilascio del passaporto”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 26/07/2003, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15536/2024 R.G.V.G., così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Santa Marinella in data 26/07/2003 tra (ROMA (RM), 15/12/1969) Parte_1
e ROMA (RM), 29/12/1969) trascritto nel Registro Controparte_1
degli Atti di Matrimonio del Comune di Santa Marinella al n. 13, Parte II,
Serie C, Anno 2003, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 11/02/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi