Art. 4. 1. All' articolo 280 del codice penale il quinto comma e' sostituito dal seguente:
"Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti".
2. Il terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15 , e' sostituito dal seguente:
"Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale , concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa ed alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti".
Note all'art. 4:
- Il testo dell' art. 280 del codice penale , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 280 (Attentato per finalita' terroristiche o di eversione). - Chiunque per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumita' di una persona, e' punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.
Se dall'attentato alla incolumita' di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.
Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.
Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumita', la reclusione di anni trenta.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.".
- Per gli articoli 98 e 114 del codice penale , vedi note all'art. 3.
- Il testo dell' art. 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625 (Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica), convertito dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15 , come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
"Art. 1. - 1. Per i reati commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena e' sempre aumentata della meta', salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.
Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al comma precedente.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale , concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa ed alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.".
"Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti".
2. Il terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15 , e' sostituito dal seguente:
"Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale , concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa ed alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti".
Note all'art. 4:
- Il testo dell' art. 280 del codice penale , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 280 (Attentato per finalita' terroristiche o di eversione). - Chiunque per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumita' di una persona, e' punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.
Se dall'attentato alla incolumita' di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.
Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.
Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumita', la reclusione di anni trenta.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.".
- Per gli articoli 98 e 114 del codice penale , vedi note all'art. 3.
- Il testo dell' art. 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625 (Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica), convertito dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15 , come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
"Art. 1. - 1. Per i reati commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena e' sempre aumentata della meta', salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.
Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al comma precedente.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale , concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa ed alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.".